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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/09/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.32/2025
Oggi 10/09/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Arsa con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Pasino.
L'avv. Arsa insiste per l'acquisizione dei modelli 730 e 770 per verificare se siano state emesse fatture nei confronti di artigiani o lavoratori autonomi. Per il resto si riporta.
L'avv. Pasino si oppone a tale acquisizione in quanto l'istanza è tardiva.
Si richiama agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice, rigettata la richiesta istruttoria di parte ricorrente in quanto tardiva, entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 32/2025 R.L. promossa da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Teresa Arsa;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Massimo Pasino e Regazzo Antonio;
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “in via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato dalla società resistente nei CP_1
confronti del sig. , in quanto adottato in violazione delle Parte_1
norme imperative poste a tutela del diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per il calcolo del TFR, per il periodo intercorrente tra la data del
2 licenziamento e quella dell'effettiva reintegrazione;
degli oneri previdenziali e assistenziali maturati, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito non ritenga il licenziamento nullo, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con conseguente condanna della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla misura massima consentita dalla legge o a quella ritenuta di giustizia;
degli oneri previdenziali e assistenziali maturati, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso: condannare la società resistente al pagamento dell'indennità per mancato preavviso, come previsto dall'articolo 33 del CCNL Edilizia e dall'articolo 2118 c.c., oltre
a interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Per la parte resistente: “In via principale previo ogni necessario accertamento e declaratoria, rigettare tutte le domande del ricorrente nei confronti della in quanto illegittime e infondate, con vittoria CP_1
di compensi di lite, oltre a rimborso spese generali (15%), ex D.M. n.
55/2014, c.p.a. ed IVA come per Legge;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande attoree, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, rigettare le richieste di pagamento di indennità risarcitorie per non essere il licenziamento imputabile a una condotta colpevole della datrice di lavoro, dichiarare non dovuti al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso lavorato e il
T.F.R., compensare le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.1.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto dalla in data 04.01.2021, con contratto di CP_1
3 lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato ed inquadramento al 1° livello del CCNL Edilizia
Artigianato, e mansioni di manovale edile/operaio. Rilevava che dopo aver subito un infortunio sul lavoro era stato per lungo tempo in malattia,
e che dopo un breve periodo di attività era di nuovo in malattia in data
2.4.2024, quando il datore di lavoro gli aveva inviato, via whatsapp, una comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi recapitatagli mediante raccomandata A/R, ricevuta in data 10.04.2024.
Rilevava altresì che il datore di lavoro non gli aveva corrisposto alcuni importi dovuti a vario titolo sempre in ragione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, riservandosi di agire in separata sede per tali poste, mentre veniva richiesta in questa sede l'indennità di preavviso, mai corrisposta.
2. Tanto premesso in fatto, rilevava che il licenziamento in oggetto era intervenuto in costanza di malattia, e dunque in palese violazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'articolo 2110, comma 2, del codice civile. Stante il mancato superamento del periodo di comporto, pari a 6 mesi secondo le previsioni del CCNL applicabile, il licenziamento doveva considerarsi nullo. Sotto altro profilo il licenziamento era altresì illegittimo in quanto la società resistente non aveva prodotto alcun elemento probatorio volto a dimostrare la soppressione del settore lavorativo o del posto di lavoro del ricorrente, né che avesse effettuato alcuna valutazione in merito alla possibilità di impiegare il lavoratore in una diversa posizione aziendale compatibile con la sua professionalità, dovendosi a questo punto ritenere che il licenziamento fosse stato determinato dalle limitazioni funzionali che il lavoratore aveva riportato in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, con conseguente natura ritorsiva dello stesso.
4 3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo che già dal 2023, in concomitanza con il venir meno di alcune agevolazioni in ambito edilizio, con il mancato pagamento di alcuni crediti da parte della Rizzani de
Eccher S.p.A. e della DG8 S.r.l., la era entrata in crisi. In CP_1
particolare, a fronte dei crediti maturati e non riscossi nei confronti della
Rizzani de Eccher S.p.A. e della GD8 S.r.l. perché oggetto di contestazione, solo due appalti minori erano residuati, insufficienti per fare fronte alla crisi di lavoro e liquidità venutasi a creare. Preso atto dell'oggettiva difficoltà e della situazione sfavorevole lavorativa ed economica, nonché delle troppo incerte prospettive future, il legale rappresentante aveva deciso di non insistere nel cercare di proseguire l'attività societaria cessandola di fatto. I due cantieri residui erano stati abbandonati, presentando alle committenti un'altra società, la
[...]
in grado di operarvici. Tale situazione era nota a tutti i Controparte_2
dipendenti, compreso il ricorrente e portava tutti, tranne il solo ricorrente,
a dare le dimissioni volontarie. Rilevava come non fosse vero che 29 marzo 2024, a seguito di un nuovo peggioramento delle proprie condizioni di salute, il ricorrente si vedeva costretto a interrompere l'attività lavorativa, perché in realtà il ricorrente aveva terminato regolarmente l'orario di lavoro senza comunicare alcun problema al datore di lavoro. Quanto all'affermazione attorea secondo la quale il ricorrente in data 2.4.2024, data nella quale il licenziamento era stato comunicato via whatasapp, si trovava in malattia, rilevava come la visita del medico curante era avvenuta solo in data 3.4.2024, ed in quell'occasione era stato emesso, evidentemente in base alle dichiarazioni del lavoratore, certificato medico a copertura anche del 2.4.2024. Rilevava dunque il carattere strumentale del comportamento tenuto dal ricorrente il
5 3.4.24, solo reattivo alla ricezione della comunicazione di licenziamento, il quale era stato comunicato al dipendente il 2 aprile via wathaspp, prima della visita del 3 aprile, sicchè non erano opponibili alla datrice di lavoro le contestazioni addotte in relazione al caso del licenziamento comminato in pendenza di malattia. Ad ogni modo evidenziava che, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il licenziamento comminato durante la malattia per giustificato motivo oggettivo economico, e dunque estraneo alle condizioni di salute, soggettive e ai comportamenti del dipendente, non è nullo, ma solo inefficace, perché la sua efficacia è solo posticipata al momento della cessazione della malattia. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della cessazione di ogni attività da parte dell'impresa, era più che giustificato.
4. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione di documentazione e deciso all'udienza del 10.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è solo parzialmente fondato e parzialmente deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
6. Sotto un primo profilo parte ricorrente ha evidenziato che il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto, come nel caso di specie è nullo, e non semplicemente inefficace fino al termine del comporto stesso. Parte resistente ha sotto un primo profilo contestato la genuinità dello stato di malattia del lavoratore, rilevando che:
-in data 2.4.2024 comunicava al lavoratore via whatsapp (doc. 16 e 17 memoria difensiva) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
-solo a seguito di una visita ambulatoriale tenutasi in data 3.4.2024 il ricorrente trasmetteva alla attestato di malattia telematico CP_1
(doc. 15 memoria difensiva) per tutto il periodo dal 2.4.2024 al 30.4.2024;
6 -nello stesso certificato il medico curante ricollegava lo stato di malattia del 2.4.2024 ad una dichiarazione del lavoratore e non ad una sua diretta constatazione;
-il CCNL applicabile disponeva che il lavoratore informasse il datore di lavoro della malattia nello stesso giorno di insorgenza e ciò non era stato fatto;
- la malattia del 2.4.2024 non era un reale situazione di fatto, ma una reazione strumentale alla comunicazione di licenziamento avvenuta in data 2.4.2024.
7. E' stato autorevolmente sostenuto che l'onere di provare che la malattia del dipendente è simulata incombe sul datore di lavoro (Cass.n.13063 del
2022): il datore di lavoro può avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. e il giudice, nel rispetto del criterio (tipico del rito del lavoro) del giusto contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, deve valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività eventualmente svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica ovvero prestata a favore di terzi;
occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia;
infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro. In tale ambito, è consolidato l'orientamento di legittimità per il quale il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il
7 controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (Cass. nr. 10569/2001). È stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. nr.
6045/2000; Cass. n. 18507/2016).
8. Ebbene, nel caso di specie vi è da dire che il medico ha sottoposto a visita il lavoratore solo in data 3.4.2024 e nel certificato, si è semplicemente limitato ad emettere una prognosi a copertura del 2.4.2024 prendendo atto delle dichiarazioni del lavoratore, dichiarando a sua volta: “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 02/04/2024”, e ben fragile dunque è
l'affidabilità e la tenuta del giudizio valutativo effettuato quanto alla giornata in questione.
9. Il lavoratore, da parte sua, solo nel verbale di udienza del 14.5.2025 ha evidenziato che non vi è prova che il licenziamento, comunicato via whatsapp in data 2.4.2024 come da documentazione allegata alla memoria
(doc. 17) sia stato anche ricevuto dal lavoratore in pari data. Tuttavia, diversi sono gli elementi che inducono lo scrivente a ritenere che il messaggio sia stato effettivamente ricevuto in data 2.4.2024:
- in primo luogo è vero che manca nel messaggio la prova della ricezione
(la spunta è grigia e non blu), ma è stato lo stesso lavoratore nel proporre ricorso ad affermare di aver ricevuto una prima comunicazione di licenziamento in data 2.4.2024 (pag. 2 par. 9 del ricorso);
-la successione cronologica degli eventi, con messaggio contenente il licenziamento inviato in data 2.4.2024 e visita medica tenutasi in data
8 3.4.2024 depone per una malattia dichiarata come reazione al licenziamento;
-va considerata la condotta processuale del lavoratore, il quale a fronte della contestazione del datore di lavoro, mai ha spiegato quando avrebbe letto effettivamente il messaggio, essendo chiaro dal colore grigio della spunta che era stata dal medesimo attivata l'impostazione che rende non leggibile dal mittente giorno ed ora di lettura;
-di nuovo va considerata condotta processuale del lavoratore, il quale nulla ha riferito sulle condizioni fisiche (quali sintomi percepì, il momento in cui essi insorsero, dove si trovava quando insorsero) che l'hanno portato a richiedere visita al medico curante;
-va inoltre considerato il fatto che differentemente da quanto disposto dal
CCNL applicabile, il lavoratore comunicò lo stato di malattia al datore di lavoro solo in data 3.4.2024.
10. In ragione di quanto sopra, si deve ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la comunicazione di licenziamento inviata via whatsapp in data 2.4.2024 sia stata effettivamente ricevuta e letta dal lavoratore e che lo stato di malattia certificato dal medico per la giornata del 2.4.2024 non fosse in realtà effettivo, con conseguente legittimità del licenziamento impugnato. Il tutto secondo un criterio civilistico.
11. Del resto, e ad ogni modo, la prospettazione attorea in ordine alla nullità del licenziamento comunicato durante lo stato di malattia del lavoratore non è condivisibile. L'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a lavoratore sospeso per malattia non ne comporta la nullità, ma la semplice inefficacia sino alla cessazione dello stato di sospensione, come affermato dalla Corte di Cassazione: “…Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo
9 oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia” (Cass. nr. 23063/2013).
12. Quanto poi alla contestata ricorrenza del giustificato motivo oggettivo poso a fondamento del licenziamento, in base al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità peraltro codificato dall'art. 30 della legge
183/2010 (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 15157/2011, 7474/2012,
25201/2016), il Giudice non può entrare nel merito delle valutazioni organizzative, economiche e produttive sulla cui base è stato intimato il recesso sindacandone la congruità, ma deve verificare che il datore di lavoro assolva l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare: (1) l'effettiva esistenza del presupposto economico/produttivo/organizzativo indicato per iscritto quale fondamento del licenziamento, (2) il nesso di causalità che intercorre tra detto presupposto e l'interruzione del concreto rapporto di lavoro di cui si discute e (3) l'impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore in esubero in mansioni professionalmente equivalenti. Di recente la Suprema Corte ha ribadito che: “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 l. n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso, sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia
10 nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass., sez. lav., n. 30950 del 2022).
13. Nella fattispecie in esame, il motivo oggettivo posto a fondamento del recesso è stato così individuato nella comunicazione di licenziamento: “A seguito di mancata liquidità e perdita di lavoro la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Rilevato che non è possibile all'interno dell'azienda, reperire un'altra posizione lavorativa dove poterla collocare siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966”.
14. La sfavorevole situazione economica cui la missiva di licenziamento fa riferimento è stata oggetto di allegazioni specifiche da parte del datore di lavoro nella memoria difensiva di costituzione, ed in particolare:
-perdita di due importanti committenti, nel luglio e dicembre 2023, comprovata dalla documentazione allegata alla memoria difensiva (v. docc. 4, 5, 6, 7 e 8);
-assenza di nuovi appalti che le consentissero di proseguire un'utile attività di impresa senza aggravare la situazione economica;
-dimissioni volontarie di tutti gli altri dipendenti in forze presso la convenuta oltre il ricorrente, e dunque i signori , e Pt_2 CP_3
in data 14.2.24 (v. docc. 9, 10 e 11), il signor e la signora CP_4 CP_5
in data 18.3.24 (v. docc. 13 e 14), il signor in CP_1 Persona_1
data 19.3.24 (v. doc. 12), tutte risultanti documentalmente.
11 15. Le difficoltà della società, quanto alla crisi di liquidità, sono state confermate dai contenuti del bilancio d'esercizio al 30.12.2024 depositato su ordine di codesto Tribunale (nota di deposito del 29.7.2025), in quanto nella nota integrativa si afferma che “Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 4.592, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale”.
16. La perdita di lavoro è testimoniata dalla documentazione relativa alla risoluzione dei contratti di appalto sopra menzionata, mentre l'impossibilità di ricollocare il ricorrente emerge dal contesto fattuale descritto, nel quale tutti i lavoratori della società, a fronte evidentemente dell'assenza di prospettive di lavoro, hanno rassegnato le dimissioni volontarie, non residuando nell'organico societario e dopo il licenziamento del lavoratore, alcun dipendente, come risulta dalla lettura del LUL 2024 (nota di deposito del 29.7.2025).
17. Il ricorso deve dunque essere rigettato quanto all'impugnativa di licenziamento, perché il motivo oggettivo sussiste e ciò impedisce, in base alla nota giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nr. 721/2024, per la quale la ritorsività del licenziamento ricorre solo se il motivo illecito sia ragione esclusiva della risoluzione del rapporto di lavoro), anche di ritenere, come prospettato dal ricorrente, che la decisione di interrompere il rapporto sia riconducibile ad un intento ritorsivo, in quanto adottata a distanza di pochi giorni dall'ultima valutazione medica, che aveva certificato la parziale idoneità del dipendente con limitazioni funzionali
18. Diversamente si deve invece decidere con riferimento alla domanda sull'indennità per mancato preavviso, così come quantificata in base
12 all'articolo 33 del CCNL Edilizia. Tale pretesa è fondata ai sensi dell'articolo 2118 c.c.. ed invero non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte resistente, né sull'an né sul quantum. La società convenuta dovrà dunque essere condannata a corrispondere l'importo di € 452,33.
19. Le spese di lite sono compensate per il 50% attesa la reciproca soccombenza e per il resto sono liquidate come da dispositivo a favore di parte ricorrente.
20. Le spese per l'attività di interprete, sono liquidate in € 29,36 oltre accessori, pari a nr. 2 vacazioni come da disposto dell'art. 1 del DM
30.5.2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di preavviso e per l'effetto condanna in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al medesimo l'importo di € 452,33 oltre interessi legali e rivalutazione;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) pone a carico di parte resistente le spese di consulenza, liquidate in €
29,36 oltre accessori;
4) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente il 50% delle spese legali che quantifica in € 1.054,50 oltre accessori;
compensa per il resto.
Trieste, 10/9/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Ancora
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