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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, AT
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2021 depositato il 30/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi e, qualora non accolto il motivo principale, contesta il quantum dell'accertato per la presenza di errori di calcolo indicati nell'atto di accertamento impugnato e non riscontrati dalla dichiarazione contabile.
In particolare:
- nell'avviso di accertamento, a pag. 3, l'Ufficio indica come reddito di impresa dichiarato € 39.173,00 ed invece a pag. 6 lo stesso reddito viene indicato in € 27.421.00 che corrisponde al reddito dichiarato;
- contesta il quantum rispetto alla ripartizione dei redditi correlati all'impresa familiare, come al "punto 7" del ricorso.
Resistente/Appellato: l'Ufficio eccepisce la tardività delle eccezioni correlate al quantum oggi formulate in udienza e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 novembre 2021 La RE SE proponeva gravame avverso l'avviso di accertamento n. n.TVK0104011142020 relativo all'anno di imposta 2016.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
- A seguito di invito n. I00839/2019, notificato in data 02.09.2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Foggia – Ufficio Controlli, ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, invitava il ricorrente a presentare la documentazione contabile relativamente agli anni di imposta 2015 e 2016;
- in data 25.09.2019 e 26.11.2019 il contribuente presentava la documentazione richiesta, come da “verbali di consegna documentazione”, ottemperando così alle richieste dell'Ufficio;
- in data 12.06.2021 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – Ufficio Controlli notificava a mezzo posta l'avviso di accertamento n.TVK010401114/2020 per l'anno 2016, con il quale venivano contestati costi (assunti non giustificati) per euro 63.915,00, e conseguenti maggiori imposte per euro
30.507,00 (di cui € 25.833,00 per IRPEF, € 1.083,00 per addizionale regionale, € 511,00 per addizionale comunale ed € 3.080,00 per IRAP), oltre sanzioni ed interessi, nonché maggiori contributi previdenziali per
€ 11.775,00, contestando altresì l'infedele dichiarazione per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato;
- il ricorrente ha costituito, sin dal 10.12.2008, un atto dichiarativo di impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.) con la sorella sig.ra Nominativo_1, alla quale veniva riconosciuta una quota di partecipazione agli utili nella misura del 30%.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza giuridica della notifica, in violazione dell'art. 60 del d.p.r. n.600/1973 e dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78/2010.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in virtù della mancanza di valida delega, in violazione dell'art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973.
3. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in virtù della mancanza dell'attestazione di conformità, in violazione dell'art.23 del d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 42, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973.
4. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, sostanziatosi nella mancata indicazione delle “ragioni giuridiche” e dei “presupposti di fatto” sottesi all'accertamento, in violazione dell'art. 42 del d.
p.r. n. 600/1973; dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000; dell'art. 3 della l. n. 241/1990; dell'art. 41, co. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
5. Nullità dell'avviso di accertamento per omessa e/o apparente attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 70 del d.p.r. n.600/1973, e dell'art. 24 della l. n. 4/1929, degli artt.
41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi statuiti dalla CGUE (sent. del 3.07.2014 – cause riunite c-129/13 e c-130/13; nonché causa c- 277/11 del 2012 e causa c-349/07 del 2008), e dei principi giurisprudenziali statuiti da cass., ss.uu., sent. n. 19667/2014, nonché di quelli costituzionali (art. 97) e statutari (art. 10, co. 1, della l. n. 212/2000).
6. Nullità dell'avviso di accertamento, per violazione degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 4 e 7 della l. n.
212/2000, dell'art. 24 della l. n. 4/1929, dei principi sanciti dalla CGUE, sent. 22.10.2013, causa 276/14, nonché dell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).
7. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata imputazione dei redditi ai singoli partecipanti all'impresa familiare – mancata applicazione dell'art. 5, comma 4, del d.p.r. n. 917/86.
8. Inapplicabilità delle sanzioni per violazione del principio comunitario della proporzionalità e per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 472/1997.
9. Nullità dell'atto impugnato per infondatezza e/o inesistenza della pretesa tributaria.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva annullarsi l'avviso di accertamento impugnato e condannarsi l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92 (che richiama l'art. 92 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, con decorrenza 04.07.2009), ivi compreso il contributo unificato versato pari ad euro 250,00.
In data 20 gennaio 2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nel ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992..
In data 29 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame formulati in sede di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene inammissibili perché tardivi i motivi di gravame formulati dal difensore di parte ricorrente per la prima volta nell'odierna udienza.
Ciò premesso, passando a valutare i motivi di gravame formulati nel ricorso, a giudizio di questa Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado nessuno di essi risulta meritevole di accoglimento.
Conducono a tale valutazione le seguenti considerazioni:
- L'avviso di accertamento impugnato risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata dal messo notificatore Nominativo_2, soggetto regolarmente nominato con la Disposizione di Servizio n.20 del 28 aprile 2021 prodotta dall'Ufficio in allegato alle controdeduzioni;
ne consegue che l'assenza di una formale relata di notifica sulla copia consegnata al destinatario non costituisce una causa di invalidità della notifica.
- L'avviso di accertamento impugnato risulta essere stato sottoscritto dal funzionario dott.ssa Nom_3 che all'epoca risultava essere stato delegato alla firma di atti analoghi a quello impugnato dall'allora dirigente della Direzione Provinciale di Foggia dott. Nominativo_4 in forza della disposizione di servizio del 26 ottobre 2020 prodotta dall'Ufficio.
- La conformità all'originale della copia notificata dell'avviso di accertamento impugnato è attestata contrassegno Qr Code presente nella prima pagina.
- L'avviso di accertamento impugnato risulta presentare una motivazione idonea nella quale risultano essere riportati tutti i dati ed elementi imposti dalla legislazione vigente;
ad colorandum deve evidenziarsi come parte ricorrente ha avuto contezza delle motivazioni poste a base dell'atto impugnato tanto da poter formulare tempestivamente ricorso avverso lo stesso.
• L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica al ricorrente dell'invito n. I00839/19 sicchè non risulta sussistente alcuna violazione dell'obbligo di instaurazione un contraddittorio endoprocedimentale.
• Nell'avviso di accertamento impugnato si è correttamente proceduto nel determinare il reddito di impresa accertato a sottrarre le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare indicate in euro 11.752,00.
• Le sanzioni previste dall'avviso di accertamento impugnato non risultano lesive del principio di proporzionalità essendo state irrogate nella misura del minimo prevista dalla normativa applicabile più favorevole a parte ricorrente;
non risultano altresì sussistenti nel caso in valutazione presupposti che consentano la non applicabilità delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
• La contabilizzazione a costi e ricavi è prevista solo per le imprese a contabilità ordinaria, sicchè in assenza di alcun elemento contabile e/o documentale idoneo a dimostrare on certezza che nel conto “ricavi generi di monopolio” sia, come sostenuto dal ricorrente, confluito il prezzo finale della rivendita delle sigarette, correttamente l'Ufficio ha ritenuto che nel suddetto conto “ricavi generi di monopolio” siano riportati, come avrebbe dovuto essere trattandosi di impresa in contabilità semplificata, unicamente gli aggi ricavati dalla vendita di generi di monopolio;
ne consegue che il costo di acquisto delle sigarette risulta indeducibile.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria rigettare il ricorso.
Nel contempo, in considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, AT
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2021 depositato il 30/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0104011142020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi e, qualora non accolto il motivo principale, contesta il quantum dell'accertato per la presenza di errori di calcolo indicati nell'atto di accertamento impugnato e non riscontrati dalla dichiarazione contabile.
In particolare:
- nell'avviso di accertamento, a pag. 3, l'Ufficio indica come reddito di impresa dichiarato € 39.173,00 ed invece a pag. 6 lo stesso reddito viene indicato in € 27.421.00 che corrisponde al reddito dichiarato;
- contesta il quantum rispetto alla ripartizione dei redditi correlati all'impresa familiare, come al "punto 7" del ricorso.
Resistente/Appellato: l'Ufficio eccepisce la tardività delle eccezioni correlate al quantum oggi formulate in udienza e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 novembre 2021 La RE SE proponeva gravame avverso l'avviso di accertamento n. n.TVK0104011142020 relativo all'anno di imposta 2016.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
- A seguito di invito n. I00839/2019, notificato in data 02.09.2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Foggia – Ufficio Controlli, ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, invitava il ricorrente a presentare la documentazione contabile relativamente agli anni di imposta 2015 e 2016;
- in data 25.09.2019 e 26.11.2019 il contribuente presentava la documentazione richiesta, come da “verbali di consegna documentazione”, ottemperando così alle richieste dell'Ufficio;
- in data 12.06.2021 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – Ufficio Controlli notificava a mezzo posta l'avviso di accertamento n.TVK010401114/2020 per l'anno 2016, con il quale venivano contestati costi (assunti non giustificati) per euro 63.915,00, e conseguenti maggiori imposte per euro
30.507,00 (di cui € 25.833,00 per IRPEF, € 1.083,00 per addizionale regionale, € 511,00 per addizionale comunale ed € 3.080,00 per IRAP), oltre sanzioni ed interessi, nonché maggiori contributi previdenziali per
€ 11.775,00, contestando altresì l'infedele dichiarazione per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato;
- il ricorrente ha costituito, sin dal 10.12.2008, un atto dichiarativo di impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.) con la sorella sig.ra Nominativo_1, alla quale veniva riconosciuta una quota di partecipazione agli utili nella misura del 30%.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza giuridica della notifica, in violazione dell'art. 60 del d.p.r. n.600/1973 e dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78/2010.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in virtù della mancanza di valida delega, in violazione dell'art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973.
3. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in virtù della mancanza dell'attestazione di conformità, in violazione dell'art.23 del d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 42, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973.
4. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, sostanziatosi nella mancata indicazione delle “ragioni giuridiche” e dei “presupposti di fatto” sottesi all'accertamento, in violazione dell'art. 42 del d.
p.r. n. 600/1973; dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000; dell'art. 3 della l. n. 241/1990; dell'art. 41, co. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
5. Nullità dell'avviso di accertamento per omessa e/o apparente attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 70 del d.p.r. n.600/1973, e dell'art. 24 della l. n. 4/1929, degli artt.
41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi statuiti dalla CGUE (sent. del 3.07.2014 – cause riunite c-129/13 e c-130/13; nonché causa c- 277/11 del 2012 e causa c-349/07 del 2008), e dei principi giurisprudenziali statuiti da cass., ss.uu., sent. n. 19667/2014, nonché di quelli costituzionali (art. 97) e statutari (art. 10, co. 1, della l. n. 212/2000).
6. Nullità dell'avviso di accertamento, per violazione degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 4 e 7 della l. n.
212/2000, dell'art. 24 della l. n. 4/1929, dei principi sanciti dalla CGUE, sent. 22.10.2013, causa 276/14, nonché dell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).
7. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata imputazione dei redditi ai singoli partecipanti all'impresa familiare – mancata applicazione dell'art. 5, comma 4, del d.p.r. n. 917/86.
8. Inapplicabilità delle sanzioni per violazione del principio comunitario della proporzionalità e per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 472/1997.
9. Nullità dell'atto impugnato per infondatezza e/o inesistenza della pretesa tributaria.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva annullarsi l'avviso di accertamento impugnato e condannarsi l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92 (che richiama l'art. 92 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, con decorrenza 04.07.2009), ivi compreso il contributo unificato versato pari ad euro 250,00.
In data 20 gennaio 2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nel ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992..
In data 29 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame formulati in sede di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene inammissibili perché tardivi i motivi di gravame formulati dal difensore di parte ricorrente per la prima volta nell'odierna udienza.
Ciò premesso, passando a valutare i motivi di gravame formulati nel ricorso, a giudizio di questa Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado nessuno di essi risulta meritevole di accoglimento.
Conducono a tale valutazione le seguenti considerazioni:
- L'avviso di accertamento impugnato risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata dal messo notificatore Nominativo_2, soggetto regolarmente nominato con la Disposizione di Servizio n.20 del 28 aprile 2021 prodotta dall'Ufficio in allegato alle controdeduzioni;
ne consegue che l'assenza di una formale relata di notifica sulla copia consegnata al destinatario non costituisce una causa di invalidità della notifica.
- L'avviso di accertamento impugnato risulta essere stato sottoscritto dal funzionario dott.ssa Nom_3 che all'epoca risultava essere stato delegato alla firma di atti analoghi a quello impugnato dall'allora dirigente della Direzione Provinciale di Foggia dott. Nominativo_4 in forza della disposizione di servizio del 26 ottobre 2020 prodotta dall'Ufficio.
- La conformità all'originale della copia notificata dell'avviso di accertamento impugnato è attestata contrassegno Qr Code presente nella prima pagina.
- L'avviso di accertamento impugnato risulta presentare una motivazione idonea nella quale risultano essere riportati tutti i dati ed elementi imposti dalla legislazione vigente;
ad colorandum deve evidenziarsi come parte ricorrente ha avuto contezza delle motivazioni poste a base dell'atto impugnato tanto da poter formulare tempestivamente ricorso avverso lo stesso.
• L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica al ricorrente dell'invito n. I00839/19 sicchè non risulta sussistente alcuna violazione dell'obbligo di instaurazione un contraddittorio endoprocedimentale.
• Nell'avviso di accertamento impugnato si è correttamente proceduto nel determinare il reddito di impresa accertato a sottrarre le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare indicate in euro 11.752,00.
• Le sanzioni previste dall'avviso di accertamento impugnato non risultano lesive del principio di proporzionalità essendo state irrogate nella misura del minimo prevista dalla normativa applicabile più favorevole a parte ricorrente;
non risultano altresì sussistenti nel caso in valutazione presupposti che consentano la non applicabilità delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
• La contabilizzazione a costi e ricavi è prevista solo per le imprese a contabilità ordinaria, sicchè in assenza di alcun elemento contabile e/o documentale idoneo a dimostrare on certezza che nel conto “ricavi generi di monopolio” sia, come sostenuto dal ricorrente, confluito il prezzo finale della rivendita delle sigarette, correttamente l'Ufficio ha ritenuto che nel suddetto conto “ricavi generi di monopolio” siano riportati, come avrebbe dovuto essere trattandosi di impresa in contabilità semplificata, unicamente gli aggi ricavati dalla vendita di generi di monopolio;
ne consegue che il costo di acquisto delle sigarette risulta indeducibile.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria rigettare il ricorso.
Nel contempo, in considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)