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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 26/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7827/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA
in qualità di erede di rapp.ta e difesa dagli Parte_1 Persona_1 avvocati Guido Lombardo, Giandomenico Lombardo ed Antonio Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Caserta alla via F. Renella n. 32, RICORRENTE E
- in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 ca UZ, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta, località San Benedetto alla via Arena, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine sentir accertare il diritto di
, nella qualità di erede del sig. , ad ottenere il riconoscimento della Parte_1 Persona_1
CP_ pluriminorazione in capo al de cuius e, per l'effetto, chiedeva di condannare l' al pagamento delle provvidenze al medesimo spettanti sia a titolo di indennità di accompagnamento che di quelle relative ai ciechi parziali sin dal 21/04/2022 e fino alla data del decesso avvenuta il giorno 13/06/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso evidenziando che, in sede amministrativa, non era stata riconosciuta la sussistenza della cd. pluriminorazione, ritenendo che l'accompagnamento era stato riconosciuto, principalmente, se non esclusivamente con riferimento alla patologia visiva – oculare. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Disposta ctu medico legale, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
********
1 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare, occorre chiarire che si definiscono invalidi civili pluriminorati i soggetti affetti dalla contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti le quali possono dare luogo a distinte prestazioni economiche se sussistenti i requisiti richiesti dalla legge.
L'appartenenza ad una tipologia di invalidi non esclude la circostanza di fare parte contemporaneamente a diverse categorie di invalidi. Per esempio, una persona ipovedente, con grave ipoacusia ed affetta da patologie psichiche, potrà ottenere il riconoscimento dei singoli status di invalidità : cecità, sordità e invalidità civile .
Pertanto, laddove ad un soggetto fosse accertato e riconosciuto lo status di invalidità per diverse tipologie ( cecità , sordità civile , inabilità civile , etc. ) lo stesso potrà cumulare le singole provvidenze economiche purchè in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento .
La normativa vigente, dunque, non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidente previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo ) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
essa prescrive, tuttavia, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa ( parere Consiglio di Stato Sez. I n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).
Per quanto riguarda più specificamente la indennità di accompagnamento, nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti, la legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Sez. lavoro 28 settembre 2017 n. 22728) ha avuto modo di affermare che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che l'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 429 – che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'art. 1 , comma 2 , lettere a) e b) della legge 21 novembre 1988 n. 508 ( indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi ) e di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 ( indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali ) – è espressione di un principio generale , secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
2 La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del
1980 è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 429 del 1991, a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l'indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l'assistito matura il diritto all'indennità di cieco assoluto” (cfr. Corte di
Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11912 del 12/07/2012); ed ancora la Suprema Corte ha precisato che “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, è cumulabile con l'indennità speciale per cecità parziale di cui all'art. 3 della l. n. 508 del 1988 a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale” (cfr. Corte di Cassazione civile sez. VI,
11/09/2018, n. 22126).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il CTU nominato, all'esito delle indagini a lui affidate, ha precisato che il era affetto da “ glaucoma assoluto in OO con VN = percezione luce n.m.c.l. K prostatico in Parte_1 terapia farmacologica con blocco androgenico. BPCO. Obesità. Mielodisplasia in trattamento farmacologico” e che quest'ultimo “presentava un Glaucoma totale che gli comportava una Cecità pressocchè assoluta, condizione confermata anche dai potenziali visivi evocati (PEV) praticati in corso di accertamento da parte dell In tale condizione il CP_1 soggetto necessitava certamente di assistenza continua e di permanente accompagnatore.
Lo stesso presentava anche altre infermità che andremo ad analizzare.
Il Carcinoma prostatico fu dichiarato inoperabile causa le precarie condizioni fisiche generali del soggetto. Ciò lo costringeva a praticare terapia farmacologica mensile con inibitore androgenico e, data la marcata ipertrofia della ghiandola, a portare catetere vescicale a permanenza. Il catetere viene sostituito da infermiera ogni 15 o 20 giorni e l'unica manovra giornaliera, o plurigiornaliera, necessaria è la sostituzione della sacca per le urine. Manovra che un soggetto può praticare autonomamente senza problemi;
non nel soggetto in esame a causa della sua pressocchè cecità totale.
Allo stesso modo, vista la conservata buona capacità intellettiva, sarebbe stato in grado di compiere autonomamente tutti gli atti di vita quotidiana se fosse stato dotato anche di buona, o almeno utile, capacità visiva.
La Mielodisplasia è una malattia oncologica cronica , comportante mieloproliferazione abnorme ed anemia secondaria.
Nel caso di specie l'anemia veniva controllata con terapia a mezzo RI (EPO), al bisogno anche emotrasfusione.
Prescindendo quindi dalla Cecità, ritengo che il soggetto fosse in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. Quindi definibile quale "ultrasessantacinquenne con persistenti e gravi (100%) difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della usa età".
Ha dunque concluso nel senso che il de cuius fosse da considerare NON PLURIMINORATO.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 dis. Att. c.p.c.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
in qualità di erede di rapp.ta e difesa dagli Parte_1 Persona_1 avvocati Guido Lombardo, Giandomenico Lombardo ed Antonio Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Caserta alla via F. Renella n. 32, RICORRENTE E
- in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 ca UZ, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta, località San Benedetto alla via Arena, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine sentir accertare il diritto di
, nella qualità di erede del sig. , ad ottenere il riconoscimento della Parte_1 Persona_1
CP_ pluriminorazione in capo al de cuius e, per l'effetto, chiedeva di condannare l' al pagamento delle provvidenze al medesimo spettanti sia a titolo di indennità di accompagnamento che di quelle relative ai ciechi parziali sin dal 21/04/2022 e fino alla data del decesso avvenuta il giorno 13/06/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso evidenziando che, in sede amministrativa, non era stata riconosciuta la sussistenza della cd. pluriminorazione, ritenendo che l'accompagnamento era stato riconosciuto, principalmente, se non esclusivamente con riferimento alla patologia visiva – oculare. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Disposta ctu medico legale, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
********
1 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare, occorre chiarire che si definiscono invalidi civili pluriminorati i soggetti affetti dalla contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti le quali possono dare luogo a distinte prestazioni economiche se sussistenti i requisiti richiesti dalla legge.
L'appartenenza ad una tipologia di invalidi non esclude la circostanza di fare parte contemporaneamente a diverse categorie di invalidi. Per esempio, una persona ipovedente, con grave ipoacusia ed affetta da patologie psichiche, potrà ottenere il riconoscimento dei singoli status di invalidità : cecità, sordità e invalidità civile .
Pertanto, laddove ad un soggetto fosse accertato e riconosciuto lo status di invalidità per diverse tipologie ( cecità , sordità civile , inabilità civile , etc. ) lo stesso potrà cumulare le singole provvidenze economiche purchè in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento .
La normativa vigente, dunque, non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidente previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo ) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
essa prescrive, tuttavia, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa ( parere Consiglio di Stato Sez. I n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).
Per quanto riguarda più specificamente la indennità di accompagnamento, nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti, la legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Sez. lavoro 28 settembre 2017 n. 22728) ha avuto modo di affermare che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che l'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 429 – che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'art. 1 , comma 2 , lettere a) e b) della legge 21 novembre 1988 n. 508 ( indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi ) e di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 ( indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali ) – è espressione di un principio generale , secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
2 La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del
1980 è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 429 del 1991, a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l'indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l'assistito matura il diritto all'indennità di cieco assoluto” (cfr. Corte di
Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11912 del 12/07/2012); ed ancora la Suprema Corte ha precisato che “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, è cumulabile con l'indennità speciale per cecità parziale di cui all'art. 3 della l. n. 508 del 1988 a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale” (cfr. Corte di Cassazione civile sez. VI,
11/09/2018, n. 22126).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il CTU nominato, all'esito delle indagini a lui affidate, ha precisato che il era affetto da “ glaucoma assoluto in OO con VN = percezione luce n.m.c.l. K prostatico in Parte_1 terapia farmacologica con blocco androgenico. BPCO. Obesità. Mielodisplasia in trattamento farmacologico” e che quest'ultimo “presentava un Glaucoma totale che gli comportava una Cecità pressocchè assoluta, condizione confermata anche dai potenziali visivi evocati (PEV) praticati in corso di accertamento da parte dell In tale condizione il CP_1 soggetto necessitava certamente di assistenza continua e di permanente accompagnatore.
Lo stesso presentava anche altre infermità che andremo ad analizzare.
Il Carcinoma prostatico fu dichiarato inoperabile causa le precarie condizioni fisiche generali del soggetto. Ciò lo costringeva a praticare terapia farmacologica mensile con inibitore androgenico e, data la marcata ipertrofia della ghiandola, a portare catetere vescicale a permanenza. Il catetere viene sostituito da infermiera ogni 15 o 20 giorni e l'unica manovra giornaliera, o plurigiornaliera, necessaria è la sostituzione della sacca per le urine. Manovra che un soggetto può praticare autonomamente senza problemi;
non nel soggetto in esame a causa della sua pressocchè cecità totale.
Allo stesso modo, vista la conservata buona capacità intellettiva, sarebbe stato in grado di compiere autonomamente tutti gli atti di vita quotidiana se fosse stato dotato anche di buona, o almeno utile, capacità visiva.
La Mielodisplasia è una malattia oncologica cronica , comportante mieloproliferazione abnorme ed anemia secondaria.
Nel caso di specie l'anemia veniva controllata con terapia a mezzo RI (EPO), al bisogno anche emotrasfusione.
Prescindendo quindi dalla Cecità, ritengo che il soggetto fosse in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. Quindi definibile quale "ultrasessantacinquenne con persistenti e gravi (100%) difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della usa età".
Ha dunque concluso nel senso che il de cuius fosse da considerare NON PLURIMINORATO.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 dis. Att. c.p.c.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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