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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1440/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7.5.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BORTONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA IGEA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. BORTONE Parte_2 C.F._2
FRANCESCA IGEA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 7.5.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come riportate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
pagina 1 di 2 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in Parte_1 Parte_2
data 26.9.1992 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 1992, n.126,
P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia CE (21.9.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 20.9.2019.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in data 26.9.1992 (trascritto Pt_2
presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 1992, n. 126, P. 2 , serie A),
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7.5.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BORTONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA IGEA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. BORTONE Parte_2 C.F._2
FRANCESCA IGEA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 7.5.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come riportate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
pagina 1 di 2 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in Parte_1 Parte_2
data 26.9.1992 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 1992, n.126,
P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia CE (21.9.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 20.9.2019.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in data 26.9.1992 (trascritto Pt_2
presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 1992, n. 126, P. 2 , serie A),
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 2 di 2