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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/11/2024, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA BOGGIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Biella, Via Lamarmora n. 21, presso il C.F._2
predetto difensore;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO CAPURRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via C.F._3
Manuzio 17, presso il predetto difensore;
APPELLATO
Avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
In parziale riforma della sentenza n. 9752/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 2.12.23 e notificata in data 13.12.13, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di diritto tutte che del caso,
NEL MERITO
Rigettare anche ogni domanda di parte attrice non già respinta formulata nel giudizio di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9752/2023, emessa in data 2.12.23.
IN OGNI CASO
Con il favore di spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, respingere l'avversario atto di appello perché inammissibile, infondato e non provato per le ragioni di cui in narrativa, confermando per quanto di ragione la sentenza di primo grado.
Con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, il chiese che Controparte_1
fossero dichiarati inefficaci i pagamenti eseguiti dalla società (di seguito Controparte_1
in bonis in favore della signora nell'anno antecedente al deposito della CP_1 Parte_1
domanda di concordato, per complessivi €132.000,00 a titolo di rimborso finanziamento soci, con conseguente condanna alla restituzione in favore del fallimento della predetta somma, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. D.Lgs 231/2002, o in subordine ai sensi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo.
A sostegno della domanda di revocazione il dedusse che: CP_1
- era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 709 del 5.09.2019. Tale CP_1
sentenza faceva seguito a una istanza di concordato in bianco, presentata in data 12.07.2019, che non aveva avuto esito positivo;
pagina 2 di 11 - nell'anno anteriore al deposito della domanda di concordato la società aveva eseguito nei confronti della socia unica di tre pagamenti dell'importo complessivo di € 132.000,00, a titolo Pt_1 CP_1
di restituzione finanziamento, che dovevano essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2467 c.c.. Ciò in quanto la situazione di squilibrio della società si era determinata quanto meno a partire dal 2015 allorquando (nel dicembre del medesimo anno) aveva acquistato un credito di importo pari € CP_1
1.750.000,00 vantato da nei confronti di Parte_2 Parte_3
(società partecipata da che, peraltro, si era impegnata a sottoscrivere un aumento di
[...] CP_1
capitale di tale società per l'importo di € 2.360.000,00). Inoltre, nel luglio del 2017 aveva CP_1 acquistato l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Parte_3
(detenuta dalla società Business , poi fallita) per
[...] Controparte_2
l'importo di € 700.000,00, che costituiva una passività e che non era mai stato pagato. Pertanto, in una situazione di tal fatta ogni finanziamento effettuato in favore della società non poteva che ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 c.c., tanto vero che la stessa società aveva qualificato il residuo credito vantato dalla come “postergato” in sede di presentazione della domanda di Pt_1
concordato in bianco;
- in ogni caso, i pagamenti eseguiti nei confronti della erano inefficaci nei confronti del Pt_1
e revocabili anche ai sensi dell'art. 65 L.F. in quanto disposti nei due anni antecedenti al CP_1
fallimento e scaduti al momento della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 55 L.F.;
- sotto altro profilo i citati pagamenti erano revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 1 e 2, L.F. in quanto disposti a breve distanza dall'atto (stipulato in data 30 gennaio 2019) con cui aveva alienato un CP_1 compendio immobiliare sito in Rivolta d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00, il cui ricavato era stato distribuito dalla medesima società, in un contesto economico di decozione, tra la (socio Pt_1
unico), (coniuge della nonché socio occulto di e CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4
(amministratore unico di . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituì in giudizio Parte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...]
La convenuta evidenziò che era stata costituita nel 2000 ed era adibita alla mera gestione CP_1
immobiliare di pochi cespiti familiari. Sebbene socia unica di tale società, non aveva mai assunto in seno alla stessa alcun ruolo gestorio, rimanendo sempre all'oscuro delle vicende che l'avevano attraversata, limitandosi ad erogare finanziamenti su richiesta del marito e ricevendone il rimborso
(parziale) nella misura oggetto di revocatoria.
L'amministrazione della società era stata affidata al marito, nel quale riponeva piena CP_3 fiducia;
solo nell'estate del 2019, con la notifica del sequestro penale avente ad oggetto alcune sue pagina 3 di 11 proprietà (poi revocato) e le verifiche svolte su altre società, era venuta a conoscenza di una serie illeciti perpetrati in suo danno dal marito (quali verbali di assemblee non firmati, verbali con firme apocrife, convocazioni falsificate). Sulla base di tali premesse la convenuta contestò la fondatezza della pretesa attorea, rilevando che: a) l'art. 2467 c.c. non era applicabile in quanto i versamenti da lei effettuati in favore di risalivano agli anni 2010-2014, ovvero ad un periodo in cui lo stato CP_1
d'insolvenza non era stato ravvisato neanche dal;
b) non poteva trovare applicazione l'art 65 CP_1
L.F. in quanto i finanziamenti non erano riconducibili alla categoria dei finanziamenti soci di cui all'art
2647 c.c., sicché non dovevano essere postergati, essendo immediatamente esigibili ai sensi dell'art.1183 c.c.; c) tali pagamenti non potevano essere qualificati come anormali sia perché non sussisteva alcuna connessione tra la vendita del compendio immobiliare di Rivolta d'Adda, l'incasso del prezzo ed il successivo rimborso del finanziamento in favore della che, comunque, non era a Pt_1
conoscenza delle operazioni pregresse compiute dalla società, sia perché il pagamento era stato effettuato in danaro;
d) non ricorreva neppure la fattispecie di cui all'art 67, co. 2, L.F. poiché la era sempre rimasta estranea alle vicende cha avevano riguardato la società fino al momento Pt_1
della notifica del sequestro penale, cui aveva fatto seguito la revoca dell'amministratore unico, Sig.ra e la nomina al suo posto del sig. Inoltre, i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, CP_4 Per_1
prodotti dal , erano privi di validità, in quanto non approvati dalla convenuta, che non aveva CP_1
partecipato alle relative assemblee.
Ultimata la fase di trattazione, le parti chiesero congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. A seguito dell'espletamento di tale incombente il giudice trattenne la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 9752/2023 il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2467 c.c. e degli artt. 65 e 67, co. 2, L.F. e, conseguentemente, revocò e dichiarò l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da a titolo di rimborso e restituzione dei finanziamenti effettuati dalla CP_1 convenuta fino all'ammontare complessivo di € 116.764,00, condannando la convenuta alla restituzione del citato importo, oltre interessi al tasso legale dal 29 giugno 2022 al saldo effettivo, e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del nell'importo di € 786,00 per CP_1 esborsi ed € 11.268,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali
(15%), IVA e CPA.
Il Tribunale motivò l'accoglimento delle domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
- dalla documentazione agli atti risultava che la nel corso della vita societaria aveva eseguito in Pt_1
maniera costante e frazionata numerosi versamenti in favore di al fine di far affluire nella CP_1 società mezzi necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa. Tali versamenti dovevano essere pagina 4 di 11 qualificati come finanziamenti, non essendo individuabile tra le parti una espressa volontà di eseguire conferimenti di capitale di rischio, tanto vero che i versamenti erano stati iscritti nel bilancio tra i debiti societari;
- dall'esame congiunto degli estratti conto bancari e del partitario del 2012 risultava che i finanziamenti operati dalla tra il 2012 e il 2019 (al netto delle restituzioni già operate dalla società in favore Pt_1 della convenuta e non oggetto dell'azione revocatoria) ammontavano a € 116.764,00;
- i pagamenti effettuati alla convenuta dovevano essere considerati come rimborsi di finanziamenti erogati dalla nei confronti della società. Di tali pagamenti, solo quelli avvenuti tra il 2017 e il Pt_1
2019, accertati giudizialmente nella misura di € 42.700,00, potevano essere revocati ex art. 2467 c.c. e art. 65 L.F., in quanto effettuati nel biennio anteriore al fallimento in presenza di uno squilibrio finanziario tra l'indebitamento e il patrimonio netto societario;
- i pagamenti dei finanziamenti avvenuti tra il 2012 e 2016, che ammontavano a € 74.064,00, dovevano essere revocati ex art. 67, co. 2, L.F. in quanto il relativo pagamento era stato effettuato nel semestre anteriore all'ingresso in concordato ex art. 161, co. 6, L.F. da parte di risalente alla nomina del CP_1
commissario giudiziale in data 22 luglio 2019, cui aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza del 12 settembre 2019. Ciò in quanto era pacifico che nel periodo intercorrente tra il 5 febbraio 2019 e il 14 maggio 2019 aveva effettuato tre pagamenti per CP_1 complessivi € 132.000,00 in favore della la quale era a conoscenza dello stato di insolvenza Pt_1
della società. Tale ultima circostanza si evinceva dal fatto che la convenuta: era solita movimentare i conti societari sin dal 2012 (dagli estratti conto e dal partitario del 2012 emergeva che la socia unica apportava regolarmente risorse finanziarie alla società, sia attraverso l'erogazione diretta di somme di denaro, sia attraverso finanziamenti indiretti, mediante il pagamento dei debiti societari, che ella certamente non poteva non conoscere); aveva presenziato all'assemblea straordinaria dei soci della nuova tenutasi in data 30 dicembre 2015, per deliberare un aumento da € Parte_3
90.000,00 a € 3.000.000,00 del capitale della società di cui la Parte_3 era socia, e nella quale era stata deliberata la sottoscrizione e il versamento di € Controparte_1
2.360.000,00 da parte di aveva partecipato anche all'assemblea tenutasi in data Controparte_1
28 giugno 2017, nella quale era deliberata l'acquisizione da parte della società delle quote del CP_1
18,33% del capitale sociale della detenute dalla società Business Parte_3
Facility Management S.rl. in liquidazione al prezzo di € 700.000,00; era anche intervenuta all'atto di compravendita stipulato in data 25 gennaio 2019 con il quale la aveva venduto il complesso CP_1
immobiliare sito in Rivolta d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00; aveva partecipato all'assemblea
15 febbraio 2019, indetta per deliberare il prelievo dell'importo di € 135.000,00 dalle casse sociali di pagina 5 di 11 a defalcare dal finanziamento eseguito dal marito in favore della società, nonché all'atto di CP_1
compravendita stipulato nel 2012 con il quale aveva acquistato il compendio immobiliare, poi CP_1
rivenduto. In definitiva, da tali risultanze documentali appariva verosimile che non Parte_1
fosse affatto rimasta estranea alle vicende societaria, ma che ne fosse pienamente coinvolta e partecipe, con un duplice ruolo: di socio con poteri decisionali e di finanziatore sollecito e sempre presente;
- la tesi della estraneità della convenuta alle vicende societarie e della falsità delle firme apposte sui verbali di assemblea era priva di riscontri probatori. Peraltro, la non aveva mai impugnato le Pt_1
delibere assembleari, né aveva dedotto alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare la sua assenza alle assemblee, o la sua mancata convocazione, nonché la falsità della firma apocrifa ìsui verbali, che non era stata oggetto di richiesta di verificazione a seguito di disconoscimento. Non poteva nemmeno essere accordato alcun rilievo alle dichiarazioni rese dalla (legale rappresentante della CP_4 CP_1
fino a fine agosto 2019) al UR fallimentare quanto alla sottoscrizione di alcuni verbali assembleari
(tra cui la delibera di approvazione dei bilanci del 2017 e 2018) da parte del coniuge della Pt_1
poiché tali dichiarazioni non avevano valore confessorio e, pertanto, non rivestivano valore di prova legale. Inoltre, dal verbale di assemblea del 28 giugno 2019 risultava la presenza della convenuta (che aveva anche svolto la funzione di segretario dell'assemblea) all'approvazione dei bilanci 2017-2018, che evidenziavano lo stato di insolvenza della società ma tale delibera non era mai stata impugnata dalla Pt_1
Infine, anche il rapporto di coniugio con il socio occulto e amministratore di fatto della società costituiva agevole presunzione di conoscenza della situazione patrimoniale della società da parte della secondo l'id quod plerumque accidit in una relazione stabile di convivenza, che non poteva non Pt_1
comprendere una conoscenza, quanto meno sommaria, dello stato patrimoniale e finanziario della società gestita in via di fatto dal proprio coniuge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
All'udienza del 2 maggio 2024 la C.I., su istanza delle parti, ha rinviato la causa al 24 ottobre 2024 per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito di scritti difensivi ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione
pagina 6 di 11 Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F. sul presupposto che l'appellante fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società desumibile: dal sistematico apporto di risorse finanziarie alla società nel corso degli anni;
dalla partecipazione alle assemblee societarie (e in particolare a quelle concernenti l'acquisto del 18,33% delle partecipazioni della per € 700.000 e il Parte_3 rimborso del finanziamento erogato alla da per l'importo di € 135.000,00); CP_1 CP_3 dalla presenza della al rogito dell'atto notarile di vendita dell'immobile sito in Rivolta d'Adda e Pt_1
dal rapporto di coniugio con il Sig. socio occulto della Società. CP_3
L'appellante sostiene che la sentenza si baserebbe, in parte qua, su di una inesatta ricostruzione delle vicende di causa non avendo tenuto conto del fatto che:
- il aveva fondato la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della sulle CP_1 Pt_1
dichiarazioni rese al UR fallimentare dalla (doc. 15 del ) ma da tali CP_4 CP_1 dichiarazioni emergeva, al contrario, la completa estraneità dell'appellante alla gestione societaria;
- contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'appellante non poteva impugnare le delibere assembleari cui non aveva preso parte poiché aveva avuto conoscenza della reale situazione societaria solo a seguito del provvedimento penale di sequestro di alcuni suoi beni, avvenuto nell'agosto del
2019, e a tale data era già scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 2479 ter, co. 1, c.c., per proporre l'azione di annullamento. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che l'appellante non poteva fornire la prova negativa della mancata convocazione alle assemblee e che, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, spettava al dimostrare la presenza della CP_1 Pt_1
alle citate assemblee societarie e la legittimità della convocazione delle medesime assemblee;
- la aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui citati verbali assembleari Pt_1
dando rilevanza al doc. 15 prodotto dal al quale non poteva attribuirsi una efficacia Controparte_1 probatoria “limitata”, come affermato dal Tribunale, in quanto le dichiarazioni ivi contenute erano state espresse ad un soggetto qualificato (il curatore), che nell'esercizio delle proprie funzioni riveste il ruolo di pubblico ufficiale e le cui attestazioni sono presidiate da una presunzione di legittimità. Inoltre, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, l'istanza di verificazione e di CTU grafologica avrebbero dovuto essere formulate dal ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; CP_1
- il Tribunale non avrebbe considerato i comportamenti tenuti dalla subito dopo il Pt_1
provvedimento penale di sequestro, ovvero la separazione e il successivo divorzio dal marito oltre alla sostituzione dell'amministratore unico. Al contrario il giudice di prime cure avrebbe attribuito al rapporto di coniugio il valore di presunzione di conoscenza dello stato patrimoniale della società, senza tener conto delle ragioni della cessazione del rapporto matrimoniale, riconducibili esclusivamente al pagina 7 di 11 venir meno della fiducia nei confronti del marito a causa della mancata condivisione delle informazioni che interessavano la società.
In definitiva, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellante era a conoscenza dello stato di insolvenza della società al momento della ricezione dei pagamenti oggetto di revocatoria si baserebbe su mere illazioni equivoche, prive dei requisiti di cui all'art. 115 c.p.c., e su presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza sotto il profilo della quantificazione dei finanziamenti e prestiti erogati dalla alla società prima del 2017 allorquando, secondo Pt_1
l'accertamento del Tribunale, sarebbe sorto lo squilibrio finanziario.
In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe incluso tra i pagamenti effettuati dalla in favore della società e non soggetti a revocatoria l'importo di € 70.917,40, corrispondente ai Pt_1
costi sostenuti per il pagamento dell'imposta di registro e delle spese notarili relative all'acquisito nel
2012 dell'immobile sito in Rivolta D'Adda, risultanti dal partitario del 2012 (doc. 5 . Pt_1
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei citati versamenti in quanto registrati sul solo partitario, ovvero su di un documento che avrebbe mero valore indiziario e che non sarebbe opponibile alla curatela. Tale valutazione sarebbe, tuttavia, erronea poiché: nel corso del giudizio di primo grado il non avrebbe mai contestato il partitario;
si tratterebbe di una CP_1
scrittura contabile annoverata tra quelle indicate dall'art. 2214 c.c. e, in ogni caso, lo stesso Tribunale avrebbe considerato il documento in esame come prova, ponendolo a fondamento della propria decisione, laddove afferma che “gli estratti conto e il partitario 2012 esaminati mostrano che ella apportava regolarmente risorse finanziarie alla società, sia attraverso l'erogazione diretta di somme di denaro […] sia attraverso finanziamenti indiretti, mediante il pagamento di debiti societari, che essa certamente non poteva conoscere”.
Pertanto, la sentenza sarebbe anche contraddittoria sotto quest'ultimo profilo.
§.3 L'Opinione della Corte
3.1 Il primo motivo è infondato.
Si osserva al riguardo che, ad onta di quanto asserito dall'appellante, il ha dimostrato la CP_1
conoscenza da parte della dello stato di decozione della quanto meno a decorrere dal Pt_1 CP_1
2017, e tale dimostrazione non si basa sulle dichiarazioni rese dalla (amministratore unico di CP_4
al UR fallimentare, cui peraltro il Tribunale non ha attribuito alcun valore di prova CP_1
legale, bensì, su una serie di circostanze documentate che nel complesso formano un quadro indiziario grave, preciso e concordate.
pagina 8 di 11 Infatti, dalla documentazione agli atti risulta in primo luogo che la era solita movimentare i Pt_1
conti societari e che durante tutta la vita della società ha provveduto periodicamente a finanziare la anche indirettamente tramite il pagamento di debiti societari. Il che si pone in palese CP_1 contraddizione con la pretesa estraneità dell'appellante alla gestione societaria per il semplice motivo che il pagamento dei debiti societari di per sé implica la relativa conoscenza e che la richiesta di prestiti, ancorché effettuata dal proprio coniuge nella veste di amministratore di fatto della CP_1
postula una giustificazione sulla necessità di ricorrere al finanziamento da parte del socio unico. Sicché non è credibile la tesi secondo cui l'appellante sarebbe stata all'oscuro delle vicende societarie.
A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la non ha mai Pt_1
disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai verbali delle assemblee societarie del 28.06.2017
(con cui venne deliberato l'acquisto delle quote della per l'importo Parte_3 di € 700.000,00, mai corrisposto alla Business Facility Management S.r.l.), del 15.02.2019 (con cui venne deliberato il diritto della a prelevare dalle casse societarie fino all'importo di € Pt_1
135.000,00 a titolo di pagamento parziale del debito assunto nei suoi confronti dal coniuge a seguito della separazione del 12.01.2019) e del 28.06.2019 (di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2017
e 2018), essendosi limitata ad affermare - nella comparsa di costituzione - la propria estraneità ai fatti contestati sulla base delle dichiarazioni rese dalla al UR fallimentare (di cui al doc. 15 CP_4 del ) e l'invalidità della delibera di approvazione dei bilanci del 2017/2018 per non aver CP_1
preso parte alla relativa assemblea.
Ebbene, la mera adesione alle tesi sostenute dalla quanto alla estraneità dell'appellante alla CP_4
gestione societaria e quanto alla prassi del di falsificare le firme della moglie sui verbali CP_3
assembleari della non è idonea ad operare il disconoscimento dei medesimi verbali che, ai CP_1 sensi dell'art. 214 c.c., “deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17313 del 17 giugno 2021), né possono integrano gli estremi del disconoscimento le dichiarazioni rese dall'appellante al UR (vedi doc.
15).
Inoltre, la stessa nell'atto di appello ha dichiarato sibillinamente che: “Se mai una o più Pt_1
assemblee si tennero, certo nel corso delle stesse non furono date alla le informazioni pretese Pt_1 dal ” (cfr. appello pag. 12). Controparte_1
In ogni caso, a fronte del mancato disconoscimento dei verbali e del relativo contenuto, il CP_1 non era tenuto a formulare l'istanza di verificazione ex art. 216 c.c., né a chiedere l'espletamento di una
CTU grafologica, e il Tribunale ha correttamente ritenuto che la fosse pienamente consapevole Pt_1
pagina 9 di 11 della situazione in cui versava la società alla luce del complessivo quadro probatorio dal quale emerge che l'appellante ha sempre partecipato attivamente ai processi decisionali della atteso che: CP_1
i) ha preso parte all'assemblea del 1° marzo 2012 dove fu deliberato l'acquisto da parte della CP_1 dell'immobile sito in Rivolta d'Adda per l'importo di € 700.000,00;
ii) ha partecipato all'assemblea straordinaria dei soci della nuova del 30 Parte_3
dicembre 2015 dove fu deliberato un aumento (da € 90.000,00 a € 3.000.000,00) del capitale della società di cui la era socia, nonché la Parte_3 Controparte_1 sottoscrizione e il versamento di € 2.360.000,00 da parte della CP_1
iii) ha preso parte alla assemblea del 28 giugno 2017 dove fu deliberata l'acquisizione da parte della delle quote (18,33%) del capitale sociale della detenute CP_1 Parte_3
dalla società Business Facility Management S.rl. in liquidazione, al prezzo di € 700.000,00; iv) ha presenziato in data 25 gennaio 2019 all'atto di vendita del complesso immobiliare sito in Rivolta
d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00;
v) ha preso parte all'assemblea del 15 febbraio 2019 indetta per deliberare il prelievo, in suo favore, dell'importo di € 135.000,00 dalle casse sociali della a copertura del debito vantato nei CP_1
confronti del coniuge a seguito della separazione consensuale;
vi) ha preso parte all'assemblea del 28 giugno 2019 dove furono approvati i bilanci societari, in perdita, relativi agli anni 2017/2018.
A ciò aggiungasi che l'appellante non ha mai chiesto l'annullamento del verbale di assemblea del 28 giugno 2019, che ben avrebbe potuto contestare entro i 90 giorni previsti dall'art. 2479-ter dato che il sequestro penale (mai depositato in giudizio), da cui la fa decorrere la conoscenza degli “illeciti Pt_1
a suo danno perpetrati dal marito”, risale per sua stessa ammissione all'agosto del 2019.
Il che conferma, ulteriormente, la piena conoscenza delle vicende societarie e dello stato di decozione della da parte della a nulla rilevando sia il divorzio dal avvenuto nell'agosto CP_1 Pt_1 CP_3
del 2019 - che faceva seguito ad una separazione risalente al gennaio del 2019 e che, pertanto, non era imputabile alle vicende occorse nell'agosto del medesimo anno -, sia la revoca dell'amministratore unico della che ha avuto luogo solo il 6 settembre del 2019, ovvero allorquando la società CP_1
stava per essere dichiarata fallita a seguito della declaratoria di inammissibilità della istanza di concordato ex art. 161, co. 6, L.F. (risalente al 5 settembre 2019).
3.2 Il secondo motivo di appello è del pari infondato poiché la non ha dimostrato di aver Pt_1
effettuato il pagamento dell'importo di € 70.917,40, asseritamente versato per l'imposta di registro e per le spese notarili del rogito relativo all'acquisito dell'immobile sito in Rivolta D'Adda.
pagina 10 di 11 Dal partitario risulta che in data 30.03.2012 fu eseguito il pagamento di € 70.917,40 in favore dello studio notarile Tamalex ma non è specificato il soggetto che ha effettuato il versamento. A ciò aggiungasi che, come rilevato dal Tribunale, i versamenti registrati nel partitario che non trovano corrispondenza negli estratti conto non sono opponibili al curatore, che è terzo rispetto alla società fallita ai fini della ricostruzione e gestione del relativo patrimonio, non potendo trovare applicazione l'art. 2710 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 33728/2022).
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata anche sotto il profilo qui considerato, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nelle affermazioni del Tribunale che ha attribuito rilevanza al partitario solo laddove le relative registrazioni risultavano confermate dagli estratti conto prodotti in giudizio.
*
Il rigetto dell'appello comporta, in ragione della soccombenza, la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese processuali nei confronti del , che si liquidano, come da dispositivo, CP_1
con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro il avverso la sentenza del tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
9752/2023, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti del Controparte_1
liquidate nell'importo di € 9.991,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%),
[...]
IVA e CPA.
3. da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2024.
Il Con. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA BOGGIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Biella, Via Lamarmora n. 21, presso il C.F._2
predetto difensore;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO CAPURRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via C.F._3
Manuzio 17, presso il predetto difensore;
APPELLATO
Avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare pagina 1 di 11 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
In parziale riforma della sentenza n. 9752/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 2.12.23 e notificata in data 13.12.13, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di diritto tutte che del caso,
NEL MERITO
Rigettare anche ogni domanda di parte attrice non già respinta formulata nel giudizio di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9752/2023, emessa in data 2.12.23.
IN OGNI CASO
Con il favore di spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, respingere l'avversario atto di appello perché inammissibile, infondato e non provato per le ragioni di cui in narrativa, confermando per quanto di ragione la sentenza di primo grado.
Con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, il chiese che Controparte_1
fossero dichiarati inefficaci i pagamenti eseguiti dalla società (di seguito Controparte_1
in bonis in favore della signora nell'anno antecedente al deposito della CP_1 Parte_1
domanda di concordato, per complessivi €132.000,00 a titolo di rimborso finanziamento soci, con conseguente condanna alla restituzione in favore del fallimento della predetta somma, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. D.Lgs 231/2002, o in subordine ai sensi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo.
A sostegno della domanda di revocazione il dedusse che: CP_1
- era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 709 del 5.09.2019. Tale CP_1
sentenza faceva seguito a una istanza di concordato in bianco, presentata in data 12.07.2019, che non aveva avuto esito positivo;
pagina 2 di 11 - nell'anno anteriore al deposito della domanda di concordato la società aveva eseguito nei confronti della socia unica di tre pagamenti dell'importo complessivo di € 132.000,00, a titolo Pt_1 CP_1
di restituzione finanziamento, che dovevano essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2467 c.c.. Ciò in quanto la situazione di squilibrio della società si era determinata quanto meno a partire dal 2015 allorquando (nel dicembre del medesimo anno) aveva acquistato un credito di importo pari € CP_1
1.750.000,00 vantato da nei confronti di Parte_2 Parte_3
(società partecipata da che, peraltro, si era impegnata a sottoscrivere un aumento di
[...] CP_1
capitale di tale società per l'importo di € 2.360.000,00). Inoltre, nel luglio del 2017 aveva CP_1 acquistato l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Parte_3
(detenuta dalla società Business , poi fallita) per
[...] Controparte_2
l'importo di € 700.000,00, che costituiva una passività e che non era mai stato pagato. Pertanto, in una situazione di tal fatta ogni finanziamento effettuato in favore della società non poteva che ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 c.c., tanto vero che la stessa società aveva qualificato il residuo credito vantato dalla come “postergato” in sede di presentazione della domanda di Pt_1
concordato in bianco;
- in ogni caso, i pagamenti eseguiti nei confronti della erano inefficaci nei confronti del Pt_1
e revocabili anche ai sensi dell'art. 65 L.F. in quanto disposti nei due anni antecedenti al CP_1
fallimento e scaduti al momento della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 55 L.F.;
- sotto altro profilo i citati pagamenti erano revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 1 e 2, L.F. in quanto disposti a breve distanza dall'atto (stipulato in data 30 gennaio 2019) con cui aveva alienato un CP_1 compendio immobiliare sito in Rivolta d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00, il cui ricavato era stato distribuito dalla medesima società, in un contesto economico di decozione, tra la (socio Pt_1
unico), (coniuge della nonché socio occulto di e CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4
(amministratore unico di . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituì in giudizio Parte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...]
La convenuta evidenziò che era stata costituita nel 2000 ed era adibita alla mera gestione CP_1
immobiliare di pochi cespiti familiari. Sebbene socia unica di tale società, non aveva mai assunto in seno alla stessa alcun ruolo gestorio, rimanendo sempre all'oscuro delle vicende che l'avevano attraversata, limitandosi ad erogare finanziamenti su richiesta del marito e ricevendone il rimborso
(parziale) nella misura oggetto di revocatoria.
L'amministrazione della società era stata affidata al marito, nel quale riponeva piena CP_3 fiducia;
solo nell'estate del 2019, con la notifica del sequestro penale avente ad oggetto alcune sue pagina 3 di 11 proprietà (poi revocato) e le verifiche svolte su altre società, era venuta a conoscenza di una serie illeciti perpetrati in suo danno dal marito (quali verbali di assemblee non firmati, verbali con firme apocrife, convocazioni falsificate). Sulla base di tali premesse la convenuta contestò la fondatezza della pretesa attorea, rilevando che: a) l'art. 2467 c.c. non era applicabile in quanto i versamenti da lei effettuati in favore di risalivano agli anni 2010-2014, ovvero ad un periodo in cui lo stato CP_1
d'insolvenza non era stato ravvisato neanche dal;
b) non poteva trovare applicazione l'art 65 CP_1
L.F. in quanto i finanziamenti non erano riconducibili alla categoria dei finanziamenti soci di cui all'art
2647 c.c., sicché non dovevano essere postergati, essendo immediatamente esigibili ai sensi dell'art.1183 c.c.; c) tali pagamenti non potevano essere qualificati come anormali sia perché non sussisteva alcuna connessione tra la vendita del compendio immobiliare di Rivolta d'Adda, l'incasso del prezzo ed il successivo rimborso del finanziamento in favore della che, comunque, non era a Pt_1
conoscenza delle operazioni pregresse compiute dalla società, sia perché il pagamento era stato effettuato in danaro;
d) non ricorreva neppure la fattispecie di cui all'art 67, co. 2, L.F. poiché la era sempre rimasta estranea alle vicende cha avevano riguardato la società fino al momento Pt_1
della notifica del sequestro penale, cui aveva fatto seguito la revoca dell'amministratore unico, Sig.ra e la nomina al suo posto del sig. Inoltre, i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, CP_4 Per_1
prodotti dal , erano privi di validità, in quanto non approvati dalla convenuta, che non aveva CP_1
partecipato alle relative assemblee.
Ultimata la fase di trattazione, le parti chiesero congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. A seguito dell'espletamento di tale incombente il giudice trattenne la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 9752/2023 il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2467 c.c. e degli artt. 65 e 67, co. 2, L.F. e, conseguentemente, revocò e dichiarò l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da a titolo di rimborso e restituzione dei finanziamenti effettuati dalla CP_1 convenuta fino all'ammontare complessivo di € 116.764,00, condannando la convenuta alla restituzione del citato importo, oltre interessi al tasso legale dal 29 giugno 2022 al saldo effettivo, e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del nell'importo di € 786,00 per CP_1 esborsi ed € 11.268,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali
(15%), IVA e CPA.
Il Tribunale motivò l'accoglimento delle domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
- dalla documentazione agli atti risultava che la nel corso della vita societaria aveva eseguito in Pt_1
maniera costante e frazionata numerosi versamenti in favore di al fine di far affluire nella CP_1 società mezzi necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa. Tali versamenti dovevano essere pagina 4 di 11 qualificati come finanziamenti, non essendo individuabile tra le parti una espressa volontà di eseguire conferimenti di capitale di rischio, tanto vero che i versamenti erano stati iscritti nel bilancio tra i debiti societari;
- dall'esame congiunto degli estratti conto bancari e del partitario del 2012 risultava che i finanziamenti operati dalla tra il 2012 e il 2019 (al netto delle restituzioni già operate dalla società in favore Pt_1 della convenuta e non oggetto dell'azione revocatoria) ammontavano a € 116.764,00;
- i pagamenti effettuati alla convenuta dovevano essere considerati come rimborsi di finanziamenti erogati dalla nei confronti della società. Di tali pagamenti, solo quelli avvenuti tra il 2017 e il Pt_1
2019, accertati giudizialmente nella misura di € 42.700,00, potevano essere revocati ex art. 2467 c.c. e art. 65 L.F., in quanto effettuati nel biennio anteriore al fallimento in presenza di uno squilibrio finanziario tra l'indebitamento e il patrimonio netto societario;
- i pagamenti dei finanziamenti avvenuti tra il 2012 e 2016, che ammontavano a € 74.064,00, dovevano essere revocati ex art. 67, co. 2, L.F. in quanto il relativo pagamento era stato effettuato nel semestre anteriore all'ingresso in concordato ex art. 161, co. 6, L.F. da parte di risalente alla nomina del CP_1
commissario giudiziale in data 22 luglio 2019, cui aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza del 12 settembre 2019. Ciò in quanto era pacifico che nel periodo intercorrente tra il 5 febbraio 2019 e il 14 maggio 2019 aveva effettuato tre pagamenti per CP_1 complessivi € 132.000,00 in favore della la quale era a conoscenza dello stato di insolvenza Pt_1
della società. Tale ultima circostanza si evinceva dal fatto che la convenuta: era solita movimentare i conti societari sin dal 2012 (dagli estratti conto e dal partitario del 2012 emergeva che la socia unica apportava regolarmente risorse finanziarie alla società, sia attraverso l'erogazione diretta di somme di denaro, sia attraverso finanziamenti indiretti, mediante il pagamento dei debiti societari, che ella certamente non poteva non conoscere); aveva presenziato all'assemblea straordinaria dei soci della nuova tenutasi in data 30 dicembre 2015, per deliberare un aumento da € Parte_3
90.000,00 a € 3.000.000,00 del capitale della società di cui la Parte_3 era socia, e nella quale era stata deliberata la sottoscrizione e il versamento di € Controparte_1
2.360.000,00 da parte di aveva partecipato anche all'assemblea tenutasi in data Controparte_1
28 giugno 2017, nella quale era deliberata l'acquisizione da parte della società delle quote del CP_1
18,33% del capitale sociale della detenute dalla società Business Parte_3
Facility Management S.rl. in liquidazione al prezzo di € 700.000,00; era anche intervenuta all'atto di compravendita stipulato in data 25 gennaio 2019 con il quale la aveva venduto il complesso CP_1
immobiliare sito in Rivolta d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00; aveva partecipato all'assemblea
15 febbraio 2019, indetta per deliberare il prelievo dell'importo di € 135.000,00 dalle casse sociali di pagina 5 di 11 a defalcare dal finanziamento eseguito dal marito in favore della società, nonché all'atto di CP_1
compravendita stipulato nel 2012 con il quale aveva acquistato il compendio immobiliare, poi CP_1
rivenduto. In definitiva, da tali risultanze documentali appariva verosimile che non Parte_1
fosse affatto rimasta estranea alle vicende societaria, ma che ne fosse pienamente coinvolta e partecipe, con un duplice ruolo: di socio con poteri decisionali e di finanziatore sollecito e sempre presente;
- la tesi della estraneità della convenuta alle vicende societarie e della falsità delle firme apposte sui verbali di assemblea era priva di riscontri probatori. Peraltro, la non aveva mai impugnato le Pt_1
delibere assembleari, né aveva dedotto alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare la sua assenza alle assemblee, o la sua mancata convocazione, nonché la falsità della firma apocrifa ìsui verbali, che non era stata oggetto di richiesta di verificazione a seguito di disconoscimento. Non poteva nemmeno essere accordato alcun rilievo alle dichiarazioni rese dalla (legale rappresentante della CP_4 CP_1
fino a fine agosto 2019) al UR fallimentare quanto alla sottoscrizione di alcuni verbali assembleari
(tra cui la delibera di approvazione dei bilanci del 2017 e 2018) da parte del coniuge della Pt_1
poiché tali dichiarazioni non avevano valore confessorio e, pertanto, non rivestivano valore di prova legale. Inoltre, dal verbale di assemblea del 28 giugno 2019 risultava la presenza della convenuta (che aveva anche svolto la funzione di segretario dell'assemblea) all'approvazione dei bilanci 2017-2018, che evidenziavano lo stato di insolvenza della società ma tale delibera non era mai stata impugnata dalla Pt_1
Infine, anche il rapporto di coniugio con il socio occulto e amministratore di fatto della società costituiva agevole presunzione di conoscenza della situazione patrimoniale della società da parte della secondo l'id quod plerumque accidit in una relazione stabile di convivenza, che non poteva non Pt_1
comprendere una conoscenza, quanto meno sommaria, dello stato patrimoniale e finanziario della società gestita in via di fatto dal proprio coniuge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
All'udienza del 2 maggio 2024 la C.I., su istanza delle parti, ha rinviato la causa al 24 ottobre 2024 per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito di scritti difensivi ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione
pagina 6 di 11 Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F. sul presupposto che l'appellante fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società desumibile: dal sistematico apporto di risorse finanziarie alla società nel corso degli anni;
dalla partecipazione alle assemblee societarie (e in particolare a quelle concernenti l'acquisto del 18,33% delle partecipazioni della per € 700.000 e il Parte_3 rimborso del finanziamento erogato alla da per l'importo di € 135.000,00); CP_1 CP_3 dalla presenza della al rogito dell'atto notarile di vendita dell'immobile sito in Rivolta d'Adda e Pt_1
dal rapporto di coniugio con il Sig. socio occulto della Società. CP_3
L'appellante sostiene che la sentenza si baserebbe, in parte qua, su di una inesatta ricostruzione delle vicende di causa non avendo tenuto conto del fatto che:
- il aveva fondato la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della sulle CP_1 Pt_1
dichiarazioni rese al UR fallimentare dalla (doc. 15 del ) ma da tali CP_4 CP_1 dichiarazioni emergeva, al contrario, la completa estraneità dell'appellante alla gestione societaria;
- contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'appellante non poteva impugnare le delibere assembleari cui non aveva preso parte poiché aveva avuto conoscenza della reale situazione societaria solo a seguito del provvedimento penale di sequestro di alcuni suoi beni, avvenuto nell'agosto del
2019, e a tale data era già scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 2479 ter, co. 1, c.c., per proporre l'azione di annullamento. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che l'appellante non poteva fornire la prova negativa della mancata convocazione alle assemblee e che, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, spettava al dimostrare la presenza della CP_1 Pt_1
alle citate assemblee societarie e la legittimità della convocazione delle medesime assemblee;
- la aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui citati verbali assembleari Pt_1
dando rilevanza al doc. 15 prodotto dal al quale non poteva attribuirsi una efficacia Controparte_1 probatoria “limitata”, come affermato dal Tribunale, in quanto le dichiarazioni ivi contenute erano state espresse ad un soggetto qualificato (il curatore), che nell'esercizio delle proprie funzioni riveste il ruolo di pubblico ufficiale e le cui attestazioni sono presidiate da una presunzione di legittimità. Inoltre, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, l'istanza di verificazione e di CTU grafologica avrebbero dovuto essere formulate dal ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; CP_1
- il Tribunale non avrebbe considerato i comportamenti tenuti dalla subito dopo il Pt_1
provvedimento penale di sequestro, ovvero la separazione e il successivo divorzio dal marito oltre alla sostituzione dell'amministratore unico. Al contrario il giudice di prime cure avrebbe attribuito al rapporto di coniugio il valore di presunzione di conoscenza dello stato patrimoniale della società, senza tener conto delle ragioni della cessazione del rapporto matrimoniale, riconducibili esclusivamente al pagina 7 di 11 venir meno della fiducia nei confronti del marito a causa della mancata condivisione delle informazioni che interessavano la società.
In definitiva, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellante era a conoscenza dello stato di insolvenza della società al momento della ricezione dei pagamenti oggetto di revocatoria si baserebbe su mere illazioni equivoche, prive dei requisiti di cui all'art. 115 c.p.c., e su presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza sotto il profilo della quantificazione dei finanziamenti e prestiti erogati dalla alla società prima del 2017 allorquando, secondo Pt_1
l'accertamento del Tribunale, sarebbe sorto lo squilibrio finanziario.
In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe incluso tra i pagamenti effettuati dalla in favore della società e non soggetti a revocatoria l'importo di € 70.917,40, corrispondente ai Pt_1
costi sostenuti per il pagamento dell'imposta di registro e delle spese notarili relative all'acquisito nel
2012 dell'immobile sito in Rivolta D'Adda, risultanti dal partitario del 2012 (doc. 5 . Pt_1
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei citati versamenti in quanto registrati sul solo partitario, ovvero su di un documento che avrebbe mero valore indiziario e che non sarebbe opponibile alla curatela. Tale valutazione sarebbe, tuttavia, erronea poiché: nel corso del giudizio di primo grado il non avrebbe mai contestato il partitario;
si tratterebbe di una CP_1
scrittura contabile annoverata tra quelle indicate dall'art. 2214 c.c. e, in ogni caso, lo stesso Tribunale avrebbe considerato il documento in esame come prova, ponendolo a fondamento della propria decisione, laddove afferma che “gli estratti conto e il partitario 2012 esaminati mostrano che ella apportava regolarmente risorse finanziarie alla società, sia attraverso l'erogazione diretta di somme di denaro […] sia attraverso finanziamenti indiretti, mediante il pagamento di debiti societari, che essa certamente non poteva conoscere”.
Pertanto, la sentenza sarebbe anche contraddittoria sotto quest'ultimo profilo.
§.3 L'Opinione della Corte
3.1 Il primo motivo è infondato.
Si osserva al riguardo che, ad onta di quanto asserito dall'appellante, il ha dimostrato la CP_1
conoscenza da parte della dello stato di decozione della quanto meno a decorrere dal Pt_1 CP_1
2017, e tale dimostrazione non si basa sulle dichiarazioni rese dalla (amministratore unico di CP_4
al UR fallimentare, cui peraltro il Tribunale non ha attribuito alcun valore di prova CP_1
legale, bensì, su una serie di circostanze documentate che nel complesso formano un quadro indiziario grave, preciso e concordate.
pagina 8 di 11 Infatti, dalla documentazione agli atti risulta in primo luogo che la era solita movimentare i Pt_1
conti societari e che durante tutta la vita della società ha provveduto periodicamente a finanziare la anche indirettamente tramite il pagamento di debiti societari. Il che si pone in palese CP_1 contraddizione con la pretesa estraneità dell'appellante alla gestione societaria per il semplice motivo che il pagamento dei debiti societari di per sé implica la relativa conoscenza e che la richiesta di prestiti, ancorché effettuata dal proprio coniuge nella veste di amministratore di fatto della CP_1
postula una giustificazione sulla necessità di ricorrere al finanziamento da parte del socio unico. Sicché non è credibile la tesi secondo cui l'appellante sarebbe stata all'oscuro delle vicende societarie.
A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la non ha mai Pt_1
disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai verbali delle assemblee societarie del 28.06.2017
(con cui venne deliberato l'acquisto delle quote della per l'importo Parte_3 di € 700.000,00, mai corrisposto alla Business Facility Management S.r.l.), del 15.02.2019 (con cui venne deliberato il diritto della a prelevare dalle casse societarie fino all'importo di € Pt_1
135.000,00 a titolo di pagamento parziale del debito assunto nei suoi confronti dal coniuge a seguito della separazione del 12.01.2019) e del 28.06.2019 (di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2017
e 2018), essendosi limitata ad affermare - nella comparsa di costituzione - la propria estraneità ai fatti contestati sulla base delle dichiarazioni rese dalla al UR fallimentare (di cui al doc. 15 CP_4 del ) e l'invalidità della delibera di approvazione dei bilanci del 2017/2018 per non aver CP_1
preso parte alla relativa assemblea.
Ebbene, la mera adesione alle tesi sostenute dalla quanto alla estraneità dell'appellante alla CP_4
gestione societaria e quanto alla prassi del di falsificare le firme della moglie sui verbali CP_3
assembleari della non è idonea ad operare il disconoscimento dei medesimi verbali che, ai CP_1 sensi dell'art. 214 c.c., “deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17313 del 17 giugno 2021), né possono integrano gli estremi del disconoscimento le dichiarazioni rese dall'appellante al UR (vedi doc.
15).
Inoltre, la stessa nell'atto di appello ha dichiarato sibillinamente che: “Se mai una o più Pt_1
assemblee si tennero, certo nel corso delle stesse non furono date alla le informazioni pretese Pt_1 dal ” (cfr. appello pag. 12). Controparte_1
In ogni caso, a fronte del mancato disconoscimento dei verbali e del relativo contenuto, il CP_1 non era tenuto a formulare l'istanza di verificazione ex art. 216 c.c., né a chiedere l'espletamento di una
CTU grafologica, e il Tribunale ha correttamente ritenuto che la fosse pienamente consapevole Pt_1
pagina 9 di 11 della situazione in cui versava la società alla luce del complessivo quadro probatorio dal quale emerge che l'appellante ha sempre partecipato attivamente ai processi decisionali della atteso che: CP_1
i) ha preso parte all'assemblea del 1° marzo 2012 dove fu deliberato l'acquisto da parte della CP_1 dell'immobile sito in Rivolta d'Adda per l'importo di € 700.000,00;
ii) ha partecipato all'assemblea straordinaria dei soci della nuova del 30 Parte_3
dicembre 2015 dove fu deliberato un aumento (da € 90.000,00 a € 3.000.000,00) del capitale della società di cui la era socia, nonché la Parte_3 Controparte_1 sottoscrizione e il versamento di € 2.360.000,00 da parte della CP_1
iii) ha preso parte alla assemblea del 28 giugno 2017 dove fu deliberata l'acquisizione da parte della delle quote (18,33%) del capitale sociale della detenute CP_1 Parte_3
dalla società Business Facility Management S.rl. in liquidazione, al prezzo di € 700.000,00; iv) ha presenziato in data 25 gennaio 2019 all'atto di vendita del complesso immobiliare sito in Rivolta
d'Adda per il corrispettivo di € 300.000,00;
v) ha preso parte all'assemblea del 15 febbraio 2019 indetta per deliberare il prelievo, in suo favore, dell'importo di € 135.000,00 dalle casse sociali della a copertura del debito vantato nei CP_1
confronti del coniuge a seguito della separazione consensuale;
vi) ha preso parte all'assemblea del 28 giugno 2019 dove furono approvati i bilanci societari, in perdita, relativi agli anni 2017/2018.
A ciò aggiungasi che l'appellante non ha mai chiesto l'annullamento del verbale di assemblea del 28 giugno 2019, che ben avrebbe potuto contestare entro i 90 giorni previsti dall'art. 2479-ter dato che il sequestro penale (mai depositato in giudizio), da cui la fa decorrere la conoscenza degli “illeciti Pt_1
a suo danno perpetrati dal marito”, risale per sua stessa ammissione all'agosto del 2019.
Il che conferma, ulteriormente, la piena conoscenza delle vicende societarie e dello stato di decozione della da parte della a nulla rilevando sia il divorzio dal avvenuto nell'agosto CP_1 Pt_1 CP_3
del 2019 - che faceva seguito ad una separazione risalente al gennaio del 2019 e che, pertanto, non era imputabile alle vicende occorse nell'agosto del medesimo anno -, sia la revoca dell'amministratore unico della che ha avuto luogo solo il 6 settembre del 2019, ovvero allorquando la società CP_1
stava per essere dichiarata fallita a seguito della declaratoria di inammissibilità della istanza di concordato ex art. 161, co. 6, L.F. (risalente al 5 settembre 2019).
3.2 Il secondo motivo di appello è del pari infondato poiché la non ha dimostrato di aver Pt_1
effettuato il pagamento dell'importo di € 70.917,40, asseritamente versato per l'imposta di registro e per le spese notarili del rogito relativo all'acquisito dell'immobile sito in Rivolta D'Adda.
pagina 10 di 11 Dal partitario risulta che in data 30.03.2012 fu eseguito il pagamento di € 70.917,40 in favore dello studio notarile Tamalex ma non è specificato il soggetto che ha effettuato il versamento. A ciò aggiungasi che, come rilevato dal Tribunale, i versamenti registrati nel partitario che non trovano corrispondenza negli estratti conto non sono opponibili al curatore, che è terzo rispetto alla società fallita ai fini della ricostruzione e gestione del relativo patrimonio, non potendo trovare applicazione l'art. 2710 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 33728/2022).
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata anche sotto il profilo qui considerato, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nelle affermazioni del Tribunale che ha attribuito rilevanza al partitario solo laddove le relative registrazioni risultavano confermate dagli estratti conto prodotti in giudizio.
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Il rigetto dell'appello comporta, in ragione della soccombenza, la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese processuali nei confronti del , che si liquidano, come da dispositivo, CP_1
con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro il avverso la sentenza del tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
9752/2023, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti del Controparte_1
liquidate nell'importo di € 9.991,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%),
[...]
IVA e CPA.
3. da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2024.
Il Con. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Alberto Massimo Vigorelli
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