Ordinanza cautelare 13 dicembre 2017
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02877/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2017, proposto da
OS LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bartoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Viale Alcide De Gasperi 93;
contro
Comune di Adrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Schininà e Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Adrano n. 30125 in data 31/08/17, con cui è stata comminata la sanzione di € 20.000 per l’abuso realizzato in assenza di concessione edilizia nell’immobile sito nella Via Alleanza 36, censito in catasto al foglio 47, particella 337.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Adrano n. 30125 in data 31/08/17, con cui è stata comminata la sanzione di € 20.000 per l’abuso realizzato in assenza di concessione edilizia nell’immobile sito nella Via Alleanza 36, censito in catasto al foglio 47, particella 337.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’interessata e proprietaria dell’immobile sopra indicato, costituito da un piano terra e da ulteriori tre piani, ove la ricorrente ha realizzato, in assenza di concessione edilizia, una struttura con pilastri e travi in ferro tubolare e copertura a due falde con termo-copertura, completa di grondaia e pluviali, con altezza al colmo di metri 2,85 circa ed ai lati di metri 2,50 circa, per metri cubi 252,00 circa, completa di tamponamenti esterni, tramezzature interne, intonaci interni ed esterni, pavimenti e battiscopa, infissi esterni, impianto elettrico, idrico e riscaldamento; b) il Comune di Adrano, con nota n. 18824 del 15 giugno 2016, ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio e con ordinanza n. 54 in data 4 luglio 2016 ha ingiunto la demolizione, con l’avviso che, in difetto, sarebbe stata comminata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00; c) avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto ricorso straordinario; c) nonostante la presentazione del ricorso straordinario, l’Amministrazione, con nota n. 38922 del 25 novembre 2016, ha comunicato l’accertamento dell’inottemperanza, avvisando che l’atto costituiva titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; d) con nota in data 9 dicembre 2016 la ricorrente ha diffidato il Comune dall’adottare qualunque provvedimento di acquisizione in pendenza del ricorso straordinario; e) con il provvedimento in questa sede impugnato il Comune ha irrogato all’interessata la sanzione di € 20.000,00.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la gradazione di una sanzione amministrativa deve consistere nell’adozione di rimedi effettivamente proporzionali ai fatti contestati, in ossequio ai principi di proporzionalità ed adeguatezza che valgono per ogni provvedimento amministrativo; b) in disparte la sproporzione della ingiunzione a demolire e del provvedimento di acquisizione, l’applicazione della sanzione nella misura massima nel caso di specie non appare giustificata; c) dalla stessa ordinanza impugnata con il ricorso straordinario si evince che tale sanzione è prevista dall’Ente a priori secondo la determina n. 57 in data 11 febbraio 2015 a prescindere dalla consistenza dell’abuso; d) l’Amministrazione ha anche omesso la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, senza alcuna motivazione in ordine all’urgenza di provvedere; e) in pendenza del ricorso straordinario, inoltre, sarebbe stato assurdo ottemperare all’ordine di demolizione e il Comune avrebbe, piuttosto, dovuto attendere l’esito di tale gravame straordinario prima di adottare atti ulteriori.
Con ordinanza n. 879/2017 in data 13 dicembre 2017 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente, osservando che l’ordine di demolizione impugnato con ricorso straordinario non risultava sospeso e che comunque non sussisteva (e non era stato nemmeno specificamente dedotto) alcun pregiudizio grave e irreparabile-
Con memoria in data 4 settembre 2023 il Comune intimata ha osservato quanto segue: a) la ricorrente, pur riconoscendo di non aver demolito l’immobile abusivo, contesta l’applicazione della sanzione nella misura massima; b) è stata prodotta relazione tecnica da cui si evince che la parte abusiva dell’immobile è costituita da una struttura di superficie di metri quadri 100 con cubatura di metri cubi 252, dotata di tamponamenti ed impianti; c) l’abuso è rilevante e rientra nella previsione di cui alla tipologia A degli abusi di cui alla determinazione n. 57 in data 11 febbraio 2015, trattandosi di nuova costruzione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Campania, Salerno, II, 28 marzo 2019, n. 484), la regola dell'alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale risponde ad una ratio di tutela non già dei privati, bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia e trova applicazione, pertanto, non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ovvero quando vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito, ma anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto, oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione,
in buona sostanza, la regola dell'alternatività deve sempre ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere.
In applicazione di tale principio, pertanto, deve escludersi che sia possibile impugnare con ricorso straordinario l’ordine di demolizione e in sede giurisdizionale la sanzione irrogata per l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino dello status quo ante .
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Può aggiungersi, ad ogni buon conto, che il ricorso appare anche infondato, in quanto l’Amministrazione ha provveduto nel caso di specie in ossequio a quanto stabilito con determina n. 57 in data 11 febbraio 2015 (depositata dalla parte resistente in data 25 luglio 2023), la quale, tra l'altro, non è stata impugnata e che, comunque, ha operato una analitica e puntuale gradazione fra le varie tipologie di illeciti che non appare irragionevole, sicché resta precluso ogni sindacato sul punto da parte di questo giudice.
In particolare, non può censurarsi la decisione di comminare per le nuove costruzioni la sanzione nella misura massima, posto che, a fronte delle molteplici ipotesi di illecito edilizio, la “nuova costruzione” appare certamente come l’abuso di maggiore gravità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni OSrio Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO