Articolo 104 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 103Articolo 105
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15 gennaio 1970
Art. 104.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970