Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - nelle persone dei magistrati: presidente dr. Maria Grazia d'ERRICO
dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 93/2024 R.G. proposto avverso la sentenza n. 646/2023 emessa dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 1644/2020
R.G., avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(p.Iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Antonio Ferri
-lpec: Email 1
APPELLANTE
E
Controparte_1 (c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentata e difesa giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Carmine de Benedittis -pec:
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APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30/04/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione dinanzi al collegio ex art. 351, co.4, c.p.c., le parti hanno così concluso: avv. Ferri per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda giudiziale proposta dall'attrice in primo grado perché inammissibile ed infondata, dichiarando valido e legittimo il piano di
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Tribunale nella motivazione e nel dispositivo della sentenza e l'ulteriore statuizione inerente alla compensazione della somma di euro 9.674,72, dichiarandola dovuta alla banca appellante a titolo di interessi per tutte le rate, ivi comprese quelle insolute o a scadere, previste dall'originario piano di ammortamento di cui al contratto di finanziamento;
revocare la pronuncia di condanna della Pt 2 appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a suo carico le spese di ctu avv. de Benedittis per l'appellata conclude per la rinuncia alla sentenza di primo grado e la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-- Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 646/2023 R.G. emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. -motivazione depositata il 5/09/2023, sentenza non notificata, ha dichiarato illegittima l'applicazione al contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 2/04/2014 del piano di ammortamento c.d. alla francese, in quanto ritenuto predisposto secondo il regime anatocistico dell'interesse composto e viziato da indeterminatezza del tasso di interesse in concreto applicato.
La sentenza appellata, pertanto:
a) ha dichiarato la banca obbligata alla rideterminazione del suddetto piano di ammortamento in conformità con quanto indicato nell'allegato n. 4 della relazione di ctu espletata;
b) ha dichiarato compensata la somma di euro 9.674,72, pagata dall'attrice sino alla 61esima rata, con quella ancora dovuta alla banca per rate insolute o a scadere in base alla rideterminazione del piano di ammortamento, di cui al capo precedente;
c) ha condannato la Pt_2 convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di lite, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.;
Parte 1 ha impugnato la suddetta 2.- Con atto di appello notificato il 5/03/2024 sentenza formulando le conclusioni sopra richiamate.
Si è costituita Controparte 1 dichiarando di rinunciare alla sentenza di primo grado e chiedendo la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, n. 2 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del dibattito giurisprudenziale risolto dalla S.C. -
2 intervenuta nelle more del presente giudizio di appello-, in tema di contratti di finanziamento e di piano di ammortamento alla francese.
Sulla scorta di tanto è stata concessa l'inibitoria della esecutività della sentenza appellata chiesta dalla banca appellante e disposta la trattazione e decisione della causa ex art. 350 bis c.p.c.
3.- La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce, nell'ambito del rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, alla quale il giudice può procedere anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo: tanto si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione di contrasto fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle controdifese svolte.
Non osta alla cessazione della materia del contendere la persistenza (come nella specie) di una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”, in base al quale, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolamentazione delle spese va verificato se la domanda proposta avrebbe dovuto essere accolta o rigettata (v. Cass. 11/01/2006 n.271; Cass.
02/08/2004, n. 14775; Cass. 1996/n.4884; Cass. 1990/n.46; Cass. 1987/n.723).
Nella fattispecie, come dedotto dalla stessa appellata nel rinunciare espressamente alla sentenza ottenuta in primo grado, secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione a sezioni unite di cui alla pronuncia n. 15130/2024 (condiviso da questa corte) deve ritenersi valido e legittimo il piano di ammortamento alla "francese” di rimborso rateale applicato dalla banca al contratto di finanziamento n. 000001845858, stipulato in data 2/04/2014 con la parte appellata-:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Deve osservarsi che l'intervento delle sez. unite della S.C. ha composto un contrasto giurisprudenziale in ordine al quale si erano comunque già succedute diverse pronunce nel senso poi confermato, ed al cui indirizzo si era da tempo conformata anche questa corte: in considerazione di tanto, nonché dell'atteggiamento assunto sin dal primo atto di costituzione nel presente grado dalla parte appellata, si reputa rispondente a giustizia la dichiarazione di
3 compensazione fra le parti della metà delle spese del primo grado di giudizio (liquidate dal tribunale per l'intero in € 5.077,00 oltre accessori) e del presente grado (liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 ed al valore della causa, parametri minimi per l'attività prestata in considerazione della semplicità della causa in appello), con imposizione a carico della CP 1 della residua metà e per intero delle spese di ctu, espletata in primo grado su sollecitazione della medesima attrice.
Sono inoltre adottati in dispositivo i provvedimenti conseguenti alla revoca della pronuncia di primo grado, anche quanto alla restituzione ex art. 336 c.p.c. di compensi ed esborsi versati dalla banca al difensore antistatario della CP_1 prima della concessione dell'inibitoria ex art. 351
c.p.c. per i residui capi condannatori.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 5/03/2024 dalla in persona del 1.r.p.t., nei confronti di Parte 1 Controparte_1 avverso la
,
sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso n. 646/2023, così provvede:
a) dato atto della rinuncia dell'appellata alla sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
b) per l'effetto:
sono da intendersi revocate le statuizioni della sentenza impugnata relative all'obbligo per la
-
di rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento n. Parte 1
000001445858 stipulato con Controparte_1 il 2/04/2014, nonché alla declaratoria di compensazione della somma di € 9.674,72 pagata dalla medesima CP_1 con quanto dalla stessa dovuto alla Pt 2 per rate insolute o a scadere;
l'avv. Carmine de Benedittis è tenuto a restituire alla banca appellante gli importi di € 264,00 per esborsi e di € 7.671,94 per compensi ed accessori di legge, riscossi quale difensore antistatario della CP 1
c) dichiara compensata fra le parti la metà delle spese del doppio grado di giudizio, che per la residua metà pone a carico della CP_1 e che determina per tale quota, per il primo grado in €
2.539,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa e spese di ctu per l'intero, e per il presente appello in € 2.498,00 per compensi ed in € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 7/05/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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