Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1307 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1307 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 , vertente
TRA
) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.MOSCHELLA GIOVANNA come da procura in atti
E
) , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ZICHELLA ANNA MARIA come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2924, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare. Il P.M. ha concluso in data 11.10.2024
1
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1
e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_2
celebrato in Romania in data 30/07/2016 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dai difensori con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza ed hanno confermano le condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 11.10.2024
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto pubblicato in data 28 aprile 2022 nel giudizio n.
3402/2021 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 9 febbraio 2022 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi della figlia minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania data 30/07/2016 da Parte_1
2 ) nata in [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
) nato in [...] in data [...],
[...] C.F._2
regolarmente trascritto presso il comune di Vallata (al n. 17, parte II, serie C, nell'anno
2024);
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 30/01/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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