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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2024 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Perugia domiciliata in Via Degli Offici 14
ATTORE/I contro
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv Moscarella Controparte_1 C.F._1
Giovanna ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Perugia Via Briganti 129
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'intestato Tribunale, in qualità di G.E., previa sospensione dell'esecuzione anche inaudita altera parte, dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza di assegnazione del 8.3.2022 (R.G. 214/2021)
con ogni conseguente provvedimento. Vinte le spese”.
Per Controparte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al pignoramento e successiva estinzione del giudizio esecutivo. Con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto dall'attuale opponente, successivamente al provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione – aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione conseguente all'opposizione ex art 617 cpc avanzata dall' , ed è Parte_1
giunto in decisione in seguito alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in virtù di rinuncia agli atti esecutivi avanzata dall'attuale opponente, cosicché, con l'emissione del predetto provvedimento, è venuta a cessare la materia del contendere.
Considerato che
, qualora il presente giudizio di merito non fosse stato introdotto nei termini, l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione sarebbe comunque divenuta definitiva, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia dell'opposto agli atti esecutivi;
dichiara compensate le spese di giudizio
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2024 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Perugia domiciliata in Via Degli Offici 14
ATTORE/I contro
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv Moscarella Controparte_1 C.F._1
Giovanna ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Perugia Via Briganti 129
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'intestato Tribunale, in qualità di G.E., previa sospensione dell'esecuzione anche inaudita altera parte, dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza di assegnazione del 8.3.2022 (R.G. 214/2021)
con ogni conseguente provvedimento. Vinte le spese”.
Per Controparte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al pignoramento e successiva estinzione del giudizio esecutivo. Con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto dall'attuale opponente, successivamente al provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione – aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione conseguente all'opposizione ex art 617 cpc avanzata dall' , ed è Parte_1
giunto in decisione in seguito alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in virtù di rinuncia agli atti esecutivi avanzata dall'attuale opponente, cosicché, con l'emissione del predetto provvedimento, è venuta a cessare la materia del contendere.
Considerato che
, qualora il presente giudizio di merito non fosse stato introdotto nei termini, l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione sarebbe comunque divenuta definitiva, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia dell'opposto agli atti esecutivi;
dichiara compensate le spese di giudizio
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2