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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Chiara Anna Peraro e Silvia Giurato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via Palestro n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice/opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Gentiletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Chiara Anna Peraro e Silvia Giurato, per l'attrice/opponente: “Contrariis reiectis ed in accoglimento della spiegata opposizione e dei motivi di doglianza sopra formulati, in parziale modifica dell'ordinanza comunicata in data 21.9.23, emessa nell'ambito della procedura n. 146/2022 R.E.I. - G.E. dott. Angelini, VOGLIA il
Tribunale adito disporre che il credito vantato dalla creditrice procedente ed intervenuta ai fini della conversione sia rideterminato: ammettendo il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria, anche rideterminate tenuto conto della riduzione dell'importo della condanna provvisionale disposta dalla Corte d'Appello di Perugia, con rimborso dell'imposta di registro quantificata al 2% sul valore del minor importo garantito (100.000,000) ferma le altre voci di spesa indicate in fattura
n. 357/2022 del Notaio disponendo che gli interessi maturati sui crediti Per_1 rideterminati vengano corrisposti unitamente all'ultima rata (n. 48) onerando all'uopo il creditore di far pervenire al debitore conteggio aggiornato degli stessi entro e non oltre 30 giorni prima della relativa ultima scadenza;
riconoscendo e liquidando le competenze di lite maturate per il deposito di atto di intervento, nella misura richiesta in nota spese ovvero in altra anche minore riconosciuta equa e di giustizia. Con favore delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c III comma quantomeno in relazione all'istanza cautelare promossa con colpa grave e dichiarata inammissibile”.
- L'avv. Alessandro Gentiletti, per la convenuta/opposta: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'opposizione formulata e ogni domanda spiegata, poiché infondate in fatto ed in diritto, confermando l'ordinanza di conversione resa dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni nella procedura RGE Imm. 146/2022.
Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/04/2024, conveniva in Parte_1 giudizio introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione agli CP_1 atti esecutivi proposta con ricorso ritualmente presentato – in qualità di creditore procedente
(e intervenuto) nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 146/2022 di questo Tribunale
– avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa in data 20/09/2023 dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495, co. 3, c.p.c.. L'attrice, premesso che la sua opposizione era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19/02/2024 (salvo che per il quarto motivo di opposizione, inerente alle modalità di monitoraggio del conto corrente intestato alla procedura ai fini della verifica dell'andamento della conversione, per il quale era sopravvenuta nelle more la cessazione della materia del contendere), riproponeva gli stessi motivi di opposizione già formulati dinanzi al predetto giudice, inerenti alla lamentata erroneità del mancato riconoscimento, nella determinazione della somma da sostituire al bene pignorato: 1) delle spese di iscrizione ipotecaria, in realtà dovute – contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione – pur a fronte di un'omessa specificazione della relativa entità nel precetto, a nulla rilevando la non contestazione della scelta del debitore di non considerare tali spese nel calcolo della “cauzione” di cui al secondo comma dell'art. 495 c.p.c.
(scelta peraltro corretta), e non potendosi negare tali spese in ragione del fatto che con la conversione l'oggetto della procedura esecutiva non fosse più l'immobile gravato da ipoteca, oppure, in ipotesi, in ragione del fatto che l'ipoteca fosse stata iscritta in forza di un titolo esecutivo giudiziale (sentenza penale di primo grado, con riconoscimento di una provvisionale di € 100.000,00) poi in parte riformato (dalla sentenza penale di secondo grado, che aveva ridotto la provvisionale al minor importo di € 70.000,00); 2) degli interessi legali maturati dal 22/06/2023 sino al saldo, dei quali il giudice dell'esecuzione (anziché limitarsi ad affermare, nella motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione, la relativa debenza per legge ai sensi dell'art. 495, co. 4, c.p.c.) avrebbe dovuto disporre il pagamento unitamente all'ultima delle quarantotto rate mensili, onerando il creditore procedente di notificare il relativo conteggio al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata, anche al fine di evitare che l'effetto della liberazione dell'immobile dal pignoramento, sancito dall'art. 495, co. 6, c.p.c., potesse prodursi ad onta del mancato pagamento degli interessi in questione;
3) delle spese di lite per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva in forza del titolo esecutivo giudiziale sopravvenuto costituito dalla sentenza penale di secondo grado, intervento necessario per azionare nella procedura anche il nuovo credito per le spese processuali liquidate con tale sentenza, e quindi non connotato da profili di “abuso dallo strumento processuale” come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione.
L'opponente chiedeva quindi che, a parziale modifica dell'ordinanza impugnata, venissero liquidate e riconosciute in suo favore anche le suddette somme.
Con comparsa depositata in data 09/05/2024 si costituiva la convenuta la CP_1 quale chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di conversione del pignoramento (stante l'incertezza sul quantum determinata dall'avversa opposizione) e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice, atteso che: a) quanto alle spese per l'iscrizione ipotecaria, tale iscrizione era il frutto di un abuso del diritto, in quanto effettuata quasi contestualmente al successivo pignoramento e quindi non necessaria, e, in ogni caso, le spese in questione erano estranee alla procedura esecutiva in quanto non incluse nel precetto notificato (essendo peraltro arbitrario il criterio di quantificazione delle stesse invocato dal creditore opponente, ed essendo tardiva la documentazione prodotta con l'atto di citazione a supporto di tale quantificazione); b) l'atto di intervento era stato evidentemente abusivo, poiché la creditrice procedente avrebbe potuto limitarsi a precisare il proprio credito a seguito dell'emissione della sentenza penale di secondo grado;
c) gli interessi invocati non erano dovuti in quanto non inclusi nelle note di precisazione del credito.
Con ordinanza del 18/07/2024 lo scrivente giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di conversione del pignoramento, riservando al merito le spese del subprocedimento cautelare.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., veniva fissata – in mancanza di istanze istruttorie – udienza di rimessione della causa in decisione.
All'esito udienza del 22/01/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 30/01/2025 (comunicato ai difensori delle parti il giorno seguente), preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Va anzitutto disattesa la richiesta dell'opponente di includere nella determinazione della somma da sostituire al bene pignorato, sia pure nella minor misura risultante dalla riduzione della provvisionale operata dal giudice penale d'appello, le spese d'iscrizione ipotecaria. Se è vero, infatti, che la mancata quantificazione di tali spese nel precetto non osta alla relativa liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione all'esito della procedura esecutiva utilmente promossa sui beni ipotecati (v. in tal senso Cass. 12410/2016), tale liquidazione può avvenire solo laddove si realizzi il presupposto del relativo rimborso, presupposto che è costituito dal recupero coattivo del credito da parte del creditore sul bene ipotecato (v. ancora Cass. 12410/2016), e che non si realizza, quindi, in caso di conversione del pignoramento, poiché le somme frutto della conversione non sono soggette al vincolo ipotecario (v. Cass. 17644/07).
È invece fondata la doglianza relativa al mancato espresso riconoscimento degli interessi scalari, al saggio legale, dal 22/06/2023 sino al saldo (v. in casi analoghi Trib. Piacenza 2 agosto 2023, Trib. Cassino 1 luglio 2022 e Trib. S. Maria Capua Vetere 21 febbraio 2012). Il giudice dell'esecuzione ha invero già chiarito (con l'ordinanza assunta all'esito della fase sommaria della presente opposizione) che gli interessi “sono stati pacificamente ricompresi nell'ordinanza di conversione”, e che “la mancata indicazione nell'ordinanza di conversione della somma ulteriore dovuta a titolo di interessi, nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'ordinanza e la data di versamento periodico delle somme depositate in sede di conversione, non comporta che gli interessi in esame non siano dovuti, ma semplicemente che
è dato seguire sul punto le disposizioni di legge (art. 495 co. 4 c.p.c.)” essendo “tale norma è operativa a prescindere da quanto espresso nell'ordinanza di conversione, salvo ipotizzare la concessione al Giudice dell'esecuzione di un potere discrezionale di diniego degli interessi dovuti o, in alternativa, di un potere di determinazione in misura diversa da quelli pattuiti o dagli interessi legali”, e risultando “pacifico pertanto che gli interessi dovranno essere calcolati al saggio legale, sulla base della natura giudiziale dei titoli esecutivi vantati – saggio non contestato dal debitore”. Tale chiarimento appare tuttavia connotato da un refuso, laddove si fanno decorrere gli ulteriori interessi dalla “data di emissione dell'ordinanza”
(ossia dal 20/09/2023) anziché dal 23/06/2023 (data del calcolo effettuato con l'ultima precisazione del credito). Né l'esclusione degli interessi decorsi nel periodo tra il 23/06/2023
e il 20/09/2023 potrebbe giustificarsi con la mancata inclusione degli stessi nelle note di precisazione del credito presentate il 22/06/2023 e il 05/07/2023 dalla creditrice, non potendo una siffatta condotta, evidentemente, implicare una rinuncia tacita alla corresponsione di tali interessi. Ne consegue che l'ordinanza di conversione del pignoramento deve essere integrata con l'espressa previsione in base alla quale la somma ivi determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 c.p.c. deve intendersi maggiorata degli interessi scalari al tasso legale dal
23/06/2023, da corrispondersi unitamente all'ultima rata previo calcolo degli stessi notificato dal creditore al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata (fermo restando che eventuali contestazioni di tale conteggio da parte del debitore saranno esaminate e risolte dal giudice dell'esecuzione nel contraddittorio con lo stesso creditore).
Non è invece fondato il terzo motivo di opposizione. Legittimamente, infatti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non dover liquidare un'ulteriore somma a titolo di spese processuali in favore del creditore procedente per l'atto di intervento del 18/05/2023, non perché tale intervento non fosse necessario (v. sul tema Cass. 6072/2012), ma in considerazione delle circostanze del caso concreto (ossia del fatto che l'attività difensiva svolta per tale intervento fosse stata irrisoria, trattandosi di intervento spiegato dal medesimo creditore con i medesimi difensori per la stessa vicenda sostanziale), tali da giustificare un
“assorbimento” di tale attività difensiva nei valori medi già liquidati nel punto 1 di pag. 2 dell'ordinanza, o comunque la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., delle spese per l'attività difensiva in questione, tenuto conto anche della grave ed eccezionale ragione rinvenibile nel fatto che, a seguito della sentenza di secondo grado, il credito complessivo del creditore procedente – pur con l'aggiunta delle spese processuali liquidate in suo favore dalla
Corte d'Appello d Perugia – si è complessivamente ridotto.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione in esame va accolta nei soli limiti di cui sopra.
Le spese di lite del subprocedimento cautelare svoltosi dinanzi allo scrivente giudice per la sospensiva dell'ordinanza di conversione (chiesta dalla convenuta) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (esigua) della controversia.
La soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento di un solo motivo di opposizione, per un aspetto, peraltro, del tutto marginale, giustifica invece l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di merito (ivi incluse quelle relative alla fase sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle reciproche richieste di condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale delle parti elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e
Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass.
29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal giudice dell'esecuzione in data 20/09/2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 146/2022, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, e ad integrazione dell'ordinanza impugnata, dispone che la somma ivi determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 c.p.c. deve intendersi maggiorata degli interessi scalari al tasso legale dal
23/06/2023, da corrispondersi unitamente all'ultima rata previo calcolo degli stessi notificato dal creditore al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata;
- condanna lla rifusione in favore di elle CP_1 Parte_1 spese processuali del subprocedimento cautelare svoltosi dinanzi allo scrivente giudice per la sospensiva dell'ordinanza di conversione, spese che liquida in € 3.000,00 (di cui
€ 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, ed € 1.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e del giudizio di merito.
Terni, 04/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Chiara Anna Peraro e Silvia Giurato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via Palestro n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice/opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Gentiletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Chiara Anna Peraro e Silvia Giurato, per l'attrice/opponente: “Contrariis reiectis ed in accoglimento della spiegata opposizione e dei motivi di doglianza sopra formulati, in parziale modifica dell'ordinanza comunicata in data 21.9.23, emessa nell'ambito della procedura n. 146/2022 R.E.I. - G.E. dott. Angelini, VOGLIA il
Tribunale adito disporre che il credito vantato dalla creditrice procedente ed intervenuta ai fini della conversione sia rideterminato: ammettendo il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria, anche rideterminate tenuto conto della riduzione dell'importo della condanna provvisionale disposta dalla Corte d'Appello di Perugia, con rimborso dell'imposta di registro quantificata al 2% sul valore del minor importo garantito (100.000,000) ferma le altre voci di spesa indicate in fattura
n. 357/2022 del Notaio disponendo che gli interessi maturati sui crediti Per_1 rideterminati vengano corrisposti unitamente all'ultima rata (n. 48) onerando all'uopo il creditore di far pervenire al debitore conteggio aggiornato degli stessi entro e non oltre 30 giorni prima della relativa ultima scadenza;
riconoscendo e liquidando le competenze di lite maturate per il deposito di atto di intervento, nella misura richiesta in nota spese ovvero in altra anche minore riconosciuta equa e di giustizia. Con favore delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c III comma quantomeno in relazione all'istanza cautelare promossa con colpa grave e dichiarata inammissibile”.
- L'avv. Alessandro Gentiletti, per la convenuta/opposta: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'opposizione formulata e ogni domanda spiegata, poiché infondate in fatto ed in diritto, confermando l'ordinanza di conversione resa dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni nella procedura RGE Imm. 146/2022.
Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/04/2024, conveniva in Parte_1 giudizio introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione agli CP_1 atti esecutivi proposta con ricorso ritualmente presentato – in qualità di creditore procedente
(e intervenuto) nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 146/2022 di questo Tribunale
– avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa in data 20/09/2023 dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495, co. 3, c.p.c.. L'attrice, premesso che la sua opposizione era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19/02/2024 (salvo che per il quarto motivo di opposizione, inerente alle modalità di monitoraggio del conto corrente intestato alla procedura ai fini della verifica dell'andamento della conversione, per il quale era sopravvenuta nelle more la cessazione della materia del contendere), riproponeva gli stessi motivi di opposizione già formulati dinanzi al predetto giudice, inerenti alla lamentata erroneità del mancato riconoscimento, nella determinazione della somma da sostituire al bene pignorato: 1) delle spese di iscrizione ipotecaria, in realtà dovute – contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione – pur a fronte di un'omessa specificazione della relativa entità nel precetto, a nulla rilevando la non contestazione della scelta del debitore di non considerare tali spese nel calcolo della “cauzione” di cui al secondo comma dell'art. 495 c.p.c.
(scelta peraltro corretta), e non potendosi negare tali spese in ragione del fatto che con la conversione l'oggetto della procedura esecutiva non fosse più l'immobile gravato da ipoteca, oppure, in ipotesi, in ragione del fatto che l'ipoteca fosse stata iscritta in forza di un titolo esecutivo giudiziale (sentenza penale di primo grado, con riconoscimento di una provvisionale di € 100.000,00) poi in parte riformato (dalla sentenza penale di secondo grado, che aveva ridotto la provvisionale al minor importo di € 70.000,00); 2) degli interessi legali maturati dal 22/06/2023 sino al saldo, dei quali il giudice dell'esecuzione (anziché limitarsi ad affermare, nella motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione, la relativa debenza per legge ai sensi dell'art. 495, co. 4, c.p.c.) avrebbe dovuto disporre il pagamento unitamente all'ultima delle quarantotto rate mensili, onerando il creditore procedente di notificare il relativo conteggio al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata, anche al fine di evitare che l'effetto della liberazione dell'immobile dal pignoramento, sancito dall'art. 495, co. 6, c.p.c., potesse prodursi ad onta del mancato pagamento degli interessi in questione;
3) delle spese di lite per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva in forza del titolo esecutivo giudiziale sopravvenuto costituito dalla sentenza penale di secondo grado, intervento necessario per azionare nella procedura anche il nuovo credito per le spese processuali liquidate con tale sentenza, e quindi non connotato da profili di “abuso dallo strumento processuale” come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione.
L'opponente chiedeva quindi che, a parziale modifica dell'ordinanza impugnata, venissero liquidate e riconosciute in suo favore anche le suddette somme.
Con comparsa depositata in data 09/05/2024 si costituiva la convenuta la CP_1 quale chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di conversione del pignoramento (stante l'incertezza sul quantum determinata dall'avversa opposizione) e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dall'attrice, atteso che: a) quanto alle spese per l'iscrizione ipotecaria, tale iscrizione era il frutto di un abuso del diritto, in quanto effettuata quasi contestualmente al successivo pignoramento e quindi non necessaria, e, in ogni caso, le spese in questione erano estranee alla procedura esecutiva in quanto non incluse nel precetto notificato (essendo peraltro arbitrario il criterio di quantificazione delle stesse invocato dal creditore opponente, ed essendo tardiva la documentazione prodotta con l'atto di citazione a supporto di tale quantificazione); b) l'atto di intervento era stato evidentemente abusivo, poiché la creditrice procedente avrebbe potuto limitarsi a precisare il proprio credito a seguito dell'emissione della sentenza penale di secondo grado;
c) gli interessi invocati non erano dovuti in quanto non inclusi nelle note di precisazione del credito.
Con ordinanza del 18/07/2024 lo scrivente giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di conversione del pignoramento, riservando al merito le spese del subprocedimento cautelare.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., veniva fissata – in mancanza di istanze istruttorie – udienza di rimessione della causa in decisione.
All'esito udienza del 22/01/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 30/01/2025 (comunicato ai difensori delle parti il giorno seguente), preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Va anzitutto disattesa la richiesta dell'opponente di includere nella determinazione della somma da sostituire al bene pignorato, sia pure nella minor misura risultante dalla riduzione della provvisionale operata dal giudice penale d'appello, le spese d'iscrizione ipotecaria. Se è vero, infatti, che la mancata quantificazione di tali spese nel precetto non osta alla relativa liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione all'esito della procedura esecutiva utilmente promossa sui beni ipotecati (v. in tal senso Cass. 12410/2016), tale liquidazione può avvenire solo laddove si realizzi il presupposto del relativo rimborso, presupposto che è costituito dal recupero coattivo del credito da parte del creditore sul bene ipotecato (v. ancora Cass. 12410/2016), e che non si realizza, quindi, in caso di conversione del pignoramento, poiché le somme frutto della conversione non sono soggette al vincolo ipotecario (v. Cass. 17644/07).
È invece fondata la doglianza relativa al mancato espresso riconoscimento degli interessi scalari, al saggio legale, dal 22/06/2023 sino al saldo (v. in casi analoghi Trib. Piacenza 2 agosto 2023, Trib. Cassino 1 luglio 2022 e Trib. S. Maria Capua Vetere 21 febbraio 2012). Il giudice dell'esecuzione ha invero già chiarito (con l'ordinanza assunta all'esito della fase sommaria della presente opposizione) che gli interessi “sono stati pacificamente ricompresi nell'ordinanza di conversione”, e che “la mancata indicazione nell'ordinanza di conversione della somma ulteriore dovuta a titolo di interessi, nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'ordinanza e la data di versamento periodico delle somme depositate in sede di conversione, non comporta che gli interessi in esame non siano dovuti, ma semplicemente che
è dato seguire sul punto le disposizioni di legge (art. 495 co. 4 c.p.c.)” essendo “tale norma è operativa a prescindere da quanto espresso nell'ordinanza di conversione, salvo ipotizzare la concessione al Giudice dell'esecuzione di un potere discrezionale di diniego degli interessi dovuti o, in alternativa, di un potere di determinazione in misura diversa da quelli pattuiti o dagli interessi legali”, e risultando “pacifico pertanto che gli interessi dovranno essere calcolati al saggio legale, sulla base della natura giudiziale dei titoli esecutivi vantati – saggio non contestato dal debitore”. Tale chiarimento appare tuttavia connotato da un refuso, laddove si fanno decorrere gli ulteriori interessi dalla “data di emissione dell'ordinanza”
(ossia dal 20/09/2023) anziché dal 23/06/2023 (data del calcolo effettuato con l'ultima precisazione del credito). Né l'esclusione degli interessi decorsi nel periodo tra il 23/06/2023
e il 20/09/2023 potrebbe giustificarsi con la mancata inclusione degli stessi nelle note di precisazione del credito presentate il 22/06/2023 e il 05/07/2023 dalla creditrice, non potendo una siffatta condotta, evidentemente, implicare una rinuncia tacita alla corresponsione di tali interessi. Ne consegue che l'ordinanza di conversione del pignoramento deve essere integrata con l'espressa previsione in base alla quale la somma ivi determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 c.p.c. deve intendersi maggiorata degli interessi scalari al tasso legale dal
23/06/2023, da corrispondersi unitamente all'ultima rata previo calcolo degli stessi notificato dal creditore al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata (fermo restando che eventuali contestazioni di tale conteggio da parte del debitore saranno esaminate e risolte dal giudice dell'esecuzione nel contraddittorio con lo stesso creditore).
Non è invece fondato il terzo motivo di opposizione. Legittimamente, infatti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non dover liquidare un'ulteriore somma a titolo di spese processuali in favore del creditore procedente per l'atto di intervento del 18/05/2023, non perché tale intervento non fosse necessario (v. sul tema Cass. 6072/2012), ma in considerazione delle circostanze del caso concreto (ossia del fatto che l'attività difensiva svolta per tale intervento fosse stata irrisoria, trattandosi di intervento spiegato dal medesimo creditore con i medesimi difensori per la stessa vicenda sostanziale), tali da giustificare un
“assorbimento” di tale attività difensiva nei valori medi già liquidati nel punto 1 di pag. 2 dell'ordinanza, o comunque la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., delle spese per l'attività difensiva in questione, tenuto conto anche della grave ed eccezionale ragione rinvenibile nel fatto che, a seguito della sentenza di secondo grado, il credito complessivo del creditore procedente – pur con l'aggiunta delle spese processuali liquidate in suo favore dalla
Corte d'Appello d Perugia – si è complessivamente ridotto.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione in esame va accolta nei soli limiti di cui sopra.
Le spese di lite del subprocedimento cautelare svoltosi dinanzi allo scrivente giudice per la sospensiva dell'ordinanza di conversione (chiesta dalla convenuta) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (esigua) della controversia.
La soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento di un solo motivo di opposizione, per un aspetto, peraltro, del tutto marginale, giustifica invece l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di merito (ivi incluse quelle relative alla fase sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle reciproche richieste di condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale delle parti elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e
Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass.
29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal giudice dell'esecuzione in data 20/09/2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 146/2022, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, e ad integrazione dell'ordinanza impugnata, dispone che la somma ivi determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 c.p.c. deve intendersi maggiorata degli interessi scalari al tasso legale dal
23/06/2023, da corrispondersi unitamente all'ultima rata previo calcolo degli stessi notificato dal creditore al debitore almeno trenta giorni prima della scadenza di tale rata;
- condanna lla rifusione in favore di elle CP_1 Parte_1 spese processuali del subprocedimento cautelare svoltosi dinanzi allo scrivente giudice per la sospensiva dell'ordinanza di conversione, spese che liquida in € 3.000,00 (di cui
€ 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, ed € 1.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e del giudizio di merito.
Terni, 04/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)