TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3689/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ULIANA ROBERTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ULIANA ROBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2705/2019 del 23.12.2019 e pubblicata il 27.12.2019 (R.G.N. 10047/2016) secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2705/2019 del 23.12.2019 e pubblicata il
27.12.2019 (R.G.N. 10047/2016) così provvede:
1) revoca il contributo per il concorso al mantenimento dei figli , ed Per_1 Per_2 Per_3
a carico del padre e a favore della madre stabilito nella somma complessiva di € 450,00
di cui al punto 2) della sentenza di divorzio, essendo il figlio economicamente Per_1
autosufficiente;
Il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario della figlia Per_3
essendo la minore convivente con il medesimo, mentre la madre si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario del figlio essendo convivente con la Per_2
medesima, e ciò sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
2) La figlia minore trasferirà la residenza presso l'abitazione del padre in Persona_4
Conegliano (TV), via dei Faggi n. 15;
3) Le spese straordinarie relative a ed saranno a carico di entrambi i Per_2 Per_3
genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/07/2025
2 Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
3