Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5351/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5351/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
, C.F. , nato il [...] Ospedaletto d'Alpinolo e _1 C.F._1 residente in[...], elettivamente domiciliato in Avellino alla via S. Pescatori n.68 presso lo studio dell'Avv. Teresa Rosaria Sarcina (C.F.
) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Luca Iandolo (C.F. ) giusta procura allegata;
C.F._3
Attore-opponente
E
, C.F.: , nato ad [...] il ON C.F._4 16/06/1949, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Archi (C.F.: , con studio in Avellino (Av) alla via O.L.B. C.F._5
Mancini n. 12, come da procura in atti;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “l'Avv. Teresa Rosaria Sarcina e l'Avv. Luca Iandolo si riportano all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, alle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., alla documentazione prodotta, ai verbali di causa ed alle note di trattazione scritta nonché alle conclusioni rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori come per legge. Impugnano e contestano ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto in quanto inammissibile e tardi reitera la richiesta, già formulata nelle precedenti note di trattazione scritta, di dichiararsi l'inammissibilità della vo oltre che assolutamente infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare si memoria ex art. 183 c.6 n. 3 depositata tardivamente in data 24/10/2019 dalla difesa del sig. evidenziando che il termine ultimo è ex lege il giorno 21/10/2019. ON Pertanto l'Ill.mo Giudice non dovrà tenere conto della memoria ex adverso depositata e dovrà, in ogni caso, disporne lo stralcio unitamente alla documentazione depositata. Come già evidenziato nelle precedenti note di trattazione scritta, si ribadisce che il sig. , nelle more ON del giudizio, è deceduto in data 18/4/2021 evidenziando che la difesa avversa artatamente ad oggi non ha comunicato tale circostanza. Si reitera l'eccezione di inammissibilità del deposito cartaceo della comparsa di costituzione e risposta da parte dell'opposto dal momento che detto atto deve essere considerato come atto endoprocessuale e, pertanto, assoggettato all'obbligo del deposito telematico tutto ciò in virtù del principio dell'unitarietà bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, come ampiamente specificato in atti e suffragato da copiosa e conforme giurisprudenza in merito (ex multis Tribunale di Milano 23/1/2020 – Tribunale di Milano 14/6/2016
– Tribunale di Cremona ecc.). Pertanto va dichiarata la nullità della comparsa di costituzione e risposta, della documentazione allegata e degli atti ulteriori depositati. Si reitera l'eccezione di inammissibilità delle nuove conclusioni rassegnate da controparte nella memoria ex art. 183 c.6 n.2
1
c.p.c. in quanto vanno a modificare le conclusioni articolate in comparsa di costituzione precisando che tali modifiche ed in particolare le nuove richieste in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale sono assolutamente tardive e inammissibili atteso che in ogni caso andavano proposte tutt'al più con la memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. che parte avversa non ha depositato. Pertanto la spiegata domanda riconvenzionale non è stata oggetto di alcuna tempestiva e rituale impugnazione, eccezione e richiesta di rigetto da parte della difesa avversa, per tutti i motivi specificati negli atti di causa. Si impugna nuovamente la documentazione prodotta da controparte con particolare riferimento alla scrittura privata del 29/1/2010 priva di data certa, non firmata dal sig. e, pertanto, non opponibile allo stesso, contenente soltanto una mera _1 dichiarazione unilaterale del contestata tempestivamente in ogni caso ON dall'odierno opponente disconoscendone il contenuto in quanto non sottoscritto oltre al fatto che non risulta dimostrato alcunchè neppure in ordine al presunto pagamento in favore della ditta. In ogni caso si insiste ancora una volta nello stralcio anche della documentazione tardivamente depositata da controparte unitamente alla memoria ex 183 c.6 n.3 c.p.c. in quanto inammissibile e tardiva. Si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie di questa difesa ed in particolare dell'istanza di acquisizione delle CTU depositate nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 334/1995 già depositate in forma di estratto da questa difesa, qualora il Giudice dovesse ritenerlo necessario. Si chiede, infine, che la causa venga decisa con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”. Per parte convenuta/opposta “richiamati tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, si riporta a tutto quanto ivi dedotto, prodotto e chiesto e, pertanto, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario. Di contra, impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da , giacché _1 infondato in fatto ed in diritto. Chiede, infine, che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto _1 ingiuntivo n. 1167/2017 emesso in data 31/8/2017 dal Tribunale di Avellino, provvisto di formula esecutiva in data 8/9/2017 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 16/10/2017, premettendo: che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 1167/2017 derivava dal decreto n. 1238/2010 emesso dal Tribunale di Avellino in favore dei sigg.ri e avverso il quale pendeva giudizio di opposizione da egli stesso Pt_2 Parte_3 promosso;
che non aveva proposto alcuna opposizione al d.i. n. 1238/2010 ON per cui soltanto per quest'ultimo era diventato definitivo;
che, in ogni caso, i sigg.ri e Pt_2 per lo stesso credito derivante dal decreto ingiuntivo n.1238/2010 emesso nei Parte_3 confronti dei germani e , in via SO, avevano agito nei _1 ON confronti di entrambi i debitori, azionando due procedure esecutive mobiliari presso terzi conclusesi con esito positivo e con l'emissione di due distinte ordinanze di assegnazione dei crediti da parte del G.E. entrambe messe in esecuzione;
che egli, pertanto, era creditore nei confronti dell'opposto del 50% della stessa somma di € 13.696,80 ON derivante dal decreto ingiuntivo n. 1238/2010 emesso dal Tribunale di Avellino;
che egli era creditore nei confronti del delle ulteriori somme pari ad € 10.434,74, oltre ON interessi dal pagamento al soddisfo derivanti da oneri condominiali relativi all'appartamento in comproprietà sito in Mercogliano (AV) alla via Nazionale n. 310 occupato da molti anni dai coniugi e ON Controparte_2 L'opposizione era, quindi, fondata sui seguenti motivi: per il medesimo credito vantato dal e oggetto del presente decreto ingiuntivo opposto n. 1167/2017 emesso ON dal Tribunale di Avellino, i sigg.ri – avevano azionato nei confronti dei Pt_2 Parte_3 germani e due procedure esecutive mobiliari presso terzi _1 ON con esito positivo conclusesi entrambe con l'emissione delle ordinanze di assegnazione n. 1230/2015 a carico di e n. 1231/2015 a carico di , entrambe ON _1
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messe in esecuzione;
avrebbe dovuto eventualmente rivalersi nei confronti ON dei sigg.ri per indebito arricchimento;
egli inoltre aveva proposto Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1238/2010 emesso dal Tribunale di Avellino in favore dei sigg.ri – giudizio ancora pendente;
era evidente la malafede processuale Pt_2 Parte_3 dell'opposto e l'evidente ingiustizia che egli avrebbe subito dall'esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso che, oltre a corrispondere per il medesimo credito la somma pari ad € 13.696,80 di cui all'ordinanza di assegnazione, doveva versare anche l'ulteriore somma richiesta di € 6.848,40 oltre interessi;
egli era, inoltre, creditore nei confronti di CP_1
della somma complessiva di €10.434,74 oltre interessi, per oneri condominiali
[...] ordinari relativi all'appartamento e al box siti in Mercogliano (AV) alla Via Nazionale Loc.tà Torrette n. 310 occupati dai coniugi e immobili in ON Controparte_2 comproprietà con il , per la quale spiegava domanda riconvenzionale. ON L'opponente-attore in riconvenzionale concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trani, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e merito, così giudicare: 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta oltre alla sussistenza del fumus boni iuris per tutti i motivi di cui innanzi e del periculum in mora per il gravissimo pregiudizio che subirebbe l'opponente in caso di esecuzione del provvedimento impugnato alla luce di tutto quanto innanzi esposto e in considerazione del fatto, altresì, che il sig. non _1 potrebbe più rivalersi nei confronti del essendo quest'ultimo nullatenente ON
e titolare soltanto di una modesta ed impignorabile pensione sociale;
2) Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.1167/2017 emesso in data 31/8/2017 dal Tribunale di Avellino, Giudice dr.ssa Rizzi, notificato in data 16/10/2017, per tutti i motivi di cui innanzi;
3) In via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.434,74 oltre interessi ON legali e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo a titolo di rimborso delle quote condominiali ordinarie pagate dal relative all'appartamento sito in Mercogliano _1
(AV) Via Nazionale Loc.tà Torrette n. 310, il tutto come innanzi meglio specificato e descritto;
4) In via subordinata, dichiarare compensata la somma di € 6.848,40 di cui al decreto ingiuntivo opposto con la maggior somma dovuta al sig. pari ad € 10.434,74 oltre interessi _1 legali e condannare il sig. al pagamento della somma residua. 5) ON
Condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in favore ON dell'attore nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia e di equità, da liquidarsi, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'evidente malafede processuale e responsabilità aggravata dello stesso, nonché ai sensi dell'art. 96, co. III° c.p.c.; 6) Condannare
al pagamento di spese e competenze di causa oltre spese generali e ON accessori come per legge.”. Si costituiva in giudizio il convenuto opposto , a mezzo di apposita ON Comparsa di costituzione e risposta, causa), contestando gli addebiti mossi dall'attore, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte da _1
, contestando nel merito le allegazioni e le domande di controparte, evidenziando che le
[...] somme oggetto di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione afferissero a crediti differenti e che le somme di cui all'ordinanza di assegnazione n. 1231/2015 afferissero a debiti a carico esclusivo di , per i quali i creditori avevano agito con separato _1 pignoramento presso terzi. Quanto alla domanda riconvenzionale, il convenuto eccepiva di essere debitore al più della metà delle somme richieste a titolo di rimborso quote condominiali e comunque la prescrizione del credito, nonché nel merito che i germani avessero concordato che si sarebbe fatto carico di tutti gli oneri condominiali a fronte delle somme _1 dovute per la ristrutturazione del fabbricato. L'opposto concludeva chiedendo 1) In via preliminare, rigettare la domanda attorea come proposta, in quanto infondata in fatto in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto
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ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge, inclusa la conferma della provvisoria esecuzione in assenza di gravi motivi;
2) nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta;
3) conseguentemente, e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in favore di
, la somma di € 6.848,40, oltre interessi legali dalla domanda, le spese della ON procedura monitora liquidate in complessivi € 700,00 di cui € 150,00 per esporsi, oltre il rimborso delle spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CNAP come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria;
4) condannare, altresì, l'opponente, in virtù del confermato decreto ingiuntivo n. 1167/17 in forma esecutiva, il pagamento delle ulteriori somme dell'atto di precetto, quest'ultimo per di più non opposto;
5) condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio".
Denegata dal G.I. la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare va precisato che il decesso di una delle parti costituite è causa di interruzione del processo solo se esso venga dichiarato o notificato dal procuratore costituito, in assenza di tale dichiarazione, per la regola dell'ultrattività del mandato alle liti, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato ( cfr. Cass. civ. SS.UU.
15295/2014; Cass. civ. n. 588/2019). Nel caso di specie, in assenza della dichiarazione dell'evento morte della parte da parte del suo procuratore costituito, il ON processo prosegue tra le parti originarie. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione dell'opponente di _1 inammissibilità della Comparsa di costituzione e risposta, depositata nell'interesse del convenuto in modalità cartacea, per violazione dell'art. 16 bis del D.L. n. ON
179/2012, convertito in legge n. 162/2014 e succ. mod, relativo al deposito telematico degli atti endoprocessuali. Va, innanzitutto, premesso l'art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012 (abrogato dal Dlgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modif. dalla l. n. 197/2022), prevedeva, a decorrere dal 30.06.2014, per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, che “1.
Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”. La norma, per espressa previsione legislativa (co. 4 art. 16 bis), era applicabile anche al deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti nei procedimenti davanti al tribunale, disciplinati dal libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, ma con espressa esclusione del giudizio di opposizione. Dunque, l'obbligo del deposito telematico era previsto per i soli atti endoprocessuali successivi alla costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi volti alla costituzione in giudizio. Inoltre, a prescindere dalla questione relativa alla natura unitaria o “bifasica” del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va comunque rilevato, in via decisiva ed assorbente, che la norma non disciplinava alcuna ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 156, co.1, c.p.c., configurandosi, al più, una mera irregolarità, tale da non determinare una nullità per il raggiungimento dello scopo che l'atto era destinato a conseguire. L'eventuale mera irregolarità del deposito per via cartacea, da parte del difensore del convenuto opposto, della Comparsa di costituzione e risposta, nel caso di specie, ha comunque consentito il raggiungimento dello scopo, avendo l'opponente regolarmente preso posizione su tutte le avverse domande, difese, eccezioni ed istanze.
Può, dunque, passarsi all'esame del merito.
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Occorre che l'analisi parta dalla premessa metodologica che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (Cass. Civ. SS.UU. 13533/2001), poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico" (v. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. 9 gennaio 2007, n. 2059). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie.
Può ritenersi sussistente idonea prova documentale dell'esistenza della fonte del diritto di credito vantato dall'opposto. Come sopra detto, , in via monitoria, ON deduceva di essere creditore di dell'importo di €6.848,40 in virtù della _1 procedura esecutiva iscritta al n. 1224/15 r.g.e.m. Tribunale di Avellino, in particolare avendo il G.E. ivi emesso, a proprio carico, l'ordinanza n. 1230/15 di assegnazione somme, disponendo il pagamento da parte del terzo pignorato, in favore dei creditori procedenti, il tutto in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1238/10, emesso dal Tribunale di Avellino e pedissequo atto di precetto, notificato a sé medesimo e a . A supporto dei propri assunti _1 l'opposto produceva: il decreto ingiuntivo n. 1238/10 emesso in favore di , Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 _10
e ed a carico di e per il
[...] _11 _1 ON pagamento, in solido, dell'importo di €8.217,00 oltre interessi e spese del procedimento, munito di formula esecutiva, pedissequo atto di precetto nei confronti di e _1 CP_1
per il complessivo importo di €10.743,04 e atto di pignoramento presso terzi,
[...]
Ordinanza di assegnazione emessa in data 10/12/2015 dal G.E. n. 1231/10 a carico di _1
per l'importo di €14.214,97 e di €8.194,07 e Ordinanza di assegnazione emessa in data
[...] 10/12/2015 dal G.E. n. 1230/10 a carico di per l'importo di €10.734,04, ON atto di precetto per €13.696,80 da parte del terzo pignorato copia del Controparte_3 bonifico bancario eseguito in data 21/12/20216 da con causale Controparte_4
“procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al R.G. ES. n. 1224/2015”, in favore del procuratore dei creditori pignoranti, per l'importo di €13.696,80. Può, dunque, affermarsi che l'estinzione dell'obbligazione da parte del terzo, mediante il pagamento dell'intero credito, assegnato con l'ordinanza n. 1230/2015, legittimi l'opposto ad agire in via di regresso, ex art. 1299 c.c., nei confronti del condebitore ON SO , vista la incontestata natura SO dell'obbligazione originaria (v. in _1 tema ex multis Cass. civile sez. II, 12/10/2007, (ud. 18/12/2006, dep. 12/10/2007), n.21482, in parte motiva “La sentenza impugnata, premessa la natura SO dell'obbligazione sorta a carico dei tre fratelli N. nei confronti dell'erario riguardo all'imposta di registro dovuta in base alla sentenza di divisione ereditaria del Tribunale di Siena n. 54/1994, ha ritenuto che ciascuno degli obbligati era tenuto per l'intero verso l'Amministrazione Finanziaria, ed avrebbe dovuto
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e potuto provvedere al pagamento nel termine fissato nell'avviso di liquidazione dell'imposta salvo il diritto di regresso ex art. 1299 c.c..Tale convincimento è condivisibile in quanto conforme alla natura ed alle finalità dell'obbligazione SO passiva, tendente a rafforzare il vincolo obbligatorio ed a garantire in maniera più efficace le ragioni del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre la solidarietà passiva non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali (Cass. 22.11.1985 n. 5802). Pertanto, se da un lato il creditore può agire
a sua discrezione nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro dei condebitori per ottenere l'intero soddisfacimento del suo credito, dall'altro lato ciascuno dei debitori solidali può attivarsi per l'adempimento dell'intera obbligazione esercitando poi il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., comma 1;”). A questo punto, secondo il riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa, mediante la prova _1 del pagamento ovvero altro fatto impeditivo e/o modificativo della stessa.
A fondamento della propria opposizione deduceva di essere, a propria _1 volta, creditore nei confronti di del 50% della stessa somma di € 13.696,80, ON derivante dal decreto ingiuntivo n. 1238/2010 emesso dal Tribunale di Avellino e dalla
Ordinanza di assegnazione n.1231/2015 emessa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 969/2015, avendo, per il medesimo credito oggetto del decreto ingiuntivo, i creditori – azionato nei confronti dei germani due procedure Pt_2 Parte_3 CP_1 esecutive mobiliari presso terzi, conclusesi entrambe con esito positivo e con l'emissione delle ordinanze di assegnazione n. 1230/2015 a carico di e n. 1231/2015 a ON proprio carico, entrambe messe in esecuzione. L'eccezione non è fondata, afferendo le somme oggetto di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione a crediti parzialmente differenti, come efficacemente contro dedotto dalla difesa dell'opposto. Difatti, con l'Ordinanza n. 1231 del 10/12/2015, emessa nei confronti di , il G.E. assegnava in pagamento in favore dei creditori la somma di _1
€14.214,97 e di €8.194,07, oltre le ulteriori somme ivi indicate, ovvero precisamente
€10.743,04 dovuta per il credito principale derivante dal decreto ingiuntivo n. 1238/2010,
€3.471,93, per credito derivante dalla sentenza n. 829/2014 del Tribunale di Avellino,
€8.194,07 per credito assegnato al creditore intervenuto avv. , derivante dalla Controparte_5 sentenza n. 829/2014 del Tribunale di Avellino, oltre compensi professionali di €700,00 e accessori di legge, di €1.500,00 per spese della procedura esecutiva, con complessiva sorta capitale pari a €22.409,04, di cui €10.743,04, quale somma dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 1238/2010; invece, con l'Ordinanza n. 1230 del 10.12.2015, emessa nei confronti di , la sorta capitale assegnata in pagamento ammontava ad €10.743,04 in ON virtù di decreto ingiuntivo n. 1238/2010 oltre ulteriori somme, per il complessivo importo di
€13.696,80. Pertanto, si rileva la identità solo parziale delle ordinanze di assegnazione, limitatamente al credito originario derivante dal titolo esecutivo n. 1238/10, mentre gli ulteriori crediti posti a carico del solo nella procedura esecutiva n. 969/2015 derivano _1 da separati atti di intervento dei creditori e dell'avv. per il Parte_4 CP_5 pagamento delle spese giudiziali derivanti dalla sentenza n. 829/2014. Del resto, si evince dalla disamina degli atti che la circostanza della pendenza di due procedure esecutive fosse ben nota anche allo stesso G.E., che nella stessa data emetteva due separate ordinanze di assegnazione somme e che nella Ordinanza n. 1231/2015 espressamente statuiva “in ordine poi all'eccezione relativa alla pendenza dinanzi a questo tribunale di altra procedura si rileva che l'altra procedura esecutiva è promossa ai danni di altro debitore SO.” (cfr. pag. 2 Ordinanza n. 1231/15, doc. 7 prod. opposto). Peraltro, ed in ogni caso, in via decisiva va osservato come il credito originario derivante dal d.i. n. 1238/2010 risulti essere stato integralmente soddisfatto dal solo CP_1
, a mezzo di pagamento da parte del terzo , con bonifico
[...] Controparte_6 bancario del 21.12.2016, per l'importo complessivo di €13.696,80; di contro, la sola
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dichiarazione del terzo pignorato Inps del 07.02.2018 prodotta dall'opponente (v. all. Memoria ex art. 183 VI co. n. 2, co. VI, c.p.c.) prova la pendenza, al tempo della dichiarazione, di atto di pignoramento ai danni di , in favore dei creditori peraltro _1 Parte_4 per un importo inferiore a quello di cui all'ordinanza di assegnazione, e comunque non l'avvenuto pagamento da parte di dello stesso credito opposto. _1
In via riconvenzionale lo stesso ha poi proposto domanda, da qualificarsi _1 parimenti come azione di regresso ex art. 1299 c.c., di condanna di al ON pagamento della somma di €10.434,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso delle quote condominiali ordinarie relative all'appartamento sito in Mercogliano (AV) Via Nazionale Torrette n. 310, in comproprietà tra i germani;
in via subordinata, ha opposto tale somma in compensazione con la somma di €6.848,40, portata dal decreto ingiuntivo opposto, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo residuo. A sostegno della domanda, l'opponente ha prodotto: decreto ingiuntivo n. 548/2013 emesso dal Giudice di Pace di Avellino in favore del Controparte_7
di Mercogliano, a titolo di oneri condominiali, nei confronti di e
[...] _1 CP_1
, quali comproprietari di immobile sito nel condominio, per l'importo di €2.789,89
[...] oltre accessori e spese, munito di formula esecutiva, e pedissequo atto di precetto per €3.329,10 oltre ulteriori interessi, conseguente atto di pignoramento presso il terzo Inps e Ordinanza di assegnazione del G.E. del 9/12/2013, successiva comunicazione da parte dello stesso Inps a di trattenuta sul trattamento pensionistico per l'importo complessivo di _1
€3916,34; decreto ingiuntivo n. 737/2010 emesso dal Giudice di Pace di Avellino in favore del di Mercogliano, a titolo di oneri condominiali, nei Controparte_7 confronti di e , quali comproprietari di immobile sito nel _1 ON condominio, per l'importo di €3.856,09 oltre accessori e spese, munito di formula esecutiva, e pedissequo atto di precetto per €5.162,05 oltre ulteriori interessi, conseguente atto di pignoramento presso il terzo Inps per complessivi €7743,07; n. 6 assegni bancari dell'importo complessivo di €6.500,00, emessi in favore del e sottoscritti dallo stesso CP_7 _1
; quietanza di pagamento rilasciata dal difensore del Condominio creditore del 01.03.2012;
[...] dichiarazione positiva del terzo pignorato Inps del 21.08.2017 relativa all'atto di pignoramento mobiliare presso terzi da parte del di Controparte_7
Mercogliano, avente ad oggetto la somma di €3.916,34 assegnata con ordinanza n. 2085/2013 del giudice dell'esecuzione, in virtù di decreto ingiuntivo n. 548/2013 del Giudice di Pace di Avellino, con decorrenza dal 01.09.2017. Dunque, osserva il Tribunale che il credito di risulti provato _1 limitatamente alla somma di €6.500,00, attraverso la produzione degli assegni bancari e della quietanza di pagamento del 01.03.2012; non risulta, invece, sufficientemente provato il pagamento dell'importo di €3.916,34, relativo al decreto ingiuntivo n. 548/2013 del Giudice di Pace, in relazione al quale vi è la sola dichiarazione positiva del terzo, dalla quale può desumersi la pendenza del pignoramento in favore del , ma non la _12 prova dell'integrale estinzione dell'obbligazione mediante pagamento dell'importo da parte del terzo esecutato.
Dal canto proprio, il convenuto ha eccepito la prescrizione del ON diritto creditorio, nonché, nel merito, l'esistenza di un accordo tra le parti con cui _1
avrebbe assunto il pagamento degli oneri condominiali, mentre in capo a sé sarebbe
[...] rimasto l'obbligo di pagamento della quota condominiale di ristrutturazione dell'immobile.
Sulla scorta di quanto sopra, va, anzitutto, senza dubbio esclusa la fondatezza della tesi della difesa opponente secondo cui la spiegata domanda riconvenzionale non fosse stata oggetto di alcuna tempestiva e rituale impugnazione, eccezione e richiesta di rigetto da parte della difesa avversa. Difatti, benché manchi nelle conclusioni della Comparsa di costituzione e risposta un capo espresso di richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale della controparte, tale omissione non può valere a valutare la presunzione di ricorrenza di una condotta di “non
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contestazione”, risultando piuttosto dalla disamina complessiva dell'atto che il convenuto avesse preso posizione sia sui fatti posti a fondamento dell'opposizione sia sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, all'uopo dedicando apposito paragrafo (v. sub "(B)"), ove eccepiva, in modo palesemente incompatibile con un atteggiamento processuale di riconoscimento delle avverse pretese, la prescrizione del diritto creditorio dell'attore e la non debenza delle somme richieste, per i motivi spiegati, sicché deve trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali,”(cfr Cass. Sez.
L., Sentenza n. 17991 del 09/07/2018), segnatamente, quanto alle conclusioni, “La formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 cod. proc. civ., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa).” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15707 del 12/06/2008).
In via preliminare, va ora esaminata l'eccezione di prescrizione.
Deve osservarsi che, per i diritti di credito, trova applicazione, salvo diversa disposizione di legge, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., che decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, in caso di azione di regresso di uno dei coobbligati, decorre dall'avvenuto pagamento, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione (v. in tema anche Cass. civile sez. III, 28/03/2001, n.4507 “La Corte territoriale, invero, ha esattamente affermato che, alla stregua dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per
l'azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. il giorno di inizio del periodo di prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia per intero adempiuto l'obbligazione. Nel caso in esame, pertanto, nel quale il giudice di merito ha accertato che il C. completò la intera prestazione risarcitoria nell'anno 1989, per effetto della sentenza d'appello, risulta di tutta evidenza come neppure il termine biennale fosse decorso al momento della introduzione della domanda di regresso, onde non occorrerebbe nemmeno precisare che, essendo intervenuto il giudicato di condanna in ordine al risarcimento del danno con conseguente trasformazione della prescrizione biennale in prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ., il riferimento avrebbe dovuto tener conto proprio del termine decennale, dato che il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art.
1203, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione.”). Pertanto, nel caso di specie, applicando tale termine decennale dalle date degli assegni bancari non trasferibili emessi per il pagamento (31.01.2012; 01.05.2012; 01.06.2012;
01.07.2012 e 01.08.2012), ovvero dall'ultimo di essi, vi è da concludere che, al momento della notifica dell'atto di citazione in data 18.11.2017, alcun termine decennale di prescrizione potesse ritenersi ancora spirato, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, è poi da escludere che la allegata scrittura privata del 29.06.2010 sia idonea a suffragare la tesi dell'esistenza di un accordo tra i germani in merito alla ripartizione degli oneri derivanti dalla comproprietà dell'immobile sito in Mercogliano alla via Nazionale n. 310. All'uopo è di tutta evidenza che la scrittura fosse stata sottoscritta dal solo ON
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e dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale e che essa avesse ad oggetto il solo pagamento, in favore dell'impresa edile, della quota condominiale, gravante sull'unità immobiliare di proprietà, per tali lavori di ristrutturazione. Non è chi non veda, dunque, come dal contenuto di tale scrittura nulla sia ricavabile in ordine all'esistenza del dedotto accordo di ripartizione tra i germani degli obblighi di pagamento relativi agli oneri condominiali, evenienza, del resto, espressamente contestata dal _1
, che ha disconosciuto la scrittura privata, da egli stesso non sottoscritta, oltre che priva di
[...] data certa, né essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate. In conclusione, il credito di parte attrice/opponente nei confronti del convenuto/opposto risulta comprovato nella misura del 50% dell'importo di €6.500,00, atteso il vincolo di solidarietà in capo ai germani per l'importo portato dal decreto ingiuntivo n. CP_1
737/2010 del G.d.P. di Avellino, e quindi è pari a €3.250,00.
I crediti, come comprovati, vanno tenuti in considerazione ai fini della reciproca compensazione.
In tema vanno rammentati i fondamentali principi di diritto, espressi dalla Cassazione nel suo massimo consesso, secondo cui “A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità
- che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l' estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l' accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l' invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ." (cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).
Nella specie, essendo il credito opposto in compensazione da liquido ed _1 esigibile, va compensato, fino alla concorrenza, con la somma di €6.848,40 portata dal decreto ingiuntivo opposto emesso in favore di e l'importo residuo da ON corrispondere in favore di quest'ultimo è dunque pari a €3.598,40. Pertanto, sulla scorta di tutto quanto accertato, il decreto ingiuntivo opposto va, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo, ciò in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale
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è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1954 del 27/01/2009) e va disposta, operata la compensazione, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di €3.598,40, oltre _1 ON interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Vanno, infine, disciplinate le spese di giudizio. Tenuto conto dell'esito della lite e quindi, per un verso, del riconoscimento della parziale fondatezza del credito dell'opposto, per altro verso, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della domanda ed eccezione riconvenzionale, dovendosi avere a riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. 24482/2022; Cass. civile sez. VI, 04/02/2013, n.2502), le spese possono essere compensate per la metà, con condanna dell'opponente al pagamento della restante metà, che si liquida come in dispositivo, in base _1 alle vigenti tariffe forensi, tenendo conto del valore del decisum, dell'oggetto della causa, della media complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte (monitoria; studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , revoca il _1 decreto ingiuntivo opposto n. 1167/2017 del 31/08/2017 emesso dal Tribunale di
Avellino.
2. In parziale accoglimento delle istanze di parte attrice/opponente e operate le dovute compensazioni come meglio indicato in parte motiva, condanna al _1 pagamento, in favore di , dell'importo di €3.598,40, oltre ON interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Rigetta ogni altra domanda.
4. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna al pagamento, in favore di , della residua metà, _1 ON che si liquida in €75,00 per esborsi e in complessivi €1.126,00 per compensi professionali forensi, oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Nicola D'Archi. Così deciso in data 4 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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