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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1481/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 10.05.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del
26.02.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardino Pasanisi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliata
Appellata
pagina 1 di 8 Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita:
- accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accogliere integralmente le richieste dell'attore ora appellante dichiarando infondate le pretese avanzate in via riconvenzionale da
Controparte_1
- Condannare alla rifusione delle spese del doppio grado. Controparte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto, in accoglimento delle argomentazioni di parte appellata, occorrendo anche in via di appello incidentale condizionato, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In relazione all'appello incidentale condizionato e per la natura del medesimo si dichiara che il valore della causa rimane invariato.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.03.2018, impugnava le note dell' Parte_1 CP_1 prot. 2017/13970 del 25.10.2017, e prot. 2018/3101 dell'1.03.2018, aventi ad oggetto le
[...] indennità di occupazione dell'immobile sito in Milano, Piazza Buonarroti 32, confiscato ai suoi danni con sentenza penale di condanna del Tribunale di Milano, n. 8250 del 21/07/2014, confermata dalla
Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4759 del 16/11/15 e divenuta irrevocabile in forza di pronuncia della Corte di Cassazione in data 27/9/16.
In particolare, l'attore contestava la legittimità degli atti e deduceva di non essere stato residente nell'immobile; eccepiva che l' avrebbe dovuto concretamente provare di avere Controparte_1
perso utili occasioni di locazione al canone coincidente con la pretesa indennità di occupazione abusiva;
inoltre, in via subordinata, sosteneva che l'efficacia della confisca dovesse riportarsi al
27/9/16, data della pronuncia definitiva della Cassazione.
pagina 2 di 8 , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza di interesse attuale Controparte_1 all'opposizione1, per poi contestare in fatto e in diritto il merito delle avverse pretese e insistere per il rigetto;
chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva sospesa, attesa che la società
[...]
, assumendo di essere proprietaria dell'immobile in questione, aveva proposto incidente CP_2
di esecuzione circa la portata della confisca eseguita sullo stesso. La Suprema Corte decideva con sentenza n. 8328/2021 statuendo che la confisca doveva intendersi disposta soltanto sull'usufrutto del bene, nella titolarità di , e quindi la revocava sulla nuda proprietà, spettante alla detta Parte_1
società . Controparte_2
A seguito della rimessione in istruttoria (per la determinazione del corrispettivo per l'occupazione) e dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 3583/2024, resa e pubblicata in data 28.03.2024, il Tribunale di Milano rigettava le domande della parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dall' , condannando a versare l'importo di € 291.604,62, oltre al pagamento Controparte_1 Pt_1
delle spese di Ctu e di quelle di lite.
In sintesi, il primo giudice:
- riteneva che per effetto della sentenza di confisca n. 8250/2014 del 21/7/14 – passata in giudicato – l'immobile in questione fosse stato trasferito allo Stato e che dalle emergenze istruttorie fosse emerso che il aveva «continuativamente ed abusivamente occupato Pt_1
l'immobile confiscato sine titulo». Di conseguenza, riteneva che l'attore fosse tenuto a risarcire il danno subito dal per l'occupazione abusiva dell'immobile, quanto Controparte_3 all'usufrutto, a far data dal 21.7.2014;
- in relazione al quantum del danno subito dall' richiamava l'insegnamento della CP_1
Suprema Corte, secondo cui «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» e affermava che
«se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se 1 In particolare, l' affermava di non aver proceduto esecutivamente né ai sensi del R.D. n. 639/1910, Controparte_1 né tramite l'iscrizione a ruolo e, per tale ragione, riteneva le domande dell'attore prive di interesse attuale e, come tali, Pt_1 inammissibili. pagina 3 di 8 del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Pertanto, sulla base delle risultanze della CTU, a tal fine appositamente esperita, quantificava il danno subito dall'Agenzia in € 291.604,62.
Con atto di citazione notificato in data 10.05.2024, ha interposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, lamentando che il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'avere:
1. accertato la sussistenza, in capo all' , di un danno da occupazione abusiva;
Controparte_1
2. fatto decorrere l'occupazione abusiva dalla data della sentenza penale di primo grado con cui era stata disposta la confisca dell'immobile.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1481/2024 e la prima udienza fissata per il giorno 29.01.2025.
si è costituita in giudizio (8.01.2025) contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1
chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (29.01.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26.01.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
18.02.2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., tenendo in pari data la camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato l'elemento probatorio principale, costituito dal duplice bando pubblicato dall' , Controparte_1 con il quale l'intera proprietà del bene sito in Via Buonarroti era stata posta in vendita: ciò costituirebbe «la prova certa del fatto che non avesse perso alcun corrispettivo Controparte_1 di locazione a causa dell'occupazione dell'immobile», avendo piuttosto l'intenzione di vendere.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata per aver il Tribunale avrebbe fatto decorrere l'occupazione abusiva del sig. dalla data della sentenza penale Pt_1 di primo grado che aveva disposto la confisca dell'immobile (21.7.2014), ritenendola erroneamente dotata di immediata efficacia esecutiva.
Prima di analizzare nel merito l'appello, la Corte ritiene opportuno ripercorrere brevemente i fatti che hanno originato il contenzioso, come risultanti dagli atti e dai documenti di causa: pagina 4 di 8 - con sentenza n. 8250 del 2014, emessa dal Tribunale di Milano il 21/07/2014, confermata dalla
Corte d'Appello con sentenza 16/11/15 e divenuta irrevocabile in forza di pronuncia della Corte di Cassazione 27/9/16, è stata disposta, a carico di , la confisca dell'immobile sito in Parte_2
Milano, Piazza Buonarroti n. 32;
- per effetto di tale confisca, e della successiva pronuncia all'esito dell'incidente di esecuzione,
l'usufrutto su detto immobile è stato devoluto allo Stato;
- nonostante la confisca, ha continuato ad occupare l'immobile in questione, Parte_1
provvedendo al suo rilascio soltanto nel febbraio del 2018. La circostanza ha trovato pieno riscontro nel verbale di sopralluogo dell' da cui è emerso che Controparte_1
«l'appartamento versa in ottime condizioni manutentive ed è utilizzata dal sig. Parte_1
(p. 7, doc. n. 7, )», ed è stata ulteriormente confermata dalle utenze
[...] Controparte_1
intestate a , nonché dagli atti di gestione e manutenzione da parte di quest'ultimo (v. Parte_1
doc. 16 ). Controparte_1
Sulla base di tali evidenze, risulta provato che l'immobile oggetto di causa è stato illegittimamente occupato dal sig. il quale non ha dimostrato di disporre di un titolo valido per tale occupazione, Pt_1
da considerarsi pertanto sine titulo.
Prive di pregio appaiono le argomentazioni esposte dall'appellante, secondo cui «l'occupazione dell'immobile non aveva causato alcun danno da perdita di valore locativo»: venuti meno, a seguito della confisca, i diritti del sul bene in questione, la determinazione di un'indennità di occupazione Pt_1
a carico del ha costituito espressione di attività amministrativa vincolata e non discrezionale. Ed Pt_1
invero, trova applicazione nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1, comma 274, l. n.
311/2004, avente la finalità di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica
Amministrazione (Cass. civ. n. 13043/22).
Detta norma prevede infatti che «relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali».
Secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione, tale disposizione «estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto» (Cass. Civ. I sez. ord. n. 13403/2022).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, l'amministrazione ha formulato una richiesta di pagamento a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale causata dall'occupazione dell'immobile da parte del Pt_1 agendo ai sensi della normativa prevista dall'art. 1, comma 274, della Legge n. 311/2004.
Il corrispettivo chiesto al ha dunque natura indennitaria e non, come sostenuto dall'appellante, Pt_1 natura risarcitoria, con la conseguenza che spetta all'Agenzia del Demanio dimostrare l'utilizzo da parte del terzo, anche a titolo di occupazione di fatto, di un immobile di proprietà dello Stato, mentre non assume rilevanza né la prova del danno, né l'eventuale assenza di dolo o colpa da parte del soggetto occupante. Si tratta invero di somme dovute a titolo diverso da quello risarcitorio, la cui domanda non è fondata sull'art. 2043 c.c., ma su una disposizione speciale di legge che prevede la riscossione di somme non corrisposte all'erario «per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato».
Poiché il sig. ha detenuto e occupato l'immobile, pur in assenza di un titolo giuridico che lo Pt_1 legittimasse, da ciò discende il diritto dell'amministrazione appellata a ottenere la relativa indennità.
La Corte, peraltro, non ritiene condivisibile la tesi dell'Amministrazione, fatta propria dal Tribunale, che ha considerato quale dies a quo del periodo di occupazione senza titolo il 21.7.2014, ossia la data in cui è stata pubblicata la sentenza di primo grado, n. 8250/2014, che ha disposto la confisca dell'immobile di via Buonarroti n. 32.
A giudizio della Corte, il periodo rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione deve essere fatto decorrere dal 27.09.2016, data della pronuncia della Corte di Cassazione, a seguito della quale la disposta confisca è divenuta definitiva e irrevocabile. Ed invero, ai sensi dell'art. 648
c.p.p., «se vi è stato ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata
l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».
Si osserva, poi, che ai sensi dell'art. 650 c.p.p. «salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili». Le sentenze penali non sono dotate di efficacia immediatamente esecutiva e, come previsto dalle norme che reggono il processo penale, le stesse acquisiscono tale efficacia nel momento in cui divengono irrevocabili. Da tale momento, che coincide con la pronuncia della Corte di Cassazione, si producono dunque gli effetti di attribuzione al patrimonio dello Stato.
Si rende allora necessaria la rideterminazione dell'importo che il sig. è tenuto a corrispondere Pt_1 all' . Controparte_1
Nel giudizio di primo grado, è stata svolta una consulenza tecnica al fine di individuare il quantum dovuto all'agenzia appellata e il consulente ha indicato un canone annuo di mercato di euro 80.696,45, pari a euro 221,08 al giorno, affermando che «il valore locativo di mercato del bene (…), sito nel pagina 6 di 8 Comune di Milano in Piazza Buonarroti n. 32 a partire dal 21.07.2014 fino alla data del rilascio dell'immobile, avvenuto in data 28.02.2018, salvo errori, è di complessivi € 291.604,62».
Tenuto conto di tali calcoli, non fatti oggetto di alcuna specifica contestazione, e indicati in 519 i giorni di occupazione sine titulo (dal 27.09.2016 sino al 28.02.2018, data del rilascio), in luogo dei 1.319 giorni riconosciuti dal Tribunale, l'entità dell'indennità di occupazione risulta pari ad euro 114.740,52
(€ 221,08 x 519 giorni).
Per le considerazioni tutte sopra svolte, in accoglimento del solo secondo motivo d'appello,
l'appellante va condannato a versare all'appellata , quale Parte_1 Controparte_1
indennità di occupazione senza titolo, la somma di euro 114.740,52, in luogo della maggior somma di euro 291.604,62 indicata dalla sentenza impugnata.
Sulla predetta somma di € 114.740,52 sono dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla data della seconda nota prot. 2018/3101, con cui è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione
(1.03.2018), sino alla domanda riconvenzionale avanzata dall' (22.06.2018) e, Controparte_1 successivamente, nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata e all'esito complessivo della lite, sembra opportuno disporre, per entrambi i gradi, una compensazione nella misura di 1/3, ponendo a carico della parte appellante gli ulteriori 2/3.
Tale quota va liquidata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) rispetto al decisum: dunque, quanto al primo grado in €
9.402,00, quanto al secondo grado in € 6.660,66 e così, per l'intero, in € 16.062,66, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Le spese di Ctu restano a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3583/2024, Parte_1
così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore dell , della (minor) Parte_1 Controparte_1 somma di € 114.740,52, oltre interessi legali nella misura specificata in motivazione;
pagina 7 di 8 2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore dell' della restante Parte_1 Controparte_1 quota, che liquida in complessivi € 16.062,66 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito, precisando che le spese di Ctu restano a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1481/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 10.05.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del
26.02.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardino Pasanisi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliata
Appellata
pagina 1 di 8 Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita:
- accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accogliere integralmente le richieste dell'attore ora appellante dichiarando infondate le pretese avanzate in via riconvenzionale da
Controparte_1
- Condannare alla rifusione delle spese del doppio grado. Controparte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto, in accoglimento delle argomentazioni di parte appellata, occorrendo anche in via di appello incidentale condizionato, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In relazione all'appello incidentale condizionato e per la natura del medesimo si dichiara che il valore della causa rimane invariato.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.03.2018, impugnava le note dell' Parte_1 CP_1 prot. 2017/13970 del 25.10.2017, e prot. 2018/3101 dell'1.03.2018, aventi ad oggetto le
[...] indennità di occupazione dell'immobile sito in Milano, Piazza Buonarroti 32, confiscato ai suoi danni con sentenza penale di condanna del Tribunale di Milano, n. 8250 del 21/07/2014, confermata dalla
Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4759 del 16/11/15 e divenuta irrevocabile in forza di pronuncia della Corte di Cassazione in data 27/9/16.
In particolare, l'attore contestava la legittimità degli atti e deduceva di non essere stato residente nell'immobile; eccepiva che l' avrebbe dovuto concretamente provare di avere Controparte_1
perso utili occasioni di locazione al canone coincidente con la pretesa indennità di occupazione abusiva;
inoltre, in via subordinata, sosteneva che l'efficacia della confisca dovesse riportarsi al
27/9/16, data della pronuncia definitiva della Cassazione.
pagina 2 di 8 , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza di interesse attuale Controparte_1 all'opposizione1, per poi contestare in fatto e in diritto il merito delle avverse pretese e insistere per il rigetto;
chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva sospesa, attesa che la società
[...]
, assumendo di essere proprietaria dell'immobile in questione, aveva proposto incidente CP_2
di esecuzione circa la portata della confisca eseguita sullo stesso. La Suprema Corte decideva con sentenza n. 8328/2021 statuendo che la confisca doveva intendersi disposta soltanto sull'usufrutto del bene, nella titolarità di , e quindi la revocava sulla nuda proprietà, spettante alla detta Parte_1
società . Controparte_2
A seguito della rimessione in istruttoria (per la determinazione del corrispettivo per l'occupazione) e dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 3583/2024, resa e pubblicata in data 28.03.2024, il Tribunale di Milano rigettava le domande della parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dall' , condannando a versare l'importo di € 291.604,62, oltre al pagamento Controparte_1 Pt_1
delle spese di Ctu e di quelle di lite.
In sintesi, il primo giudice:
- riteneva che per effetto della sentenza di confisca n. 8250/2014 del 21/7/14 – passata in giudicato – l'immobile in questione fosse stato trasferito allo Stato e che dalle emergenze istruttorie fosse emerso che il aveva «continuativamente ed abusivamente occupato Pt_1
l'immobile confiscato sine titulo». Di conseguenza, riteneva che l'attore fosse tenuto a risarcire il danno subito dal per l'occupazione abusiva dell'immobile, quanto Controparte_3 all'usufrutto, a far data dal 21.7.2014;
- in relazione al quantum del danno subito dall' richiamava l'insegnamento della CP_1
Suprema Corte, secondo cui «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» e affermava che
«se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se 1 In particolare, l' affermava di non aver proceduto esecutivamente né ai sensi del R.D. n. 639/1910, Controparte_1 né tramite l'iscrizione a ruolo e, per tale ragione, riteneva le domande dell'attore prive di interesse attuale e, come tali, Pt_1 inammissibili. pagina 3 di 8 del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Pertanto, sulla base delle risultanze della CTU, a tal fine appositamente esperita, quantificava il danno subito dall'Agenzia in € 291.604,62.
Con atto di citazione notificato in data 10.05.2024, ha interposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, lamentando che il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'avere:
1. accertato la sussistenza, in capo all' , di un danno da occupazione abusiva;
Controparte_1
2. fatto decorrere l'occupazione abusiva dalla data della sentenza penale di primo grado con cui era stata disposta la confisca dell'immobile.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1481/2024 e la prima udienza fissata per il giorno 29.01.2025.
si è costituita in giudizio (8.01.2025) contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1
chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (29.01.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26.01.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
18.02.2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., tenendo in pari data la camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato l'elemento probatorio principale, costituito dal duplice bando pubblicato dall' , Controparte_1 con il quale l'intera proprietà del bene sito in Via Buonarroti era stata posta in vendita: ciò costituirebbe «la prova certa del fatto che non avesse perso alcun corrispettivo Controparte_1 di locazione a causa dell'occupazione dell'immobile», avendo piuttosto l'intenzione di vendere.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata per aver il Tribunale avrebbe fatto decorrere l'occupazione abusiva del sig. dalla data della sentenza penale Pt_1 di primo grado che aveva disposto la confisca dell'immobile (21.7.2014), ritenendola erroneamente dotata di immediata efficacia esecutiva.
Prima di analizzare nel merito l'appello, la Corte ritiene opportuno ripercorrere brevemente i fatti che hanno originato il contenzioso, come risultanti dagli atti e dai documenti di causa: pagina 4 di 8 - con sentenza n. 8250 del 2014, emessa dal Tribunale di Milano il 21/07/2014, confermata dalla
Corte d'Appello con sentenza 16/11/15 e divenuta irrevocabile in forza di pronuncia della Corte di Cassazione 27/9/16, è stata disposta, a carico di , la confisca dell'immobile sito in Parte_2
Milano, Piazza Buonarroti n. 32;
- per effetto di tale confisca, e della successiva pronuncia all'esito dell'incidente di esecuzione,
l'usufrutto su detto immobile è stato devoluto allo Stato;
- nonostante la confisca, ha continuato ad occupare l'immobile in questione, Parte_1
provvedendo al suo rilascio soltanto nel febbraio del 2018. La circostanza ha trovato pieno riscontro nel verbale di sopralluogo dell' da cui è emerso che Controparte_1
«l'appartamento versa in ottime condizioni manutentive ed è utilizzata dal sig. Parte_1
(p. 7, doc. n. 7, )», ed è stata ulteriormente confermata dalle utenze
[...] Controparte_1
intestate a , nonché dagli atti di gestione e manutenzione da parte di quest'ultimo (v. Parte_1
doc. 16 ). Controparte_1
Sulla base di tali evidenze, risulta provato che l'immobile oggetto di causa è stato illegittimamente occupato dal sig. il quale non ha dimostrato di disporre di un titolo valido per tale occupazione, Pt_1
da considerarsi pertanto sine titulo.
Prive di pregio appaiono le argomentazioni esposte dall'appellante, secondo cui «l'occupazione dell'immobile non aveva causato alcun danno da perdita di valore locativo»: venuti meno, a seguito della confisca, i diritti del sul bene in questione, la determinazione di un'indennità di occupazione Pt_1
a carico del ha costituito espressione di attività amministrativa vincolata e non discrezionale. Ed Pt_1
invero, trova applicazione nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1, comma 274, l. n.
311/2004, avente la finalità di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica
Amministrazione (Cass. civ. n. 13043/22).
Detta norma prevede infatti che «relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali».
Secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione, tale disposizione «estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto» (Cass. Civ. I sez. ord. n. 13403/2022).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, l'amministrazione ha formulato una richiesta di pagamento a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale causata dall'occupazione dell'immobile da parte del Pt_1 agendo ai sensi della normativa prevista dall'art. 1, comma 274, della Legge n. 311/2004.
Il corrispettivo chiesto al ha dunque natura indennitaria e non, come sostenuto dall'appellante, Pt_1 natura risarcitoria, con la conseguenza che spetta all'Agenzia del Demanio dimostrare l'utilizzo da parte del terzo, anche a titolo di occupazione di fatto, di un immobile di proprietà dello Stato, mentre non assume rilevanza né la prova del danno, né l'eventuale assenza di dolo o colpa da parte del soggetto occupante. Si tratta invero di somme dovute a titolo diverso da quello risarcitorio, la cui domanda non è fondata sull'art. 2043 c.c., ma su una disposizione speciale di legge che prevede la riscossione di somme non corrisposte all'erario «per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato».
Poiché il sig. ha detenuto e occupato l'immobile, pur in assenza di un titolo giuridico che lo Pt_1 legittimasse, da ciò discende il diritto dell'amministrazione appellata a ottenere la relativa indennità.
La Corte, peraltro, non ritiene condivisibile la tesi dell'Amministrazione, fatta propria dal Tribunale, che ha considerato quale dies a quo del periodo di occupazione senza titolo il 21.7.2014, ossia la data in cui è stata pubblicata la sentenza di primo grado, n. 8250/2014, che ha disposto la confisca dell'immobile di via Buonarroti n. 32.
A giudizio della Corte, il periodo rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione deve essere fatto decorrere dal 27.09.2016, data della pronuncia della Corte di Cassazione, a seguito della quale la disposta confisca è divenuta definitiva e irrevocabile. Ed invero, ai sensi dell'art. 648
c.p.p., «se vi è stato ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata
l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».
Si osserva, poi, che ai sensi dell'art. 650 c.p.p. «salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili». Le sentenze penali non sono dotate di efficacia immediatamente esecutiva e, come previsto dalle norme che reggono il processo penale, le stesse acquisiscono tale efficacia nel momento in cui divengono irrevocabili. Da tale momento, che coincide con la pronuncia della Corte di Cassazione, si producono dunque gli effetti di attribuzione al patrimonio dello Stato.
Si rende allora necessaria la rideterminazione dell'importo che il sig. è tenuto a corrispondere Pt_1 all' . Controparte_1
Nel giudizio di primo grado, è stata svolta una consulenza tecnica al fine di individuare il quantum dovuto all'agenzia appellata e il consulente ha indicato un canone annuo di mercato di euro 80.696,45, pari a euro 221,08 al giorno, affermando che «il valore locativo di mercato del bene (…), sito nel pagina 6 di 8 Comune di Milano in Piazza Buonarroti n. 32 a partire dal 21.07.2014 fino alla data del rilascio dell'immobile, avvenuto in data 28.02.2018, salvo errori, è di complessivi € 291.604,62».
Tenuto conto di tali calcoli, non fatti oggetto di alcuna specifica contestazione, e indicati in 519 i giorni di occupazione sine titulo (dal 27.09.2016 sino al 28.02.2018, data del rilascio), in luogo dei 1.319 giorni riconosciuti dal Tribunale, l'entità dell'indennità di occupazione risulta pari ad euro 114.740,52
(€ 221,08 x 519 giorni).
Per le considerazioni tutte sopra svolte, in accoglimento del solo secondo motivo d'appello,
l'appellante va condannato a versare all'appellata , quale Parte_1 Controparte_1
indennità di occupazione senza titolo, la somma di euro 114.740,52, in luogo della maggior somma di euro 291.604,62 indicata dalla sentenza impugnata.
Sulla predetta somma di € 114.740,52 sono dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla data della seconda nota prot. 2018/3101, con cui è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione
(1.03.2018), sino alla domanda riconvenzionale avanzata dall' (22.06.2018) e, Controparte_1 successivamente, nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata e all'esito complessivo della lite, sembra opportuno disporre, per entrambi i gradi, una compensazione nella misura di 1/3, ponendo a carico della parte appellante gli ulteriori 2/3.
Tale quota va liquidata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) rispetto al decisum: dunque, quanto al primo grado in €
9.402,00, quanto al secondo grado in € 6.660,66 e così, per l'intero, in € 16.062,66, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Le spese di Ctu restano a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3583/2024, Parte_1
così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore dell , della (minor) Parte_1 Controparte_1 somma di € 114.740,52, oltre interessi legali nella misura specificata in motivazione;
pagina 7 di 8 2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore dell' della restante Parte_1 Controparte_1 quota, che liquida in complessivi € 16.062,66 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito, precisando che le spese di Ctu restano a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
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