Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2085 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GILIBERTI FRANCESCO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CP_1 P.IVA_1 CP_2 parte elettivamente domiciliata in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122
MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19/02/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su suo ricorso, e chiedendo al
Tribunale di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconoscere l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, accertando la pretesa relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
con vittoria di spese.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio l'
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_3 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. All'udienza odierna, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2. Con procedimento per ATP promosso ex art. 445 bis c.p.c. il 24 giugno 2024, ha chiesto l'accertamento Parte_1 della sussistenza di una invalidità totale con necessità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
3. Con perizia depositata il 3 gennaio 2025, la CTU incaricata, dott.ssa , ha concluso che “le ripercussioni funzionali Persona_1 della infermità di cui è affetto il Sig. non Parte_1 soddisfano attualmente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità totale con la necessità di accompagnamento ex art. 1 Legge
18/80”.
4. Secondo l'odierno opponente, le conclusioni cui sarebbe pervenuto l'Esperto del Tribunale sarebbero erronee in quanto: “Il ricorrente è affetto da gravissime patologie. Ed invero come meglio sopra specificato: forte
"ricovero per idrocefalo normoteso ed encefalopatia vascolare con deficit dell'equilibrio e della deambulazione, parkinsonismo atipico, stipsi cronica, lombalgia, angiomi atipici in FU, protusioni discali, retrolistesi e anterolistesi su base disco-artrosica, calo del visus, edemi distali arti inferiori, impaccio nella marcia, ipertensione arteriosa (…) non si comprende dunque, alla luce della documentazione medica depositata agli atti e di quanto rilevato nell'esame obiettivo dal CTU come si possa negare che le patologie di cui soffre l'odierna ricorrente non incidano in maniera significativa riconoscendo allo stesso l'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO. Il CTU, inoltre, nel proprio pregevole elaborato non prende in debita considerazione la situazione complessiva dello stesso (…)
2 Il sig. non è, infatti, in grado di compiere una serie di atti Pt_1 quotidiani necessari (preparazione pasti o la doccia) atti che, in assenza della moglie (terzo soggetto), potrebbero del tutto compromettere la propria quotidianità. Lo stesso non è autonomo e, pertanto, meritevole dell'indennità che oggi si richiede. Inoltre, secondo le linee guida ormai condivise in tutto il territorio, la parte descrittiva dell'elaborato peritale deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa”.
5. Ritiene il giudicante che l'Esperto del Tribunale abbia in realtà dato conto in via del tutto esauriente delle ragioni del giudizio formulato all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, con argomentazioni che risultano coerenti, immuni da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
6. In particolare, la consulente, ben separando la parte descrittiva da quella valutativa, ha puntualmente esaminato la documentazione sanitaria, riportando i dati utili ai fini della valutazione;
ha dato conto delle operazioni consulenziali alle quali ha partecipato anche il consulente di parte (dott. ); è stata puntualmente Persona_2 indicata l'anamnesi patologica, lavorativa e farmacologica (il ricorrente al riguardo ha dichiarato “di assumere unicamente la Cardioaspirina e un protettore gastrico”). Nelle considerazioni medico-legali, la CTU ha riportato che “All'esame obiettivo, da un punto di vista cognitivo e psicologico comportamentale il Sig. è apparso vigile e Pt_1 collaborante, nonché orientato S/T e sul se. L'eloquio è risultato ipofonetico, modicamente rallentato corretto nella forma e nei contenuti;
si è rilevata deflessione del tono dell'umore. Entrando nel dettaglio della funzionalità motoria, il ricorrente si è presentato a visita deambulando con l'ausilio di due bastoni canadesi (che utilizza da agosto 2024). I passaggi posturali sono stati eseguiti in autonomia, con appoggio bimanuale alla sedia;
la deambulazione, autonoma, è apparsa rallentata, bradicinetica con freezing di alcuni secondi all'avvio della marcia;
i cambi direzionali, autonomi si sono svolti con compenso (appreso dal ricorrente durante il training riabilitativo) di piccoli passi eseguiti come una marcia sul posto. La stazione eretta si è mantenuta sine presidi con sfumate oscillazioni
3 pluridirezioni;
infine si è rilevata ipostenia degli arti inferiori. Si precisa che in sede di visita è stato riferito dalla Sig.ra che a breve il marito si Pt_2 sottoporrà ad una visita neurologica per la reintroduzione (in esiti di fallimento terapeutico della precedente proposta terapeutica) di terapia farmacologica antiparkinsoniana e antidepressiva. Di fatto ad oggi lo stesso assume unicamente cardioaspirina e un protettore gastrico. All'esito dell'analisi documentale e delle risultanze della visita medico-legale, è possibile affermare che le performances motorie del ricorrente, verificate durante l'esame obiettivo e non in contrasto con quanto documentato, sono caratterizzate da un parkinsonismo di tipo bradicinetico, in parte compensato da tecniche impartite in occasione dei training riabilitativi ed ausilio di due bastoni canadesi. Per quanto limitate le stette però non sono risultate impossibilitate o severamente compromesse, permettendo l'esecuzione dei passaggi posturali e della deambulazione, seppur in maniera rallentata e camptocormica, in autonomia con ausili (canadesi).
D'altro canto non sono emersi deficit cognitivo/comportamentali tali da sfavorire grandemente la globale funzionalità del ricorrente, salvo una deflessione del tono dell'umore che, come riportato, è in fase di puntualizzazione terapeutica”.
7. Tali considerazioni paiono perfettamente in linea con le conclusioni rese dal CTU in merito alla valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge: “A questo punto, con riferimento al quesito circa la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, si riporta il dettato normativo: “... accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento...”. Da quanto riportato e direttamente constatato in sede di visita consulenziale, il Sig. è affetto da una patologia Pt_1 neurodegenerativa cronica e progressiva condizionante una riduzione delle performances motorie che impattano concretamente sulla qualità di vita dello stesso. Nonostante tale compromissione, ad oggi il soggetto non è
4 però risultato impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (benché necessiti di ausilio di canadesi e periodico addestramento neuroriabilitativo) o bisognevole di permanente aiuto di terze persone per lo svolgimento della maggior parte delle attività quotidiane, preservando ancora dei tratti di eseguibilità”.
8. Deve anche evidenziarsi che il consulente di parte non ha ritenuto di formulare obiezioni in merito all'elaborato trasmesso regolarmente dalla CTU.
9. Per quanto detto, ritiene il giudicante che non sia necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, essendo la valutazione della CTU immune da vizi logici e del tutto condivisibile nelle conclusioni rassegnate. Per contro, la genericità delle contestazioni mosse nella presente sede, non individuando alcuno specifico vizio rilevante, esclude anche la necessità di chiedere chiarimenti.
10. Alla luce della puntuale ed esaustiva relazione della CTU, si ritiene che la valutazione delle attuali condizioni fisiche del ricorrente sia stata completa e corretta, con conseguente rigetto della presente opposizione.
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11. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., deve procedersi alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti dovendosi porre le spese di CTU della precedente fase a carico di CP_1 nella misura indicata in dispositivo.
12. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) pone definitivamente a carico dell' il compenso Controparte_4 della C.T.U., dott.ssa pari ad €550,00 oltre Persona_1 iva.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 7 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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dott.ssa Eleonora Palmisani
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