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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6963/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Sciortino (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6996/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato la consulenza medico legale del c.t.u., in quanto, quest'ultimo, “si palesa poco puntuale nella disamina generale circa l'effetto altamente
1 invalidante delle patologie sofferte (…) e non appare condivisibile per ciò che concerne le conclusioni cui perviene” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 4 giugno 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice, in considerazione delle patologie e dell'età della ricorrente, ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza dell'14 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione merita di trovare accoglimento nei limiti delle conclusioni formulate dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per Parte_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal 1° marzo 2023 -, considerando la specializzazione in geriatria della dott.ssa e l'accertato aggravamento delle condizioni psicofisiche della ricorrente Per_1
(cfr. relazione di consulenza depositata il 15 ottobre 2024: “Dalla documentazione sanitaria agli atti si evince un quadro di ipotiroidismo, diabete mellito in trattamento insulinico, encefalopatia multinfartuale, ipoacusia severa, sindrome di Meniere. Dall'esame obiettivo si evidenzia un grave deficit deambulatorio con necessità di supporto da parte del familiare aggravato dal persistere quadro di vertigini che rendono la perizianda insicura e instabile con rischio elevato di cadute. Inoltre, lo stato depressivo e la chiusura relazionale della perizianda influiscono severamente sulla capacità di svolgere in autonomia molte delle attività della vita quotidiana.
Occorre ricordare che, i requisiti medico-legali per il riconosci-mento dell'indennità di accompagnamento consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Per quanto attiene il primo punto nel caso specie, la ricorrente necessita di supporto per la deambulazione. Riguardo lo svolgimento degli atti della vita quotidiana: l'esame obiettivo ha permesso di rilevare necessita di supporto nelle attività della vita quotidiana. A nostro parere, e come si evince dalla documentazione sanita-ria, la ricorrente è affetta da patologie che in atto ricadono severamente sull'autonomia funzionale e motoria della stessa, rendendo necessaria
l'assistenza da parte di terzi nello svolgimento di alcune delle attività della vita quotidiana, quindi per quanto fin qui esposto si riconosce alla Sig.ra l'indennità di accompagnamento a Parte_1
2 partire dal 01/03/2023 epoca in cui si evince un qua-dro di instabilità posturale e deficit deambulatorio severo”).
In definitiva, dunque, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° marzo 2023.
Visto l'esito complessivo della causa le spese di lite meritano senz'altro di essere integralmente compensate, mentre le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' sia per l'esito conclusivo del procedimento, sia CP_1 per l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 1° marzo
2023; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6963/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Sciortino (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6996/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato la consulenza medico legale del c.t.u., in quanto, quest'ultimo, “si palesa poco puntuale nella disamina generale circa l'effetto altamente
1 invalidante delle patologie sofferte (…) e non appare condivisibile per ciò che concerne le conclusioni cui perviene” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 4 giugno 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice, in considerazione delle patologie e dell'età della ricorrente, ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza dell'14 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione merita di trovare accoglimento nei limiti delle conclusioni formulate dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per Parte_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal 1° marzo 2023 -, considerando la specializzazione in geriatria della dott.ssa e l'accertato aggravamento delle condizioni psicofisiche della ricorrente Per_1
(cfr. relazione di consulenza depositata il 15 ottobre 2024: “Dalla documentazione sanitaria agli atti si evince un quadro di ipotiroidismo, diabete mellito in trattamento insulinico, encefalopatia multinfartuale, ipoacusia severa, sindrome di Meniere. Dall'esame obiettivo si evidenzia un grave deficit deambulatorio con necessità di supporto da parte del familiare aggravato dal persistere quadro di vertigini che rendono la perizianda insicura e instabile con rischio elevato di cadute. Inoltre, lo stato depressivo e la chiusura relazionale della perizianda influiscono severamente sulla capacità di svolgere in autonomia molte delle attività della vita quotidiana.
Occorre ricordare che, i requisiti medico-legali per il riconosci-mento dell'indennità di accompagnamento consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Per quanto attiene il primo punto nel caso specie, la ricorrente necessita di supporto per la deambulazione. Riguardo lo svolgimento degli atti della vita quotidiana: l'esame obiettivo ha permesso di rilevare necessita di supporto nelle attività della vita quotidiana. A nostro parere, e come si evince dalla documentazione sanita-ria, la ricorrente è affetta da patologie che in atto ricadono severamente sull'autonomia funzionale e motoria della stessa, rendendo necessaria
l'assistenza da parte di terzi nello svolgimento di alcune delle attività della vita quotidiana, quindi per quanto fin qui esposto si riconosce alla Sig.ra l'indennità di accompagnamento a Parte_1
2 partire dal 01/03/2023 epoca in cui si evince un qua-dro di instabilità posturale e deficit deambulatorio severo”).
In definitiva, dunque, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° marzo 2023.
Visto l'esito complessivo della causa le spese di lite meritano senz'altro di essere integralmente compensate, mentre le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' sia per l'esito conclusivo del procedimento, sia CP_1 per l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 1° marzo
2023; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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