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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5638/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Ceci ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Assegno-pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 premesso di essere stata convocata a visita di revisione e riconosciuta invalida in misura del 50% dall' nella precedente fase amministrativa, conveniva in CP_1 giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in CP_1 suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e/o art 13 l. 118/1971 e in subordine la presenza di una invalidità non inferiore al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice, Dott. , reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente invalida in misura del 67% sin dalla data della visita di revisione;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 12 e 13 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, ai fini della percezione del beneficio di cui all'art. 13 è richiesta una invalidità civile in misura non inferiore al 74%, mentre per la percezione della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (“Obesità con complicanze artrosiche a medio impegno funzionale in soggetto già sottoposto a bypass gastrico.
OSAS di grado lieve/moderato. Gammopatia monoclonale. Disturbo depressivo in terapia farmacologica. Distiroidismo”), la stessa non potesse considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67%.
Parte ricorrente lamenta che il consulente avrebbe omesso di indicare i codici relativi alle diverse patologie ma, a ben vedere, lo stesso precisa in proposito che: “per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, va tenuto conto che, in presenza di concorso in uno stesso soggetto di più menomazioni, il danno funzionale dovrà essere stimato addizionando i valori percentuali delle singole infermità, valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordando che per i danni coesistenti si tiene conto delle tecniche a scalare. Va ovviamente considerato che, nella valutazione del complessivo grado di invalidità, dovranno utilizzarsi, laddove possibile per via analogica, le note tabelle di cui al DM 5.2.92”; pertanto, deve ritenersi che anche indicando i suddetti codici la valutazione sarebbe stata la medesima.
L'ulteriore censura mossa dal ricorrente, secondo cui nell'elaborato peritale si sarebbe omessa di considerare la cardiopatia in II-III classe NYHA non coglie nel segno giacchè, come precisato dallo stesso ctp, non è presente in atti alcun esame strumentale a supporto.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta invalida in misura del 67% dalla data della visita di revisione;
per tali motivi le spese di lite della fase di atp possono essere compensate per metà mentre le spese del presente giudizio sono irripetibili stante la apposita dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che la ricorrente deve essere considerata invalida civile in misura del 67% dalla data della visita di revisione;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
585,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 11.2.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5638/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Ceci ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Assegno-pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 premesso di essere stata convocata a visita di revisione e riconosciuta invalida in misura del 50% dall' nella precedente fase amministrativa, conveniva in CP_1 giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in CP_1 suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e/o art 13 l. 118/1971 e in subordine la presenza di una invalidità non inferiore al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice, Dott. , reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente invalida in misura del 67% sin dalla data della visita di revisione;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 12 e 13 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, ai fini della percezione del beneficio di cui all'art. 13 è richiesta una invalidità civile in misura non inferiore al 74%, mentre per la percezione della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (“Obesità con complicanze artrosiche a medio impegno funzionale in soggetto già sottoposto a bypass gastrico.
OSAS di grado lieve/moderato. Gammopatia monoclonale. Disturbo depressivo in terapia farmacologica. Distiroidismo”), la stessa non potesse considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67%.
Parte ricorrente lamenta che il consulente avrebbe omesso di indicare i codici relativi alle diverse patologie ma, a ben vedere, lo stesso precisa in proposito che: “per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, va tenuto conto che, in presenza di concorso in uno stesso soggetto di più menomazioni, il danno funzionale dovrà essere stimato addizionando i valori percentuali delle singole infermità, valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordando che per i danni coesistenti si tiene conto delle tecniche a scalare. Va ovviamente considerato che, nella valutazione del complessivo grado di invalidità, dovranno utilizzarsi, laddove possibile per via analogica, le note tabelle di cui al DM 5.2.92”; pertanto, deve ritenersi che anche indicando i suddetti codici la valutazione sarebbe stata la medesima.
L'ulteriore censura mossa dal ricorrente, secondo cui nell'elaborato peritale si sarebbe omessa di considerare la cardiopatia in II-III classe NYHA non coglie nel segno giacchè, come precisato dallo stesso ctp, non è presente in atti alcun esame strumentale a supporto.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta invalida in misura del 67% dalla data della visita di revisione;
per tali motivi le spese di lite della fase di atp possono essere compensate per metà mentre le spese del presente giudizio sono irripetibili stante la apposita dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che la ricorrente deve essere considerata invalida civile in misura del 67% dalla data della visita di revisione;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
585,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 11.2.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti