Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2525/'21 del ruolo generale, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta ed Angela Barretta, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n. 365, elett.te domicilia
C O N T R O
Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.2.2021, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze di , titolare della ditta individuale Parte_2
Dober Security dal 1°.08.2014 al 13.01.2015, data di risoluzione del rapporto per dimissioni per giusta causa;
di aver svolto mansioni di portiere presso il Condominio Parco di Napoli, via Alessandro Manzoni 253, in Parte_3 esecuzione del contratto di appalto relativo al servizio di vigilanza non armata;
di essere stato sottoposto a potere direttivo- disciplinare di;
di Parte_2
1
di aver osservato orario di lavoro dalle 23.00 alle 06.00 o dalle 08.00 alle 14.00 o dalle 15.00 alle 21.00; di non aver percepito la retribuzione per l'intera durata del rapporto. Tanto premesso, lamentando di non aver percepito alcuna somma a titolo di differenze retributive, tfr, 13^ mensilità, ROL, indennità sostitutiva delle ferie, rassegnava le seguenti conclusioni: “a- previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare il sig. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente ivi alla via E. Pimentel Fonseca 6 c.f. titolare della C.F._1 ditta individuale Dober Security di al pagamento in favore del Parte_2 ricorrente della complessiva somma di €9.209,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva parte resistente. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente aziona domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro dedotto come intercorso tra le parti dal 1°.08.2014 al 13.01.2015. Preliminarmente va osservato che, nonostante il riferimento alla responsabilità del committente la domanda di Controparte_1 condanna risulta formulata nei confronti del solo convenuto , unico Pt_2 vocato in giudizio. Nel merito va osservato quanto segue. Agli atti è lettera di assunzione del ricorrente a far data dal 1°.8.2014, con mansioni di portiere ed inquadramento nel livello A/1, da parte di Parte_2
(crf doc di cui all'allegato 1 della produzione di parte ricorrente). Dall'istruttoria svolta è emersa prova della cessazione di fatto del rapporto di lavoro nel 2015 (teste . Tes_1
In ordine alle modalità orarie di svolgimento della prestazione, dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in turni giornalieri di durata non inferiore alle 7 ore (cfr ricorso e deposizione del teste
, anche notturni. Tes_1
Poiché non vi è prova della corresponsione delle somme maturate a titolo di retribuzione per il lavoro prestato, deve concludersi per la condanna di Pt_2
al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di retribuzione non
[...] corrisposta, della somma di euro 5.731,61, risultante dai conteggi attorei
2 correttamente sviluppati con riferimento al livello di inquadramento riconosciuto contrattualmente al lavoratore. In difetto di prova della corresponsione dei relativi importi, va altresì riconosciuto al lavoratore, a titolo di 13^ mensilità, l'importo di euro 437,27. Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento di indennità sostitutiva di ferie e ROL, in difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa, ossia dell'effettivo svolgimento della prestazione nei giorni ad essi destinati. Invero l'unico teste escusso, CA , si è limitato a riferire “per la Tes_2 brevità del periodo di lavoro io non maturai le ferie e pertanto non ci fu bisogno
- nel mio caso - di richiedere al l'assegnazione di qualche giorno di Pt_2 ferie”. In difetto di prova del pagamento di somme a titolo di t.f.r., deve riconoscersi al lavoratore la somma di euro 463,27. Quanto alla domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso, in difetto di prova dell'assolvimento degli oneri formali previsti a pena di efficacia dall'art. 26 dlgs 151/'15, non può ritenersi accertata l'esistenza delle dedotte dimissioni, con conseguente rigetto di detto capo di domanda. Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1
6.632,15, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_2 Parte_1 somma di euro 6.632,15, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Napoli, 11.3.2025 Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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