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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7723/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: statunitense
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Alessia Platania e Annalisa Pomarici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato il [...] in [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Stefania Gallo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti d'America) con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di Milano
(anno 1998, numero 456, parte II, serie C1)
□ separati consensualmente con sentenza n. 1691/2024 pubblicata il 31/10/2024 dal Tribunale di
Milano, resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_3 C.F._3
d'America), con cittadinanza italiana e statunitense;
(C.F. ) nato il [...] in [...], con cittadinanza italiana e Parte_4 C.F._4
statunitense;
(C.F. ), nato l'[...] in [...], con cittadinanza italiana Parte_5 C.F._5
e statunitense.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 Parte_2 in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti d'America).
[...]
2) Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere a tutte le annotazioni e trascrizioni dell'emananda Sentenza a norma di legge.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà, come i due Pt_5
figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, residenza e tempi di permanenza prevalenti pagina 2 di 5 presso la madre nella casa familiare sita in Milano, via San Calocero n. 27, che viene assegnata alla medesima madre in quanto genitore collocatario prevalente.
4) Il figlio minore vedrà il padre prendendo accordi diretti con il medesimo e, come da abitudini già in uso, lo frequenterà liberamente durante il giorno e a pranzo/cena, ma senza pernotto.
5) Il padre e la madre manterranno in via diretta i figli secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
6) La madre terrà integralmente a proprio carico il pagamento delle spese straordinarie per i figli come individuate e disciplinate dalle linee guida sottoscritte d'intesa dalla Corte d'Appello, dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 14 novembre 2017.
7) Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, la signora si impegna a versare, mediante bonifico bancario (alle Parte_1 coordinate bancarie già note alla signora ), al sig. la somma pari ad € Parte_1 Parte_2
400.000,00 (quattrocentomila/00) quale somma una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div., ritenuta equa dalle Parti. Di tale somma una tantum la signora ha già corrisposto al signor in Parte_1 Parte_2
sede di separazione, le prime due rate pari a complessivi € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui
€ 10.000,00 (diecimila/00) al momento del deposito del ricorso congiunto per separazione e contestuale scioglimento del matrimonio ed € 140.000,00 (centoquarantamila/00) alla pubblicazione della sentenza di separazione, come previsto al punto n. 7) delle condizioni di cui alla separazione personale. In sede di divorzio la signora corrisponderà al signor il saldo della somma una tantum Parte_1 Parte_2 pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, termine da intendersi quale perentorio ed essenziale.
8) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, saranno autosufficienti e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
9) I genitori sin da ora si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
10) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti
d'America) dai signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1998, numero 456, parte II, serie C1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: statunitense
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Alessia Platania e Annalisa Pomarici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato il [...] in [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Stefania Gallo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti d'America) con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di Milano
(anno 1998, numero 456, parte II, serie C1)
□ separati consensualmente con sentenza n. 1691/2024 pubblicata il 31/10/2024 dal Tribunale di
Milano, resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_3 C.F._3
d'America), con cittadinanza italiana e statunitense;
(C.F. ) nato il [...] in [...], con cittadinanza italiana e Parte_4 C.F._4
statunitense;
(C.F. ), nato l'[...] in [...], con cittadinanza italiana Parte_5 C.F._5
e statunitense.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 Parte_2 in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti d'America).
[...]
2) Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere a tutte le annotazioni e trascrizioni dell'emananda Sentenza a norma di legge.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà, come i due Pt_5
figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, residenza e tempi di permanenza prevalenti pagina 2 di 5 presso la madre nella casa familiare sita in Milano, via San Calocero n. 27, che viene assegnata alla medesima madre in quanto genitore collocatario prevalente.
4) Il figlio minore vedrà il padre prendendo accordi diretti con il medesimo e, come da abitudini già in uso, lo frequenterà liberamente durante il giorno e a pranzo/cena, ma senza pernotto.
5) Il padre e la madre manterranno in via diretta i figli secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
6) La madre terrà integralmente a proprio carico il pagamento delle spese straordinarie per i figli come individuate e disciplinate dalle linee guida sottoscritte d'intesa dalla Corte d'Appello, dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 14 novembre 2017.
7) Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, la signora si impegna a versare, mediante bonifico bancario (alle Parte_1 coordinate bancarie già note alla signora ), al sig. la somma pari ad € Parte_1 Parte_2
400.000,00 (quattrocentomila/00) quale somma una tantum ex art. 5 comma 8 L. Div., ritenuta equa dalle Parti. Di tale somma una tantum la signora ha già corrisposto al signor in Parte_1 Parte_2
sede di separazione, le prime due rate pari a complessivi € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui
€ 10.000,00 (diecimila/00) al momento del deposito del ricorso congiunto per separazione e contestuale scioglimento del matrimonio ed € 140.000,00 (centoquarantamila/00) alla pubblicazione della sentenza di separazione, come previsto al punto n. 7) delle condizioni di cui alla separazione personale. In sede di divorzio la signora corrisponderà al signor il saldo della somma una tantum Parte_1 Parte_2 pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, termine da intendersi quale perentorio ed essenziale.
8) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, saranno autosufficienti e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
9) I genitori sin da ora si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
10) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.9.1998 ad IA (Stati Uniti
d'America) dai signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1998, numero 456, parte II, serie C1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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