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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 3.4.25 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv.to D'Amelia Guido Parte_1
e in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.1.25, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva, opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.
ROI-001324735 notificata in data 12.12.24 relativa ad una somma di denaro derivante un accertamento per il mancato pagamento CP_1 contributi anno 2017.
L' si costituva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'ingiunzione in via di autotutela. Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1300,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 8.4.2025
Il giudice del lavoro dott. Marco Bottino
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127ter cpc sostitutive dell'udienza del 3.4.25 la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv.to D'Amelia Guido Parte_1
e in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.1.25, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva, opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.
ROI-001324735 notificata in data 12.12.24 relativa ad una somma di denaro derivante un accertamento per il mancato pagamento CP_1 contributi anno 2017.
L' si costituva in giudizio chiedendo la cessata materia del CP_1 contendere per annullamento dell'ingiunzione in via di autotutela. Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto l'annullamento in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
p.q.m.
dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1300,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 8.4.2025
Il giudice del lavoro dott. Marco Bottino