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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 256 del 2023, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SAEVA GIANLUCA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.1.23 la unipersonale adiva il Tribunale di Agrigento Parte_1 in funzione del Giudice del Lavoro impugnando l'avviso di addebito n. 591 2022
00017936 62 000, notificato in data 18.12.2022, con il quale veniva contestato il pagamento dei contributi ritenuti dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, per un totale complessivo di euro 56.915,87. Ne eccepiva l'illegittimità per indeterminatezza, rilevava mancanza di prova circa le specifiche contestazioni, invocava la prescrizione e contestava la pretesa nel merito.
Con ricorso del 4.12.23 recante n. r.g. 2978/2023, riunito al presente procedimento, parte ricorrente impugnava anche il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004576/DDL del 21.6.2022, notificato il 22.6.2022, con il
1 quale l'Ente ha provveduto, tra l'altro, a contestare la irregolarità LUL e conseguente recupero benefici contributivi.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente, previa riunione con il fascicolo n. r.g.
2978/2023, veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge
o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del
2 titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
L'eccezione di indeterminatezza dell'AVA, quale censura strettamente attinente al titolo, deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti, dispiegata tardivamente in quanto il termine decadenziale di 20 giorni era ampiamente scaduto al momento dell'introduzione del presente ricorso (27.1.23) a fronte della notifica del titolo avvenuta in data 18.12.22.
Nel merito occorre premettere che, in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989,
n. 389 ed in seguito avverso l'avviso di addebito, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. ex multis, Cass. n.13982/2007; Cass.
n.5763/2002).
Ne consegue che, così come accade nell'analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2421/2006).
Inoltre, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo (o, nella specie, con AVA), sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non può dirsi operata alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito spetta al soggetto che assume di essere creditore, in questo caso all'ente impositore, in piena applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: in tale giudizio, infatti, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale.
Sulla scorta di tanto, spetta quindi all'Istituto provare la fondatezza del credito azionato, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore (Cass. 13467/2003).
3 Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, rileva CP_1 che, dagli accertamenti effettuati nel corso della verifica ispettiva è emerso lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e/o esposto sul LUL per le seguenti lavoratrici:
4 - AI LA: dagli accertamenti condotti è emerso che a fronte delle 18 ore registrate sul LUL la lavoratrice ha lavorato per 24 ore settimanali così come contrattualmente previsto e dichiarato dalla società nella Parte_1 comunicazione UNILAV di assunzione;
- : dagli accertamenti condotti è emerso che a fronte delle 18 ore Testimone_1 registrate sul LUL la sig.ra ha lavorato, per tutta la durata del Testimone_1 rapporto di lavoro, per 20 ore settimanali, svolgendo pertanto due ore di lavoro supplementare a settimana rispetto all'orario contrattualmente previsto;
- : dagli accertamenti condotti è emerso che a fronte delle 18 Testimone_2 ore registrate sul LUL la lavoratrice ha lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, per 35 ore a settimana svolgendo pertanto settimanalmente 17 ore di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto;
- : dagli accertamenti condotti è emerso che a fronte delle 18 ore Testimone_3 registrate sul LUL la lavoratrice ha lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, per 20 ore a settimana svolgendo pertanto settimanalmente 2 ore di lavoro supplementare rispetto all'orario contrattualmente previsto;
- dall'esame del LUL è emerso che la lavoratrice ha Testimone_4 effettuato nei mesi di marzo e aprile 2017 rispettivamente 54 e 42 ore di lavoro supplementare.
A tal proposito non sono state prodotte le dichiarazioni dei soggetti escussi in sede ispettiva, di modo che è impossibile per il Tribunale verificare la bontà di quanto affermato.
Ritiene il Tribunale che quanto riportato nel Verbale ispettivo, in carenza di ulteriori elementi di riscontro, non sia sufficiente a dimostrare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il credito dell'Istituto.
La società ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente all'addebito contributivo per il periodo 07/2016 - 06/2017.
Deve tuttavia tenersi conto della sospensione dei pagamenti prevista nel periodo emergenziale.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale (art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell;
accertamenti esecutivi CP_1 doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5 Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura
Italia sono le seguenti:
- l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre
2020;
- l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
- l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
- l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile
2021;
- l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 3° giugno
2021;
- l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella
G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
6 3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Alla luce di quanto esposto, il verbale deve essere parzialmente dichiarato nullo in ordine a quanto accertato nel punto 4.b dello stesso in merito all'asserito maggior orario lavorativo delle lavoratrici in precedenza elencate, con conseguente annullamento in parte qua dell'AVA impugnato, con rimessione ad del CP_1 ricalcolo degli importi.
Le spese, alla luce dell'esito della lite, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la parziale nullità verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004576/DDL del 21.6.2022, notificato il 22.6.2022 in ordine al punto 4.b; annulla in parte qua l'avviso di addebito n. 591 2022 00017936 62 000, notificato in data 18.12.2022; rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 13/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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