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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4523/2024 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. DORIA MARCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: dichiarare il diritto dell'stante a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal CP_ 1.12.19 e, conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di euro 26.747,18,oltre accessori di legge.
Ha fatto presente che:
L'istante ha proposto ricorso R.G.LAV. 7596.20 per atp al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
All'uopo veniva nominato CTU, il quale procedeva alle operazioni peritali, riconoscendo il requisito sanitario del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.12.19.
1 In data 3.5.22 il Tribunale omologava il detto accertamento e il provvedimento di omologa veniva notificato CP_ all' Venivano inviati i dati socio-economici necessari per il pagamento(non ricovero, iban). CP_ Con provvedimento del 6.2.24 l' avendo riscontrato la presenza di tutti i requisiti socio economici, provvedeva a pagare la prestazione di marzo 2024, ma non erogava gli arretrati,ammonatnti ad euro
26.747,18, nonostante l'esistenza di tutti i requisiti di legge. …
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
In data 6.02.2024, con pec prot. 4195.06/02/2024.0002493, si comunicava ( stesso CP_1 mezzo) che si era provveduto ad eseguire l'omologa di cui al procedimento rg n. 7596/2020 e che, onde scongiurare l'erogazione di somme che dovessero risultare indebite, si era contestualmente proceduto ad accantonare gli arretrati calcolati, in attesa della trasmissione di autocertificazione sullo stato del ricovero dalla data della decorrenza della prestazione riconosciuta (12/2019), debitamente compilata e sottoscritta dal ricorrente nonché di copia di valido documento di riconoscimento dello stesso, specificando se del caso la gratuità o meno degli stessi ricoveri. Si allegava prospetto di liquidazione, con indicazione dell'importo spettante a titolo di arretrati.
La dichiarazione sullo stato di ricovero perveniva a questa Agenzia con pec del 9.04.2024.
Sussistendo le condizioni, in data 11.04.2024 si provvedeva, come suddetto, alla validazione del conguaglio arretrati e se ne dava comunicazione con pec all'Avvocato costituito in giudizio. Il pagamento degli arretrati veniva effettuato in data 2.05.2024 con la rata di pensione di 05/2024. Il dettaglio degli importi posti in pagamento è visibile nel cedolino di pensione di 05/2024 che si allega.
Al riguardo, la materia del contendere può dirsi cessata.
Sulle spese, va specificato che la dichiarazione di mancato ricovero necessaria a sbloccare gli arretrati è effettivamente datata 8.4.24.
Ciò detto, dopo la spedizione della stessa, doveva avere il tempo materiale per il CP_1 versamento degli stessi.
Il ricorso risulta depositato solo dopo pochi giorni dalla data riportata sulla dichiarazione.
Deve quindi dedursi che parte ricorrente non abbia atteso i tempi – ricavabili dall'art. 445 bis cpc – per l'erogazione della prestazione a seguito di una completa istruttoria della domanda. Infatti, dopo la notifica dell'omologa, l'art. 445bis cpc prevede un ulteriore termine per consentire a tutte le verifiche amministrative (necessarie in questo caso). CP_1
2 Visto che solo poco prima del deposito del ricorso è stato completato l'iter per il rilascio degli arretrati, il pagamento di non può ritenersi tardivo e quindi non spettano le CP_1 spese di lite, essendo invece la condotta del ricorrente concausale all'insorgere della lite.
Le spese vanno quindi compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4523/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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