Sentenza 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 06/02/2023, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto da La Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Salibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Municipalizzata Fiera e Mercati del Comune di Vittoria - A.M.F.M. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la “Vittoria Mercati” S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2563 del 30 luglio 2021, relativa all’ottemperanza dei Decreti Ingiuntivi n.142/2011 e 428/2012 emessi dal Tribunale di Ragusa, a carico della debitrice A.M.F.M.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Municipalizzata Fiera e Mercati del Comune di Vittoria - A.M.F.M. in liquidazione e del Comune di Vittoria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Emanuele Caminiti;
Premesso che:
- con sentenza n. 2563/2021, pubblicata in data 30 luglio 2021, questo Tribunale adito dichiarava l’obbligo dell’Azienda Municipalizzata di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi n. 142/2011 e 428/2021, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al pagamento;
- veniva nominato quale Commissario ad acta, il Segretario comunale del Comune di Ragusa, affinché provvedesse, in luogo dell’Amministrazione inerte;
Considerato:
- che il Commissario si insediava nel mese di ottobre 2021;
- che, in data 13 giugno 2022, veniva presentato incidente di esecuzione, con il quale parte ricorrente chiedeva di: a) prorogare il termine concesso al commissario “ad acta” per l’espletamento del mandato; b) impartire al commissario opportune istruzioni per l’ottemperanza della decisione, nonostante eventuali indisponibilità di cassa;
che, con atto depositato in data 7 luglio 2022, il commissario chiedeva al Tribunale di fornire indicazioni in ordine al possibile esercizio del potere commissariale nei confronti dell’Ente partecipante (Comune di Vittoria);
ritenuto necessario accertare se l’Azienda ha nella propria disponibilità la liquidità necessaria per dare esecuzione al giudicato;
che, in mancanza di risorse in capo all’Azienda Municipalizzata, il commissario sarà tenuto ad accertare l’esistenza di beni che possono essere dismessi per reperire la liquidità necessaria, di contro lo stesso non potrà esercitare iniziative giudiziarie o azioni finalizzate a reperire le risorse facendo valere posizioni di credito verso soggetti terzi [posto che il pignoramento dei crediti presso terzi (art. 543 c.p.c.) non è un atto amministrativo, ma attiene al primo momento del processo di esecuzione forzata];
che, infatti, secondo giurisprudenza consolidata (vedi fra tutte la pronuncia n. 623/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana): a) “lo spazio dell’esecuzione davanti al giudice amministrativo della condanna al pagamento di una somma di denaro è ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa” ; b) “laddove invece si ponga un problema di reperimento delle risorse (e non di mera adozione degli atti contabili), richiedendosi, (…) il pignoramento presso terzi, detta attività si pone al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza amministrativa, richiamando piuttosto l’esercizio di poteri che non sono intestati al potere esecutivo ma all’autorità giudiziaria ordinaria” ; c) “non può quindi ammettersi che il Commissario ad acta chieda il pignoramento dei crediti al giudice civile dell’esecuzione in quanto egli si sostituisce all’Amministrazione, non alla parte privata che può agire in giudizio davanti al giudice civile” ; d) “sicché egli è deputato a sostituirsi all’Amministrazione esercitando i relativi poteri (così dando soddisfazione diretta al privato), non ad adoperarsi perché altra autorità giudiziaria provveda ad assicurare la tutela del diritto” ; d) “in tal senso si differenzia dal Commissario liquidatore, che invece assume la qualifica di pubblico ufficiale (art. 199 l. fall.), e che è deputato a svolgere tutte le operazioni della liquidazione (art. 204 l. fall.) e, a tal fine, è legittimato ad agire in giudizio nel perimetro (e al fine) delle prerogative liquidatorie (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2019 n. 33422)” ; e) che non “si può pretendere che sia il Commissario ad acta ad esercitare l’azione esecutiva davanti al giudice civile” ;
ritenuto, pertanto, che il Commissario dovrà accertare la sussistenza di liquidità o comunque compiere la prodromica attività di reperimento delle risorse ossia recuperare le stesse mediante la dismissione di beni appartenenti all’Azienda municipalizzata resistente;
ritenuto che il Commissario dovrà attenersi all’attività sopra illustrata secondo i principi sopra richiamati (ed espressi nella pronuncia n. 623/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana);
ritenuto di dover concedere il termine di 120 giorni per l’espletamento del mandato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda), a) fornisce le indicazioni di cui in premessa per garantire l’effettività di tutela al creditore nel rispetto dei due plessi giurisdizionali; b) concede termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza al commissario ad acta, per la conclusione del mandato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO