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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2020 a cui è riunita la 749/20, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LUCENTE LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. LUCENTE LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE Parte_3 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE
LUIGI
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA ( ) VIA CORREGGIO 43 C.F._3
MILANO; ( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
CP_2 C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA PAOLO , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO
CESI 72 ROMA, presso il difensore avv. MAZZOTTA PAOLO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.03.20 la proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 21/2020, avanzando contestualmente istanza per la chiamata in causa del terzo nei confronti del Madiocredito Centrale s.p.a..
Premetteva che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dalla CP_1
procuratrice di a sua volta procuratrice della Controparte_4 Controparte_5
per l'importo di € 137.143,48, asseritamente dovuto dalla opponente per il
[...]
mancato rimborso di rate di un finanziamento concesso da Monte dei Paschi di Siena nel
2008 con l'agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI. L'attrice opponente a sostegno della propria opposizione all'ingiunzione di pagamento, deduceva la mancata prova del credito dedotto nel ricorso, l'erroneità dei conteggi, l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti, in quanto non indicati né in contratto, né sul documento di sintesi, nonché la necessità di verificare la compatibilità del TAEG/ISC applicato al rapporto con la normativa antiusura
Chiedeva, pertanto, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo e in via subordinata di ridurre la pretesa creditoria ed, in ogni caso, accertare e dichiarare l'obbligo del Fondo e per Parte_ esso dal gestore di pagare, a scomputo del credito dovuto da sino a Parte_1 concorrenza della garanzia prestata pari ad € 120.000,00.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale procuratrice la Parte_5 CP_1
quale nomina, a propria volta, quale procuratrice, Controparte_6
( , la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto
[...] Controparte_7 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
A seguito di rituale chiamata di terzo si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. pagina 2 di 8 Il giudizio veniva iscritto al n.741/20.
Con atto di citazione del 18.03.20 proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo e , deducendo la nullità della Parte_2 Parte_3 fideiussione, la mancata prova del credito dedotto nel ricorso, l'erroneità dei conteggi,
l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti, in quanto non indicati né in contratto, né sul documento di sintesi, nonché la necessità di verificare la compatibilità del TAEG/ISC applicato al rapporto con la normativa antiusura.
Chiedevano, pertanto, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo e in via subordinata, fatta salva la revoca del decreto impugnato, la riduzione della pretesa creditoria alle somme accertate e dimostrate come dovute, disponendone il pagamento a carico del solo debitore principale.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale procuratrice la Parte_5 CP_1
quale nomina, a propria volta, quale procuratrice, Controparte_6
( , la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto
[...] Controparte_7 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 05.05.22 veniva disposta la riunione del procedimento n.749/20 al procedimento n. 741/20.
Con ordinanza del 10.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposta
1.1. E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova pagina 3 di 8 dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, sul creditore opposto l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Nel caso di specie, la già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ha fornito ampia CP_3 prova documentale dei rapporti e dei saldi a debito dell'opponente, avendo prodotto, il contratto di finanziamento, le comunicazioni di revoca/recesso dei rapporti, le lettere di diffida, le fideiussioni nonché il piano di ammortamento, dal quale è chiaramente evincibile l'inizio e la durata della rateizzazione (31/05/2008 – 31/05/216).
1.2. Quanto all'eccezione di usura, si osserva la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti, nonché la carenza di elementi probatori a supporto delle contestazioni mosse in ordine applicazione di un tasso di interesse debitorio, superiore al tasso convenzionale e/o usurario.
Tale circostanza, non può essere genericamente dedotta dalla parte, ma necessita di un riferimento specifico sull'effettivo tasso di interesse applicato e sul periodo di riferimento in cui si sarebbero verificate le operazioni di usura o applicazione degli interessi e commissioni in misura superiore al tasso concordato dalle parti in sede di stipula del contratto.
Si osserva ancora che la contestazione mossa dall'attore, in ordine al computo degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia è del tutto astratta, non avendo dedotto di avere pagato in ritardo le rate del piano di ammortamento e, quindi, di avere dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.
Nel caso di specie, alla genericità delle contestazioni sul quantum della pretesa creditoria unitamente alla carenza di allegazioni probatorie, non si può supplire con una consulenza tecnica d'ufficio, benché richiesta degli opponenti, la quale -come è noto- non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è diretta a compiere una indagine, esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze generiche non provate.
Invero, si condivide sul punto l'orientamento secondo cui contestazione riguardante
l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati non può essere generica (come è stata nel caso di specie) […] Nella fattispecie parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni
pagina 4 di 8 contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (cfr. Trib.
Enna, sentenza nr. 252/2019). Nello stesso senso anche Tribunale di Roma secondo cui con
l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. <>” la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica” (cfr. Trib. Roma, 21-02-2018 n. 4065). Par 1.3 Con riferimento, poi alla mancata indicazione dell' si osserva che che l è CP_8 stato introdotto nell'ordinamento italiano nell'art. 19, comma 2, della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e la sua indicazione è divenuta obbligatoria nei contratti di mutuo a partire dalla Cicr del 4.3.2003, tramite la quale è stato attribuito alla Banca d'Italia il potere di individuare "le operazioni e i servizi per i quali in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".
La Banca d'Italia con circolare 25.7.2003, ha prescritto o agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Si osserva, tuttavia, che il riferimento all'ISC è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, con la conseguenza che l'art. 117 TUB non è, applicabile in quanto attiene all'ipotesi di violazione del comma n. 4 ovvero alla diversa ipotesi della mancanza in contratto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi fondata la pretesa avanzata dall'Istituto di Credito, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
[...]
2.Sulla fideiussione.
pagina 5 di 8 L'opposizione proposta da e è fondata e merita Parte_7 Parte_3
accoglimento.
In relazione all'eccezione di nullità va anzitutto osservato che sono solo parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority, perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea.
Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
A tale conclusione sono giunte le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021 dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel
2005 da TA come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom.
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità come nel caso di specie, in cui in difetto di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419
c.c..
Tanto premesso deve essere espunta la clausola di cui all'art.5 secondo cui “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”, dovendo trovare piena applicazione l'art.1957 c.c…
A ciò consegue che la Banca e per essa la è decaduta dal proprio diritto di escussione CP_1
nei confronti di entrambi i fideiussori, in quanto il creditore entro sei mesi non ha proposto le sue istanze contro il debitore, né le ha con diligenza coltivate.
Ogni altra considerazione deve ritenersi assorbita.
Va dunque accolta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
[...]
3.Sulla domanda di malleva nei confronti di Controparte_3
pagina 6 di 8 La domanda di malleva proposta nei confronti di è infondata e Controparte_3
non può trovare accoglimento.
Si premette in punto di fatto che: a) la banca erogava in Controparte_9 favore della un finanziamento di € 150.000,00 Parte_1
agevolato per l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quindi dell'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett.
A) e 266/97 (art. 15); b) a seguito dell'intervenuto inadempimento della società beneficiaria del Fondo la banca erogatrice non riteneva di richiedere l'intervento del Fondo (ai sensi dei Parte_ par. H.1, H.3 e H.4 della Parte II delle Disposizioni Operative) oggetto dell'operazione n.
55572, per ottenere il rimborso della quota parte della perdita accusata sul finanziamento concesso alla beneficiaria ritenendo piuttosto di cedere il credito. Parte_1
Invero, si osserva che alla luce della normativa di cui al Dlgs 123/98 e D.L. 3/2015, deve ritenersi che la garanzia del Fondo operi solo in favore della Banca erogatrice del finanziamento, per agevolare la concessione di finanziamenti chirografari alla piccola o media impresa, con la conseguenza che in caso di inadempimento da parte dell' effettivo beneficiario, l'unico soggetto legittimato a chiedere l'escussione della garanzia del Fondo, è la banca finanziatrice, potendo solo a seguito dell'intervenuta escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, l'istituto garante vantare un diritto al recupero della somma liquidata a seguito dell'escussione, nei confronti dell'effettivo beneficiario del credito rimasto inadempiente.
4.Le spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative dichiarare integralmente compensate tra le parti, le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 21/20, con riferimento alla sua posizione, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 13.01.20;
pagina 7 di 8 2. Accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
revoca e dichiara inefficace, con riferimento alla loro posizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 21/20 , emesso dal Tribunale di Castrovillari il 13.01.20;
3.Rigetta la domanda di malleva proposta nei confronti del Controparte_10
4. Spese compensate.
Castrovillari, 06.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2020 a cui è riunita la 749/20, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LUCENTE LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. LUCENTE LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE Parte_3 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LUCENTE
LUIGI
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA ( ) VIA CORREGGIO 43 C.F._3
MILANO; ( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
CP_2 C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA PAOLO , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO
CESI 72 ROMA, presso il difensore avv. MAZZOTTA PAOLO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.03.20 la proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 21/2020, avanzando contestualmente istanza per la chiamata in causa del terzo nei confronti del Madiocredito Centrale s.p.a..
Premetteva che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dalla CP_1
procuratrice di a sua volta procuratrice della Controparte_4 Controparte_5
per l'importo di € 137.143,48, asseritamente dovuto dalla opponente per il
[...]
mancato rimborso di rate di un finanziamento concesso da Monte dei Paschi di Siena nel
2008 con l'agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI. L'attrice opponente a sostegno della propria opposizione all'ingiunzione di pagamento, deduceva la mancata prova del credito dedotto nel ricorso, l'erroneità dei conteggi, l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti, in quanto non indicati né in contratto, né sul documento di sintesi, nonché la necessità di verificare la compatibilità del TAEG/ISC applicato al rapporto con la normativa antiusura
Chiedeva, pertanto, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo e in via subordinata di ridurre la pretesa creditoria ed, in ogni caso, accertare e dichiarare l'obbligo del Fondo e per Parte_ esso dal gestore di pagare, a scomputo del credito dovuto da sino a Parte_1 concorrenza della garanzia prestata pari ad € 120.000,00.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale procuratrice la Parte_5 CP_1
quale nomina, a propria volta, quale procuratrice, Controparte_6
( , la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto
[...] Controparte_7 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
A seguito di rituale chiamata di terzo si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. pagina 2 di 8 Il giudizio veniva iscritto al n.741/20.
Con atto di citazione del 18.03.20 proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo e , deducendo la nullità della Parte_2 Parte_3 fideiussione, la mancata prova del credito dedotto nel ricorso, l'erroneità dei conteggi,
l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti, in quanto non indicati né in contratto, né sul documento di sintesi, nonché la necessità di verificare la compatibilità del TAEG/ISC applicato al rapporto con la normativa antiusura.
Chiedevano, pertanto, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo e in via subordinata, fatta salva la revoca del decreto impugnato, la riduzione della pretesa creditoria alle somme accertate e dimostrate come dovute, disponendone il pagamento a carico del solo debitore principale.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale procuratrice la Parte_5 CP_1
quale nomina, a propria volta, quale procuratrice, Controparte_6
( , la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto
[...] Controparte_7 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 05.05.22 veniva disposta la riunione del procedimento n.749/20 al procedimento n. 741/20.
Con ordinanza del 10.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposta
1.1. E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova pagina 3 di 8 dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, sul creditore opposto l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Nel caso di specie, la già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ha fornito ampia CP_3 prova documentale dei rapporti e dei saldi a debito dell'opponente, avendo prodotto, il contratto di finanziamento, le comunicazioni di revoca/recesso dei rapporti, le lettere di diffida, le fideiussioni nonché il piano di ammortamento, dal quale è chiaramente evincibile l'inizio e la durata della rateizzazione (31/05/2008 – 31/05/216).
1.2. Quanto all'eccezione di usura, si osserva la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti, nonché la carenza di elementi probatori a supporto delle contestazioni mosse in ordine applicazione di un tasso di interesse debitorio, superiore al tasso convenzionale e/o usurario.
Tale circostanza, non può essere genericamente dedotta dalla parte, ma necessita di un riferimento specifico sull'effettivo tasso di interesse applicato e sul periodo di riferimento in cui si sarebbero verificate le operazioni di usura o applicazione degli interessi e commissioni in misura superiore al tasso concordato dalle parti in sede di stipula del contratto.
Si osserva ancora che la contestazione mossa dall'attore, in ordine al computo degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia è del tutto astratta, non avendo dedotto di avere pagato in ritardo le rate del piano di ammortamento e, quindi, di avere dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.
Nel caso di specie, alla genericità delle contestazioni sul quantum della pretesa creditoria unitamente alla carenza di allegazioni probatorie, non si può supplire con una consulenza tecnica d'ufficio, benché richiesta degli opponenti, la quale -come è noto- non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è diretta a compiere una indagine, esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze generiche non provate.
Invero, si condivide sul punto l'orientamento secondo cui contestazione riguardante
l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati non può essere generica (come è stata nel caso di specie) […] Nella fattispecie parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni
pagina 4 di 8 contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (cfr. Trib.
Enna, sentenza nr. 252/2019). Nello stesso senso anche Tribunale di Roma secondo cui con
l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. <>” la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica” (cfr. Trib. Roma, 21-02-2018 n. 4065). Par 1.3 Con riferimento, poi alla mancata indicazione dell' si osserva che che l è CP_8 stato introdotto nell'ordinamento italiano nell'art. 19, comma 2, della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e la sua indicazione è divenuta obbligatoria nei contratti di mutuo a partire dalla Cicr del 4.3.2003, tramite la quale è stato attribuito alla Banca d'Italia il potere di individuare "le operazioni e i servizi per i quali in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".
La Banca d'Italia con circolare 25.7.2003, ha prescritto o agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Si osserva, tuttavia, che il riferimento all'ISC è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, con la conseguenza che l'art. 117 TUB non è, applicabile in quanto attiene all'ipotesi di violazione del comma n. 4 ovvero alla diversa ipotesi della mancanza in contratto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi fondata la pretesa avanzata dall'Istituto di Credito, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
[...]
2.Sulla fideiussione.
pagina 5 di 8 L'opposizione proposta da e è fondata e merita Parte_7 Parte_3
accoglimento.
In relazione all'eccezione di nullità va anzitutto osservato che sono solo parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority, perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea.
Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
A tale conclusione sono giunte le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021 dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel
2005 da TA come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom.
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità come nel caso di specie, in cui in difetto di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419
c.c..
Tanto premesso deve essere espunta la clausola di cui all'art.5 secondo cui “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”, dovendo trovare piena applicazione l'art.1957 c.c…
A ciò consegue che la Banca e per essa la è decaduta dal proprio diritto di escussione CP_1
nei confronti di entrambi i fideiussori, in quanto il creditore entro sei mesi non ha proposto le sue istanze contro il debitore, né le ha con diligenza coltivate.
Ogni altra considerazione deve ritenersi assorbita.
Va dunque accolta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
[...]
3.Sulla domanda di malleva nei confronti di Controparte_3
pagina 6 di 8 La domanda di malleva proposta nei confronti di è infondata e Controparte_3
non può trovare accoglimento.
Si premette in punto di fatto che: a) la banca erogava in Controparte_9 favore della un finanziamento di € 150.000,00 Parte_1
agevolato per l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quindi dell'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett.
A) e 266/97 (art. 15); b) a seguito dell'intervenuto inadempimento della società beneficiaria del Fondo la banca erogatrice non riteneva di richiedere l'intervento del Fondo (ai sensi dei Parte_ par. H.1, H.3 e H.4 della Parte II delle Disposizioni Operative) oggetto dell'operazione n.
55572, per ottenere il rimborso della quota parte della perdita accusata sul finanziamento concesso alla beneficiaria ritenendo piuttosto di cedere il credito. Parte_1
Invero, si osserva che alla luce della normativa di cui al Dlgs 123/98 e D.L. 3/2015, deve ritenersi che la garanzia del Fondo operi solo in favore della Banca erogatrice del finanziamento, per agevolare la concessione di finanziamenti chirografari alla piccola o media impresa, con la conseguenza che in caso di inadempimento da parte dell' effettivo beneficiario, l'unico soggetto legittimato a chiedere l'escussione della garanzia del Fondo, è la banca finanziatrice, potendo solo a seguito dell'intervenuta escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, l'istituto garante vantare un diritto al recupero della somma liquidata a seguito dell'escussione, nei confronti dell'effettivo beneficiario del credito rimasto inadempiente.
4.Le spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative dichiarare integralmente compensate tra le parti, le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 21/20, con riferimento alla sua posizione, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 13.01.20;
pagina 7 di 8 2. Accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
revoca e dichiara inefficace, con riferimento alla loro posizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 21/20 , emesso dal Tribunale di Castrovillari il 13.01.20;
3.Rigetta la domanda di malleva proposta nei confronti del Controparte_10
4. Spese compensate.
Castrovillari, 06.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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