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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10944/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Gianpiero Parte_1 P.IVA_1
Zingari e Eleonora D'Orta, elettivamente domiciliata in Via Santa Sofia n. 27, Milano, presso gli avv.ti Gianpiero Zingari e Eleonora D'Orta;
-attore opponente-
CONTRO
TR
), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Esposito, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via Mercato 5, Milano, presso l'avv. Giancarlo Esposito;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti i motivi e le TRoparte_3
ragioni illustrate in narrativa e per quelle che eventualmente emergeranno in corso di causa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data 13.01.2023 IN VIA
PRINCIPALE Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei TRoparte_3 TR confronti di per tutti i motivi e le ragioni illustrate in narrativa e per quelle CP_2
che eventualmente emergeranno in corso di causa e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo, n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data 13.01.2023 IN VIA RICONVENZIONALE
TR Accertare e dichiarare che si è resa inadempiente nei confronti di CP_2 [...]
rispetto alle obbligazioni assunte con il preventivo accettato dalle parti in CP_3
data 7/5/2021 per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e per l'effetto TR condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi ad opera dell'odierna opponente e quantificati nella somma di € 50.300,00 o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché ad ogni effetto di legge Accertare e dichiarare che
TR detiene nel suo deposito illegittimamente e senza alcun titolo beni di proprietà CP_2
di meglio descritti in narrativa e dei quali rifiuta la restituzione TRoparte_3
e, conseguentemente, condannare la stessa alla loro restituzione a favore dell'attrice opponente, con applicazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa IN VIA
SUBORDINATA Accertare e dichiarare che LU. si è resa inadempiente nei CP_2
confronti di rispetto alle obbligazioni assunte con il preventivo TRoparte_3
accettato dalle parti in data 7/5/2021 per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e per l'effetto annullare/revocare il decreto ingiuntivo, n. 1015/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data
13.01.2023 e, conseguentemente, disporre la riduzione dalle somme eventualmente
TR riconosciute come dovute in favore di in misura proporzionale al valore di tutti CP_2
i vizi, le difformità e difetti di cui in narrativa, quantificati prudenzialmente quantomeno nella somma di € 24.707,95, e/o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché ad ogni effetto di legge IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede
il rigetto della prova per interrogatorio formale e per testi formulati ex adverso in quanto inammissibile, nonché si contestano i docc. 12 e 15 avversari in quanto irrilevanti per il caso de quo. Pertanto, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso
2 formulate. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché - vista la manifesta infondatezza della domanda monitoria di controparte
ovvero il contegno processuale della stessa come sopra esposto - con condanna dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., cc. I e/o III.”.
Per il convenuto opposto: “In via preliminare: 1) atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1015 emesso dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 648
c.p.c. Nel merito: In via principale: 1) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) dichiarare inammissibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1015 emesso dal Tribunale di Milano il
13 gennaio 2023. In via subordinata: 1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito, così
come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla Società nei confronti dell'odierna opponente. In via istruttoria: 1) senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi interrogatorio formale della parte ricorrente, nonché prova testimoniale
su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che”, previa espunzione di eventuali locuzioni valutative, negative, superflue od altrimenti inammissibili. Sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, i signori: (i) Sig. , c.f. Persona_1
- Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in C.F._1
narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(ii) Sig. Tes_1
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto
[...] C.F._2
riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(iii) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di TRoparte_4 C.F._3
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(iv) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di Testimone_2 CodiceFiscale_4
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(v) Sig.
3 c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di Testimone_3 C.F._5
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(vi) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le Testimone_4 C.F._6
circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di
Costituzione; (vii) Sig. , c.f. - Prova Testimone_5 C.F._7
Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
e (viii) Sig. c.f. - Testimone_6 C.F._8
Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed
1.3 della Comparsa di Costituzione. 2) Con ogni più ampia riserva di indicare altri informatori e/o di richiedere l'ammissione di altri mezzi istruttori. In ogni caso: Vittoria di spese tutte di giudizio ivi comprese sp. gen. ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 nei confronti di chi spetti.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/02/2023, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1015/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in
Cont data 13/01/2023 a favore di per l'importo di euro 35.115,19, oltre interessi CP_2
come da domanda e spese della procedura monitoria, portato dalla fattura n. 68/E del
24/08/2021, emessa a titolo di corrispettivo per le opere di allestimento della mostra
“Modigliani Opera Vision”, in forza di contratto di sub appalto stipulato con la società
Mac- Art & Event S.r.l..
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) Mac- Art &
Event Srl è una società attiva – tra gli altri – nel settore dell'organizzazione di eventi e mostre e, infatti, in data 20/12/2020 ha stipulato con la un TRoparte_5
accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Modigliani Opera Vision e
Moovart”; b) la società opponente – in esecuzione del contratto – si è impegnata ad attuare il progetto mediante coordinamento degli interventi e delle attività necessarie (inclusa la produzione e commercializzazione di prodotti derivati, merchandising, licensing e bookshop,) oltre che ad occuparsi della gestione dei flussi finanziari e delle entrate;
c) le parti, con l'allegato 1 al contratto, hanno pattuito che avrebbe anticipato i costi Pt_1
4 necessari per l'attuazione del progetto, il quale includeva altresì la realizzazione della mostra “Modigliani Opera Vision”, da tenersi a Venezia tra il 01/09/2021 e il 30/04/2023, e rispetto alla quale la si è impegnata ad anticipare la somma di euro 30.000; d) il Pt_1
legale rappresentante della , è stato altresì nominato CP_6 Persona_2
Direttore generale della e) la in persona TRoparte_5 TRoparte_5
Cont del sig. , ha sottoscritto in data 07/05/2021 il preventivo inviatogli da a per Per_2
l'allestimento dei locali nei quali si sarebbe dovuta svolgere la mostra;
f) la committente è quindi da individuarsi nella e non in poiché TRoparte_5 CP_6
quest'ultima, in forza dell'accordo di partenariato stipulato con la stessa, si è CP_5
solo obbligata ad anticipare i costi per la realizzazione del progetto (e della mostra) e a
Cont fornirle la relativa rendicontazione finanziaria;
g) a non ha rispettato gli accordi presi via e-mail con la società opponente, in forza dei quali le parti hanno previsto una riduzione della voce di preventivo “Montaggio e allestimento” da euro 31.700 a euro 24.080, in ragione della circostanza per cui avrebbe sostenuto i costi di soggiorno degli 8 CP_6
Cont operai della società opposta;
tuttavia, gli operai inviati da a non sono stati 8 bensì 6, il che rende necessaria una ulteriore riduzione dei compensi a euro 18.060,00; h) la società opposta, inoltre, ha sbagliato il rilievo delle misure di 38 pannelli che avrebbe dovuto fornire per l'allestimento della mostra ed ha rimediato al proprio errore fornendo 38 pannelli usati;
ragion per cui anche questa voce di preventivo pari ad euro 32.577,90
dovrebbe essere ridotta della somma di euro 3.641,16, ottenuta moltiplicando il numero dei pannelli usati (38) per il costo unitario di acquisto di pannelli nuovi (euro 95,82) da parte di
Cont a;
i) la società opposta, a causa dei vizi e difetti da cui erano affette le opere realizzate
Cont da a, si è trovata costretta - nonostante la pronta denuncia dei vizi - a commissionare ad una società terza le opere rimediali, i cui costi sono stati anche in questo caso anticipati da per un totale di euro 6.283,00; l) i vizi e i difetti denunciati riguardavano, in Pt_1
particolare: - l'inadeguata copertura della pavimentazione che ne ha provocato il danneggiamento e la cui sostituzione si è resa impossibile a causa dei tempi stretti per l'inaugurazione della mostra;
- la realizzazione non a regola d'arte dell'impianto elettrico;
- la ripetuta sostituzione della lampadine LED fornite dalla società opposta a causa della loro
5 Cont rottura;
m) peraltro, a non ha fornito al proprio personale il materiale necessario per la realizzazione delle opere costringendo all'acquisto per un esborso pari a euro Pt_1
1.143,79; n) la mostra è stata dapprima sospesa, anche a causa dei difetti di cui all'impianto
Cont elettrico realizzato da a, e poi chiusa anzitempo a causa del mancato pagamento dei canoni in favore dei proprietari degli spazi in cui la mostra era stata allestita;
o) infine, in
Cont occasione dello smontaggio della mostra sono stati inviati al deposito di a anche materiali di proprietà di che la società opposta si è sempre rifiutata di CP_6
riconsegnare.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - in via preliminare, CP_3
accertare la carenza di legittimazione passiva in capo a e revocare il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto;
- in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1
Cont a a e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, accertare e Cont dichiarare l'inadempimento di a e condannarla al risarcimento di tutti i danni Cont quantificati in euro 50.300,00; - accertare e dichiarare che a detiene nel suo deposito materiali di proprietà di e condannare la società opposta alla loro restituzione con Pt_1
applicazione di una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in via subordinata,
Cont accertare e dichiarare l'inadempimento di a e disporre la riduzione delle somme eventualmente dovute in misura proporzionale al valore di tutti i vizi, quantificati in euro
24.707,95.
Co Si è tempestivamente costituita in giudizio . allegando che: a) in forza di CP_2
contratto di subappalto stipulato con la società opposta nei mesi di luglio, agosto e Pt_1
settembre 2001 ha eseguito – con l'impiego di manodopera di numero pari a 9 - le opere necessarie per l'allestimento della mostra “Modigliani Opera Vision”, senza ricevere mai alcuna contestazione in merito all'esecuzione delle lavorazioni;
b) in seguito alla sottoscrizione del preventivo di data 07/05/2021, la società opponente ha provveduto al
Cont pagamento in favore di a di euro18.300,00 il 22 luglio 2021, euro 30.500 il 10
settembre 2021 e infine euro 1.500 il 1 febbraio 2022; c) nonostante la conclusione delle lavorazioni e le rassicurazioni da parte del Sig. , la società opponente non ha mai Per_2
Cont provveduto a versare il saldo della fattura 68/E del 2021, costringendo a in prima
6 battuta a diffidare e poi a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo;
d) come si Pt_1
evince dall'intestazione delle fatture, dalle contabili dei pagamenti ricevuti, dallo scambio Cont di messaggi WhatsApp ed e-mail, a ha intrattenuto rapporti solo con sua Pt_1
appaltatrice e unico soggetto obbligato al pagamento delle proprie spettanze;
e) l'unica e- mail di contestazioni ricevuta risale al 27 agosto 2021, alla quale la società opposta ha risposto prontamente a tutti i rilievi sollevati, tanto che ha provveduto poi a Pt_1
corrisponderle altri due acconti in data 10 settembre 2021 e 1 febbraio 2022 rispettivamente di euro 30.500,00 e euro 1.500,00; f) infatti, con riferimento alla contestazione sull'utilizzo
Cont dei pannelli usati, a ha risposto di aver provveduto ad effettuare uno storno in fattura del 30% del prezzo di costo di ciascun pannello nuovo;
con riferimento, invece, alle
Cont eccezioni sollevate sull'uso di vernici inadatte, a ha risposto di aver utilizzato vernici corrispondenti a quelle selezionate dalla società opponente e che – in generale - tutti i lavori erano stati concordati con l'architetto incaricato da g) come emerge dalle Pt_1
Cont conversazioni WhatsApp tra il sig. e la sig.ra di a, la società opposta Per_2 Pt_2
ha inviato in data 15 dicembre 2021 una nuova fornitura di lampadine LED sostenendone anche i relativi costi;
h) Il sig. , inoltre, nel rispondere alle richieste di pagamento Per_2
Cont avanzate da a, si è più volte impegnato a provvedere al pagamento del debito residuo, riconoscendone conseguentemente l'esistenza.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata di perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Pt_1
ContTR in via subordinata, accertare l'esistenza del credito di ei confronti di Pt_1
Alla prima udienza il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 cc di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini perentori per le memorie ex art 183 comma 6 cpc.
Entro il termine delle preclusioni istruttorie, Lu ha modificato le proprie conclusioni CP_2
chiedendo altresì di rigettare la domanda di emissione di un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto. Maturate anche le preclusioni istruttorie e rigettati i
7 mezzi di prova costitutendi dedotti dalle parti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusivi,
a norma dell'art. 190 c.p.c.
*
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Cont È versato in atti il preventivo datato 07.05.2021 sottoscritto da e da CP_2 [...]
, dal quale si evince che il documento in questione è stato sottoscritto dal Persona_2
espressamente nella qualità di “Direttore Generale della Per_2 TRoparte_5
, dunque senza alcuna spendita del nome della
[...] Parte_1
Ciò posto, ritiene chi giudica che, tenuto conto che dal contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio sopra citato nessuna obbligazione possa ritenersi essere sorta in capo alla predetta società.
Né valgono a ritenere diversamente le allegazioni di parte opposta in merito ai pagamenti
Cont eseguiti dalla società in favore di o i riconoscimenti Parte_1 CP_2
eventualmente effettuati – sempre in assenza di alcuna spendita del nome della
[...]
– dal . Parte_1 Per_2
Sul punto, infatti, deve osservarsi che i pagamenti eseguiti dalla società opponente in forza degli accordi con la non valgono, da soli, a far sorgere TRoparte_5
l'obbligazione di pagamento dell'intera somma di cui al preventivo sottoscritto dal Per_2
in nome e per conto della e non per in nome e per conto di CP_5 Parte_1
[...]
La produzione documentale versata in atti conferma, peraltro, quanto dedotto dall'opponente in merito all'avvenuta stipula di due successivi contratti, il primo di collaborazione coordinata e continuativa tra la e il , TRoparte_5 Per_2
datato 20/09/2020, e, il secondo di c.d. “partenariato” (Accordo partenariato, con gli
Allegati 1 e 2, doc. 1 citazione opponente), tra la e la Mac- TRoparte_5
Art & Event s.r.l., di cui il era ed è legale rappresentante, in data 20/12/2020; Per_2
entrambi contratti aventi ad oggetto le attività tese alla realizzazione del progetto dal titolo
Modigliani Opera Vision e Moovart presentato dalla TRoparte_5
8 In particolare, in forza del contratto sottoscritto il 20/12/2020 tra TRoparte_5
e la la ha demandato a
[...] Parte_1 TRoparte_5 CP_3
la “gestione del Modigliani Opera Vision e Moovart e produzione e
[...]
commercializzazione di prodotti derivati, merchandising, licensing e bookshop” nonché
“gestione di flussi finanziari ed entrate” si assumeva, tra i vari obblighi, quello CP_3
di esercitare l'attività necessaria per “l'attuazione del progetto”, impegnandosi al
“coordinamento dei vari interventi e attività” e di elaborare e fornire le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute (cfr. doc. 1, art. 4).
Con riferimento alle modalità di rendicontazione, le parti hanno rinviato all'Allegato 1 dell'accordo, dall'esame del quale si evince la previsione per cui i costi da sostenere per la realizzazione del progetto, sarebbero stati anticipati da per conto della Pt_1
mentre nell'Allegato 2 dell'accordo è stato previsto che, in TRoparte_5
relazione alla realizzazione di una mostra dal titolo Modigliani Opera Vision da tenersi a
Venezia tra l'01.09.2021 e il 30.04.2023, per l'organizzazione e la realizzazione della quale, tra le altre cose, si è impegnata ad anticipare la somma di € 30.000,00. CP_3
Alla luce di tali previsioni contrattuali, pertanto, deve osservarsi che proprio l'esistenza pregressa del suddetto accordo di partenariato giustifica, in ogni caso, anche in assenza di
Cont un'obbligazione nei confronti di l'avvenuta esecuzione di tali pagamenti in CP_2
relazione alle attività connesse al progetto della sui quali TRoparte_5
l'opposta fonda la conferma dell'esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Infine, per completezza, deve precisarsi che nessuna diversa conclusione può trarsi dai file audio prodotti in atti dall'opposta sub doc. 15 della comparsa dell'opposta – il contenuto non appare pertinente al presente giudizio – né dalle conversazioni a mezzo e-mail e
Cont whatsapp sub doc. da 11 a 14 della comparsa di costituzione di anche tenuto CP_2
conto della circostanza che il . Persona_2
Per tutte le superiori considerazioni l'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e
9 dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di CP_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1015/2023 del 13/01/2023;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.900,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21.03.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Gianpiero Parte_1 P.IVA_1
Zingari e Eleonora D'Orta, elettivamente domiciliata in Via Santa Sofia n. 27, Milano, presso gli avv.ti Gianpiero Zingari e Eleonora D'Orta;
-attore opponente-
CONTRO
TR
), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Esposito, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via Mercato 5, Milano, presso l'avv. Giancarlo Esposito;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti i motivi e le TRoparte_3
ragioni illustrate in narrativa e per quelle che eventualmente emergeranno in corso di causa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data 13.01.2023 IN VIA
PRINCIPALE Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei TRoparte_3 TR confronti di per tutti i motivi e le ragioni illustrate in narrativa e per quelle CP_2
che eventualmente emergeranno in corso di causa e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo, n. 1015/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data 13.01.2023 IN VIA RICONVENZIONALE
TR Accertare e dichiarare che si è resa inadempiente nei confronti di CP_2 [...]
rispetto alle obbligazioni assunte con il preventivo accettato dalle parti in CP_3
data 7/5/2021 per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e per l'effetto TR condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi ad opera dell'odierna opponente e quantificati nella somma di € 50.300,00 o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché ad ogni effetto di legge Accertare e dichiarare che
TR detiene nel suo deposito illegittimamente e senza alcun titolo beni di proprietà CP_2
di meglio descritti in narrativa e dei quali rifiuta la restituzione TRoparte_3
e, conseguentemente, condannare la stessa alla loro restituzione a favore dell'attrice opponente, con applicazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa IN VIA
SUBORDINATA Accertare e dichiarare che LU. si è resa inadempiente nei CP_2
confronti di rispetto alle obbligazioni assunte con il preventivo TRoparte_3
accettato dalle parti in data 7/5/2021 per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e per l'effetto annullare/revocare il decreto ingiuntivo, n. 1015/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 28.12.2022, e notificato alla odierna opponente in data
13.01.2023 e, conseguentemente, disporre la riduzione dalle somme eventualmente
TR riconosciute come dovute in favore di in misura proporzionale al valore di tutti CP_2
i vizi, le difformità e difetti di cui in narrativa, quantificati prudenzialmente quantomeno nella somma di € 24.707,95, e/o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché ad ogni effetto di legge IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede
il rigetto della prova per interrogatorio formale e per testi formulati ex adverso in quanto inammissibile, nonché si contestano i docc. 12 e 15 avversari in quanto irrilevanti per il caso de quo. Pertanto, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso
2 formulate. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché - vista la manifesta infondatezza della domanda monitoria di controparte
ovvero il contegno processuale della stessa come sopra esposto - con condanna dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., cc. I e/o III.”.
Per il convenuto opposto: “In via preliminare: 1) atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1015 emesso dal Tribunale di Milano il 13 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 648
c.p.c. Nel merito: In via principale: 1) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) dichiarare inammissibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1015 emesso dal Tribunale di Milano il
13 gennaio 2023. In via subordinata: 1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito, così
come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla Società nei confronti dell'odierna opponente. In via istruttoria: 1) senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi interrogatorio formale della parte ricorrente, nonché prova testimoniale
su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che”, previa espunzione di eventuali locuzioni valutative, negative, superflue od altrimenti inammissibili. Sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, i signori: (i) Sig. , c.f. Persona_1
- Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in C.F._1
narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(ii) Sig. Tes_1
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto
[...] C.F._2
riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(iii) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di TRoparte_4 C.F._3
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(iv) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di Testimone_2 CodiceFiscale_4
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(v) Sig.
3 c.f. - Prova Testimoniale su tutte le circostanze di Testimone_3 C.F._5
fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
(vi) Sig.
, c.f. - Prova Testimoniale su tutte le Testimone_4 C.F._6
circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di
Costituzione; (vii) Sig. , c.f. - Prova Testimone_5 C.F._7
Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della Comparsa di Costituzione;
e (viii) Sig. c.f. - Testimone_6 C.F._8
Prova Testimoniale su tutte le circostanze di fatto riportate in narrativa ai punti 1.1, 1.2 ed
1.3 della Comparsa di Costituzione. 2) Con ogni più ampia riserva di indicare altri informatori e/o di richiedere l'ammissione di altri mezzi istruttori. In ogni caso: Vittoria di spese tutte di giudizio ivi comprese sp. gen. ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 nei confronti di chi spetti.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/02/2023, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1015/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in
Cont data 13/01/2023 a favore di per l'importo di euro 35.115,19, oltre interessi CP_2
come da domanda e spese della procedura monitoria, portato dalla fattura n. 68/E del
24/08/2021, emessa a titolo di corrispettivo per le opere di allestimento della mostra
“Modigliani Opera Vision”, in forza di contratto di sub appalto stipulato con la società
Mac- Art & Event S.r.l..
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) Mac- Art &
Event Srl è una società attiva – tra gli altri – nel settore dell'organizzazione di eventi e mostre e, infatti, in data 20/12/2020 ha stipulato con la un TRoparte_5
accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Modigliani Opera Vision e
Moovart”; b) la società opponente – in esecuzione del contratto – si è impegnata ad attuare il progetto mediante coordinamento degli interventi e delle attività necessarie (inclusa la produzione e commercializzazione di prodotti derivati, merchandising, licensing e bookshop,) oltre che ad occuparsi della gestione dei flussi finanziari e delle entrate;
c) le parti, con l'allegato 1 al contratto, hanno pattuito che avrebbe anticipato i costi Pt_1
4 necessari per l'attuazione del progetto, il quale includeva altresì la realizzazione della mostra “Modigliani Opera Vision”, da tenersi a Venezia tra il 01/09/2021 e il 30/04/2023, e rispetto alla quale la si è impegnata ad anticipare la somma di euro 30.000; d) il Pt_1
legale rappresentante della , è stato altresì nominato CP_6 Persona_2
Direttore generale della e) la in persona TRoparte_5 TRoparte_5
Cont del sig. , ha sottoscritto in data 07/05/2021 il preventivo inviatogli da a per Per_2
l'allestimento dei locali nei quali si sarebbe dovuta svolgere la mostra;
f) la committente è quindi da individuarsi nella e non in poiché TRoparte_5 CP_6
quest'ultima, in forza dell'accordo di partenariato stipulato con la stessa, si è CP_5
solo obbligata ad anticipare i costi per la realizzazione del progetto (e della mostra) e a
Cont fornirle la relativa rendicontazione finanziaria;
g) a non ha rispettato gli accordi presi via e-mail con la società opponente, in forza dei quali le parti hanno previsto una riduzione della voce di preventivo “Montaggio e allestimento” da euro 31.700 a euro 24.080, in ragione della circostanza per cui avrebbe sostenuto i costi di soggiorno degli 8 CP_6
Cont operai della società opposta;
tuttavia, gli operai inviati da a non sono stati 8 bensì 6, il che rende necessaria una ulteriore riduzione dei compensi a euro 18.060,00; h) la società opposta, inoltre, ha sbagliato il rilievo delle misure di 38 pannelli che avrebbe dovuto fornire per l'allestimento della mostra ed ha rimediato al proprio errore fornendo 38 pannelli usati;
ragion per cui anche questa voce di preventivo pari ad euro 32.577,90
dovrebbe essere ridotta della somma di euro 3.641,16, ottenuta moltiplicando il numero dei pannelli usati (38) per il costo unitario di acquisto di pannelli nuovi (euro 95,82) da parte di
Cont a;
i) la società opposta, a causa dei vizi e difetti da cui erano affette le opere realizzate
Cont da a, si è trovata costretta - nonostante la pronta denuncia dei vizi - a commissionare ad una società terza le opere rimediali, i cui costi sono stati anche in questo caso anticipati da per un totale di euro 6.283,00; l) i vizi e i difetti denunciati riguardavano, in Pt_1
particolare: - l'inadeguata copertura della pavimentazione che ne ha provocato il danneggiamento e la cui sostituzione si è resa impossibile a causa dei tempi stretti per l'inaugurazione della mostra;
- la realizzazione non a regola d'arte dell'impianto elettrico;
- la ripetuta sostituzione della lampadine LED fornite dalla società opposta a causa della loro
5 Cont rottura;
m) peraltro, a non ha fornito al proprio personale il materiale necessario per la realizzazione delle opere costringendo all'acquisto per un esborso pari a euro Pt_1
1.143,79; n) la mostra è stata dapprima sospesa, anche a causa dei difetti di cui all'impianto
Cont elettrico realizzato da a, e poi chiusa anzitempo a causa del mancato pagamento dei canoni in favore dei proprietari degli spazi in cui la mostra era stata allestita;
o) infine, in
Cont occasione dello smontaggio della mostra sono stati inviati al deposito di a anche materiali di proprietà di che la società opposta si è sempre rifiutata di CP_6
riconsegnare.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - in via preliminare, CP_3
accertare la carenza di legittimazione passiva in capo a e revocare il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto;
- in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1
Cont a a e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, accertare e Cont dichiarare l'inadempimento di a e condannarla al risarcimento di tutti i danni Cont quantificati in euro 50.300,00; - accertare e dichiarare che a detiene nel suo deposito materiali di proprietà di e condannare la società opposta alla loro restituzione con Pt_1
applicazione di una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in via subordinata,
Cont accertare e dichiarare l'inadempimento di a e disporre la riduzione delle somme eventualmente dovute in misura proporzionale al valore di tutti i vizi, quantificati in euro
24.707,95.
Co Si è tempestivamente costituita in giudizio . allegando che: a) in forza di CP_2
contratto di subappalto stipulato con la società opposta nei mesi di luglio, agosto e Pt_1
settembre 2001 ha eseguito – con l'impiego di manodopera di numero pari a 9 - le opere necessarie per l'allestimento della mostra “Modigliani Opera Vision”, senza ricevere mai alcuna contestazione in merito all'esecuzione delle lavorazioni;
b) in seguito alla sottoscrizione del preventivo di data 07/05/2021, la società opponente ha provveduto al
Cont pagamento in favore di a di euro18.300,00 il 22 luglio 2021, euro 30.500 il 10
settembre 2021 e infine euro 1.500 il 1 febbraio 2022; c) nonostante la conclusione delle lavorazioni e le rassicurazioni da parte del Sig. , la società opponente non ha mai Per_2
Cont provveduto a versare il saldo della fattura 68/E del 2021, costringendo a in prima
6 battuta a diffidare e poi a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo;
d) come si Pt_1
evince dall'intestazione delle fatture, dalle contabili dei pagamenti ricevuti, dallo scambio Cont di messaggi WhatsApp ed e-mail, a ha intrattenuto rapporti solo con sua Pt_1
appaltatrice e unico soggetto obbligato al pagamento delle proprie spettanze;
e) l'unica e- mail di contestazioni ricevuta risale al 27 agosto 2021, alla quale la società opposta ha risposto prontamente a tutti i rilievi sollevati, tanto che ha provveduto poi a Pt_1
corrisponderle altri due acconti in data 10 settembre 2021 e 1 febbraio 2022 rispettivamente di euro 30.500,00 e euro 1.500,00; f) infatti, con riferimento alla contestazione sull'utilizzo
Cont dei pannelli usati, a ha risposto di aver provveduto ad effettuare uno storno in fattura del 30% del prezzo di costo di ciascun pannello nuovo;
con riferimento, invece, alle
Cont eccezioni sollevate sull'uso di vernici inadatte, a ha risposto di aver utilizzato vernici corrispondenti a quelle selezionate dalla società opponente e che – in generale - tutti i lavori erano stati concordati con l'architetto incaricato da g) come emerge dalle Pt_1
Cont conversazioni WhatsApp tra il sig. e la sig.ra di a, la società opposta Per_2 Pt_2
ha inviato in data 15 dicembre 2021 una nuova fornitura di lampadine LED sostenendone anche i relativi costi;
h) Il sig. , inoltre, nel rispondere alle richieste di pagamento Per_2
Cont avanzate da a, si è più volte impegnato a provvedere al pagamento del debito residuo, riconoscendone conseguentemente l'esistenza.
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata di perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Pt_1
ContTR in via subordinata, accertare l'esistenza del credito di ei confronti di Pt_1
Alla prima udienza il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 cc di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini perentori per le memorie ex art 183 comma 6 cpc.
Entro il termine delle preclusioni istruttorie, Lu ha modificato le proprie conclusioni CP_2
chiedendo altresì di rigettare la domanda di emissione di un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto. Maturate anche le preclusioni istruttorie e rigettati i
7 mezzi di prova costitutendi dedotti dalle parti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini per gli scritti conclusivi,
a norma dell'art. 190 c.p.c.
*
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Cont È versato in atti il preventivo datato 07.05.2021 sottoscritto da e da CP_2 [...]
, dal quale si evince che il documento in questione è stato sottoscritto dal Persona_2
espressamente nella qualità di “Direttore Generale della Per_2 TRoparte_5
, dunque senza alcuna spendita del nome della
[...] Parte_1
Ciò posto, ritiene chi giudica che, tenuto conto che dal contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio sopra citato nessuna obbligazione possa ritenersi essere sorta in capo alla predetta società.
Né valgono a ritenere diversamente le allegazioni di parte opposta in merito ai pagamenti
Cont eseguiti dalla società in favore di o i riconoscimenti Parte_1 CP_2
eventualmente effettuati – sempre in assenza di alcuna spendita del nome della
[...]
– dal . Parte_1 Per_2
Sul punto, infatti, deve osservarsi che i pagamenti eseguiti dalla società opponente in forza degli accordi con la non valgono, da soli, a far sorgere TRoparte_5
l'obbligazione di pagamento dell'intera somma di cui al preventivo sottoscritto dal Per_2
in nome e per conto della e non per in nome e per conto di CP_5 Parte_1
[...]
La produzione documentale versata in atti conferma, peraltro, quanto dedotto dall'opponente in merito all'avvenuta stipula di due successivi contratti, il primo di collaborazione coordinata e continuativa tra la e il , TRoparte_5 Per_2
datato 20/09/2020, e, il secondo di c.d. “partenariato” (Accordo partenariato, con gli
Allegati 1 e 2, doc. 1 citazione opponente), tra la e la Mac- TRoparte_5
Art & Event s.r.l., di cui il era ed è legale rappresentante, in data 20/12/2020; Per_2
entrambi contratti aventi ad oggetto le attività tese alla realizzazione del progetto dal titolo
Modigliani Opera Vision e Moovart presentato dalla TRoparte_5
8 In particolare, in forza del contratto sottoscritto il 20/12/2020 tra TRoparte_5
e la la ha demandato a
[...] Parte_1 TRoparte_5 CP_3
la “gestione del Modigliani Opera Vision e Moovart e produzione e
[...]
commercializzazione di prodotti derivati, merchandising, licensing e bookshop” nonché
“gestione di flussi finanziari ed entrate” si assumeva, tra i vari obblighi, quello CP_3
di esercitare l'attività necessaria per “l'attuazione del progetto”, impegnandosi al
“coordinamento dei vari interventi e attività” e di elaborare e fornire le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute (cfr. doc. 1, art. 4).
Con riferimento alle modalità di rendicontazione, le parti hanno rinviato all'Allegato 1 dell'accordo, dall'esame del quale si evince la previsione per cui i costi da sostenere per la realizzazione del progetto, sarebbero stati anticipati da per conto della Pt_1
mentre nell'Allegato 2 dell'accordo è stato previsto che, in TRoparte_5
relazione alla realizzazione di una mostra dal titolo Modigliani Opera Vision da tenersi a
Venezia tra l'01.09.2021 e il 30.04.2023, per l'organizzazione e la realizzazione della quale, tra le altre cose, si è impegnata ad anticipare la somma di € 30.000,00. CP_3
Alla luce di tali previsioni contrattuali, pertanto, deve osservarsi che proprio l'esistenza pregressa del suddetto accordo di partenariato giustifica, in ogni caso, anche in assenza di
Cont un'obbligazione nei confronti di l'avvenuta esecuzione di tali pagamenti in CP_2
relazione alle attività connesse al progetto della sui quali TRoparte_5
l'opposta fonda la conferma dell'esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Infine, per completezza, deve precisarsi che nessuna diversa conclusione può trarsi dai file audio prodotti in atti dall'opposta sub doc. 15 della comparsa dell'opposta – il contenuto non appare pertinente al presente giudizio – né dalle conversazioni a mezzo e-mail e
Cont whatsapp sub doc. da 11 a 14 della comparsa di costituzione di anche tenuto CP_2
conto della circostanza che il . Persona_2
Per tutte le superiori considerazioni l'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e
9 dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di CP_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1015/2023 del 13/01/2023;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.900,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21.03.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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