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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE', elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_2 C.F._2 GIUDETTI DESIREE', elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunga di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 02.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a CC (BN) in data 19.08.2002 – atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e Pt_2
(nato a [...], il [...]); Per_1
visto il decreto n. 4008/2019 del 22.11.2019 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al precedente verbale del 06.11.2019; lette le note scritte tempestivamente depositate in vista dell'udienza del 04.04.2025 di cui era stata disposta la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto pagina 1 di 4 del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (06.11.2019) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, entrambi minorenni, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
Definitivamente disponendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BN, il 16.02.1969) Parte_3
e
(nata a [...], BN, il 31.01.1973) Parte_1
unitisi in matrimonio a CC (BN) in data 19.08.2002 – atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC (BN) di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_2 Per_1 prevalente presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), via Ronzani 15. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la casa coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), via Ronzani 15, è assegnata alla Sig.ra Pt_1 che ci vivrà congiuntamente con la prole esonerando il Sig. del pagamento delle spese Pt_2 inerenti all'abitazione;
- il Sig. libererà la cantina di pertinenza dell'abitazione della Sig.ra dalle cose di sua Pt_2 Pt_1 proprietà;
- che il Sig. verserà, a decorrere dal mese di dicembre 2024, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento dei minori, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente bancario della
Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, Pt_1 previamente e debitamente documentate dalla madre;
pagina 2 di 4 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
- il Sig. si impegna ad estinguere il debito contratto con la Sig.ra di € 2.800,00 Pt_2 Pt_1
(duemilaottocentoeuro/00) a titolo di arretrati del mantenimento ordinario – comprensivo di aggiornamento ISTAT- e spese straordinarie per i figli dall'omologa al deposito della presente domanda, o in un'unica soluzione o tramite versamenti occasionali non appena avrà la liquidità per farlo;
- gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Bologna, ma quelli spettanti al Sig. rimarranno nella disponibilità della Sig.ra che li Pt_2 Pt_1 scalerà dagli arretrati dallo stesso dovuti;
pagina 3 di 4 - salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori e compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli infrasettimanalmente il lunedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- in considerazione del lavoro autonomo svolto dal Sig. prevedere che lo stesso comunicherà Pt_2 tempestivamente alla Sig.ra gli eventuali impegni lavorativi assunti nei weekend o nei Pt_1 giorni infrasettimanali di sua competenza al fine di consentire a quest'ultima di verificare l'eventuale possibilità di sopperire alla gestione dei figli;
- il Sig. potrà recuperare quanto non usufruito nel weekend o settimana successiva, anche se di Pt_2 competenza della madre. Analogamente il Sig. concederà la propria eventuale disponibilità Pt_2 rispetto agli eventuali impegni della Sig.ra Sarà onere di ciascun genitore fornire una Pt_1 soluzione alternativa nel caso in cui l'altro non sia disponibile a sopperire alla gestione dei figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE', elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_2 C.F._2 GIUDETTI DESIREE', elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunga di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 02.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a CC (BN) in data 19.08.2002 – atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e Pt_2
(nato a [...], il [...]); Per_1
visto il decreto n. 4008/2019 del 22.11.2019 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al precedente verbale del 06.11.2019; lette le note scritte tempestivamente depositate in vista dell'udienza del 04.04.2025 di cui era stata disposta la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto pagina 1 di 4 del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (06.11.2019) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, entrambi minorenni, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
Definitivamente disponendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BN, il 16.02.1969) Parte_3
e
(nata a [...], BN, il 31.01.1973) Parte_1
unitisi in matrimonio a CC (BN) in data 19.08.2002 – atto n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC (BN) di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_2 Per_1 prevalente presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), via Ronzani 15. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la casa coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), via Ronzani 15, è assegnata alla Sig.ra Pt_1 che ci vivrà congiuntamente con la prole esonerando il Sig. del pagamento delle spese Pt_2 inerenti all'abitazione;
- il Sig. libererà la cantina di pertinenza dell'abitazione della Sig.ra dalle cose di sua Pt_2 Pt_1 proprietà;
- che il Sig. verserà, a decorrere dal mese di dicembre 2024, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento dei minori, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente bancario della
Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, Pt_1 previamente e debitamente documentate dalla madre;
pagina 2 di 4 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
- il Sig. si impegna ad estinguere il debito contratto con la Sig.ra di € 2.800,00 Pt_2 Pt_1
(duemilaottocentoeuro/00) a titolo di arretrati del mantenimento ordinario – comprensivo di aggiornamento ISTAT- e spese straordinarie per i figli dall'omologa al deposito della presente domanda, o in un'unica soluzione o tramite versamenti occasionali non appena avrà la liquidità per farlo;
- gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Bologna, ma quelli spettanti al Sig. rimarranno nella disponibilità della Sig.ra che li Pt_2 Pt_1 scalerà dagli arretrati dallo stesso dovuti;
pagina 3 di 4 - salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori e compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli infrasettimanalmente il lunedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- in considerazione del lavoro autonomo svolto dal Sig. prevedere che lo stesso comunicherà Pt_2 tempestivamente alla Sig.ra gli eventuali impegni lavorativi assunti nei weekend o nei Pt_1 giorni infrasettimanali di sua competenza al fine di consentire a quest'ultima di verificare l'eventuale possibilità di sopperire alla gestione dei figli;
- il Sig. potrà recuperare quanto non usufruito nel weekend o settimana successiva, anche se di Pt_2 competenza della madre. Analogamente il Sig. concederà la propria eventuale disponibilità Pt_2 rispetto agli eventuali impegni della Sig.ra Sarà onere di ciascun genitore fornire una Pt_1 soluzione alternativa nel caso in cui l'altro non sia disponibile a sopperire alla gestione dei figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4