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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16501 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11477/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 25.09.2025 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori,
e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1119/2024 emesso in favore di
[...] per € 88.022,27 oltre interessi come da domanda e spese. Controparte_1
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, per le motivazioni esposte, annullare e/o revocare e, comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1119/2024, RG 843/2024, emesso dal Tribunale di Roma il
21.01.2024 e pubblicato il 25.01.2024, in quanto buona parte del credito vantato a titolo di sorte capitale per complessivi euro 77.284,66 è stato liquidato e pagato come documentato dall' , mentre il residuo sarà oggetto di liquidazione a breve;
in Controparte_2 ogni caso, in quanto gli interessi richiesti come da domanda ex D. Lgs 231/02, non sono dovuti per le ragioni esposte con il presente atto di opposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina1 di 5 Conclusioni per parte opposta: “ in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme ancora dovute a titolo di spese e di interessi;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la controparte degli interessi ex D. Lgs n. 231/02 ovvero in subordine ex art. 1284 comma 4 cod. civ.; con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è solo parzialmente fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
L'ingiungente ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, agendo quale cessionaria dei crediti vantati e ceduti dal . CP_3
La cessione è stata operata ex Legge 130/1999, e successive modifiche ed integrazioni, e comunicata al debitore mediante P.E.C. in data 18.05.2023 e non è contestata.
I costi di cui si discute sono quelli sostenuti dalla struttura cedente di CP_3 carattere residenziale necessari per la cura e il recupero funzionale di soggetti di soggetti anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative non curabili a domicilio. Come noto la diaria giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione è ripartita tra l' e gli ospiti in misura variabile prevista in ragione delle Controparte_4 condizioni economiche dell'assistito. Nell'atto di opposizione ha messo in Parte_1 evidenza come il decreto dovesse esser revocato avendo già pagato buona parte di esso
(precisamente € 77.284,66) come da documentazione depositata, mentre la parte residua sarebbe stata corrisposta a breve, non appeno ultimate le procedure amministrative di verifica. Precisamente, “…le fatture relative alle prestazioni RSA, individuabili con i codici ABO
e AMO (fatture nn. 000119/AMO, 000088/ABO, 000243/AMO, 000244/AMO, 000245/AMO,
000246/AMO, 000251/AMO, 000188/ABO per un credito totale pari ad Euro 77.284,66 ndA) sono state liquidate con la Determina Dirigenziale n. 655/2024 del 17.02.2024 (doc n. 2) che si allega alla presente unitamente al riscontro di tesoreria (doc n. 3) ed ai relativi mandati di pagamento… Le residue fatture emesse per prestazioni riabilitative di cui ai nn. 128/AVI e
148//AVI (per un importo complessivo pari ad Euro 10.608,44 ndA) saranno oggetto di liquidazione a breve.
In ogni caso gli interessi pretesi dalla cessionaria, ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 non avrebbero potuto esser pretesi e quindi corrisposti, nei termini di cui al decreto in quanto l'obbligo di compartecipazione alle spese residenziali per i pazienti è previsto espressamente dalle fonti normative di legge (ex art. 8 comma 3 D.lgs n. 502/1992) e regolamentari, e tale circostanza che ne esclude la riconducibilità al paradigma delle transazioni commerciali. Del pari non avrebbero potuto esser applicati gli interessi di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. in quanto tali interessi moratori non possono trovare applicazione alle fattispecie in esame.
pagina2 di 5 Ne conseguivano le conclusioni rassegnate. Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In ordine agli accessori, l'opposta ha contestato la asserita non tenutezza dell'ente territoriale al pagamento degli interessi moratori ai sensi della disciplina sul ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali. Se era vero che l'obbligo del Comune di corrispondere la quota sociale discende dalla legge, e nello specifico dall'art. 6 della l.
328/00 ( che recita “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica) era vero che il contratto cui occorre riferirsi è, in realtà, il contratto di ricovero sottoscritto dal paziente all'atto di ingresso in struttura, che non può non produrre effetti nei confronti del terzo, cioè il Comune, al ricorrere dei requisiti di legge (cfr. L.328/00) che impongono all'ente comunale la compartecipazione alla spesa del privato.
Questi i fatti disputatati deve evidenziarsi non sussistano contestazioni in merito alla legittimazione attiva della cessionaria, né siano state sollevate contestazioni in merito all'effettuazione del servizio in ragione del quale sono state emesse, e poi cedute, le fatture di cui in atti dalla parte cedente . CP_3
Come noto, per il tramite delle D.G.R. 98/2007, D.G.R. 173 2008 e D.G.R. 933 2014, la
Regione Lazio ha previsto disposizioni di ripartizione dei costi necessari per la cura e il recupero di soggetti anziani da corrispondere al Centro di Riabilitazione assumendo a base il criterio base di ripartizione del costo tra quota sanitaria e quota societarie (nella misura del 50% ciascuna) per la residenzialità di anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio, facendo riferimento alle regole di cui al D.P.C.M. 14.02.2001 e D.P.C.M.
29.11.2001 che hanno stabilito la regola della compartecipazione per le prestazioni socio sanitarie a ciclo continuativo. Regole particolari sono poi stabilite in relazione alla misura dell'intervento in ragione delle capacità economiche del paziente.
In ordine al profilo controverso, l'esistenza di una mora della parte ceduta, deve riconoscersi che il pagamento di quota parte della sorte dovuta, precisamente € 77.284,66 ( in data 29.02.2024) su € 88.022,27 sia avvenuto in fase successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (02.02.2024), laddove il residuo (Euro 10.608,44) è stato corrisposto in corso di causa e quindi, quanto alla sorte capitale dovuta, è cessata la materia del contendere.
In ordine alla contestazione relativa all'obbligo di pagamento degli interessi, è giurisprudenza consolidata di questa sezione che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (riassumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente territoriale - in proprio - abbia assunto l'obbligo, nei pagina3 di 5 confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” Nella fattispecie in esame, nel quale l'obbligazione dell'ente origina da una previsione di legge non è stato addotto e richiamato ad opera della cessionaria del credito l'esistenza di un contratto scritto specifico tra la PA ed il privato cedente.
L'obbligazione dell'ente non essendo recepita in un contratto fra le parti, discende esclusivamente da fonti normative e non negoziali (L. 328/2000 e L.R. Lazio n. 12/2006). La conseguenza è quindi la non configurabilità di una previsione assimilabile a quella prevista nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
La tesi di parte opposta, secondo cui questa previsione troverebbe applicazione sulla base della individuazione di un obbligo del terzo ricadente dalla stipula del contratto, e quindi un'estensione all'ente territoriale dell'obbligazione assunta dal privato, in violazione dell'obbligo di forma scritta sancito per le convenzioni intercorse con la PA, non trova giuridica giustificazione.
La mancata individuazione di un obbligo di corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 non elide l'applicazione degli interessi legali, da corrispondersi in misura legale (art 1284 comma I c.c.) dalla scadenza dell'obbligazione di pagamento relativa alle individuate fatture sino al 02.02.2024 per la quota parte (pari ad € 77.284,66), ed ex art. 1284 comma IV c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al pagamento per la quota residua.
Il fatto che non sia stata formulata la relativa domanda nell'atto di costituzione della parte opposta, come sostenuto dalla difesa opponente, non elide l'imperatività della previsione che è codicistica ed obbligatoria per legge.
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si pongono a carico della parte opponente nella misura di 1/3 e si liquidano per il residuo in favore di ex DM 147/2022 come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo n.
11477/2024
A) In ragione dell'avvenuto pagamento ad opera di della sorte dovuta, in Parte_1 data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere relativa al pagamento del dovuto – quanto alla sorte - da parte di in relazione alla cessione operata da in favore di Parte_1 Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1119/2024 emesso in Controparte_1 favore di per € 88.022,27. Controparte_1
B) Nel merito condanna a corrispondere gli interessi legali sulle somme Parte_1 dovute in ragione delle fatture cedute meglio individuate in atti, nei termini individuati in parte motiva.
pagina4 di 5 C) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di che -- già ridotte percentualmente come Controparte_1 in parte motiva -- si liquidano nella misura di € 4701,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A. con distrazione in favore dell'avvocato Concetta Sorrentino per tale dichiaratasi.
Così deciso in Roma lì 22/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 25.09.2025 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori,
e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1119/2024 emesso in favore di
[...] per € 88.022,27 oltre interessi come da domanda e spese. Controparte_1
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, per le motivazioni esposte, annullare e/o revocare e, comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1119/2024, RG 843/2024, emesso dal Tribunale di Roma il
21.01.2024 e pubblicato il 25.01.2024, in quanto buona parte del credito vantato a titolo di sorte capitale per complessivi euro 77.284,66 è stato liquidato e pagato come documentato dall' , mentre il residuo sarà oggetto di liquidazione a breve;
in Controparte_2 ogni caso, in quanto gli interessi richiesti come da domanda ex D. Lgs 231/02, non sono dovuti per le ragioni esposte con il presente atto di opposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina1 di 5 Conclusioni per parte opposta: “ in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme ancora dovute a titolo di spese e di interessi;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la controparte degli interessi ex D. Lgs n. 231/02 ovvero in subordine ex art. 1284 comma 4 cod. civ.; con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è solo parzialmente fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
L'ingiungente ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, agendo quale cessionaria dei crediti vantati e ceduti dal . CP_3
La cessione è stata operata ex Legge 130/1999, e successive modifiche ed integrazioni, e comunicata al debitore mediante P.E.C. in data 18.05.2023 e non è contestata.
I costi di cui si discute sono quelli sostenuti dalla struttura cedente di CP_3 carattere residenziale necessari per la cura e il recupero funzionale di soggetti di soggetti anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative non curabili a domicilio. Come noto la diaria giornaliera da corrispondere al Centro di Riabilitazione è ripartita tra l' e gli ospiti in misura variabile prevista in ragione delle Controparte_4 condizioni economiche dell'assistito. Nell'atto di opposizione ha messo in Parte_1 evidenza come il decreto dovesse esser revocato avendo già pagato buona parte di esso
(precisamente € 77.284,66) come da documentazione depositata, mentre la parte residua sarebbe stata corrisposta a breve, non appeno ultimate le procedure amministrative di verifica. Precisamente, “…le fatture relative alle prestazioni RSA, individuabili con i codici ABO
e AMO (fatture nn. 000119/AMO, 000088/ABO, 000243/AMO, 000244/AMO, 000245/AMO,
000246/AMO, 000251/AMO, 000188/ABO per un credito totale pari ad Euro 77.284,66 ndA) sono state liquidate con la Determina Dirigenziale n. 655/2024 del 17.02.2024 (doc n. 2) che si allega alla presente unitamente al riscontro di tesoreria (doc n. 3) ed ai relativi mandati di pagamento… Le residue fatture emesse per prestazioni riabilitative di cui ai nn. 128/AVI e
148//AVI (per un importo complessivo pari ad Euro 10.608,44 ndA) saranno oggetto di liquidazione a breve.
In ogni caso gli interessi pretesi dalla cessionaria, ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 non avrebbero potuto esser pretesi e quindi corrisposti, nei termini di cui al decreto in quanto l'obbligo di compartecipazione alle spese residenziali per i pazienti è previsto espressamente dalle fonti normative di legge (ex art. 8 comma 3 D.lgs n. 502/1992) e regolamentari, e tale circostanza che ne esclude la riconducibilità al paradigma delle transazioni commerciali. Del pari non avrebbero potuto esser applicati gli interessi di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. in quanto tali interessi moratori non possono trovare applicazione alle fattispecie in esame.
pagina2 di 5 Ne conseguivano le conclusioni rassegnate. Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In ordine agli accessori, l'opposta ha contestato la asserita non tenutezza dell'ente territoriale al pagamento degli interessi moratori ai sensi della disciplina sul ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali. Se era vero che l'obbligo del Comune di corrispondere la quota sociale discende dalla legge, e nello specifico dall'art. 6 della l.
328/00 ( che recita “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica) era vero che il contratto cui occorre riferirsi è, in realtà, il contratto di ricovero sottoscritto dal paziente all'atto di ingresso in struttura, che non può non produrre effetti nei confronti del terzo, cioè il Comune, al ricorrere dei requisiti di legge (cfr. L.328/00) che impongono all'ente comunale la compartecipazione alla spesa del privato.
Questi i fatti disputatati deve evidenziarsi non sussistano contestazioni in merito alla legittimazione attiva della cessionaria, né siano state sollevate contestazioni in merito all'effettuazione del servizio in ragione del quale sono state emesse, e poi cedute, le fatture di cui in atti dalla parte cedente . CP_3
Come noto, per il tramite delle D.G.R. 98/2007, D.G.R. 173 2008 e D.G.R. 933 2014, la
Regione Lazio ha previsto disposizioni di ripartizione dei costi necessari per la cura e il recupero di soggetti anziani da corrispondere al Centro di Riabilitazione assumendo a base il criterio base di ripartizione del costo tra quota sanitaria e quota societarie (nella misura del 50% ciascuna) per la residenzialità di anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio, facendo riferimento alle regole di cui al D.P.C.M. 14.02.2001 e D.P.C.M.
29.11.2001 che hanno stabilito la regola della compartecipazione per le prestazioni socio sanitarie a ciclo continuativo. Regole particolari sono poi stabilite in relazione alla misura dell'intervento in ragione delle capacità economiche del paziente.
In ordine al profilo controverso, l'esistenza di una mora della parte ceduta, deve riconoscersi che il pagamento di quota parte della sorte dovuta, precisamente € 77.284,66 ( in data 29.02.2024) su € 88.022,27 sia avvenuto in fase successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (02.02.2024), laddove il residuo (Euro 10.608,44) è stato corrisposto in corso di causa e quindi, quanto alla sorte capitale dovuta, è cessata la materia del contendere.
In ordine alla contestazione relativa all'obbligo di pagamento degli interessi, è giurisprudenza consolidata di questa sezione che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (riassumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente territoriale - in proprio - abbia assunto l'obbligo, nei pagina3 di 5 confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” Nella fattispecie in esame, nel quale l'obbligazione dell'ente origina da una previsione di legge non è stato addotto e richiamato ad opera della cessionaria del credito l'esistenza di un contratto scritto specifico tra la PA ed il privato cedente.
L'obbligazione dell'ente non essendo recepita in un contratto fra le parti, discende esclusivamente da fonti normative e non negoziali (L. 328/2000 e L.R. Lazio n. 12/2006). La conseguenza è quindi la non configurabilità di una previsione assimilabile a quella prevista nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
La tesi di parte opposta, secondo cui questa previsione troverebbe applicazione sulla base della individuazione di un obbligo del terzo ricadente dalla stipula del contratto, e quindi un'estensione all'ente territoriale dell'obbligazione assunta dal privato, in violazione dell'obbligo di forma scritta sancito per le convenzioni intercorse con la PA, non trova giuridica giustificazione.
La mancata individuazione di un obbligo di corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 non elide l'applicazione degli interessi legali, da corrispondersi in misura legale (art 1284 comma I c.c.) dalla scadenza dell'obbligazione di pagamento relativa alle individuate fatture sino al 02.02.2024 per la quota parte (pari ad € 77.284,66), ed ex art. 1284 comma IV c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al pagamento per la quota residua.
Il fatto che non sia stata formulata la relativa domanda nell'atto di costituzione della parte opposta, come sostenuto dalla difesa opponente, non elide l'imperatività della previsione che è codicistica ed obbligatoria per legge.
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si pongono a carico della parte opponente nella misura di 1/3 e si liquidano per il residuo in favore di ex DM 147/2022 come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo n.
11477/2024
A) In ragione dell'avvenuto pagamento ad opera di della sorte dovuta, in Parte_1 data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere relativa al pagamento del dovuto – quanto alla sorte - da parte di in relazione alla cessione operata da in favore di Parte_1 Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1119/2024 emesso in Controparte_1 favore di per € 88.022,27. Controparte_1
B) Nel merito condanna a corrispondere gli interessi legali sulle somme Parte_1 dovute in ragione delle fatture cedute meglio individuate in atti, nei termini individuati in parte motiva.
pagina4 di 5 C) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di che -- già ridotte percentualmente come Controparte_1 in parte motiva -- si liquidano nella misura di € 4701,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A. con distrazione in favore dell'avvocato Concetta Sorrentino per tale dichiaratasi.
Così deciso in Roma lì 22/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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