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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cristiano e Lidia Palluso Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Spasari, n. 3, c/o lo Studio Legale Colosimo
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Dina Marasco in virtù di procura a CP_1 margine della comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Nicola Pizi, n. 1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: Per l'appellante : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis , Parte_1 rigettare la domanda di reintegra nel possesso così come avanzata dal CP_1 perché inammissibile, improponibile, per inosservanza del termine annuale ex articolo
1168 c.c. e, comunque, infondata in fatto ed in diritto in quanto non adeguatamente dimostrata” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario,IVA e CPA come per legge previsti.”
Per l'appellato : “ Voglia, previo rigetto della richiesta di sospensiva ex CP_1 art. 283 c.p.c.: 1) rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 confermando la sentenza di primo grado nella parte impugnata;
2) in accoglimento dello spiegato appello incidentale: - disporsi la reintegra di nel possesso dei CP_1 terreni siti in agro di Curinga, località Romatisi, rip. in catasto al foglio di mappa 48, p.lle
125, 126, 127 e 128 e, conseguentemente e per l'effetto, condannare a Parte_1 rilasciarli liberi da persone e da cose in favore del primo e ordinargli di astenersi dal passaggio attraverso il passo carrabile e i terreni indicati con le p.lle 126 e 127 e da ogni ulteriore turbativa o molestia;
- condannare al risarcimento dei danni, Parte_1 da determinarsi in via equitativa, in favore di , per lo spossessamento e il CP_1 mancato godimento dei terreni di loc. Romatisi, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condannarlo, ancora, al risarcimento dei danni rappresentati da deprezzamento dell'agrumeto, danneggiamento di alcune piante,perdita di innesti e guasto dell'impianto di irrigazione, in misura da determinarsi in via equitativa sulla base degli elementi in atti, oltre a rivalutazione e interessi come per legge;
- condannarlo al risarcimento dei danni per lo spossessamento dell'agrumeto e il taglio del canneto in misura superiore a quella liquidata in primo grado, con rivalutazione e interessi come per legge;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 5.5.2008, – CP_1 premesso di essere comproprietario, nonchè possessore esclusivo, di alcuni appezzamenti di terreno, siti in agro di Curinga (CZ), posti uno in località Torrevecchia, coltivato ad agrumeto (distinto in Catasto al foglio di mappa 44, particelle 11 e 3),
l'altro sito in località Romatisi e adibito ad uliveto (riportato in Catasto al foglio di mappa 48, particelle 125, 126, 127 e 128) - adiva dinnanzi al Parte_1 Tribunale di Lamezia Terme deducendo che il convenuto aveva posto in essere condotte configuranti uno spoglio illecito del proprio legittimo potere di fatto sui terreni predetti.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che nel mese di marzo del
2008 aveva eseguito improvvisamente la fresatura di parte Parte_1 dell'aranceto e di parte dell'uliveto relativamente al quale aveva effettuato anche la potatura.
Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo al Tribunale adito la reintegrazione nel possesso dei predetti terreni ex art. 1168 c.c.
Resisteva in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 della domanda possessoria. Ed in particolare il difetto di un possesso giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente sui terreni per cui è causa e il difetto dello spoglio.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con favore delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 17/09/2008 venivano sentite le parti ed uditi gli informatori e con provvedimento emesso in data 31/3/2009, a chiusura della fase sommaria, veniva respinta la domanda di reintegrazione spiegata dal ricorrente con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza anzidetta proponeva reclamo ai sensi dell'art. 669- CP_1 terdecies, che si concludeva con ordinanza del 07/6/2010, con la quale in accoglimento parziale dell'impugnativa veniva ordinato a di Parte_1 reintegrare il ricorrente nel possesso delle porzioni di terreno site in località
Torrevecchia e di astenersi da ulteriori futuri comportamenti atti ad impedire il possesso di quest'ultimo. Veniva invece rigettata la richiesta con riferimento ai terreni siti in località Romatisi e disposta la compensazione tra le parti, in misura della metà, delle spese relative alla fase di reclamo. Nel termine di cui all'art. 703, ultimo comma,
c.p.c. entrambe le parti, con separate istanze introducevano il giudizio di merito.
La causa veniva istruita su base documentale e audizione di diversi testimoni.
All'udienza del 20/5/2020 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 653/2020 pubblicata il 09/12 /2020 pronunciando nella causa promossa da cosi ha deciso: “- in parziale CP_1 accoglimento del ricorso proposto da e a conferma dell'ordinanza collegiale CP_1 del 24/5/2010 (depositata il 7/6/2010), ordina a di reintegrare il Parte_1 ricorrente nel possesso delle porzioni di terreno oggetto di causa poste in Curinga (CZ), località Torrevecchia, reimmettendolo nel possesso della res e di astenersi dall'intraprendere ulteriori atti di fresatura e potatura degli alberi di agrumi ivi presenti nonché di astenersi da ulteriori futuri comportamenti atti ad impedire il possesso del ricorrente sulle porzioni di terreno oggetto di causa;
-respinge la domanda possessoria del ricorrente con riferimento ai terreni siti in Curinga (CZ), località Romatisi;
-accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente e per
l'effetto condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, CP_1 equitativamente liquidati, nella complessiva somma di euro 1.500,00 (in moneta attuale
e comprensiva di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_1 quota di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano -per la frazione- in complessivi euro 3.484,50 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, disponendo la compensazione tra le parti del restante 1/2;- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione del 08/06/2021 fondato sui seguenti motivi:
1.Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la parte della sentenza del primo grado in cui il giudice ha affermato che: “Quanto ai terreni siti in località Torrevecchia di Curinga può ritenersi che, anche nel corso dell'attuale fase a cognizione piena, la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo anzidetto che costituisce l'oggetto materiale della domandata tutela possessoria”
L'appellante deduce che il giudice abbia commesso un errore di fatto nella motivazione della sentenza. Ed in particolare che il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutta la documentazione prodotta da parte resistente dalla quale emergeva la comproprietà di svariati appezzamenti di terreno tra il resistente ed il fratello Parte_1 Per_1
e, dopo la morte di quest'ultimo suoi figli fra i quali il ricorrente
[...] CP_1
, con la conseguenza logico-giuridica che avrebbe dovuto essere esperita
[...] un'azione di divisione ereditaria e non di reintegra nel possesso.
2. Con altro motivo di appello parte appellante contesta al giudice di aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla CTP prodotta da , e di aver di CP_1 contro omesso di valutare la propria consulenza oltrechè l'ampia documentazione da questi prodotta;
documentazione che comproverebbe che l'appellante ha posseduto il terreno sito in località Torrevecchia per oltre 40 anni.
3. Con il terzo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali ed in particolare si duole della rilevanza attribuita dal giudice alle dichiarazioni dei testi , la moglie e Testimone_1 Tes_2 CP_2
Nello specifico riguardo ai coniugi l'appellante rileva il loro legame di Testimone_3 parentela con il ricorrente che inficierebbe, a suo dire, la genuinità delle dichiarazioni dagli stessi rese ed in particolare al viene contestato di aver riferito fatti di Tes_1 cui non può avere contezza in quanto il medesimo per oltre 30 anni avrebbe vissuto in
Svizzera, mentre alla teste contesta una serie di contraddizioni nel narrato. Tes_2
Ancora rileva l'appellante che in contraddizione con le dichiarazioni rese dagli altri informatori, oltrechè dallo stesso , sarebbero anche le dichiarazioni del CP_1 teste CP_2
Da tali dichiarazioni, secondo l'appellante, non emergerebbe la prova né dello spoglio né del proprio animus spoliandi essendo emerso che egli ha posseduto i terreni dal
1960. D'altra parte gli atti sporadici che avrebbe posto in essere il , come CP_1
l'aratura del terreno per una volta , la raccolta di qualche frutto e l'aver innaffiato terreno tre o quattro volte, anche se fossero stati realmente posti in essere non potevano valere ad integrare la situazione possessoria tutelabile con la reintegra.
Sostiene l'appellante di aver di contro dimostrato tramite le testimonianze dei testi
, e di aver coltivato tali terreni, sia negli oltre 40 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 anni in cui il fratello (padre del ricorrente) si trovava all'estero, sia SO dopo che è rientrato in Italia. SO
Deduce, quindi, l'appellante che, il ricorrente non ha dato la prova dello spoglio né dell'animus spoliandi.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Più precisamente deduce che il Giudice di I° grado avrebbe, infatti, dovuto ritenere la domanda di risarcimento dei danni per lesione del possesso alla stregua di una nuova domanda avanzata in corso di causa dal ricorrente, non contenuta nel ricorso introduttivo e non consequenziale alle difese del convenuto, e per l'effetto dichiararla inammissibile.
5. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità della valutazione equitativa del danno fatta dal giudice del primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/10/2021 si è costituito in appello
[...]
deducendo l'inammissibilità e la temerarietà dell'appello e proponendo, a CP_1 sua volta, appello incidentale.
Rileva l'appellato che l'agrumeto per cui è causa è coltivato da più di 40 anni dalla sua famiglia e precisamente dapprima dal padre, e dalla madre, SO
, successivamente in seguito alla morte dei genitori da lui stesso e dai Persona_2 suoi fratelli.
Secondo parte appellata la fondatezza della domanda emergerebbe da diversi elementi quali la perizia tecnica redatta dal geometra mai contestata da controparte, Per_3 nonché la produzione documentale.
In via incidentale, parte appellata reitera la domanda di reintegra per il terreno sito in località Romatisi rigettata in primo grado, propone domanda di risarcimento dei danni e chiede la compensazione parziale delle spese di lite.
Per quanto concerne la domanda di reintegra rileva l'appellato che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza i testi escussi sono stati univoci nel confermare: - che egli ed i suoi fratelli e, prima ancora, la madre e il padre dei medesimi, da più di 40 anni, hanno sempre posseduto e coltivato anche i terreni siti in Loc. Romatisi (rip. in Catasto al foglio 48, p.lle 124, 125,126, 127, 128, 120, 123, 121)
Rileva inoltre l'appellato che la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche con riferimento alla domanda di risarcimento per l'incuria nella tenuta del fondo e la perdita delle piante e per lo spossessamento e il mancato godimento e alla regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, previa sostituzione del relatore con l'ausiliario Avv.to Rosario M. Giuffrè, con ordinanza del 08.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello principale sia fondato e pertanto meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate, e che di conseguenza non possa trovare accoglimento l'appello incidentale. Ebbene, riassumendo brevemente i fatti, ha evocato in giudizio lo zio CP_1 [...]
deducendo di essere stato da questi privato, nel marzo del 2008, del Parte_1 possesso di due terreni, di cui asseriva essere esclusivo possessore. Detti terreni sono siti in agro di Curinga (CZ) e precisamente uno sito in località Torrevecchia, coltivato ad agrumeto (distinto in Catasto al foglio di mappa 44, particelle 11 e 3), l'altro sito in località Romatisi e adibito ad uliveto (riportato in Catasto al foglio di mappa 48, particelle 125, 126, 127 e 128.
Il Giudice del primo grado ha accolto parzialmente la domanda disponendo la reintegrazione di nel possesso dell'agrumeto sito in località Torrevecchia, CP_1 mentre ha rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso dell'uliveto sito in
Romatisi appunto perché non provata.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado allorchè il giudice ha deciso:“Quanto ai terreni siti in località Torrevecchia di Curinga può ritenersi che, anche nel corso dell'attuale fase a cognizione piena, la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo anzidetto che costituisce l'oggetto materiale della domandata tutela possessoria”.
In particolare l'appellante contesta la motivazione addotta dal giudice del primo grado rilevando che non abbia valutato la documentazione da lui prodotta, e abbia attribuito rilevanza solo alla consulenza e alle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente.
In merito deduce la non autenticità e la contraddittorietà delle stesse.
La censura è fondata per la seguente ragione.
In punto di diritto va precisato che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia l'“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo, ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi” (Cass. civ. n. 1455/2018).
Nel caso di specie, il Collegio condivide la decisione adottata dal giudice del primo grado allorchè afferma che non è emersa la prova degli elementi giustificativi dell' azione di reintegrazione per quanto concerne il terreno sito in località Romatisi, e aggiunge, discostandosi, invece, dalla decisione assunta dal giudice del primo grado, di ritenere insufficiente ed anche molto confusionaria la prova relativamente ai terreni siti in località Torrevecchia.
Invero, è doveroso precisare anche che l'incertezza sia sui terreni oggetto di spoglio che sullo stesso arco temporale in cui detto spoglio si sarebbe perpetrato, è ingenerata dallo stesso ricorrente , e si è di conseguenza riflessa sulle stesse CP_1 deposizioni dei testi.
In primo luogo egli non solo non ha individuato esattamente l'oggetto dello spoglio denunciato ma addirittura lo ha modificato in corso di causa, indicando inizialmente quali terreni oggetto di spoglio le par.lle nn.11, 3, 125, 126, 127 e 128, e successivamente, quelle contraddistinte nelle planimetrie allegate al fascicolo di parte con i nn. 11/b e 3/b, 167/b, 167/c, 125, 126, 127 e 128. Addirittura,un ulteriore modifica emerge dalla relazione tecnica prodotta sempre dal ricorrente ove i terreni oggetto dello spoglio venivano nuovamente identificati con i nn. 11/a e 3/a, n. 167/b, e n. 167/d.
Ed invero, allorchè il primo giudice asserisce che “la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo” dimostra di essersi limitato a valutare unicamente l'esistenza di una situazione di possesso, tralasciando ogni accertamento in ordine all'elemento oggettivo della privazione del possesso stesso, e quindi dello spoglio e dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi.
Va rilevato, inoltre, che allorchè il giudice del primo grado afferma in sentenza che “la prova del possesso sarebbe stata fornita sia nella fase sommaria che nella fase a cognizione piena”, in realtà asserisce una inesattezza in quanto la fase sommaria (proc.
n. 1491/2008) si è conclusa con una ordinanza del 31 marzo 2009 con la quale la domanda di reintegrazione, presentata da , è stata rigettata proprio per CP_1 carenza della prova dell'asserito spoglio dei terreni da parte dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori in sede sommaria e poi dai testi nel giudizio a cognizione piena, non risulta avvalorata la tesi difensiva del ricorrente (odierno appellato).
Nessuno ha confermato che nel marzo del 2008 con atti di fresatura Parte_1 dell'agrumeto e potatura degli ulivi avrebbe privato il nipote del possesso dei terreni oggetto di rivendicazione. Già sul punto, invero, si ravvisa una certa confusione, sul periodo stesso in cui sarebbe stato perpetrato dal lo spoglio, in quanto Parte_1 nell'atto introduttivo della causa la condotta spoliatrice va ricondotta temporalmente al mese di marzo 2008, mentre lo stesso ricorrente, (odierno appellato), CP_1 nelle dichiarazioni rese in fase sommaria ha affermato che non solo lo zio si Pt_1 sarebbe impossessato del terreno nell' aprile/maggio del 2007, (quindi una discrasia di ben un anno) “mio zio si è appropriato della fascia di terreno che io coltivo Per_4 della più ampia porzione ereditata da mio padre nel mese di aprile maggio 2007..” ma anche che da allora lui stesso non sarebbe piu rientrato nel terreno“…da allora non sono più rientrato in tale porzione”
Va, inoltre, precisato che dall'esame della documentazione in atti emerge che in località
Torrevecchia vi siano diversi terreni, alcuni dei quali e precisamente quelli di cui si lamenta lo spoglio (p.lle 11 e 3) sono stati ereditati da (odierno Parte_1 appellante) (padre di appellato) e SO CP_1 Controparte_3
(in qualita di figli di . Altri, di cui appellante e appellato sono Controparte_4 proprietari e possessori per atto inter vivos, sui quali non si estende lo spoglio.
Tuttavia, dalle deposizioni rese dagli informatori e poi dai testi edotti dal ricorrente, non si comprende di quale dei terreni in Torrevecchia si parla, in quanto nel descrivere i fatti di cui hanno conoscenza i testi parlano in generale del terreno di Torrevecchia, il che non consente di chiarire con certezza se si riferiscono ai terreni del ricorrente o a quelli del resistente. E questa è un'altra delle ragioni per le quali si ritiene la prova insufficiente e inidonea a dimostrare la fondatezza della domanda.
A questo punto, entrando nel merito delle deposizioni, va rilevato che la dichiarazione di , teste di , escusso all'udienza del 3.11.2008, è, come Testimone_1 CP_1 premesso, generica nell'indicazione del terreno, quindi inidonea a provare il possesso e non prova lo spoglio. Egli infatti nel riferire: “Conosco l'agrumeto in loc Torrevecchia da circa 20 anni poiché ho svolto attività di potatura, pulitura e irrigazione prima…tale agrumeto esteso per due tonnellate è stato sempre coltivato prima dal padre (di CP_1
ossia e poi dal figlio odierno ricorrente” non consente,
[...] SO evidentemente, di chiarire, se si riferisce al terreno caduto in successione o a quello acquistato inter vivos.
Si ravvisano, inoltre, anche alcune discrepanze tra quanto dichiarato dallo stesso informatore di parte ricorrente nel verbale di udienza del 3 novembre 2008 e Tes_1 quanto dichiarato dall'allora ricorrente . CP_1 In particolare non trova conforto nelle parole dell'informatore quanto riferito da CP_1
in merito anche all'estensione del terreno oggetto di cui si asserisce lo spoglio.
[...] ha dichiarato “mio zio si è impossessato della porzione di terreno a CP_1 Per_4 noi spettante di circa tre tonnellate” l'informatore , invece, nel descrivere il Tes_1 terreno predetto ha dichiarato che il medesimo ha un'estensione di circa due tonnellate.
Altra discrasia riguarda l'esistenza o meno di tererni limitrofi. Ed infatti mentre CP_1
ha espressamente chiarito che “il terreno oggetto di spoglio è limitrofo a quello
[...] acquistato destinato a granturco” l'informatore invece ha dichiarato “non mi risulta che vi siano fondi limitrofi a quelli che ho indicato coltivati dal resistente”. (cfr verbali fase sommaria) Ed ancora, il teste pur dichiarando di conoscere e di lavorare sui Tes_1 terreni oggetto di causa da circa vent'anni ha, altresì, affermato di non aver mai visto sui medesimi terreni il così sconfessando quanto affermato dal Parte_1 ricorrente ossia che “gia nel 2003 il resistente (ossia lo zio era entrato in Per_4 altro pezzo di terreno, ha invece dichiarato “non mi risulta che nel 2003 il resistente sia entrato nei fondi per lavorarli per conto proprio”.
Lo stesso dicasi per il fondo sito in località Romatisi, per il quale come anche rilevato in primo grado non vi è prova dello spoglio.
Del pari non è stato provato lo spoglio, il teste infatti precisa “Conosco Parte_1 ma non l'ho mai visto sui predetti fondi. Poi aggiunge “Sono stato sui predetti fondi per
l'ultima volta nel novembre del 2007. Da allora non sono più stato sui terreni. Nulla so di tutti i fatti avvenuti dopo l'uno novembre 2007”. Considerato che l'asserito spoglio risalirebbe a marzo 2008 è evidente la carenza della deposizione anche sotto tale profilo.
Nulla in più aggiunge il teste nel corso del procedimento a cognizione piena. Egli tra l'altro ascoltato all'udienza del 16 maggio 2018, riferisce circostanze apprese da altri e non viste personalmente: “Nel periodo compreso fra il marzo del 2008 e il luglio del 2010 non mi sono più recato sul fondo oggetto di causa perché mi ha detto che CP_1 dello stesso terreno si era impossessato e che non ci potevo più Parte_1 andare”.
Lo stessa considerazione vale per la teste la quale all'udienza del 5 aprile 2017 Tes_2 in risposta al capitolo F:“Vero che nel 2008 si è introdotto nelle p.lle Parte_1
125 e 128 contrassegnate in azzurro nella planimetria”, sebbene abbia confermato la circostanza suddetta ha però anche precisato di essere a conoscenza dei fatti perché riferiteli da , e non per averne avuta contezza personalmente, il che inficia CP_1 la pregnanza del contenuto della deposizione stessa.
Del pari inconferente è la dichiarazione di un altro teste di parte ricorrente, ossia
[...] il quale ha dichiarato in fase sommaria “Non mi risulta che CP_2 Parte_1 sia entrato nel terreno nel marzo del 2008” e lo conferma anche nella fase successiva in risposta al cap. F (sopra richiamato ) dicendo “Non sono a conoscenza di quanto dedotto nel capitolo”.
Alla luce delle dichiarazioni sopra richiamate, il Collegio ritiene che non sussistono elementi tali da poter affermare con certezza che il abbia tenuto una Controparte_5 condotta lesiva del possesso del , il che implica l'impossibilità di CP_1 condividere la decisione del Giudice del primo grado non ritenendosi raggiunta la prova dello spoglio.
E ciò vale sia per i terreni siti in località Torrevecchia, sia per quello sito in località
Romatisi per il quale la domanda di reintegrazione era in ogni caso già stata rigettata in primo grado perché dall'istruttoria non era emerso che l'odierno appellato avesse avuto l'esclusiva disponibilità dello stesso.
L'accoglimento dell'appello principale implica conseguentemente il rigetto dell'appello incidentale avendo lo stesso ad oggetto la domanda di reintegrazione nel possesso del fondo Romatisi e il risarcimento del danno per lo spossessamento di entrambi i terreni.
Alla luce delle superiori motivazioni va accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di I grado e quindi rigetto della domanda.
Le spese del giudizio di primo grado vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in favore di parte appellante - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali
(scaglione indeterminabile - complessità bassa, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione).
Le spese del giudizio di secondo grado vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in favore di parte appellante - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali
(scaglione indeterminabile -complessità bassa, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n.
29857/2023) oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, rigetta la domanda di reintegrazione nel possesso nel terreno sito in Curinga (CZ) località
Torrevecchia.
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno liquidato in via equitativa in favore di . CP_1
• Rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, conferma il capo della sentenza in cui viene respinta la domanda possessoria con riferimento ai terreni siti in Curinga
(CZ) località Romatisi.
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di primo CP_1 grado liquidandole, in favore dell'appellante in complessivi € Parte_1
3.809,00, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 secondo grado liquidandole, in favore dell'appellante in Parte_1 complessivi € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cristiano e Lidia Palluso Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Spasari, n. 3, c/o lo Studio Legale Colosimo
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Dina Marasco in virtù di procura a CP_1 margine della comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Nicola Pizi, n. 1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: Per l'appellante : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis , Parte_1 rigettare la domanda di reintegra nel possesso così come avanzata dal CP_1 perché inammissibile, improponibile, per inosservanza del termine annuale ex articolo
1168 c.c. e, comunque, infondata in fatto ed in diritto in quanto non adeguatamente dimostrata” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario,IVA e CPA come per legge previsti.”
Per l'appellato : “ Voglia, previo rigetto della richiesta di sospensiva ex CP_1 art. 283 c.p.c.: 1) rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 confermando la sentenza di primo grado nella parte impugnata;
2) in accoglimento dello spiegato appello incidentale: - disporsi la reintegra di nel possesso dei CP_1 terreni siti in agro di Curinga, località Romatisi, rip. in catasto al foglio di mappa 48, p.lle
125, 126, 127 e 128 e, conseguentemente e per l'effetto, condannare a Parte_1 rilasciarli liberi da persone e da cose in favore del primo e ordinargli di astenersi dal passaggio attraverso il passo carrabile e i terreni indicati con le p.lle 126 e 127 e da ogni ulteriore turbativa o molestia;
- condannare al risarcimento dei danni, Parte_1 da determinarsi in via equitativa, in favore di , per lo spossessamento e il CP_1 mancato godimento dei terreni di loc. Romatisi, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condannarlo, ancora, al risarcimento dei danni rappresentati da deprezzamento dell'agrumeto, danneggiamento di alcune piante,perdita di innesti e guasto dell'impianto di irrigazione, in misura da determinarsi in via equitativa sulla base degli elementi in atti, oltre a rivalutazione e interessi come per legge;
- condannarlo al risarcimento dei danni per lo spossessamento dell'agrumeto e il taglio del canneto in misura superiore a quella liquidata in primo grado, con rivalutazione e interessi come per legge;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 5.5.2008, – CP_1 premesso di essere comproprietario, nonchè possessore esclusivo, di alcuni appezzamenti di terreno, siti in agro di Curinga (CZ), posti uno in località Torrevecchia, coltivato ad agrumeto (distinto in Catasto al foglio di mappa 44, particelle 11 e 3),
l'altro sito in località Romatisi e adibito ad uliveto (riportato in Catasto al foglio di mappa 48, particelle 125, 126, 127 e 128) - adiva dinnanzi al Parte_1 Tribunale di Lamezia Terme deducendo che il convenuto aveva posto in essere condotte configuranti uno spoglio illecito del proprio legittimo potere di fatto sui terreni predetti.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che nel mese di marzo del
2008 aveva eseguito improvvisamente la fresatura di parte Parte_1 dell'aranceto e di parte dell'uliveto relativamente al quale aveva effettuato anche la potatura.
Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo al Tribunale adito la reintegrazione nel possesso dei predetti terreni ex art. 1168 c.c.
Resisteva in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 della domanda possessoria. Ed in particolare il difetto di un possesso giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente sui terreni per cui è causa e il difetto dello spoglio.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con favore delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 17/09/2008 venivano sentite le parti ed uditi gli informatori e con provvedimento emesso in data 31/3/2009, a chiusura della fase sommaria, veniva respinta la domanda di reintegrazione spiegata dal ricorrente con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza anzidetta proponeva reclamo ai sensi dell'art. 669- CP_1 terdecies, che si concludeva con ordinanza del 07/6/2010, con la quale in accoglimento parziale dell'impugnativa veniva ordinato a di Parte_1 reintegrare il ricorrente nel possesso delle porzioni di terreno site in località
Torrevecchia e di astenersi da ulteriori futuri comportamenti atti ad impedire il possesso di quest'ultimo. Veniva invece rigettata la richiesta con riferimento ai terreni siti in località Romatisi e disposta la compensazione tra le parti, in misura della metà, delle spese relative alla fase di reclamo. Nel termine di cui all'art. 703, ultimo comma,
c.p.c. entrambe le parti, con separate istanze introducevano il giudizio di merito.
La causa veniva istruita su base documentale e audizione di diversi testimoni.
All'udienza del 20/5/2020 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 653/2020 pubblicata il 09/12 /2020 pronunciando nella causa promossa da cosi ha deciso: “- in parziale CP_1 accoglimento del ricorso proposto da e a conferma dell'ordinanza collegiale CP_1 del 24/5/2010 (depositata il 7/6/2010), ordina a di reintegrare il Parte_1 ricorrente nel possesso delle porzioni di terreno oggetto di causa poste in Curinga (CZ), località Torrevecchia, reimmettendolo nel possesso della res e di astenersi dall'intraprendere ulteriori atti di fresatura e potatura degli alberi di agrumi ivi presenti nonché di astenersi da ulteriori futuri comportamenti atti ad impedire il possesso del ricorrente sulle porzioni di terreno oggetto di causa;
-respinge la domanda possessoria del ricorrente con riferimento ai terreni siti in Curinga (CZ), località Romatisi;
-accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente e per
l'effetto condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, CP_1 equitativamente liquidati, nella complessiva somma di euro 1.500,00 (in moneta attuale
e comprensiva di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_1 quota di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano -per la frazione- in complessivi euro 3.484,50 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, disponendo la compensazione tra le parti del restante 1/2;- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione del 08/06/2021 fondato sui seguenti motivi:
1.Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la parte della sentenza del primo grado in cui il giudice ha affermato che: “Quanto ai terreni siti in località Torrevecchia di Curinga può ritenersi che, anche nel corso dell'attuale fase a cognizione piena, la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo anzidetto che costituisce l'oggetto materiale della domandata tutela possessoria”
L'appellante deduce che il giudice abbia commesso un errore di fatto nella motivazione della sentenza. Ed in particolare che il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutta la documentazione prodotta da parte resistente dalla quale emergeva la comproprietà di svariati appezzamenti di terreno tra il resistente ed il fratello Parte_1 Per_1
e, dopo la morte di quest'ultimo suoi figli fra i quali il ricorrente
[...] CP_1
, con la conseguenza logico-giuridica che avrebbe dovuto essere esperita
[...] un'azione di divisione ereditaria e non di reintegra nel possesso.
2. Con altro motivo di appello parte appellante contesta al giudice di aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla CTP prodotta da , e di aver di CP_1 contro omesso di valutare la propria consulenza oltrechè l'ampia documentazione da questi prodotta;
documentazione che comproverebbe che l'appellante ha posseduto il terreno sito in località Torrevecchia per oltre 40 anni.
3. Con il terzo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali ed in particolare si duole della rilevanza attribuita dal giudice alle dichiarazioni dei testi , la moglie e Testimone_1 Tes_2 CP_2
Nello specifico riguardo ai coniugi l'appellante rileva il loro legame di Testimone_3 parentela con il ricorrente che inficierebbe, a suo dire, la genuinità delle dichiarazioni dagli stessi rese ed in particolare al viene contestato di aver riferito fatti di Tes_1 cui non può avere contezza in quanto il medesimo per oltre 30 anni avrebbe vissuto in
Svizzera, mentre alla teste contesta una serie di contraddizioni nel narrato. Tes_2
Ancora rileva l'appellante che in contraddizione con le dichiarazioni rese dagli altri informatori, oltrechè dallo stesso , sarebbero anche le dichiarazioni del CP_1 teste CP_2
Da tali dichiarazioni, secondo l'appellante, non emergerebbe la prova né dello spoglio né del proprio animus spoliandi essendo emerso che egli ha posseduto i terreni dal
1960. D'altra parte gli atti sporadici che avrebbe posto in essere il , come CP_1
l'aratura del terreno per una volta , la raccolta di qualche frutto e l'aver innaffiato terreno tre o quattro volte, anche se fossero stati realmente posti in essere non potevano valere ad integrare la situazione possessoria tutelabile con la reintegra.
Sostiene l'appellante di aver di contro dimostrato tramite le testimonianze dei testi
, e di aver coltivato tali terreni, sia negli oltre 40 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 anni in cui il fratello (padre del ricorrente) si trovava all'estero, sia SO dopo che è rientrato in Italia. SO
Deduce, quindi, l'appellante che, il ricorrente non ha dato la prova dello spoglio né dell'animus spoliandi.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Più precisamente deduce che il Giudice di I° grado avrebbe, infatti, dovuto ritenere la domanda di risarcimento dei danni per lesione del possesso alla stregua di una nuova domanda avanzata in corso di causa dal ricorrente, non contenuta nel ricorso introduttivo e non consequenziale alle difese del convenuto, e per l'effetto dichiararla inammissibile.
5. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità della valutazione equitativa del danno fatta dal giudice del primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/10/2021 si è costituito in appello
[...]
deducendo l'inammissibilità e la temerarietà dell'appello e proponendo, a CP_1 sua volta, appello incidentale.
Rileva l'appellato che l'agrumeto per cui è causa è coltivato da più di 40 anni dalla sua famiglia e precisamente dapprima dal padre, e dalla madre, SO
, successivamente in seguito alla morte dei genitori da lui stesso e dai Persona_2 suoi fratelli.
Secondo parte appellata la fondatezza della domanda emergerebbe da diversi elementi quali la perizia tecnica redatta dal geometra mai contestata da controparte, Per_3 nonché la produzione documentale.
In via incidentale, parte appellata reitera la domanda di reintegra per il terreno sito in località Romatisi rigettata in primo grado, propone domanda di risarcimento dei danni e chiede la compensazione parziale delle spese di lite.
Per quanto concerne la domanda di reintegra rileva l'appellato che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza i testi escussi sono stati univoci nel confermare: - che egli ed i suoi fratelli e, prima ancora, la madre e il padre dei medesimi, da più di 40 anni, hanno sempre posseduto e coltivato anche i terreni siti in Loc. Romatisi (rip. in Catasto al foglio 48, p.lle 124, 125,126, 127, 128, 120, 123, 121)
Rileva inoltre l'appellato che la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche con riferimento alla domanda di risarcimento per l'incuria nella tenuta del fondo e la perdita delle piante e per lo spossessamento e il mancato godimento e alla regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, previa sostituzione del relatore con l'ausiliario Avv.to Rosario M. Giuffrè, con ordinanza del 08.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello principale sia fondato e pertanto meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate, e che di conseguenza non possa trovare accoglimento l'appello incidentale. Ebbene, riassumendo brevemente i fatti, ha evocato in giudizio lo zio CP_1 [...]
deducendo di essere stato da questi privato, nel marzo del 2008, del Parte_1 possesso di due terreni, di cui asseriva essere esclusivo possessore. Detti terreni sono siti in agro di Curinga (CZ) e precisamente uno sito in località Torrevecchia, coltivato ad agrumeto (distinto in Catasto al foglio di mappa 44, particelle 11 e 3), l'altro sito in località Romatisi e adibito ad uliveto (riportato in Catasto al foglio di mappa 48, particelle 125, 126, 127 e 128.
Il Giudice del primo grado ha accolto parzialmente la domanda disponendo la reintegrazione di nel possesso dell'agrumeto sito in località Torrevecchia, CP_1 mentre ha rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso dell'uliveto sito in
Romatisi appunto perché non provata.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado allorchè il giudice ha deciso:“Quanto ai terreni siti in località Torrevecchia di Curinga può ritenersi che, anche nel corso dell'attuale fase a cognizione piena, la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo anzidetto che costituisce l'oggetto materiale della domandata tutela possessoria”.
In particolare l'appellante contesta la motivazione addotta dal giudice del primo grado rilevando che non abbia valutato la documentazione da lui prodotta, e abbia attribuito rilevanza solo alla consulenza e alle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente.
In merito deduce la non autenticità e la contraddittorietà delle stesse.
La censura è fondata per la seguente ragione.
In punto di diritto va precisato che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia l'“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo, ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi” (Cass. civ. n. 1455/2018).
Nel caso di specie, il Collegio condivide la decisione adottata dal giudice del primo grado allorchè afferma che non è emersa la prova degli elementi giustificativi dell' azione di reintegrazione per quanto concerne il terreno sito in località Romatisi, e aggiunge, discostandosi, invece, dalla decisione assunta dal giudice del primo grado, di ritenere insufficiente ed anche molto confusionaria la prova relativamente ai terreni siti in località Torrevecchia.
Invero, è doveroso precisare anche che l'incertezza sia sui terreni oggetto di spoglio che sullo stesso arco temporale in cui detto spoglio si sarebbe perpetrato, è ingenerata dallo stesso ricorrente , e si è di conseguenza riflessa sulle stesse CP_1 deposizioni dei testi.
In primo luogo egli non solo non ha individuato esattamente l'oggetto dello spoglio denunciato ma addirittura lo ha modificato in corso di causa, indicando inizialmente quali terreni oggetto di spoglio le par.lle nn.11, 3, 125, 126, 127 e 128, e successivamente, quelle contraddistinte nelle planimetrie allegate al fascicolo di parte con i nn. 11/b e 3/b, 167/b, 167/c, 125, 126, 127 e 128. Addirittura,un ulteriore modifica emerge dalla relazione tecnica prodotta sempre dal ricorrente ove i terreni oggetto dello spoglio venivano nuovamente identificati con i nn. 11/a e 3/a, n. 167/b, e n. 167/d.
Ed invero, allorchè il primo giudice asserisce che “la parte ricorrente abbia sufficientemente provato la sussistenza di una situazione di possesso con riguardo al fondo” dimostra di essersi limitato a valutare unicamente l'esistenza di una situazione di possesso, tralasciando ogni accertamento in ordine all'elemento oggettivo della privazione del possesso stesso, e quindi dello spoglio e dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi.
Va rilevato, inoltre, che allorchè il giudice del primo grado afferma in sentenza che “la prova del possesso sarebbe stata fornita sia nella fase sommaria che nella fase a cognizione piena”, in realtà asserisce una inesattezza in quanto la fase sommaria (proc.
n. 1491/2008) si è conclusa con una ordinanza del 31 marzo 2009 con la quale la domanda di reintegrazione, presentata da , è stata rigettata proprio per CP_1 carenza della prova dell'asserito spoglio dei terreni da parte dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori in sede sommaria e poi dai testi nel giudizio a cognizione piena, non risulta avvalorata la tesi difensiva del ricorrente (odierno appellato).
Nessuno ha confermato che nel marzo del 2008 con atti di fresatura Parte_1 dell'agrumeto e potatura degli ulivi avrebbe privato il nipote del possesso dei terreni oggetto di rivendicazione. Già sul punto, invero, si ravvisa una certa confusione, sul periodo stesso in cui sarebbe stato perpetrato dal lo spoglio, in quanto Parte_1 nell'atto introduttivo della causa la condotta spoliatrice va ricondotta temporalmente al mese di marzo 2008, mentre lo stesso ricorrente, (odierno appellato), CP_1 nelle dichiarazioni rese in fase sommaria ha affermato che non solo lo zio si Pt_1 sarebbe impossessato del terreno nell' aprile/maggio del 2007, (quindi una discrasia di ben un anno) “mio zio si è appropriato della fascia di terreno che io coltivo Per_4 della più ampia porzione ereditata da mio padre nel mese di aprile maggio 2007..” ma anche che da allora lui stesso non sarebbe piu rientrato nel terreno“…da allora non sono più rientrato in tale porzione”
Va, inoltre, precisato che dall'esame della documentazione in atti emerge che in località
Torrevecchia vi siano diversi terreni, alcuni dei quali e precisamente quelli di cui si lamenta lo spoglio (p.lle 11 e 3) sono stati ereditati da (odierno Parte_1 appellante) (padre di appellato) e SO CP_1 Controparte_3
(in qualita di figli di . Altri, di cui appellante e appellato sono Controparte_4 proprietari e possessori per atto inter vivos, sui quali non si estende lo spoglio.
Tuttavia, dalle deposizioni rese dagli informatori e poi dai testi edotti dal ricorrente, non si comprende di quale dei terreni in Torrevecchia si parla, in quanto nel descrivere i fatti di cui hanno conoscenza i testi parlano in generale del terreno di Torrevecchia, il che non consente di chiarire con certezza se si riferiscono ai terreni del ricorrente o a quelli del resistente. E questa è un'altra delle ragioni per le quali si ritiene la prova insufficiente e inidonea a dimostrare la fondatezza della domanda.
A questo punto, entrando nel merito delle deposizioni, va rilevato che la dichiarazione di , teste di , escusso all'udienza del 3.11.2008, è, come Testimone_1 CP_1 premesso, generica nell'indicazione del terreno, quindi inidonea a provare il possesso e non prova lo spoglio. Egli infatti nel riferire: “Conosco l'agrumeto in loc Torrevecchia da circa 20 anni poiché ho svolto attività di potatura, pulitura e irrigazione prima…tale agrumeto esteso per due tonnellate è stato sempre coltivato prima dal padre (di CP_1
ossia e poi dal figlio odierno ricorrente” non consente,
[...] SO evidentemente, di chiarire, se si riferisce al terreno caduto in successione o a quello acquistato inter vivos.
Si ravvisano, inoltre, anche alcune discrepanze tra quanto dichiarato dallo stesso informatore di parte ricorrente nel verbale di udienza del 3 novembre 2008 e Tes_1 quanto dichiarato dall'allora ricorrente . CP_1 In particolare non trova conforto nelle parole dell'informatore quanto riferito da CP_1
in merito anche all'estensione del terreno oggetto di cui si asserisce lo spoglio.
[...] ha dichiarato “mio zio si è impossessato della porzione di terreno a CP_1 Per_4 noi spettante di circa tre tonnellate” l'informatore , invece, nel descrivere il Tes_1 terreno predetto ha dichiarato che il medesimo ha un'estensione di circa due tonnellate.
Altra discrasia riguarda l'esistenza o meno di tererni limitrofi. Ed infatti mentre CP_1
ha espressamente chiarito che “il terreno oggetto di spoglio è limitrofo a quello
[...] acquistato destinato a granturco” l'informatore invece ha dichiarato “non mi risulta che vi siano fondi limitrofi a quelli che ho indicato coltivati dal resistente”. (cfr verbali fase sommaria) Ed ancora, il teste pur dichiarando di conoscere e di lavorare sui Tes_1 terreni oggetto di causa da circa vent'anni ha, altresì, affermato di non aver mai visto sui medesimi terreni il così sconfessando quanto affermato dal Parte_1 ricorrente ossia che “gia nel 2003 il resistente (ossia lo zio era entrato in Per_4 altro pezzo di terreno, ha invece dichiarato “non mi risulta che nel 2003 il resistente sia entrato nei fondi per lavorarli per conto proprio”.
Lo stesso dicasi per il fondo sito in località Romatisi, per il quale come anche rilevato in primo grado non vi è prova dello spoglio.
Del pari non è stato provato lo spoglio, il teste infatti precisa “Conosco Parte_1 ma non l'ho mai visto sui predetti fondi. Poi aggiunge “Sono stato sui predetti fondi per
l'ultima volta nel novembre del 2007. Da allora non sono più stato sui terreni. Nulla so di tutti i fatti avvenuti dopo l'uno novembre 2007”. Considerato che l'asserito spoglio risalirebbe a marzo 2008 è evidente la carenza della deposizione anche sotto tale profilo.
Nulla in più aggiunge il teste nel corso del procedimento a cognizione piena. Egli tra l'altro ascoltato all'udienza del 16 maggio 2018, riferisce circostanze apprese da altri e non viste personalmente: “Nel periodo compreso fra il marzo del 2008 e il luglio del 2010 non mi sono più recato sul fondo oggetto di causa perché mi ha detto che CP_1 dello stesso terreno si era impossessato e che non ci potevo più Parte_1 andare”.
Lo stessa considerazione vale per la teste la quale all'udienza del 5 aprile 2017 Tes_2 in risposta al capitolo F:“Vero che nel 2008 si è introdotto nelle p.lle Parte_1
125 e 128 contrassegnate in azzurro nella planimetria”, sebbene abbia confermato la circostanza suddetta ha però anche precisato di essere a conoscenza dei fatti perché riferiteli da , e non per averne avuta contezza personalmente, il che inficia CP_1 la pregnanza del contenuto della deposizione stessa.
Del pari inconferente è la dichiarazione di un altro teste di parte ricorrente, ossia
[...] il quale ha dichiarato in fase sommaria “Non mi risulta che CP_2 Parte_1 sia entrato nel terreno nel marzo del 2008” e lo conferma anche nella fase successiva in risposta al cap. F (sopra richiamato ) dicendo “Non sono a conoscenza di quanto dedotto nel capitolo”.
Alla luce delle dichiarazioni sopra richiamate, il Collegio ritiene che non sussistono elementi tali da poter affermare con certezza che il abbia tenuto una Controparte_5 condotta lesiva del possesso del , il che implica l'impossibilità di CP_1 condividere la decisione del Giudice del primo grado non ritenendosi raggiunta la prova dello spoglio.
E ciò vale sia per i terreni siti in località Torrevecchia, sia per quello sito in località
Romatisi per il quale la domanda di reintegrazione era in ogni caso già stata rigettata in primo grado perché dall'istruttoria non era emerso che l'odierno appellato avesse avuto l'esclusiva disponibilità dello stesso.
L'accoglimento dell'appello principale implica conseguentemente il rigetto dell'appello incidentale avendo lo stesso ad oggetto la domanda di reintegrazione nel possesso del fondo Romatisi e il risarcimento del danno per lo spossessamento di entrambi i terreni.
Alla luce delle superiori motivazioni va accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di I grado e quindi rigetto della domanda.
Le spese del giudizio di primo grado vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in favore di parte appellante - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali
(scaglione indeterminabile - complessità bassa, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione).
Le spese del giudizio di secondo grado vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in favore di parte appellante - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali
(scaglione indeterminabile -complessità bassa, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n.
29857/2023) oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, rigetta la domanda di reintegrazione nel possesso nel terreno sito in Curinga (CZ) località
Torrevecchia.
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno liquidato in via equitativa in favore di . CP_1
• Rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, conferma il capo della sentenza in cui viene respinta la domanda possessoria con riferimento ai terreni siti in Curinga
(CZ) località Romatisi.
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di primo CP_1 grado liquidandole, in favore dell'appellante in complessivi € Parte_1
3.809,00, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 secondo grado liquidandole, in favore dell'appellante in Parte_1 complessivi € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo