Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2022, proposto da:
HI IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
1) Del decreto direttoriale n° 409 del 18.02.2022 - AOODIPT - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. (all.1) comunicato tramite email del 21/03/2022 con cui il Ministero dell'Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del TAR LAZIO SEZ.III BIS nr. 11960/2021 in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente ex art. 16 co 1 D. lgvo 206/2007 ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia, per le classi di concorso A-060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado,nella parte in cui condiziona il riconoscimento al superamento, della misura compensativa ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 206/2007, di tirocinio di adattamento di 300 ore della durata di un anno scolastico, e non lo riconosce direttamente;
2) dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti;
3) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente anche non conosciuto e che ha imposto misure compensative sull'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007 presentata dall'odierno ricorrente,
per la declaratoria
del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs. n. 206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;
del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per le classi di concorso corrispondenti a quelle indicate dalla ricorrente in atti di causa per le classi di concorso -A-060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;
per la sospensiva
in via cautelare degli atti illegittimi suindicati,
per la condanna in forma specifica
della Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi conseguenziali in relazione alla istanza del ricorrente finalizzata al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs. n. 206/2007 a seguito della sentenza n° 735/2021 del Tar Lazio sez. III Bis (all.3), e senza necessità di dover maturare una qualsivoglia misura compensativa di cui all' art. 22 del D.lgs. n. 206/2007
In via subordinata si chiede di annullare il decreto n. 409/2022 nella parte in cui prevede quale misura c.d. compensativa il superamento di tirocinio di adattamento, e la riduzione del numero complessivo delle 300 ore da sostenere nel corso dell'anno scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale Ministero dell’Istruzione prot. n. 409 del 18.02.2022, adottato in esecuzione della sentenza di ottemperanza del Tribunale Amministrativo n. 11960/2021, in relazione all’istanza presentata ex art. 16 D. Lgs. 206/2007 ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia, per le classi di concorso A-060 Tecnologia scuola secondaria di I grado, nella parte in cui condiziona il riconoscimento al superamento della misura compensativa, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 206/2007, di tirocinio di adattamento di 300 ore della durata di un anno scolastico e non lo riconosce direttamente, nonché per la declaratoria della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all’art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 206/2007.
In particolare, con la sentenza n. 735/2021 del T.a.r. Lazio è stato ordinato al Ministero di operare una valutazione, verificando, rispetto al rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, è stata emanata la richiamata sentenza di ottemperanza n. 11960/2021 e il Ministero ha quindi stabilito che il titolo professionalizzante “Programului de studii psihopedagocice, Nivel I e Nivel II”, conseguito dall’esponente in Romania, permette l’esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per classi di concorso A-060 Tecnologia scuola secondaria di I grado, subordinando l’abilitazione all’insegnamento al superamento di una prova attitudinale o al completamento di un tirocinio.
Lamenta quindi l’esponente l’illegittimità della determinazione avversata per elusione del giudicato, vizio di eccesso di potere, violazione del D. Lgs. n. 206/2007 e dell’art. 45 T.F.U.E.
2. Resiste con memoria di stile l’intimato Ministero.
3. Con ordinanza n. 604/2022, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare, sul presupposto che il decreto contiene comparazioni delle competenze e della formazione conseguita dalla ricorrente in Romania, il termine di durata del tirocinio non è irragionevole o non proporzionale, anche in considerazione di quello ordinariamente previsto per i frequentanti dei corsi di T.F.A., nonché della sopravvenuta giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, 1 marzo 2022 n. 1460).
Inoltre, la funzione del tirocinio e la natura condizionale della clausola apposta al riconoscimento del titolo estero escludono che lo stesso possa essere presuntivamente sostituito dall’aver svolto la ricorrente attività di insegnamento nel corso del tempo senza alcuna valutazione, in modo frazionato, non sempre per la medesima materia per la quale si chiede l’abilitazione e in scuole che non sempre coincidono con quelle indicate in maniera specifica nel provvedimento che prevede il tirocinio.
Da ultimo, è stata esclusa l’integrazione di un pregiudizio, derivante dal non poter conciliare lo svolgimento del tirocinio con il servizio a tempo indeterminato prestato dalla ricorrente presso l’Istituto Fellini di Rimini, e ciò in considerazione dell’alternativa al tirocinio di 300 ore di sostenere una prova attitudinale.
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare è inammissibile il compendio di censure teso a denunciare il vizio di elusione del giudicato, poiché il relativo esame spetta alla cognizione del giudice dell’ottemperanza, munito di competenza funzionale, che nella fattispecie è da individuarsi, ex art. 113, comma 1, c.p.a., nel medesimo T.a.r. ma in funzione appunto di giudice dell’ottemperanza e non di cognizione.
6. Nel merito, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dagli assunti espressi in sede di tutela interinale.
Nello specifico, l’esponente ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento nella classe di concorso A-60, avendo conseguito la laurea in Ingegneria Civile in Italia e un titolo estero -“Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”- che gli conferisce, in Romania, “il diritto di insegnare nel settore Architettura, nell’insegnamento pre universitario”.
Il Ministero con il provvedimento gravato ha proceduto, in ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo n. 11960/2021, alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessata e quello italiano, prescindendo dall’attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori.
All’esito della comparazione il Ministero ha individuato le misure compensative in una prova attitudinale articolata in scritto e orale o, in alternativa, un tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico, con inizio dall’apertura dell’anno scolastico, per non meno di 300 ore, da svolgersi presso una scuola secondaria di I grado, rinviando al superamento della misura compensativa scelta, l’adozione del provvedimento di riconoscimento.
Tanto chiarito, un consolidato orientamento in materia -inaugurato con la sentenza n. 7268/2021- ha statuito che nella determinazione delle misure compensative l’amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione stessa, potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale seguito, al fine di verificare la logicità e la coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.
Riguardo al tirocinio di adattamento il Ministero aveva previsto in precedenti determinazioni una durata di ben due anni scolastici, per non meno di seicento ore, da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.
Sul punto, ha quindi preso posizione il Tribunale Amministrativo, rilevando che il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.
È stato quindi precisato, sempre nella richiamata sentenza n. 7268/2021, che “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.
Nella fattispecie in esame con il provvedimento impugnato l’amministrazione, conformandosi sotto tale profilo agli assunti espressi in sede giurisdizionale, ha determinato la durata del tirocinio in un anno scolastico e 300 ore, parametro temporale che, secondo quanto già statuito in sede cautelare, è da considerarsi, proporzionato e ragionevole.
7. Il ricorso è pertanto respinto.
8. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO