TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
R.G. n. 10420/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10420/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
P. VA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Grispo e
Rosaria Lauro in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E (P. VA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Mazziotti di Celso e Riccardo
Paparella in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/2/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi Parte_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1770/2021, emesso da questo Tribunale in data 5/3/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in poi Controparte_2
), della somma di € 9.362,04, oltre interessi e spese di procedura, come da CP_3
fatture esibite, a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato nelle aree demaniali in concessione ad essa ingiunta.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva che il mancato Parte_1 pagamento era dipeso dall'inesatto inadempimento della alle prestazioni CP_3
previste dalla Convenzione del 12/6/2002, con la quale le era stato affidato dall'Autorità Portuale il servizio di pulizia delle aree demaniali.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto accertando l'insussistenza del credito azionato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società creditrice chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza e temerarietà, confermando l'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese e onorari di giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Con provvedimento reso in data 29/10/2021 veniva concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, disattese con ordinanza resa in data 2/5/2022 le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nel merito, si osserva che l'attività svolta dall'opposta è regolata da disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni dalla medesima stipulate con l'Autorità Portuale. Ed invero, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale rientra nella competenza dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) legge 84 del 1994 che conferisce l' “affidamento
e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione”; decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - del 14 novembre 1994 – che, a sua volta, all'art. 1, precisa che “i servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della l. 28
Gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale vanno identificati anche nei “servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti”” (nel senso della spettanza del servizio alle competenze dell'Autorità Portuale v. Cass. Ord. n.31058 del 30 novembre 2018, citata dalla difesa dell'opposta). Per lo svolgimento di tali servizi l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è avvalsa di quello schema concessorio che costituisce ormai prassi consolidata delle Pubbliche
Amministrazioni, all'uopo affidando i servizi stessi all'opposta. Alla concessione, come di consueto, si accompagnano convenzioni che conferiscono alla , tra CP_3
l'altro, anche la facoltà di provvedere alla “riscossione diretta degli importi dovuti dai concessionari demaniali, a qualunque titolo esistenti nell'ambito della circoscrizione territoriale marittima dell' . Da ciò deriva l'obbligo CP_4 dell'opponente di corrispondere all'opposta il relativo canone, obbligo che, peraltro, non è stato seriamente contestato. Secondo quanto sostenuto dall'opponente, infatti, la non debenza delle somme ingiunte deriverebbe non già dall'astratta insussistenza di un siffatto obbligo, bensì dalla circostanza che la CP_3
non avrebbe esattamente adempiuto alle proprie prestazioni.
Invero, l'opponente, titolare di tre concessioni demaniali marittime nell'area portuale di ha eccepito che il mancato pagamento degli oneri relativi ai CP_1 servizi di “pulizia e raccolti di rifiuti” resi dalla società SAPN, sarebbe dipeso dall'inadempimento di quest'ultima che, con riferimento alle le aree oggetto delle tre suindicate concessioni, non avrebbe mai svolto alcun servizio nella zona dell'arenile di Mergellina e della Rotonda Diaz, mentre nella zona del molo
Sannazzaro si sarebbe limitata a prelevare i rifiuti già imbustati senza provvedere al servizio di spazzamento e raccolta.
Ebbene, in punto di diritto, l'opponente, richiamandosi a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, afferma che, a fronte delle contestazioni svolte, spetti all'opposta dimostrare di aver correttamente eseguito le prestazioni dovute.
In particolare, la predetta società invoca l'applicazione del principio affermato, da tempo ormai risalente, dalla Suprema Corte, secondo cui il creditore istante per la risoluzione, l'inadempimento o il risarcimento deve solo dare prova della fonte del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. 30/10/2001,
n.13533). Criterio di riparto dell'onere della prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione), nonché in caso di decreto ingiuntivo, laddove la parte ingiunta eccepisca l'inesatto adempimento.
Sennonché, occorre osservare che il criterio di riparto dell'onere probatorio invocato dall'opponente deve coordinarsi con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In primo luogo, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata – ma lo stesso vale nel caso dell'eccezione - concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16/3/2018, n. 6618).
Va, poi, sottolineato che l'exceptio non rite adimpleti contractus, ai sensi del secondo comma dell'art. 1460 c.c., è soggetta alla condizione che il rifiuto opposto non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze del caso”, dove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi come la contestazione mossa dall'opponente sia generica, sostanziandosi, a ben vedere, nella denuncia dell'inadempimento tout court della società opposta, la quale sin dal
2014 non avrebbe svolto quasi nessuno dei servizi di pulizia cui era tenuta nelle aree in concessione dell'opponente, senza alcuna ulteriore specificazione in termini di pregnanza fattuale del dedotto comportamento inadempiente.
Ed è appena il caso di evidenziare come, nella specie, essendosi i dedotti disservizi protrattisi per un tempo particolarmente lungo, a maggior ragione l'onere di allegazione avrebbe imposto una puntuale e specifica deduzione dei “fatti” integranti l'asserito inadempimento, stante, in mancanza, l'impossibilità per la controparte di fornire la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni quotidianamente dovute in un arco temporale di svariati anni.
In secondo luogo, non può non valorizzarsi, nella prospettiva dell'accertamento della buona fede dell'opponente e, dunque, della legittima proposizione dell'eccezione, la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stata palesata dalla predetta soltanto in occasione del presente giudizio. Infatti, ai fini della valutazione di tale presupposto assume particolare rilevanza il momento in cui l'eccezione viene sollevata, dovendo tenersi presente che il rifiuto dell'adempimento intanto può ritenersi legittimo in quanto serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e non a precostituirsi una giustificazione rispetto al proprio inadempimento (cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36295;
Cass. 3/11/2010, n. 22353; Cass. 7/12/1994, n. 10506)
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi conforme a buona fede la proposizione dell'eccezione de qua da parte della la quale, pur Parte_1
lamentando un inadempimento quasi totale della prestazione da parte della SAPN, manifestatosi addirittura dal lontano 2014, non abbia mai ritenuto di sollevare contestazioni di sorta nel corso dello svolgimento del rapporto, ma abbia opposto il proprio rifiuto ad adempiere, ai sensi dell'art. 1460 c.c., soltanto dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, stante l'illegittima proposizione dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla l'opposizione proposta deve essere rigettata, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022 da attribuirsi agli avv.ti Stefano
Mazziotti di Celso e Riccardo Paparella, stante la dichiarazione dagli stessi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_3
della avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1770/2021 emesso da questo Tribunale in data 5/3/2021, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento, in Parte_3
favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Stefano Mazziotti di Celso e Riccardo Paparella.
Napoli, 17/2/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)