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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2178/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari
[...]
presso lo studio dell'avvocato Antonio Incerpi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente opponente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avvocati
Laura Furcas e Marina Olla
Convenuto opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2024 il signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-
001598507, notificata in data 7.6.2024, mediante la quale era stato ingiunto all'opponente, nella sua qualità di titolare dell'impresa agricola individuale IS di CA AR, il pagamento della somma di euro
pagina 1 2.739,68, quale sanzione per violazione dell'art. 2, co.
1-bis del D.L.
463/1983, convertito con L. n. 638/1983 e ss.mm.ii., comminata per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha esposto di essere un imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP), titolare dell'impresa sora indicata, avente sede in Villasimius.
Ha quindi allegato che in data 10.6.2024 aveva ritirato la raccomandata contenente l'impugnata ordinanza – ingiunzione, che faceva riferimento ad un atto di accertamento (n. .1700.19/11/2018.0339338 del CP_1
19.11.2018) per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e ss.m.e i., riferite all'anno 2017.
Parte opponente ha quindi affermato di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza – ingiunzione, rilevando che, in ogni caso, la notifica di detto atto, quand'anche avvenuta, sarebbe stata comunque posta in essere in violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, di notificare gli estremi della violazione entro
90 giorni per i soggetti residenti nello Stato.
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14
L. 689/1981, sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 della stessa legge, l'ordinanza - ingiunzione impugnata doveva essere annullata, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto alla data di formazione del predetto atto. CP_1
Parte opponente ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la potestà sanzionatoria dell' era venuta meno, essendo decorso il termine CP_1
quinquennale previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981 per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
pagina 2 3. Il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c..
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4. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'ordinanza – ingiunzione è stata emessa per la somma di euro 2.739,68,
quale sanzione per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983,
conv. in L. n. 638/1983 e ss.mm.ii., comminata al ricorrente per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute a titolo di
Parte quota a carico dei lavoratori per i periodi 2016/3, 2016/4, 2017/1,
2017/1 OTD, 2017/2 OTI e OTD periodo 2017/2 e ciò nella sua qualità
di titolare responsabile dell'impesa agricola individuale IS di CA
AR.
L'opposizione è da ritenersi fondata per l'assorbente motivo concernete l'intervenuta decadenza.
L'art. 14 della L. n. 689/1981, primo e secondo comma, dispone che “La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
È stato evidenziato che il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dal citato secondo comma dell'art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello dell'acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la
pagina 3 sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione: compete pertanto al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso (v., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n.
18347 del 1.12.2003; Cass. civ. Sezione II, ordinanza n. 27405 del
25.10.2019).
Nel caso di specie, a fronte di contributi inerenti, al più tardi, al febbraio dell'anno 2017, la contestazione della violazione è stata notificata per la prima volta in data 14.12.2018, giorno di spedizione del citato atto di accertamento e diffida prot. .1700.19/11/2018.0339338 del CP_1
19.11.2018.
La notifica di tale atto si è poi perfezionata in data 20.1.2019 per compiuta giacenza, come risulta dalla relata di notifica dell'atto prodotta dall' . CP_1
Tale circostanza è stata contestata dall'opponente, che, in corso di causa,
con note del 23.9.2024, ha prodotto il certificato di residenza anagrafica,
dal quale risulta che egli, alla data della notifica, risiedeva in un luogo diverso da quello in cui la notifica stessa è stata eseguita (in Villasimius,
viale dei Cormorani n. 5 e non in Cagliari, via Alghero n. 20).
E tuttavia, in caso di attestazione della compiuta giacenza, spetta al destinatario della notifica l'onere di provare la mancanza di collegamento con il luogo di esecuzione della stessa, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo,
in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della “temporanea assenza” (Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 4799 del
24.2.2017).
Ciò posto, pur considerando perfezionata la notifica alla data del
20.1.2019, si osserva che il notevole lasso temporale – di oltre un anno - tra la scadenza dei contributi e la notifica dell'atto di accertamento ha comportato la violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari CP_1
pagina 4 aggravi istruttori, non potendo rilevare, ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, le motivazioni addotte dall' , che attengono alla necessità di valutare un rilevante numero CP_1
di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell'Ente (in tal senso, v. Trib. Catania, Sezione
Lavoro, 2.3.2023).
Di conseguenza, l'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere annullata.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014,
osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, relativa alle cause di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza –
ingiunzione opposta;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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