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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3809 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...]è Do Cedro (Brasile) il Parte_1 C.F._1
02/01/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria BIGNOTTO
e
C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato Ludovica MENEGOLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di TE V.no (VI), in Via Venezia n°46 int.3, condotta in locazione sulla base del citato contratto, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra con la figlia minore, ivi stabilmente convivente. CP_3
3. Il sig. che ha già provveduto ad asportare dalla citata unità abitativa tutti i propri Controparte_1
effetti personali, si è trasferito presso l'immobile della madre in Gambellara (VI), Via Padre Ottorino
Maule n°12, la cui metratura è sufficientemente ampia per poter consentire al medesimo di ricavarsi, all'interno, degli spazi di esclusiva competenza ed una stanza da adibire esclusivamente alla minore
. Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso l'abitazione di TE V.no Persona_2
(VI) Via Venezia n°46 int.3; il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, oggetto di accordo tra i ricorrenti in considerazione dei turni lavorativi della sig.ra CP_3
a) quando la madre ha turno mattutino (6/14) => il padre si recherà presso la residenza della sig.ra prima che ella abbandoni l'abitazione per recarsi al lavoro. Si occuperà, pertanto, del risveglio Pt_1
della minore, della colazione e di accompagnare la stessa a scuola. Al termine delle lezioni, la minore si recherà presso l'immobile di TE V.no (Vi), ove troverà la madre.
b) quando la madre ha il turno pomeridiano (14/22) => la madre si occuperà della colazione e provvederà ad accompagnare a scuola. Il padre provvederà a ritirare al termine Per_1 Per_1
delle lezioni, la accompagnerà presso l'abitazione della nonna paterna ove la minore trascorrerà il pomeriggio e consumerà la cena. Di ritorno dal lavoro la madre si recherà presso la nonna paterna
2 per recuperare . Per_1
c) quando la madre ha turno notturno (22/06) => trascorrerà l'intera giornata con la madre. Per_1
Il padre e la madre si accorderanno per la cena ed il trasferimento della minore presso l'abitazione del padre al fine di trascorrere con lo stesso la notte.
d) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena. Il padre provvederà al recupero della figlia minore direttamente presso l'abitazione della sig.ra e CP_3
la riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
e) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altra data che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
6) il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dodici di CP_1 CP_3 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti, sottoscrivendo il ricorso già in atti, hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese verranno rimborsate, pro-quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello della figlia minore.
10) Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
11) Decorsi i termini di legge, all'esito della pronuncia della sentenza di separazione, si chiede la
3 rimessione della causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, si chiede la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TE IC (VI) in data 21/04/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad [...] il [...], alla prevalente collocazione Persona_2
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno
4 chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in TE IC (VI) in data 21/04/2012 con atto trascritto al n. 1, parte
I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE IC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3809 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...]è Do Cedro (Brasile) il Parte_1 C.F._1
02/01/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria BIGNOTTO
e
C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato Ludovica MENEGOLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di TE V.no (VI), in Via Venezia n°46 int.3, condotta in locazione sulla base del citato contratto, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra con la figlia minore, ivi stabilmente convivente. CP_3
3. Il sig. che ha già provveduto ad asportare dalla citata unità abitativa tutti i propri Controparte_1
effetti personali, si è trasferito presso l'immobile della madre in Gambellara (VI), Via Padre Ottorino
Maule n°12, la cui metratura è sufficientemente ampia per poter consentire al medesimo di ricavarsi, all'interno, degli spazi di esclusiva competenza ed una stanza da adibire esclusivamente alla minore
. Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso l'abitazione di TE V.no Persona_2
(VI) Via Venezia n°46 int.3; il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica, oggetto di accordo tra i ricorrenti in considerazione dei turni lavorativi della sig.ra CP_3
a) quando la madre ha turno mattutino (6/14) => il padre si recherà presso la residenza della sig.ra prima che ella abbandoni l'abitazione per recarsi al lavoro. Si occuperà, pertanto, del risveglio Pt_1
della minore, della colazione e di accompagnare la stessa a scuola. Al termine delle lezioni, la minore si recherà presso l'immobile di TE V.no (Vi), ove troverà la madre.
b) quando la madre ha il turno pomeridiano (14/22) => la madre si occuperà della colazione e provvederà ad accompagnare a scuola. Il padre provvederà a ritirare al termine Per_1 Per_1
delle lezioni, la accompagnerà presso l'abitazione della nonna paterna ove la minore trascorrerà il pomeriggio e consumerà la cena. Di ritorno dal lavoro la madre si recherà presso la nonna paterna
2 per recuperare . Per_1
c) quando la madre ha turno notturno (22/06) => trascorrerà l'intera giornata con la madre. Per_1
Il padre e la madre si accorderanno per la cena ed il trasferimento della minore presso l'abitazione del padre al fine di trascorrere con lo stesso la notte.
d) fine settimana alternati dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo cena. Il padre provvederà al recupero della figlia minore direttamente presso l'abitazione della sig.ra e CP_3
la riporterà dalla medesima a conclusione del week end;
e) vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno, o altra data che gli stessi concorderanno tale da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo anticipo;
d) durante le seguenti festività Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
6) il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dodici di CP_1 CP_3 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo si ritiene dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che le parti, sottoscrivendo il ricorso già in atti, hanno dichiarato di aver letto e compreso. Tali spese verranno rimborsate, pro-quota, alla parte che le abbia sostenute interamente e documentate, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello della figlia minore.
10) Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
11) Decorsi i termini di legge, all'esito della pronuncia della sentenza di separazione, si chiede la
3 rimessione della causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, si chiede la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in TE IC (VI) in data 21/04/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad [...] il [...], alla prevalente collocazione Persona_2
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno
4 chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in TE IC (VI) in data 21/04/2012 con atto trascritto al n. 1, parte
I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE IC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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