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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN.34038 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Damaso Pattumelli e Parte_1
Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 ROMA, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA come da mandato in atti
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, nonchè la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 così come già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P.
L' si è costituito resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa
[...]
Per_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “La Sig.ra
[...] , di anni 83, è affetta da: Eccedenza ponderale poliartrosi a severa Parte_1
incidenza funzionale, osteoporosi, spondilodiscoartrosi, scoliosi dorso-lombare ed ipercifosi dorsale;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale (> a destra); rizoartrosi delle mani con ipostenia della funzione prensile;
deficit statico-dinamico, instabilità posturale con aumentato rischio cadute (Tinetti 12/28); vasculopatia cerebrale cronica, tremore non intenzionale arto superiore dx;
broncopatia cronica enfisematosa;
ipotiroidismo in terapia;
presbiacusia senile;
pseudoafachia chirurgica in ambo gli occhi;
edentulia totale protesizzata”. Da quanto sopra rilevato e discusso, al fine di rispondere al quesito che mi è stato posto, ritengo che a far data dal 12.10.2022, vi fossero elementi sanitari per ritenere la ricorrente non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. ”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
L'opposizione va pertanto accolta all'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti utili a fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, nonchè la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 così come già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P., entrambe con decorrenza da ottobre 2022.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza per la metà e per la restante metà vanno compensate, stante la decorrenza differita dei requisiti sanitari accertati rispetto alla domanda del 7.9.21.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, nonchè la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 così come già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P., entrambe con decorrenza da ottobre 2022;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte CP_1
ricorrente della metà delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante metà;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 17/09/2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano