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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8008 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nato a [...] l'[...] e ivi residente nella via Aldo Moro n. 11, c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Palomba n. 13 presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Antonello Cani (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
in virtù di procura speciale in calce al presente atto.
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Moro 11 ,
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronuncia della separazione e conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale de.6.12.2023”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2022 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie , Controparte_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale per potervi dimorare con i due figli con invito alla stessa di cancellare la attuale residenza anagrafica.
A fondamento della domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Narcao il 30.05.1992; che dalla loro unione sono nati 5 figli, ora tutti maggiorenni;
che solo i figli (30 anni) e (26 anni) dimorano con il padre;
che la convenuta non Per_1 Per_2
vive da diverso tempo nella casa coniugale;
che la convivenza inizialmente felice è divenuta intollerabile;
che la convenuta non ha dato alcun apporto morale e materiale alla famiglia;
che la convenuta ha allacciato una nuova relazione e si è allontanata dal domicilio coniugale senza preavvisare il marito e senza indicare la nuova dimora;
di aver subito un intervento per un tumore che gli ha compromesso e/o alterato la qualità della voce e di aver perso il lavoro per non essere più
nelle condizioni psico fisiche di prestare attività lavorativa;
che la convenuta non ha prestato assistenza al marito interrompendo i rapporti con la famiglia;
di percepire un piccolo emolumento che gli consente a malapena di sostentarsi e di mantenere i due figli disoccupati e il nipote (figlio di
); che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi. Per_2
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza presidenziale del 31.03.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “Confermo il ricorso e la volontà di divorziare. Vivo con e , il primo lavora come manovale, non so quanto guadagna, lavora tutti i Per_1 Per_2
giorni; non mi ricordo quando ha smesso di studiare. ha avuto un figlio, lei non lavora, non Per_2
ha mai fatto nulla;
il suo compagno non vive con noi perché noi non andiamo d'accordo. Per_2
ha smesso di studiare circa 10 anni fa”.
Il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la resistente ha già spontaneamente modificato la propria residenza e che la propria conclusione relativamente alla casa coniugale deve intendersi come volta a dare atto che il padre continuerà a vivervi con i figli maggiorenni.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha assegnato termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del verbale relativo all'udienza presidenziale dispiegata.
Il Presidente f.f all'esito dell'udienza ha adottato i provvedimenti provvisori nulla disponendo a titolo di contributo di mantenimento per i figli conviventi con il padre e nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale.
****
Con ordinanza resa in data 2.08.2024, il Giudice dichiarata la contumacia del convenuto ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
*****
All'udienza del 7 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della sola separazione e la conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 6.12.2023.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini per espressa rinuncia.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la contumacia della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
l'8.08.1960 e , nata a [...] il [...] mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 3,
parte I, anno 1992 Comune di Narcao);
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8008 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nato a [...] l'[...] e ivi residente nella via Aldo Moro n. 11, c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Palomba n. 13 presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Antonello Cani (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
in virtù di procura speciale in calce al presente atto.
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Moro 11 ,
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronuncia della separazione e conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale de.6.12.2023”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.12.2022 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie , Controparte_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale per potervi dimorare con i due figli con invito alla stessa di cancellare la attuale residenza anagrafica.
A fondamento della domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Narcao il 30.05.1992; che dalla loro unione sono nati 5 figli, ora tutti maggiorenni;
che solo i figli (30 anni) e (26 anni) dimorano con il padre;
che la convenuta non Per_1 Per_2
vive da diverso tempo nella casa coniugale;
che la convivenza inizialmente felice è divenuta intollerabile;
che la convenuta non ha dato alcun apporto morale e materiale alla famiglia;
che la convenuta ha allacciato una nuova relazione e si è allontanata dal domicilio coniugale senza preavvisare il marito e senza indicare la nuova dimora;
di aver subito un intervento per un tumore che gli ha compromesso e/o alterato la qualità della voce e di aver perso il lavoro per non essere più
nelle condizioni psico fisiche di prestare attività lavorativa;
che la convenuta non ha prestato assistenza al marito interrompendo i rapporti con la famiglia;
di percepire un piccolo emolumento che gli consente a malapena di sostentarsi e di mantenere i due figli disoccupati e il nipote (figlio di
); che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi. Per_2
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza presidenziale del 31.03.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “Confermo il ricorso e la volontà di divorziare. Vivo con e , il primo lavora come manovale, non so quanto guadagna, lavora tutti i Per_1 Per_2
giorni; non mi ricordo quando ha smesso di studiare. ha avuto un figlio, lei non lavora, non Per_2
ha mai fatto nulla;
il suo compagno non vive con noi perché noi non andiamo d'accordo. Per_2
ha smesso di studiare circa 10 anni fa”.
Il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la resistente ha già spontaneamente modificato la propria residenza e che la propria conclusione relativamente alla casa coniugale deve intendersi come volta a dare atto che il padre continuerà a vivervi con i figli maggiorenni.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha assegnato termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del verbale relativo all'udienza presidenziale dispiegata.
Il Presidente f.f all'esito dell'udienza ha adottato i provvedimenti provvisori nulla disponendo a titolo di contributo di mantenimento per i figli conviventi con il padre e nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale.
****
Con ordinanza resa in data 2.08.2024, il Giudice dichiarata la contumacia del convenuto ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
*****
All'udienza del 7 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della sola separazione e la conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 6.12.2023.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini per espressa rinuncia.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la contumacia della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
l'8.08.1960 e , nata a [...] il [...] mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 3,
parte I, anno 1992 Comune di Narcao);
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti