Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9868/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9868/2021 proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi da Avv. Anna Vernillo,
-parte attrice- contro e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 da Avv. Vito Nicassio,
-parte convenuta- con l'intervento di
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 rappresentati e difesi da Avv.ti Nicola D'Alconzo e Fiorenzo
Calcagnile,
-terzi chiamati in causa-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno adito questo Tribunale deducendo di essere
[...] proprietari di un immobile in DE alla Via Marco Praga n.
4.
Il Giudice
Emanuele Pinto
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Hanno precisato che la loro proprietà comprende un viale di accesso che collega l'immobile alla via Praga e che, sul lato lungo, confina con altro immobile di cui i convenuti sono usufruttuaria e nudo proprietario.
Hanno lamentato che in occasione di lavori di ristrutturazione del 2017 i convenuti hanno alterato lo stato dei luoghi eliminando un piccolo varco (originariamente utilizzato per accedere ad un orto) e costruendo un nuovo ingresso di più ampie dimensioni collocato in prossimità dell'ingresso della loro proprietà. Hanno altresì dedotto che il viale è stato chiuso da una rete metallica.
Hanno allegato l'inesistenza di servitù a proprio carico precisando in ogni caso che per oltre venti anni nessun altro ha fatto alcun utilizzo del viale.
Hanno concluso domandando: la declaratoria di inesistenza di servitù gravanti sul viale;
in subordine, l'accertamento della natura esclusivamente pedonale della servitù; l'accertamento della illiceità delle innovazioni realizzate dai convenuti;
la cessazione delle turbative e la rimessione in pristino dei luoghi;
la condanna al risarcimento nella misura di € 5.000,00
(atto di citazione notificato il 15.07.2021).
I.2.- e si sono Controparte_1 CP_2 costituiti in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Hanno eccepito che sul viale de quo gli attori non hanno la proprietà esclusiva. In subordine, hanno affermato l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile volontaria, avente ad oggetto il viale nella sua interezza e derivante dai propri dante causa succedutisi nel tempo.
Hanno confermato di aver eseguito lavori di ristrutturazione nell'anno 2017 precisando di aver apportato modifiche non rilevanti al precedente stato dei luoghi e, in particolare, di aver aumentato la larghezza del varco di accesso sino a 2,90 metri rispetto ai precedenti 2,20 metri.
Hanno negato che il diritto si sia estinto per non uso rappresentando piuttosto un continuo esercizio nel tempo della servitù.
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Hanno dedotto di aver acquistato l'immobile nella consapevolezza dell'esistenza di una servitù di passaggio carrabile garantita dai venditori.
Hanno concluso per: il rigetto delle avverse domande;
la declaratoria dell'esistenza di una servitù di passaggio carrabile;
in via riconvenzionale, l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio carrabile;
in subordine, e previa chiamata in causa dei terzi venditori, la pronuncia di manleva e di condanna al pagamento di una somma di € 20.000,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2021).
I.3.- Previo differimento della prima udienza, si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati Controparte_3
Controparte_4 CP_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 Controparte_8
Hanno eccepito l'infondatezza delle domande rappresentando che nell'atto di compravendita vi era espresso riferimento all'esistenza della servitù di passaggio carrabile risalente al 24.06.1927.
Hanno affermato la loro estraneità alla modifica dello stato dei luoghi.
Hanno concluso per: il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.04.2022).
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'escussione di sei testimoni.
I.5.- All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: ha chiesto accertamento dell'inesistenza della servitù per estinzione per non uso;
in subordine, accertamento della esistenza della sola servitù di passaggio pedonale sino al punto del viale in cui esisteva il precedente cancello;
rigettare la domanda riconvenzionale;
b) parte convenuta: reitera le proprie richieste originarie;
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi;
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insiste per la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale di;
Testimone_1
c) parte terza: nulla precisa.
All'esito, il giudice ha riservato la causa per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale;
parte attrice e parte convenuta hanno depositato anche memoria di replica.
II.- Le domande proposte dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- In riferimento alla domanda principale proposta dagli attori deve affermarsi che la loro proprietà in DE, contraddistinta in NCEU al foglio 26, p.lla 813, sub 1, è gravata, in corrispondenza del viale di collegamento con la pubblica Via Marco Praga, da una servitù di passaggio, anche carrabile, tuttavia limitata per una lunghezza di metri dieci a partire dall'intersezione con la suddetta Via Praga e proseguendo in direzione nord-sud.
A tale conclusione si giunge all'esito della verifica, da un lato, dell'inesistenza della servitù titolata pretesa dai convenuti e, dall'altro, del riconoscimento, in accoglimento della domanda riconvenzionale, di una servitù acquistata per usucapione.
III.1.- Ciò detto, deve in primo luogo affermarsi che la parte attrice risulta proprietaria dell'immobile per cui è causa sito in DE alla Via Marco Praga n. 2.
La proprietà dell'immobile può ritenersi sufficientemente provata in quanto pervenuta alle parti per successione ereditaria al defunto congiunto che, Persona_1
a sua volta, aveva acquistato la nuda proprietà dalla di lui madre, con atto di compravendita del Parte_4
29.09.1995 (doc. 5 fascicolo convenuti). L'usufruttuaria risulta per non contestazione deceduta in data 06.09.2017 con conseguente consolidamento della piena proprietà.
Dalla disamina dei titoli e della mappa catastale (doc. 4 fascicolo attori) emerge che l'immobile in proprietà si compone di una casa a piano terra con ingresso dal Corso
Umberto I n. 91 nonché, tra le altre cose, di un cortile con
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retrostante giardino e vialetto privato, della larghezza di circa tre metri e lunghezza di diciannove metri, che consente il collegamento con la pubblica Via Marco Praga.
Ad onta della mera eccezione formale sollevata dai convenuti alla pagina 3, lettera a), della propria comparsa di costituzione, la proprietà degli attori e la relativa consistenza sono di fatto riconosciute anche dai germani CP_1 atteso che, in tutti gli atti causa, essi affermano l'esistenza di una servitù a carico degli attori così implicitamente riconoscendo l'alterità dell'immobile e, in particolare, del vialetto di collegamento con la Via Marco
Praga.
Può pertanto, in primo luogo, ritenersi sufficientemente integrato il requisito della proprietà in capo a colui che, con l'actio negatoria, agisce per la declaratoria di libertà del bene dalle altrui pretese in diritto. Peraltro, nel caso di specie, la proprietà è suscettibile di prova anche per presunzioni (dello stesso avviso, Cass. Civ., 12 agosto 2002,
n. 12166).
III.2.- In secondo luogo, la proprietà del vialetto non può dirsi gravata dalla servitù di passaggio carrabile che i convenuti pretendono di avere richiamando l'opponibilità dell'atto pubblico del 24.06.1927 per NO in Persona_2
Bari, Rep./Racc.: 4372/3474 (doc. 2 fascicolo convenuti).
Infatti, sebbene nel titolo di acquisto dei convenuti del
27.05.2014 per NO in DE (doc. 1 Persona_3 fascicolo convenuti) si fa menzione anche del trasferimento della «servitù di passaggio carrabile da stradella privata insistente sulla particella 813 del foglio 26, come risulta da atto a rogito del Notaio di Bari, repertorio n. Persona_2
4372 del 24 giugno 1927 […]», deve però convenirsi che tale servitù non sia mai esistita e sia piuttosto il frutto di una arbitraria interpretazione delle parti contraenti.
Più precisamente nell'atto del 24.06.1927, in occasione della donazione fatta dal dante causa alla figlia CP_5
si legge che oggetto dell'alienazione è «… Controparte_9 parte del fondo rustico in agro di Montrone alla contrada
Tempera o San Giuseppe, di natura seminativo e precisamente
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l'estensione di are due e centiare nove distaccato dal resto del fondo con linea retta da borea a mezzodì confinante da levante la stradella dello stesso donante, dalla quale la donataria avrà anche il diritto di passaggio, da borea strada senza nome, da ponente e mezzodì resto del fondo, avente detta zona le seguenti dimensioni lineari: di metri undici ciascuno
i lati di borea e mezzodì, e di metri diciannove ciascuno i lati di levante e ponente. In catasto riportato all'articolo
2475, Sezione C, numero 331, da discaricarsi ordini uno e tre quarti con la corrispondente rendita… La donazione come sopra
s'intende fatta in semplice proprietà giacchè il donante si riserva l'usufrutto vita natural durante».
Ebbene laddove l'atto menziona la stradella dello stesso donante, dalla quale la donataria avrà anche il diritto di passaggio non può ritenersi costituita una servitù di passaggio carrabile – come pretendono i convenuti – bensì un mero diritto personale di passaggio, privo del carattere della realità, riconosciuto in favore della sola figlia e, quindi, non suscettibile di opposizione erga omnes. La qualificazione in termini di servitù cd. irregolare può agevolmente compiersi già dal tenore letterale delle parole. Non solo non si parla di “servitù”, come sarebbe stato lecito attendersi dalla qualifica professionale del notaio rogante, ma si parla espressamente di un “diritto di passaggio” della “donataria”: con evidente prevalenza del riferimento soggettivo alla figlia del donante - e quindi ad una persona certa e specifica - piuttosto che al rapporto tra i fondi che si andavano a formare in forza della donazione. A ciò si aggiunga anche che l'affermazione del diritto di passaggio è costruita nel periodo in forma di proposizione incidentale anziché essere dotata di autonoma formulazione;
così come l'intestazione dell'atto pubblico si limita alla “donazione” senza alcun riferimento alla costituzione di servitù. Trattasi di ulteriori spie interpretative che avvalorano il significato letterale dei termini utilizzati dalle parti. Ancora, a corroborare l'assunto per cui volle solo CP_5 obbligarsi personalmente nei confronti della figlia CP_9 vi è anche il comportamento adottato negli atti successivi. In
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particolare, da un lato, detta servitù non viene richiamata in alcuno dei plurimi atti successivi di alienazione del medesimo bene (fatta eccezione per quello di acquisto degli odierni convenuti) nei quali piuttosto si fa per lo più ricorso alla formula generica, quasi di stile, del trasferimento della proprietà con ogni accessorio attivo e passivo. Dall'altro lato, anche nell'atto del 14.04.1936 (doc. 5 fascicolo attori) con cui il medesimo vendette la porzione CP_5 confinante dell'immobile – poi pervenuta agli attori – non si fa menzione della pretesa servitù: tale omissione non può considerarsi casuale ove si consideri che, invece, ubi partes voluerunt dixerunt se è vero come è vero che nello stesso atto si fa espressa dichiarazione dell'esistenza di un accessorio
“diritto di attingere acqua dalla cisterna comune antistante al fabbricato”. Circostanza che induce a ritenere che, ove vi fosse stata una servitù, le parti l'avrebbero espressamente riportata in atto.
Pertanto, in forza delle suddette argomentazioni, deve ritenersi che alcun diritto reale di servitù sia stato costituito a favore dell'immobile degli odierni convenuti e a carico di quello degli odierni attori. Bensì, con l'atto del
24.06.1927, le parti costituirono un mero obbligo a vantaggio personale ed esclusivo della donataria, senza alcun peso fondiario e reale.
III.3.- Esclusa l'esistenza della servitù titolata, deve però riconoscersi in accoglimento della domanda riconvenzionale che a carico dell'immobile degli attori grava una servitù volontaria di passaggio pedonale e carrabile acquisita per usucapione.
Dalle dichiarazioni rese dalla quasi totalità dei testi escussi, è emerso che il vialetto prospiciente la Via Praga di proprietà degli attori fosse utilizzato dai convenuti per accedere, anche tramite mezzi di locomozione, al loro cortile interno tramite un varco di accesso chiuso da un cancello. In particolare, i testi hanno riferito che un tale
[...] parcheggiava il proprio nel cortile così Persona_4 Pt_5 come prima di lui, sin dal 1994, faceva il dante causa ER
. Non vi è dunque dubbio sull'esistenza dell'elemento
[...]
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oggettivo del possesso protrattosi per oltre un ventennio.
Deve, inoltre, ritenersi che l'utilizzo fosse anche accompagnato soggettivamente dall'animus possessionis, non essendo verosimile sul punto la tesi degli attori della mera tolleranza. Infatti, oltre al lungo tempo trascorso e alla pluralità delle persone che facevano utilizzo del viale per raggiungere il varco di accesso al cortile dei convenuti, vi è che dalle foto prodotte in atti (docc. 13 e 23 fascicolo convenuti) risulta la presenza evidente del cancello carrabile che gli attori non potevano non aver notato e che è indicativo della autonomia dell'utilizzo da parte dei convenuti. Inoltre, in atti vi sono le missive dell'ottobre 2017 che le parti si sono scambiate (cfr. doc. 15 fascicolo convenuti) e dalle quali emerge un consenso degli attori alla chiusura provvisoria del vialetto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di lavori di manutenzione commissionati dai convenuti: dal che si desume implicitamente che gli attori riconoscevano ai convenuti per lo meno un potere di fatto sul vialetto tale da concorrere al convincimento circa l'animus possessionis del passaggio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale dei convenuti può dirsi fondata, con la specificazione tuttavia che l'esercizio della servitù acquistata per usucapione resta conforme al relativo possesso che, nel caso di specie, riguarda non tutto il vialetto bensì solo una porzione e, precisamente, quella che dall'intersezione con la via Marco Praga conduceva al cancello che esisteva prima dei lavori di ristrutturazione avviati nel
2017. Avendo riguardo alle deduzioni di attori e convenuti - nelle sole parti in cui esse sono compatibili e conformi (cfr. in particolare pagina 29 della comparsa di costituzione e risposta e pagina 3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. degli attori) -, alle dichiarazioni rese dei testimoni nonché alla visualizzazione delle foto ritraenti il pregresso stato dei luoghi, può ritenersi che la lunghezza del passaggio usucapito era (e rimane) pari a dieci metri a partire dall'intersezione con la Via Praga.
III.4.- In definitiva, deve ritenersi che la proprietà degli attori è bensì gravata da una servitù che però non corrisponde
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a quella pretesa dai convenuti: trattasi piuttosto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul vialetto di collegamento con la Via Marco Praga per una lunghezza di soli dieci metri lineari a partire dall'intersezione con la detta via.
III.4.1.- Pertanto, deve ritenersi illecito l'incontestato comportamento attuale dei convenuti nella misura in cui essi esercitano il passaggio oltre il decimo metro lineare a partire dall'intersezione con la Via Marco Praga.
Conseguentemente se ne deve ordinare l'immediata cessazione.
III.4.2.- Del pari, in assenza di diritto in re aliena, anche l'apertura del nuovo varco realizzato dai convenuti in prossimità del cancello degli attori - laddove in precedenza vi era un muro di cinta - configura una ingiustificata molestia alla proprietà di quelli. Conseguentemente se ne deve ordinare la chiusura con ripristino del muro di cinta.
III.4.3.- Di contro, non può accogliersi la domanda accessoria di condanna al risarcimento dei danni per difetto di prova. Infatti, a prescindere dalla valutazione equitativa, gli attori si sono limitati ad allegare danni conseguenza
(limitazione del godimento della proprietà, diminuzione del valore, impedimento nelle trattive di vendita) che però sono stati solo citati ma non dimostrati, anche solo per presunzioni.
III.5.- Infine, è utile aggiungere che la circostanza per cui i convenuti abbiano successivamente alterato lo stato dei luoghi rimuovendo il precedente cancello e creando un varco che dista ulteriori cinque metri circa – ciò che di fatto determina attualmente l'esercizio di un ulteriore passaggio privo di titolo – resta imputabile agli stessi convenuti e non può giustificare la pretesa di esercizio di un passaggio maggiore.
IV.- La domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
Nell'atto di compravendita del 27.05.2014 per NO Per_3
in DE (doc. 1 fascicolo convenuti) i venditori
[...] hanno alienato anche la «servitù di passaggio carrabile da stradella privata insistente sulla particella 813 del foglio
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26, come risulta da atto a rogito del Notaio di Persona_2
Bari, repertorio n. 4372 del 24 giugno 1927 […]». La riscontrata assenza della detta servitù titolata determina uno squilibrio di quel sinallagma contrattuale, atteso che gli acquirenti hanno pagato un prezzo che comprendeva anche quel diritto reale poi rivelatosi inesistente. Pertanto, tale situazione determina una ipotesi sussumibile nella fattispecie di evizione parziale di cui all'art. 1484 c.c. (dello stesso avviso Cass. Civ., 18 ottobre 2019, n. 26627) e fa sorgere in capo agli acquirenti il diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno.
IV.1.- Quanto alla riduzione del prezzo, può condividersi la stima fornita dagli stessi convenuti che hanno parametrato il valore della pretesa servitù al 2% dell'intero prezzo di compravendita e, dunque, alla somma di (150.000*0,02=) €
3.000,00.
La congruità di tale valore deriva dal fatto che oggetto principale della compravendita era piuttosto il complesso edilizio di una casa a piano terra composta da un locale ad uso deposito, da due vani accessori al piano terra, da un lastrico solare e da un giardino pertinenziale di cento metri quadri. La servitù di passaggio carrabile sul vialetto, pertanto, aveva una incidenza minima – sebbene non trascurabile – nel complesso dell'oggetto della compravendita.
Inoltre, l'abitazione è dotata di altro accesso non trattandosi di fondo intercluso, sicché il valore della servitù evitta è sicuramente inferiore a quello che avrebbe avuto in caso di esclusività di accesso.
Pertanto, i terzi chiamati devono essere condannati al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore degli attori, in solido tra loro, a titolo di equa riduzione del prezzo della compravendita del 27.05.2014.
IV.2.- Quanto al risarcimento dei danni, la domanda dei convenuti non può trovare accoglimento.
Essi affermano di aver confidato nell'esistenza di quella servitù e di aver pertanto asservito a parcheggio una superficie di circa 22 metri quadri che dovranno compensare
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con diverse superfici a ricavarsi da locali destinati ad uso di deposito.
Sennonché tale preteso danno non è suscettibile di risarcimento per due ordini di ragioni. In primo luogo,
l'asservimento a parcheggio di aree a deposito – in sostituzione di quelle già asservite - non si è ancora di fatto realizzato e costituisce quindi una mera ipotesi e non un pregiudizio effettivo. In secondo luogo, resta fermo che nel determinismo causale degli eventi si inserisce la condotta, del tutto autonoma ed efficiente, degli stessi convenuti che commissionando i lavori di ristrutturazione hanno alterato lo stato dei luoghi in maniera assai rilevante.
Pertanto, eventuali pregiudizi che essi subiscano in conseguenza del vittorioso esperimento dell'actio negatoria non possono ritenersi imputabili ai venditori della servitù evitta.
IV.3.- In definitiva, le domande proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa possono essere accolte limitatamente alla riduzione del prezzo di compravendita per la somma di € 3.000,00 oltre interessi al saggio legale dal
27.05.2014 e sino all'effettivo pagamento.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza dei singoli rapporti processuali.
V.1.- Nel rapporto tra attori e convenuti questi ultimi sono tenuti alla rifusione in misura pari ad un terzo del totale.
Infatti, l'actio negatoria è stata bensì accolta con ordine di cessazione delle turbative, tuttavia è stata accolta anche la domanda riconvenzionale che ha limitato la pretesa degli attori alla sola porzione residua di viale.
Quanto alle spese, vi è prova di esborsi pari ad € 237,00 per
C.U., € 27,00 per diritti forfettari di copia ed € 17,66 per notifiche. E così per complessivi € 281,66.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo alle misure previste per le cause innanzi al
Tribunale ordinario del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(trattandosi di causa dal valore indeterminabile ma a bassa
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complessità). Non ricorrono circostanze che giustificano variazioni rispetto ai valori medi:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
Parte_6
€ 1.701,00 / € 1.701,00
[...]
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 / € 1.806,00
Decisoria € 2.905,00 / € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
V.2.- Nel rapporto tra convenuti e terzi chiamati in causa questi ultimi sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza.
I compensi sono liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo alle misure previste per le cause innanzi al
Tribunale ordinario del valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(avendo riguardo al decisum della domanda di garanzia). Non ricorrono circostanze che giustificano variazioni rispetto ai valori medi:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 1.100,01 ad € 5.200,00
Parte_6
Studio € 425,00 / € 425,00
Introduttiva € 425,00 / € 425,00
Istruttoria € 851,00 / € 851,00
Decisoria € 851,00 / € 851,00
TOTALE € 2.552,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio R.G. 9868/2021 introdotto da
[...]
, e con atto di Pt_1 Parte_2 Parte_3 citazione notificato in data 15.07.2021 nei confronti di
[...]
e con l'intervento di Controparte_1 CP_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
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e , ogni Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA che l'immobile degli attori sito in DE, contraddistinto in NCEU al foglio 26, p.lla 813, sub 1, è gravato, in corrispondenza del viale di collegamento con la pubblica Via Marco Praga, da una servitù di passaggio, anche carrabile, acquistata per usucapione dai convenuti limitatamente alla porzione avente larghezza corrispondente a quella del viale e lunghezza pari a metri dieci da computarsi a partire dall'intersezione con la suddetta Via
Praga e proseguendo in direzione nord-sud;
2) ORDINA ai convenuti di cessare immediatamente l'utilizzo dell'ulteriore porzione di viale non gravata da servitù;
3) ORDINA ai convenuti la chiusura, mediante ripristino del muro di cinta, del nuovo varco realizzato sul viale in prossimità del cancello degli attori;
4) CONDANNA i terzi chiamati in causa, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti, in solido tra loro, della somma di € 3.000,00 oltre interessi al saggio legale dal 27.05.2014 e sino all'effettivo adempimento;
5) CONDANNA i convenuti alla rifusione, in favore degli attori, di un terzo di spese e compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in € 7.897,66 (di cui €
281,66 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
6) CONDANNA i terzi chiamati alla rifusione, in favore dei convenuti, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 13 giugno 2025. Il Giudice
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