Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco,
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e dell'art. 127 ter cpc la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente tra
(C.F. C.F. 1 Parte 1 C.F. C.F. 2 )‚„ Parte 3 Parte_2
), E Parte 4C.F. 3
[...] (C.F.
), IN PROPRIO E N.Q. DI EREDI [...]] (C.F. C.F. 4
con il patrocinio dell'avv. GANCI ROSALIA Controparte_1
,
VIA VENERO 67 90046 MONREALE;
C.F. 5
[...]
C.F. 6 ) VIA VENERO 67 90046 Parte_5
MONREALE;, con elezione di domicilio presso i predetti difensori
PARTE ATTRICE
contro CP 2 (C.F. C.F. 7 CP_3
[...] (C.F. C.F. 8 ,con il patrocinio dell'avv.
MERCADANTE GIOVANNI ( C.F. 9 ) Viale Regina
, elettivamente domiciliate in presso il proprio difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio, in seguito all'accordo raggiunto dalle parti con riferimento alle domande divisorie e formalizzato nel verbale di conciliazione del 22.1.2024, ha ad oggetto le reciproche domande di rendiconto promosse dalle parti in causa.
In particolare, l'attore Parte 1 premettendo di essere creditore della somma complessiva di € 11.559,00 debito ereditario risultante
dall'apertura della successione legittima del fratello Persona 1
[...] ha chiesto, nei confronti delle proprie avversarie, la restituzione del suddetto importo, gravante sulla massa ereditaria in proporzione alle
CP 2 e 1/6 rispettive quote degli eredi (ossia 2/6 a carico di ciascuno a carico delle figlie del de cuius Parte 2 Pt 3 Pt 4 e
CP 3.
Tutti gli attori hanno, inoltre, formulato domanda di resa del conto in relazione alla detenzione esclusiva che le due convenute CP_2 e hanno perpetrato negli anni rispetto ai seguenti immobiliControparte_3
siti in Terrasini (PA): Magazzino con accesso da Via Rita ON (già contrada Perricone),
iscritto al Catasto Fabbricati - fg.
6 - particella 2232;
Appartamento al p. T di Via Partinico n. 104, iscritto al Catasto Fabbricati al foglio 6-particella 2233 - Sub 2;
Appartamento al p. 1 di Via Partinico n. 104, iscritto al Catasto Fabbricati al foglio 6-particella 2233 - Sub 3.
Analoga domanda è stata proposta in via riconvenzionale dalle convenute,
con riferimento ai seguenti immobili siti in Terrasini (PA):
fabbricato sito in Via Francesco Crispi n. 62, identificato al Catasto Fabbricati
al foglio 2 particella 2056 - sub. 2 e sub. 3;
-
fabbricato sito in Via Padre Giuseppe Cataldo n. 65, identificato Catasto
Fabbricati al foglio 2 - particella 223. lePer quanto riguarda la pretesa restitutoria avanzata da Parte 1
convenute hanno eccepito la prescrizione della stessa, oltre che la sua infondatezza.
Tutte le parti in causa, inoltre, con riferimento alle reciproche domande di rendiconto, hanno invocato l'inammissibilità delle stesse per la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della definizione di altri procedimenti aventi ad oggetto le stesse richieste di pagamento dell'indennità di occupazione relativamente ai cespiti ereditari sopra detti in questa sede processuale formulate dalle parti in causa.
Così ricostruiti i termini della controversia, va in via preliminare esaminata la questione dell'ammissibilità delle domande di rendiconto reciprocamente proposte dalle parti per violazione del principio del ne bis in idem. Orbene, com'è noto il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di
controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr. Cass., n. 15341 del 21/07/2005).
Nel caso di specie, va osservato che non risulta contestata tra le parti la circostanza dell'esistenza di diversi giudizi - alcuni passati in giudicato, altri pendenti in diversi gradi aventi anch'essi ad oggetto la domanda di
-
pagamento dell'indennità di occupazione dei vari immobili oggetto di causa.
Occorre, tuttavia, rilevare che, come si evince dal testo delle diverse pronunce prodotte dalle parti, i vari giudizi erano stati instaurati - sia dagli attori che per periodi differenti ed anteriori rispetto a quelli azionati dalle convenute
-
nel presente giudizio, sicchè anche gli accertamenti in esse contenuti devono considerarsi circoscritti ad un preciso ambito temporale e non riferibili anche a condotte successive (cfr. docc. allegati al deposito del 25.3.2024).
Deve, quindi, ritenersi che le reciproche domande promosse in questo giudizio abbiano ad oggetto un diverso petitum, e pertanto, non vertendosi in una situazione simile a quella oggetto delle precedenti decisioni, va esclusa la violazione del ne bis in idem.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla domanda di restituzione nei confronti diavanzata da Parte 1 CP 2 Controparte_3 va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, in quanto tardiva, essendo stata proposta per la prima volta soltanto in sede di note conclusive (cfr. pag. 15 delle note conclusive).
Sul punto osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale in ordine alla rilevabilità d'ufficio di tale decadenza, il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, sicchè le connesse violazioni devono essere considerate pregiudizievoli dello stesso interesse generale e, pertanto, rilevate d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento tenuto dalle parti al riguardo. In
applicazione di tale generale principio si è evidenziato, tra l'altro, che la tardività delle eccezioni sollevate dopo la scadenza dei termini assegnati dal sistema delle preclusioni introdotto con la riforma del 1990 è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 27 maggio 2005, n. 11318; Cass. n. 7270/2008; Cass., n.
26691/2006).
In ogni caso l'eccezione avrebbe dovuto essere rigettata.
Ed invero, l'obbligo della resa dei conti tra coeredi, per quanto riguarda i frutti dei beni dall'apertura della successione, e la stessa esigenza di imputare alla quota di ciascun condividente le somme di cui egli sia debitore verso gli altri coeredi, traggono origine dalla divisione e sono collegati positivamente a tale vicenda dalla normativa vigente.
Da ciò deriva che la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo,
giacché è appunto dalla divisione che trae origine l'obbligo della resa dei conti
(cfr. Cass., n. 21906 del 30/07/2021; Cass., n. 16700 del 2015).
Esclusa l'intervenuta prescrizione, nel merito la domanda di restituzione avanzata dall'attore è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
fonda la propria pretesa sulla dichiarazione L'attore Parte 1
contenuta nel verbale di inventario successorio del 15.10.2012 a seguito dell'apertura della successione del fratello Persona 1 ove
unitamente alle sorelle Pt 3 e si legge che "la sig.ra Parte_2
dichiara che il proprio genitore era debitore nei confronti del fratello Pt 4
della complessiva somma di €.11.559,00” (cfr. pag. 6 del verbale).
Orbene, in punto di diritto, riguardo all'onere della prova sul debito gravante sulla massa ereditaria, deve rilevarsi che le dichiarazioni di debito rese in sede di verbale di inventario configurano atti dovuti con funzione solo dichiarativa e descrittiva di una situazione patrimoniale, i quali prescindono da ogni ammissione dell'attuale vigenza del corrispondente credito, o volontà di futuro adempimento (cfr. Cass. n. 4428/1977).
Dal superiore principio consegue che la circostanza che nel verbale di si faccia riferimentoinventario successorio di Persona 1
ad un debito di euro 11.559,00 nei confronti del fratello Parte_1
non consente di ritenere configurata una ricognizione di debito idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto
- nella specie fondamentale, sicchè continua a gravare sul creditore
- l'onere della prova della fondatezza della propria Parte 1 domanda creditoria.
Fatta questa premessa, appare necessario procedere all'esame della documentazione depositata dall'attore a sostegno della propria pretesa.
In primo luogo, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002,
n. 28; Cass. civ. Sez. II Ord., 27/08/2020, n. 17938).
Con riferimento, poi, alle spese per la conservazione e il miglioramento della Cosa comune, alla luce della riconosciuta compatibilità delle norme sull'amministrazione della cosa comune con l'istituto della gestione di affari altrui, deve ritenersi che il coerede gestore abbia diritto, ex art. 2031 c.c., al
rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni (Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 2002, n. 1222).
Inoltre, il coerede il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, in quanto mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi (Cassazione
civile, sez. II, 18 novembre 1991, n. 12345, Cass., . n. 5135 del 21/02/2019). Orbene, alla luce di tali principi deve ritenersi che siano in astratto certamente
'per i tributi rimborsabili le spese sostenute dall'attore Parte 1
'connessi alla successione del padre che rientrano Persona 2
nell'ambito dei pesi ereditari (cfr. Cass., Sentenza n. 28955 del 18/10/2023).
Rimborsabile appare, inoltre, il pagamento dell'imposta complementare connessa alla titolarità degli immobili in comunione, che costituisce oggetto di obbligazioni dipendenti dall'esistenza della comproprietà fra le parti.
Occorre, infine, riconoscere il diritto di Parte 1 al pagamento pro quota da parte degli eredi del fratello Persona 1 degli esborsi dovuti per gli interventi di manutenzione di alcuni dei beni oggetto di causa, trattandosi di spese per la conservazione e il miglioramento della cosa comune realizzate nell'interesse di tutti i comunisti.
Nessun rilievo, in senso contrario, può invece essere attribuito al fatto che non sia stato informato dell'esecuzione di taliPersona 1
lavori, dovendosi, piuttosto, considerare che la scelta di provvedere alle opere di manutenzione, alla luce dei principi sopra riportati, possa qualificarsi quale atto di gestione di affari altrui.
Ciò posto, deve rilevarsi che la "absentia domini" richiesta dall'art. 2028 c.c.
deve intendersi non come ipotesi di impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma semplicemente come ipotesi di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus" (Cass. civ. Sez. II Sent.,
07/06/2011, n. 12304).
Nel caso di specie, in considerazione della natura degli interventi realizzati
(costruzione di strutture in cemento armato ed in generale opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria) e in mancanza di un atto di opposizione del convenuto, deve ritenersi certamente comprovato il requisito dell'absentia domini e pertanto deve considerarsi sussistente, ai sensi dell'art.
ad essere rimborsato degli2031 c.c.,il diritto dell'attore Parte 1
esborsi effettuati.
Per quanto riguarda le somme asseritamente concesse in prestito al fratello tramite assegni, in punto di adempimento dell'onere della prova, deve osservarsi che "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è
tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens" - ammessa la ricezione non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,
senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova" (Cass. civ. sez. II, 16/10/2017, n. 24328).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come l'attore non abbia assolto l'onere probatorio su di esso gravante, essendosi limitato ad allegare gli assegni, senza fornire alcuna prova sul rapporto sottostante, sicchè tali somme non possono essere ritenute rimborsabili. In punto di quantificazione del credito restitutorio occorre, inoltre,
non ha fornito dimostrazione sufficienteevidenziare che Parte 1
del pagamento di tutte le somme di cui all'elenco contenuto nell'atto di citazione (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione e doc. 25).
Ed infatti, nella produzione di parte attrice non si rinvengono i documenti attestanti i seguenti pagamenti:
-UN TERZO DI EURO 200,00 per compenso relativo atto extragiudiziale notificato al Comune di Terrasini (PA) per annullamento in autotutela della autorizzazione rilasciata ai coniugi sigg.ri Controparte_4 e CP_5
[...] ;
UN TERZO DI EURO 40,00 per compenso pagato a personale specializzato per taglio rami relativi all'immobile sito in Via Padre Cataldo n.
65 in Terrasini, in seguito a diffida del sig. Controparte_4 giusta missiva a firma Avv. Giuseppa Mistretta del 07.01.2008;
Per 3– UN TERZO DI EURO 413,00 per compenso Ing.
Con riferimento all'importo di euro 93,82 per "surroga acque da pozzo",
invece, non vi è corrispondenza con quanto depositato, essendo state allegate delle ricevute per importi e causali diverse.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, risultano adeguatamente dimostrati i seguenti esborsi allegati alla memoria depositata il 25.3.2021 (cfr. doc. 25
allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. II termine di parte attrice):
-- UN TERZO DI EURO 1.715,00= pagate per imposta di successione al defunto padre Persona 2
UN QUARTO DI EURO_431,24= pagati per imposta complementare
-
compravendita terreno contrada SERRA, per accertamento valore Part. 403; UN TERZO DI EURO 79,80= per copia fotogramma aereo grafico ingrandimento 30x30 IMPRESA SI GI SRL;
Per 3 per la- UN TERZO DI EURO 516,00= per compenso Ing.
prestazione professionale di redazione dei calcoli e di direzione dei lavori nelle strutture in cemento armato relativi al nullaosta del Genio civile del
11.11.1980, prot. 17087, nonchè per la realizzazione del fabbricato sito in
Terrasini, via F. Crispi n. 62;
· UN TERZO DI EURO 1.885,00= per pagamento CP 6
[...] per la fornitura di infissi interni ed esterni relativi al piano terra di un fabbricato sito in Via Padre Cataldo n. 65 in Terrasini, somma in cui era compresa la mano d'opera e tutto il materiale necessario alla realizzazione del soppalco che trovasi sopra l'ambiente della cucina dello stesso piano terra;
- UN TERZO DI EURO 1.549,37= per pagamento
[...]
per la compravendita di n. 9 porte interne e per la Parte_6
ristrutturazione di un fabbricato sito in Contrada Perticona, part. 265 foglio 6
del Comune di Terrasini;
- UN TERZO DI EURO 516,00= per compenso Geom. CP 7
[...] per un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in Via F. Crispi n. 62, presentato al Comune di Terrasini
il 04 settembre 1980, prot. n. 6449 ed approvato dalla C.E.C. Il 27 novembre
1980;
- UN TERZO DI EURO 10.845,59= per pagamento Parte 7
[...] ; Si perviene così al risultato complessivo di euro 5.810,04.
CP 2 e a 1/6 per Controparte_3La quota parte (pari a 2/6 per di spese a carico delle convenute va, pertanto, quantificata in euro 1.936,68
per CP 2 ed euro 968,34 per Controparte_3 oltre interessi,
nella misura legale, dalla data di esecuzione delle spese fino all'effettivo pagamento.
Posto ciò, occorre esaminare le domande di corresponsione della quota parte di frutti derivanti dal godimento solitario degli immobili in comunione reciprocamente formulate dalle parti in causa.
Le domande di rendiconto formulate dagli attori e dalle convenute vanno rigettate.
In punto di diritto, occorre innanzitutto ricordare che, a mente dell'art. 1102
c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
Va evidenziato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto alpagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (cfr. Corte di
Cassazione, n. 2423 del 09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo,
salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (cfr.
Corte di Cassazione, n. 1738 del 20.1.2022).
Pertanto, occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c..
In tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Applicando i superiori principi al caso di specie si deve ritenere che non sia stata data adeguata dimostrazione di un'opposizione giuridicamente rilevante di ciascun comproprietario al godimento solitario di ciascun bene costituente l'asse ereditario da parte dell'altro comproprietario.
-come accertato nelle sentenze invocate Infatti, si deve ritenere sussistente da parte attrice- un accordo tra le parti in ordine al godimento dei beni in comunione in attesa della divisione, avvenuta, per l'appunto, con la conciliazione del 22.1.2024.
Giova, infatti, riportare la motivazione della sentenza resa nel giudizio promosso da quale erede legittima del defunto marito CP_2
Controparte_1 Persona 1 per la condanna della convenuta pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito in
Terrasini, via F. Crispi n. 62, la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto infondate le domande di parte attrice in ragione “dell'accordo intercorso tra gli eredi (peraltro non assimilabile ad un comodato), che confermava la legittimità della detenzione di ciascun bene da parte di ciascun erede, mai contestata" (cfr. sentenza Corte di Appello di Palermo n. 2209/2019).
Si legge nella motivazione: “le dichiarazioni rese, poi, da Testimone 1 e
non hanno fatto altro che confermare l'accordoPersona 4
esistente tra le parti di spartizione degli immobili caduti in successione, in attesa dello scioglimento della comunione.
L'eredità del comune dante causa Persona 2 non è mai stata divisa tra gli eredi, ed è stata devoluta indistintamente alla coniuge superstite ed ai due figli, e a sua volta, la quota indivisa del figlio Persona_1
successivamente deceduto, è stata attribuita all'odierna appellante ed alle loro tre figlie. Questo stato di comunione tra tutti gli eredi e soprattutto la spartizione momentanea dei beni, per l'intercorso accordo in attesa dello scioglimento del compendio ereditario, comporta che, allo stato, vi sia un godimento esclusivo di ciascun bene da parte di ciascun erede."
Orbene, nel presente giudizio, occorre considerare che, pur essendo stato reciprocamente invocato dalle parti in lite il diritto alla percezione di una "indennità di occupazione" è rimasto pacificamente riconosciuto che - fino al momento della divisione avvenuta in via conciliativa- ogni condividente è
rimasto nel possesso solitario di singoli beni comuni.
Si ritiene, pertanto, che ciascun immobile comune sia stato usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, in attuazione di un accordo spartitorio che aveva coinvolto tutti i partecipanti alla comunione.
L'esistenza e la persistenza di tale accordo è indirettamente confermata dalla condotta processuale delle parti.
Queste ultime, infatti, al fine di paralizzare le pretese avversarie, hanno invocato il giudicato delle diverse pronunce rese nei vari giudizi tra loro intercorsi che proprio a tale accordo fanno riferimento- - non contestando, quindi, il presupposto logico posto a fondamento delle decisioni richiamate.
Non può condurre a considerazioni contrarie, in ordine all'esistenza dell'accordo spartitorio, la condanna di CP 2 disposta nel giudizio
Con promosso da Parte_1 e CP 1 (Trib. Palermo, rg
50135-2013), per l'utilizzo esclusivo dell'immobile sito in Terrasini, via
Partinico 104, in quanto in quel procedimento "non è dato sapere se sia stato rilevato o meno l'aspetto fondamentale del pari godimento dei beni ereditari”
(cfr. Corte di Appello di Palermo, sent. n. 2209-2019).
Per i presenti motivi, vanno rigettate le domande di rendiconto relative ai frutti ritraibili dai beni comuni promosse reciprocamente dalle parti in causa.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca,
sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la compensazione in ragione del 75% delle spese di lite relative alle domande definite con la presente sentenza e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 1.500,50 [valore indeterminabile basso,
parametri medi, fase studio, introduttiva e decisione] per onorari di difesa,
oltre euro 171,3 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico delle convenute e Controparte_3 CP_2
prevalentemente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta le eccezioni di ne bis in idem formulate dalle parti;
dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute,
in quanto tardiva;
condanna CP 2 e Controparte_3 alla restituzione, in favore di
Parte 1 delle somme di euro 1.936,68 ed euro 968,34 oltre interessi, nella misura legale, dalla data di esecuzione delle spese fino all'effettivo pagamento;
rigetta le domande di rendiconto formulate dalle parti con riferimento al godimento degli immobili oggetto di causa;
compensa le spese di lite tra le parti in ragione del 75% e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 1.500,50 per onorari di difesa, oltre euro 171,30 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, a carico delle convenute CP_2 e prevalentemente soccombenti. Controparte_3
Così deciso in Palermo, in data 04/03/2025.
Il Giudice
Monica Stocco