Ordinanza collegiale 27 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 6 marzo 2023
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Decreto presidenziale 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 7770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7770 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04034/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2020, proposto da LE LL e IC LL, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Cocozza, dall’Avv. Fiorella Titolo e dall’Avv. Erica Cappuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, EO PE, Anna Ivana Furnari e BR Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento
- della disposizione dirigenziale Prot. Gen. 2020/0000691 del 7/08/2020, di annullamento in autotutela del permesso di costruire (disposizione dirigenziale n. 978 del 2 agosto 2018);
- del verbale di sopralluogo della U.O. Tutela Edilizia eseguito in data 16 gennaio 2020 nonché della citata mail del 30/12/2019 della polizia locale U.O. Tutela Edilizia, che non si conosce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le ordinanze di questo Collegio n. 628 del 27 gennaio 2023, n. 1440 del 21 febbraio 2023, n. 6689 del 4 dicembre 2023, n. 7255 del 27 dicembre 2023, n. 2732 del 01 aprile 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa ER TT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 26 ottobre 2020 e depositato il successivo 4 novembre, LE LL (proprietaria) e IC AR (progettista/tecnico incaricato) impugnavano il provvedimento (disposizione dirigenziale Prot. Gen. 2020/0000691 del 7/08/2020) con cui il Comune resistente, in esito ad un ultimo sopralluogo (del 16 gennaio 2020) ed esaminata la licenza edilizia del 2 ottobre 1933 (in quanto allegata alla IA 508_2015), aveva annullato in autotutela il permesso di costruire n.978 del 2 agosto 2018, rilasciato in relazione alla porzione di un più ampio complesso immobiliare sito in Napoli, alla via Santa Margherita a FO n. 11/a al fine di realizzare un intervento “[…] di ristrutturazione edilizia, riguardante l’accorpamento/fusione e conseguentemente, il cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale […]” di due vani preesistenti (piano seminterrato e piano rialzato).
2.- A sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano, quattro distinti motivi di censura: 1) con un primo motivo rilevavano l’illegittimità dell’adottata autotutela in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della IA (oltre due anni), (violazione dell’art. 21 nonies , comma 1 l. 241/1990 e del termine di diciotto mesi ivi prescritto) precisando che “la relazione [allegata alla richiesta di Permesso di Costruire] ha puntualmente descritto lo stato dei luoghi, come si ricava dalla sua lettura. In particolare, attraverso i grafici esecutivi e le fotografie si è specificato che il locale seminterrato in muratura è coevo nella sua realizzazione al corpo di fabbrica, con l’ulteriore argomento che la tipologia del tessuto murario è testimonianza di tale unitaria edificazione. Fra l’altro anche nel catasto fabbricati la consistenza ha sempre presentato un piano seminterrato ad uso cantina”; 2) con un secondo motivo contestavano invece l’erroneità degli accertamenti posti dal Comune alla base dell’annullamento (difformità dell’immobile rispetto al titolo originario del 1933 in ragione della realizzazione di un seminterrato, ribandendo che “la relazione tecnica è fedele”; 3) con un terzo motivo, ribadendo la tardività dell’autotutela, anche in considerazione che la trasformazione dell’interno plesso, a mezzo di altri titoli edilizi, era iniziata sin dal 2015, lamentavano la violazione del loro legittimo affidamento; 4) con un quarto ed ultimo motivo eccepivano, infine, la carenza di un effettivo interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire, tenuto conto dell’effettiva portata degli interventi autorizzati.
3. - Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (11 novembre 2020), successivamente depositando documenti (14 dicembre 2022). Il 12 dicembre 2022 parte ricorrente depositava documenti ed il 23 dicembre 2022 depositava memoria.
4.- Il 24 dicembre 2022 il Comune di Napoli depositava memoria; il 2 ed il 3 gennaio 2023 entrambe le parti depositavano repliche.
5. – Con ordinanza collegiale n. 628 del 27 gennaio 2023 la trattazione era rinviata all’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, onde trattare il ricorso congiuntamente agli altri “giudizi incardinati presso questa Sezione e attinenti ad una serie di interventi edilizi realizzati in Napoli alla via Santa Margherita a FO n.11/A”.
6. – Con successiva ordinanza n. 1440 del 6 marzo 2023, questo Tribunale disponeva l’effettuazione di una verificazione onde acclarare, sul piano tecnico, l’esatta consistenza legittima dell’immobile. Con successiva ordinanza n. 6682 del 4 dicembre 2023, era concessa proroga al verificatore nominato, con rinvio del ricorso all’udienza pubblica del 15 dicembre 2023.
7. - Con ordinanza n. 7255 del 27 dicembre 2023, adottata all’esito dell’udienza pubblica del 15 dicembre 2023, questo Tribunale rinviava all’ udienza pubblica del 18 settembre 2024.
8.- Il 24 aprile 2024 era depositata la relazione di verificazione.
9. – L’11, il 15 ed il 17 luglio 2024 le parti depositavano memorie e documenti, il Comune eccependo la nullità della verificazione in ragione del ritenuto mancato rispetto del contraddittorio con le parti (il Comune lamentava in particolare, l’omessa condivisione della bozza di relazione peritale). Il 24 luglio 2024 la ricorrente depositava replica.
10. - All’udienza pubblica del 18 settembre 2024, il Collegio, “ritenuta l’opportunità ai fini della decisione e impregiudicata ogni valutazione circa le eccezioni concernenti la validità delle verificazioni, di espletare ulteriori accertamenti istruttori, assegna[va] al Comune 30 giorni da oggi per la produzione di asseverazione di natura tecnica circa gli esiti delle verificazioni suddetta e assegna 15 giorni al ricorrente per le note di replica”, rinviando la discussione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2024. Il 24 ottobre 2024 il Comune di Napoli depositava memoria insistendo nella nullità della verificazione ed aggiungendo, in proposito, l’ “incompetenza tecnica” dell’ausiliario, in ragione del titolo posseduto (geologo). Il 4 novembre 2024 parte ricorrente depositava replica.
11.- L’udienza del 18 dicembre 2024 era quindi rinviata al 22 ottobre 2025, in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza della sezione n. 4625 dell’11 luglio 2022, relativa ad analoga pratica edilizia inerente il medesimo compendio FO.
12. – In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano memorie e repliche (19, 20 e 30 settembre 2025).
13. – All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
14. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento (disposizione dirigenziale Prot. Gen. 2020/0000691 del 7/08/2020,) con cui il Comune di Napoli, in esito ad un ultimo sopralluogo del 16 gennaio 2020, ha annullato il permesso di costruire (n. 978 del 2 agosto 2018), rilasciato alla ricorrente LL al fine di operare lavori di “[…] ristrutturazione edilizia, riguardante l’accorpamento/fusione e conseguentemente, il cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale […]” di due vani preesistenti (piano seminterrato e piano rialzato) e costituenti porzione (part.lla 498, sub. 3 e 4 del foglio 4) di un più vasto compendio immobiliare sito in Napoli alla via Santa Margherita a FO n. 11/a, già consistente di alcuni fabbricati rurali risalenti al periodo prebellico e da tempo in stato di abbandono e di fatto trasformato, negli anni 2015- 2018 ed a mezzo di plurimi interventi “parcellizzati” oggetto di autonome pratiche edilizie, in un “parco residenziale composto da 8 unità immobiliari, sei box auto e 14 stalli per la sosta dei veicoli all’aperto” (cd. “Parco FO”).
14.1. – In tali termini circoscritto il thema decidendum e premesso che il presente gravame si inserisce nel più ampio dei numerosi ricorsi intentati, presso questo TAR Campania Napoli, avverso le autotutele adottate dal Comune di Napoli in relazione alle singole “porzioni” del cd. “Parco FO” successive alla trasformazione del 2015-2018 (ricorsi nn. 3905/2020 – 3906/2020 – 3908/2020 – 3910/2020 – 3949/2020 - 3950/2020 – 3951/2020 – 3952/2020 – 3954/2020 – 4033/2020 – 4034/2020 - 4035/2020 – 4849/2021) va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente LL IC: pur evincendosi dagli atti depositati la sua qualifica di tecnico incaricato (in quanto tale tra i destinatari della contestata comunicazione di annullamento), tale ruolo non è infatti sufficiente a radicare né la legittimazione ad agire, che deve essere ricondotta alla titolarità effettiva di una posizione di interesse differenziato e qualificato sulla base di quanto prevede lo statuto normativo del potere, né, tanto meno, l’interesse a ricorrere, che implica la necessità che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall’accoglimento del ricorso, non evincibile nella fattispecie concreta, né, peraltro, allegato dal ricorrente medesimo.
14.2. – Dichiarata l’inammissibilità del ricorso quanto al ricorrente LL IC e ritenuto invece il gravame ammissibile per la ricorrente LL LE (a quanto consta in atti, proprietaria istante del permesso di costruire annullato dalla contestata autotutela), vanno a questo punto senz’altro superate le questioni poste dal Comune in ordine alla “nullità” dell’espletata verificazione per assenza di contraddittorio tra le parti, culminata, per quanto evidenziato dall’ente locale, nella mancata trasmissione della “bozza” della relazione peritale. In proposito va osservato che in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui non vi è necessità di un rigoroso rispetto del contraddittorio nella verificazione, in ragione delle differenze di questa attività istruttoria rispetto alla TU (si tratta di compiere un mero accertamento tecnico e non una valutazione tecnica che si estrinseca, quindi, in un giudizio di risultato rispetto al quale il contraddittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione). Proprio in considerazione di tali differenze, l’eventuale mancato esame dei rilievi dei consulenti di parte non inficia quindi le risultanze della verificazione, dal momento che il giudice ben può direttamente porre a confronto le diverse posizioni e raggiungere le proprie autonome conclusioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2024, n. 9420; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 1 ottobre 2024, n. 1392 “nel giudizio amministrativo l’istituto della verificazione (…) comporta l’intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzione di questioni che implichino l’apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. Poiché l’apporto collaborativo avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge non prevede un momento di contraddittorio nel corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (…) nel giudizio amministrativo (…); la disciplina di cui all’art. 67 d.lgs. 104 del 2010, in tema di consulenza tecnica d’ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d’ufficio e consulenti di parte - non si applica all’istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 c.p.a., attesa la diversità dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d’ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione”). Tanto chiarito in via generale, deve poi sottolinearsi che, nel caso di specie, vi è stata comunque una concreta partecipazione del Comune alle operazioni di accertamento documentale – oggetto precipuo dell’incarico, affidato ex art. 66 c.p.a. - poiché il verificatore ha inviato, al difensore del Comune, plurime pec, come riportato nella relazione conclusiva (“Con pec del 23.07.2023 (All.1), la sottoscritta ha avanzato specifica richiesta documentale alle parti ricevendo riscontro, in data 25.07.2023 (All.2), dall’Avv. Vincenzo Cocozza difensore della Soc. Parco FO srl., mentre, alcun riscontro si è ricevuto da parte del Comune di Napoli. Con pec del 01.03.2024 (All.3) la suddetta richiesta è stata reiterata per il solo Comune di Napoli. Con pec del 05.03.2024 (All.4) l’Avv. Giacomo Pizza, difensore del Comune di Napoli, ha trasmesso la documentazione”; “con riferimento al verbale di sopralluogo del 16.01.2020 (All.7), dalla lettura della documentazione afferente al ricorso n. 4035/2020 si è evinto che tale verbale era accompagnato anche da un rilievo fotografico che, non essendo presente agli atti in possesso della scrivente, è stato richiesto al Comune di Napoli, per il tramite dell’Avv. Pizza, a mezzo pec in data 11.03.2024 (All.9). In data 10.04.2024, l’Avv. Pizza ha trasmesso il verbale completo della documentazione fotografica così come depositata, nella medesima data, agli atti del ricorso n. 4035/2020 (All.10)”). In ogni caso, il Collegio – in attuazione del dovere di leale cooperazione processuale e di effettività della tutela, anche ai fini della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 2 c.p.a., e tenuto conto che il Comune aveva anche chiesto, in via subordinata, la rinnovazione della verificazione – una volta depositata in giudizio la relazione del verificatore, ha assegnato, alle parti, un termine per formulare le proprie osservazioni tecniche, come risulta dal verbale dell’udienza pubblica del 18 settembre 2024 (termine che è stato, tuttavia, utilizzato dalla parte resistente essenzialmente per reiterare, in modo ampio, le medesime doglianze di asserita violazione del contraddittorio). Alla luce di quanto sin qui esposto, non può essere condiviso il rilievo di nullità della verificazione formulato dal Comune nelle proprie difese, con conseguente rigetto, sotto tale profilo, della richiesta di rinnovazione.
14.3. - Nessun fondamento ha, inoltre, l’ulteriore contestazione circa la presunta mancanza di “competenza in materia edilizia” dell’ausiliario che ha svolto la verificazione, poiché “geologa”. In primo luogo, come accennato, la verificazione, ex art. 66 c.p.a., non è finalizzata a sostituire il giudizio dell’Amministrazione con quello di un diverso “ufficio tecnico edilizio”, né richiede che l’ausiliario coincida, per formazione accademica e titolo di studio, con una specifica figura professionale (ingegnere strutturista, architetto, ecc.), poiché l’incarico è affidato ad un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che richiedono l’apporto di specifiche competenze tecniche (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 9 novembre 2023, n. 6159), e non ad un professionista iscritto ad un albo. A ciò si aggiunga, per mera completezza di motivazione e visto l’ampio spazio che tale questione ha occupato nella mole di memorie versate in giudizio, che, nel caso di specie, l’ordinanza istruttoria ha richiesto, in via principale, un’attività di ricostruzione tecnico-documentale, come si evince dalla lettura dei quesiti; attività, pertanto, in larga parte fondata su analisi documentale, lettura critica di atti di natura tecnica e giuridico-amministrativa, comparazione di fonti eterogenee, ambito nel quale la figura professionale del delegato – per formazione e per esperienza maturata presso l’Ufficio Speciale “Valutazioni Ambientali” della Regione Campania – risulta del tutto congrua e adeguata (come peraltro comprovato dalla relazione conclusiva che riporta una ricostruzione puntuale, coerente e precisamente documentata dei fatti rilevanti ai fini del giudizio). Anche sotto il profilo della lamentata “incompetenza” del verificatore, pertanto, non può essere condiviso il rilievo di nullità formulato dal Comune, con conseguente rigetto della richiesta di rinnovazione.
14.4. – Conclusivamente sul punto, va ritenuta la validità dell’espletata verificazione, con piena utilizzabilità delle sue risultanze a fini del decidere.
14.5. – Nel merito, il ricorso va accolto, in ragione della dirimente fondatezza della prima censura, con cui si lamenta la violazione del termine di decadenza previsto dall’art. 21 nonies , comma 1, della legge 241/90 nella versione, ratione temporis applicabile al caso di specie (vigente dal 28 agosto 2015 al 31 maggio 2021) e risultata dalle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015, tale per cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21- octies , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies , comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi”. Secondo il Comune – pacifica ed incontestata l’autotutela tardiva, intervenuta il 7 agosto 2020 a distanza di oltre due anni dal rilascio del permesso di costruire (2 agosto 2018) – quest’ultima sarebbe in realtà legittima alla luce del disposto di cui al comma 2 bis del medesimo art. art. 21 nonies l. 241/1990, per cui “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Volendo semplificare, secondo l’ente locale, la circostanza – alla base provvedimento impugnato – della riscontrata difformità di quanto rappresentato dal tecnico nella relazione a corredo dell’istanza di permesso di costruire la consistenza dell’immobile emergente dalla licenza edilizia del 1933, acquisita in esito al riesame della pratica di IA 508 del 2015 (relativa ad altra porzione del medesimo immobile) integrerebbe, di fatto una (falsa) rappresentazione della realtà idonea ad indurla in errore con conseguente ritardo nell’esercizio dei poteri inibitori e di annullamento.
La ricostruzione non è condivisibile.
Quanto all’interpretazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, comma 2 bis innanzi richiamato, e per quanto qui di rilievo, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha da tempo chiarito che il superamento del termine di (allora) diciotto mesi previsto dal comma 1, è ritenuto ammissibile quando emerga che il titolo ampliativo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, anche mediante il silenzio serbato su circostanze decisive, tale da indurre l’Amministrazione in errore sulla realtà fattuale o sulla sussistenza dei presupposti di legge. In tali casi, pertanto, il comportamento scorretto del beneficiario “distorce” la percezione della realtà da parte dell’Amministrazione e giustifica, in via eccezionale, l’esercizio dell’autotutela anche oltre il limite temporale di cui al comma 1 (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 7987). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che l’erronea rappresentazione, da parte del privato, delle circostanze di fatto e di diritto, poste a fondamento dell’atto ampliativo illegittimo in suo favore – fattispecie che il legislatore prende espressamente in considerazione anche al comma 2 bis dell’art. 21 nonies – esclude, in radice, la configurabilità di una posizione di legittimo affidamento in capo al medesimo (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Proprio il legittimo affidamento del destinatario costituisce, infatti, il presupposto giustificativo della previsione di un limite temporale all’esercizio del potere di autotutela, quale strumento di bilanciamento tra l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e il primato del principio di legalità. Il punto di equilibrio tra i principi appena citati è stato sottolineato, da ultimo, anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 26 giugno 2025, secondo cui “nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple , SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»)”; e non può pertanto riconoscersi meritevole di tutela l’affidamento del privato, qualora si riscontri che il contrasto tra quanto rappresentato in sede di formulazione dell’istanza, volta ad ottenere il titolo edilizio, e la fattispecie reale “sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926). Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile” (Corte cost., 88/2025, cit., punto 3.2). Tanto riepilogato in termini generali, v’è da dire, quanto al caso che ci occupa, che risulta dagli atti versati in giudizio che:
a) per quanto, nella licenza edilizia del 1933 si faccia riferimento ad una “casetta costituita da solo piano rialzato e prolungamento della stalla già esistente sul mappale n. 505”, nei grafici allegati (pianta, prospetto e sezione trasversale) viene poi chiaramente individuato un fabbricato composto da tre distinti livelli (seminterrato, piano rialzato e sottotetto), coincidente, all’evidenza con quanto “risulta dal grafico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica e da quello rilasciato dallo Scrivente Servizio”, sicché non risulta in atti, la “discrepanza” posta dal Comune alla base del contestato annullamento (cfr., all. 14 alla relazione peritale);
b) inoltre, la copia della licenza edilizia del 1933, era agli atti del Comune – in allegato alla IA n. 508 del 2015 - sin dal 2015, sicché della ritenuta discrepanza di quanto da essa emergente con la dichiarazione del tecnico in sede di richiesta di permesso di costruire, il Comune ben avrebbe potuto rendersi conto ai fini di un’autotutela tempestiva.
Alla luce dei dati ora riportati, è evidente, da un lato, che parte ricorrente non ha operato alcuna “falsa rappresentazione” (con inoperatività del meccanismo di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, comma 2bis) e che, comunque ed anche a voler accedere alla tesi del Comune in ordine all’ignoranza, prima del sopralluogo del 2020, del documento “licenza edilizia” e del suo contenuto (tesi, come visto, smentita dagli atti di causa), non può non rilevarsi come tale documento fosse agli atti del Comune sin dalla ricezione della IA n. 508 del 2015 e che, a tutto voler concedere, sin a partire dall’inoltro della relazione Relazione Tecnico – Storica ex art. 63 co. 4 di cui si dà atto nel verbale del 9 luglio 2018), il Comune aveva avuto ben chiara la portata degli interventi complessivi sul cd. “Parco FO” sì da poter più facilmente reperire il documento. In proposito, peraltro, va rilevato nessun pregio riveste l’ulteriore tesi per cui la parcellizzazione delle pratiche edilizie afferenti il cd. “Parco FO”, artatamente operata dalla ricorrente, avrebbe, di fatto, impedito all’Amministrazione di avere effettiva contezza del disegno unitario perseguito, integrando anch’essa una (falsa) rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore l’Amministrazione e ritardare l’esercizio dei poteri inibitori e di annullamento. In proposito non può non rilevarsi come, in effetti, risulta ulteriormente dagli atti versati in giudizio che:
c) la suddivisione in plurime “pratiche”, era stata, in realtà, sollecitata dagli stessi uffici comunali, in ragione della difficoltà di istruire un’unica pratica, riguardante otto unità immobiliari tra loro differenziate;
d) il Comune aveva comunque acquisito, già in sede procedimentale, la relazione tecnica integrativa ex art. 63, comma 4, della Variante Generale al PRG, che illustrava “tutti gli interventi da realizzare”, collegando le singole IA ai rispettivi cespiti e rappresentando, così, il quadro unitario degli interventi;
c) in ogni caso, plurimi sopralluoghi erano stati svolti dopo la ricezione di tale relazione integrativa.
Tali circostanze fattuali sono state documentalmente riscontrate anche dal verificatore, che ne dà conto nella relazione conclusiva (completa di allegati) e che si riportano di seguito: “Il Comune di Napoli, già prima dello svolgersi del sopralluogo del 16.01.2020, era a conoscenza della circostanza che la Soc. Parco FO srl avesse presentato differenti istanze una per ogni intervento edilizio che aveva intenzione di realizzare. Difatti, in data 11.05.2018, i tecnici dell’UOTE e del SUEP del Comune di Napoli avevano effettuato un sopralluogo (All.11) volto alla verifica dei soli interventi di cui alla DIA 140/2016, DIA 303/2016, IA 120/2016 e, “vista la molteplicità di pratiche edilizie presentate”, hanno chiesto al ricorrente di presentare una Relazione Tecnico – Storica ex art. 63 co. 4 (All.12). Della avvenuta consegna della succitata relazione da parte della Soc. Parco FO srl fu dato atto nel verbale redatto a seguito di sopralluogo tenutosi il 09.07.2018 (All.13). A tale sopralluogo parteciparono gli stessi uffici comunali (UOTE, SUEP) che avevano espletato il sopralluogo del 11.05.2018 (All.11). Ed ancora, nel medesimo verbale, viene riportato che “non si riscontrano difformità rispetto a quanto autorizzato”. Alla luce dei dati aggiuntivi ora riportati, è evidente, da un lato, che parte ricorrente non ha operato neanche sotto questo profilo (parcellizzazione pratiche edilizie) alcuna “falsa rappresentazione” (con inoperatività del meccanismo di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, comma 2bis) e che, comunque ed anche a voler accedere alla tesi del Comune in ordine all’ignoranza dell’assenza di plurime pratiche afferenti il medesimo immobile (smentita, come sopra visto, dagli atti di causa), sin dalla trasmissione della Relazione Tecnico – Storica ex art. 63 co. 4 (di cui si dà atto nel verbale del 9 luglio 2018), l’ente locale aveva avuto ben chiaro il quadro complessivo, potendo agire in autotutela a partire da tale momento, rimanendo invece inerte sino all’adozione del provvedimento in questa sede contestato.
14.6. - In conclusione, conformemente a tali argomentazioni, ed in esse assorbite le residue censure, il ricorso va accolto.
15. - La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
15.1. - Con separato decreto presidenziale verrà liquidato il compenso del verificatore, che si pone a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara in parte inammissibile ed in parte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
-condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, ponendo definitivamente a carico di quest’ultimo le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
Rita Luce, Consigliere
ER TT LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TT LA | OL IN |
IL SEGRETARIO