Decreto decisorio 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 07/10/2021, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00601/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00462/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2018, proposto da
Ditta Individuale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tevere n. 20;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
Questura -OMISSIS-, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
LI BH non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Cat. 11E/PASI/2017 n. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 18.12.2017 con il quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D.18 giugno 1973 n. 773 avanzata dal Ricorrente al fine “di poter svolgere l'attività di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della società -OMISSIS-, nei locali siti in -OMISSIS- (-OMISSIS-), alla via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia non notificato, depositato il 30 settembre 2021 con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.