Articolo 31 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 30Articolo 32
Versione
2 maggio 1963
Art. 31.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1951-52
(articolo 27)......................... L. 2.657.929.222,75
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 29) L. 1.440.728.361,70
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 4.098.657.584,45

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
Entrata in vigore il 2 maggio 1963