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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1866/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Sabrina Mannarino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Paola, alla Via Sant'Agata, n. 132;
- APPELLANTE –
E
già P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, in forza di procura in calce CP_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmela Barretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza F. e L. Gullo, n. 34; - APPELLATA –
E
E CP_4 Controparte_5
- APPELLATI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, omnis contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:
I) in via istruttoria:
A) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio che risponda ai seguenti quesiti:
a) è vero che in un impatto frontale tra due veicoli che viaggino a velocità media la direzione finale dei detriti è del tutto casuale?
b) è vero che in un impatto frontale tra due veicoli che viaggino a velocità media la direzione finale assunta degli stessi a seguito della carambola è del tutto casuale?
c)è vero che alla luce delle risultanze documentali raccolte dalla P.S. non è possibile ricostruire
l'effettiva dinamica del sinistro secondo il criterio del più probabile che non?
d) qualora si ritenga che gli elementi a disposizione siano sufficienti ad una ricostruzione della dinamica del sinistro secondo il canone probatorio del più probabile che non, è vero che il sinistro è stato cagionato dal Sig. ovvero che il suddetto sinistro è stato cagionato dal CP_4
concorso colposo di entrambe i conducenti coinvolti?
B) Acquisire gli atti di causa e il materiale probatorio relativi al fascicolo del giudizio di primo grado.
II) Nel merito:
i) in via principale, per le ragioni di cui all'unico motivo d'impugnazione, riformare la Sentenza n.
470/2022, emessa dal Tribunale di Paola in data 15.06.2022 e depositata in Cancelleria in pari data,
e, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. nella verificazione del CP_4 sinistro de quo, dichiarare il diritto dell'odierno appellante al risarcimento dei danni, patrimoniali
e non subiti (per come dimostrati nel giudizio di primo grado) e, per l'effetto, condannare i convenuti, singolarmente e/o in solido tra loro, a risarcire la cifra complessiva di euro 143.442,60,(ammontare del danno quantificato come in atti del giudizio di prime cure),oltre interessi e rivalutazione come per legge, in favore del Sig. . Parte_1
ii) in via alternativa e/o subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al precedente punto i), riformare la Sentenza n. 470/2022, emessa dal Tribunale di Paola in data
15.06.2022 e depositata in Cancelleria in pari data, e, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. nella verificazione del sinistro de quo, dichiarare il diritto CP_4 dell'odierno appellante al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e, per l'effetto, condannare i convenuti, singolarmente e/o in solido tra loro, a risarcire la somma che si riterrà equa
e di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in favore del Sig.
Parte_1
iii) in via alternativa e/o subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domande di cui ai precedenti punti i) e ii), previo accertamento del pari concorso di colpa tra il Sig. Parte_1
e il Sig. nella causazione del sinistro, dichiarare il diritto dell'odierno
[...] CP_4 appellante al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e, per l'effetto, condannare i convenuti, singolarmente, ovvero in solido tra loro, al risarcimento, in favore del Sig. Parte_1
, di cifra pari a euro 71.721,30, ovvero pari alla minore o maggiore somma che si riterrà
[...]
secondo equità, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge, di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e diritto, confermando Parte_1
in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado;
- in via del tutto subordinata, solo nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di accogliere il gravame proposto in relazione al quantum debeatur, disporre la rinnovazione della
CTU medico-legale, con nomina di altro Consulente, specialista in medicina legale, alla luce delle già formulate contestazioni in merito alla CTU medico – legale redatta dal Dott. ”. Persona_1
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Paola Alessio Bruno, la e la per sentirli Controparte_5 Controparte_2
condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 143.442,60 a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non), subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 30.11.2012, alle ore 10.05, in Agro del Comune di San Lucido.
A sostegno della spiegata domanda l'attore ha dedotto che, nella data e all'ora suddetta transitava sulla S.S. 18, direzione Sud, alla guida della propria autovettura Renault NE tg. CM276RT, assicurata con allorquando, giunto in prossimità del campo sportivo, al km Controparte_2
322+850, località Deuda, veniva investito dall'autovettura Opel Astra con targa prova DOCTDS, anch'essa assicurata di proprietà della dei fratelli e , CP_2 CP_5 CP_5 CP_4 nell'occasione condotta da , proveniente dall'opposto senso di marcia. CP_4
L'attore ha, altresì, dedotto che nell'incidente rimaneva coinvolta anche l'autovettura Fiat Punto tg.
DY840HH, di proprietà di , che si trovava parcheggiata nell'area di sosta Controparte_6
antistante un esercizio commerciale;
che a seguito del violento impatto i mezzi riportavano ingenti danni e che per le lesioni subite era stato trasportato al Pronto Soccorso di Paola, ove gli veniva diagnosticato: “politrauma – trauma cranico con vasta ferita occipitale – frattura di c7 – frattura scomposta pluriframmentata tibia sx e perone sx – trauma toraco – addominale con contusione epatica e focolaio lacero contusivo secondo segmento epatico” con prognosi riservata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.04.2015 si è costituita CP_2
la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per
[...] omessa citazione del responsabile del sinistro e, nel merito, il rigetto della domanda poiché l'incidente era da attribuire alla responsabilità esclusiva dell'attore.
Si sono costituiti, altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2016,
e e , i quali hanno evidenziato che, alla CP_4 Controparte_5 CP_4
luce dei rilievi della Polizia stradale intervenuta nell'immediatezza, era stata la Renault NE dell'attore ad invadere la corsia di percorrenza dell'Opel Astra e che, pertanto, il sinistro era riconducibile all'esclusiva responsabilità di Hanno chiesto, dunque, il rigetto della Parte_1
domanda attorea.
Esperito, con esito negativo, il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e CTU medico – legale e, all'udienza del 24.02.2022, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c.
Con sentenza n. 470/2022, pubblicata in data 15.06.2022 e non notificata, il Tribunale di Paola, ha così statuito:
“rigetta la domanda dell'attore condannandolo al pagamento delle spese di giudizio nella misura di
€ 7.795,00 per compenso, oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), complessivamente in favore di e della onché di CP_4 Controparte_5 di € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di . Controparte_2
Atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni testimoniali di
”. Testimone_1
Il Tribunale, in sintesi:
➢ ha ritenuto del tutto sconfessata la versione dei fatti rappresentata dall'attore, giacchè
l'istruttoria aveva dimostrato che l'invasione della corsia di marcia opposta era stata compiuta dallo stesso attore e non dal convenuto;
ciò, sulla scorta a) del rapporto della Polizia
Stradale di Paola intervenuta nell'immediatezza del sinistro nel quale si dà atto che al momento del loro intervento entrambi i veicoli e i frammenti di vetro e di plastica degli autoveicoli si trovavano nella corsia di pertinenza dell'Opel Astra del convenuto;
b) delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro dall'unico testimone oculare individuato dalla polizia, ; c) delle dichiarazioni rese dallo stesso Testimone_2 Tes_2
nel corso della prova testimoniale del 19.10.2017, durante la quale ha confermato
[...]
la versione dei fatti.
➢ Ha ritenuto, invece, inattendibili le dichiarazioni rese all'udienza del 19.10.2017 dal teste poiché contraddittorie: lo stesso dapprima ha affermato che il conducente Testimone_1 dell'Opel Astra aveva invaso la corsia di marcia della Renault NE per poi sostenere che lo scontro tra veicoli si era verificato nei pressi della linea di mezzeria. Non solo, ha dichiarato che l'incidente era avvenuto in estate in una giornata soleggiata, mentre dal verbale di polizia
è emerso che l'incidente era avvenuto il 30.11.2012 in una giornata di pioggia. Ha, altresì, dichiarato di essere l'unico presente all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre la polizia ha rilevato sul luogo del sinistro la sola presenza del teste oculare (da Testimone_2
qui la trasmissione degli atti alla Procura in sede per le opportune valutazioni di competenza).
➢ Ha ritenuto, infine, superata la presunzione di pari responsabilità avendo l'istruttoria acclarato, per un verso, la grave violazione al cds commessa dal e, per altro verso, Pt_1
la condotta di guida regolare del , ragione per la quale ha affermato la responsabilità CP_4 esclusiva dell'attore e ha rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta.
1.2. Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022 ha proposto appello, affidato Parte_1
al motivo che sarà di seguito esaminato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023,
(già , rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1 Controparte_2 Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, la Corte, con provvedimento del
16.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nei termini assegnati le parti hanno depositato solo le comparse conclusionali.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e CP_4 Controparte_5
, poiché seppur ritualmente citati nel presente giudizio non hanno inteso costituirsi. CP_4
2.2. Venendo, ora, al merito della controversia, l'appellante, con un unico motivo di gravame, censura la sentenza poiché, a suo dire, il Tribunale avrebbe operato un'erronea valutazione delle prove, travisando i fatti e, così, giungendo ad una motivazione illogica e irragionevole, con violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché degli artt. 2043 e 2054 c.c..
L'appellante sostiene , in primo luogo, che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha fondato la decisione sul rapporto della PG nel quale la dinamica del sinistro è descritta nei seguenti termini “…(
Nel percorrere il tratto suddetto, improvvisamente, senza una ragione apparente, Parte_1 perdeva il controllo del veicolo che effettuava uno spostamento verso sinistra, invadeva l'opposta corsia, e si scontrava frontalmente con l'autovettura Opel Astra targata CN671NA, al momento con targa “PROVA DOCDSL”, condotta da , che da solo a bordo, dopo aver percorso la CP_4
fase ascendente di un dosso circolava sulla stessa arteria in direzione opposta, mantenendo regolarmente la destra. L'urto, di forte entità, avveniva nella corsia legale dell'Opel Astra, a mt 0,70 circa da quel margine destro, e si concretava tra le parti anteriore sinistre delle due vetture. A seguito dell'impatto, la Renault NE subiva una rotazione e ritornando all'indietro, trovava stato di quiete in normale assetto di marcia, sul margine destro della corsia opposta a quella originariamente percorsa, di traverso all'asse stradale, con gli organi di guida sulla banchina e rivolti verso monte
a mt. 1,00 circa dal presumibile sito d'urto. Sempre nella stessa fase dinamica, per effetto della spinta ricevuta, l'Opel Astra, aveva uno spostamento laterale verso destra e trovava stato di quiete sul margine destro della sua corsia legale, in normale assetto di marcia, leggermente di traverso all'asse stradale, con la parte anteriore sinistra sulla banchina e quella anteriore destra oltre la banchina adagiata contro la parte laterale centrale sinistra di autovettura Fiat Punto targata DY840HH in sosta fuori dalla carreggiata nella proprietà dell'esercizio commerciale “DVD GOMME”, ivi esistente, a mt. 3,00 circa dal sito d'urto e mt. 4,50 dal veicolo antagonista…”
Più nel dettaglio, rappresenta l'appellante che la ricostruzione meramente “presuntiva” del sinistro operato dalla Polstrada non è di per sé idonea a fondare il giudizio di responsabilità compiuto dal giudice di primo grado, affidandosi completamente alla fidefacienza dei verbali della P.G.. Non lo sarebbe, a suo dire, neppure se valutata unitamente ad altri elementi. Ciò, in quanto, la posizione assunta dai veicoli e dai detriti a seguito di un urto frontale a velocità media è determinata da una serie di variabili che rendono impossibile “qualsiasi ragionevole prospettazione probabilistica”.
L'appellante deduce, in secondo luogo, che il Tribunale, errando, ha avvalorato la ricostruzione presuntiva della Polstrada valorizzando le dichiarazioni rese da , da ritenere Testimone_2 invece tutt'altro che coerenti e credibili, avendo contraddittoriamente affermato in un primo momento che non aveva visto l'impatto tra le autovetture e, successivamente, in sede testimoniale, che “l'urto
è avvenuto nella corsia di marcia dell'opel […]”
Assume, infine, l'appellante che il Tribunale, in assenza di una prova certa sulla dinamica del sinistro, avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità e liquidare il danno da esso subito in ragione della metà.
L'appello è infondato.
2.2.1 In primis, giova premettere che l'appellante, pur avendo insistito nelle conclusioni finali rassegnate in questo grado per l'affermazione della responsabilità del in via esclusiva e solo CP_4
subordinatamente in via concorrente, in realtà, ha incentrato l'appello solo sulla mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità determinata da una non corretta valutazione del materiale probatorio. Sotto questo profilo l'appellante ha posto a fondamento del gravame l'inidoneità ai fini probatori del rapporto della polizia stradale contenendo una mera “ricostruzione presuntiva” del sinistro e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste , essendo contraddittorie. Tes_2
Entrambe le censure non colgono nel segno.
2.2.2. Quanto alla valenza probatoria del rapporto di pg non è superfluo puntualizzare che i verbalizzanti, tranne nei casi del tutto eccezionali nei quali assistono al sinistro, di norma si limitano a effettuare una ricostruzione postuma del sinistro, non assistita da fede privilegiata, avvalendosi di tutti i dati tecnici e delle informazioni dei testimoni oculari che acquisiscono durante le indagini.
Tanto si è verificato anche nel caso di specie nel quale la dinamica del sinistro è stata ricostruita valorizzando la posizione di quiete delle autovetture coinvolte e del luogo di ritrovamento dei frammenti di vetro e plastica delle autovetture fortemente danneggiate a causa del violento impatto.
Il giudice di primo grado, lungi dal recepire acriticamente la ricostruzione prospettata dalla PG, ha rivalutato autonomamente i dati fattuali rilevati dalla pg e ha ritenuto che il più probabile punto di collisione sia collocato a 70 cm dal margine destro della corsia nord (Amantea-Paola) sulla quale transitava il a bordo dell'Opel giacché in quella corsia sono stati trovati i veicoli in posizione CP_4
di quiete e i frammenti di vetro e plastica delle auto incidentate. Da qui la logica conseguenza che ad invadere la corsia di marcia opposta sia stato l'attore e non il convenuto che circolava CP_4
regolarmente sulla propria corsia. Non sminuisce la portata probatoria del luogo in cui sono stati ritrovati i veicoli in posizione di quiete e i frammenti di vetro e plastica la tesi dell'appellante secondo la quale nel caso concreto risulta impossibile qualsiasi ragionevole prospettazione probabilistica sulla dinamica del sinistro poiché secondo l'id quod plerumque accidit, la posizione assunta dai veicoli e dai detriti a seguito di un urto frontale a velocità media (circa 70 km/h) è determinata da una serie di variabili (quali, ad esempio, il vento, l'asfalto bagnato o sdrucciolevole, il preciso angolo dell'impatto, la velocità e il peso di entrambe i veicoli, il peso di ciascuna parte meccanica o di carrozzeria oggetto dell'impatto, ecc…) la cui combinazione rende del tutto casuale tale dato empirico.
La tesi, invero, è stata formulata in termini del tutto generici e non si confronta con la situazione concreta nel senso che non specifica le circostanze particolari che nella situazione data potrebbero avere influito sulla traiettoria dei mezzi dopo la collisione e, a monte, sul punto d'urto. Del resto, secondo la comune esperienza in caso di scontro tra veicoli i frammenti dei veicoli danneggiati si concentrano nelle immediate vicinanze dei veicoli stessi. Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che il punto d'urto sia stato individuato dai verbalizzanti anche sulla base di altri elementi non riportati nella sentenza. Si legge infatti nel rapporto della Polstrada che “Il sito d'urto era individuato a mezzo macchia di liquido oleoso, scalfittura leggera, e tracce gommose, rilevate sull'asfalto bagnato. I frammenti vetro plastici caduti a seguito dello scontro erano tutti sparsi esclusivamente nella corsia
Amantea – Paola, concentrati nelle vicinanze e sotto i veicoli”.
2.2.3. Quanto alla valutazione della prova orale, va in primo luogo precisato che parte appellante non ha mosso alcuna critica al giudizio di assoluta inattendibilità del teste introdotto dall'attore. La critica
è, difatti, incentrata sul giudizio di attendibilità del narrato del teste di parte convenuta, S_
, nella parte in cui ha confermato che il sinistro si era verificato nella corsia dell'Opel.
[...]
Secondo parte appellante il Tribunale, errando, non avrebbe considerato che il medesimo teste, sentito a sit nell'immediatezza del fatto dai verbalizzanti, aveva reso dichiarazioni diverse e incompatibili affermando di non avere visto l'impatto.
Anche questo profilo di censura non vale a mettere in dubbio la ricostruzione del sinistro. Sul punto, in disparte il giudizio di genuinità del narrato del teste fondato proprio sulla prudenza dichiarativa dimostrata allorquando , sentito a s.i.t., ha ammesso di non aver viso l'impatto tra i veicoli, osserva il collegio che le dichiarazioni rese in tempi diversi dal teste non sono tra loro contrastanti poiché la circostanza che il teste non abbia visto la fase iniziale del sinistro e, dunque, l'impatto tra i veicoli non esclude affatto che il medesimo teste , trovandosi sull'area antistante l'officina DVD GOMME attigua alla corsia di pertinenza dell'Opel, sia stato allertato dal rumore provocato dalla collisione ed abbia assistito alle fasi successive fino a quando le auto hanno raggiunto la posizione di quiete. Del resto, come ha puntualizzato il primo giudice, le dichiarazioni dell'unico teste individuato dalla Polizia Stradale sono coerenti con i rilievi dei verbalizzanti e dunque corroborano il giudizio di attendibilità del teste.
In definitiva, la sentenza di primo grado va confermata;
le risultanze istruttorie depongono, infatti, per il superamento della presunzione di pari responsabilità tenuto conto che il ha tenuto una Pt_1
condotta di guida assolutamente vietata e determinante nella causazione dell'evento dannoso e che il , dal canto suo, ha tenuto una condotta di guida regolare. CP_4
L'appello va, quindi, rigettato.
§3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (Cass 10984/2021), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello
(Cass. 30219/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012. Al riguardo mette conto evidenziare che nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, come nel caso di specie, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo Cass 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13.12.2022, avverso la sentenza definitiva n. 470/2022 del Tribunale di Paola, pubblicata in data 15.06.2022 e non notificata, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e e;
CP_4 Controparte_5 CP_4
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore Parte_1
di (già ), che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso Controparte_1 Controparte_2
forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. condanna l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 28.5.2025.
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto