Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 409
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per inesistenza giuridica della notifica

    La notifica è valida perché effettuata da un messo notificatore regolarmente nominato, e l'assenza di una relata di notifica sulla copia consegnata al destinatario non costituisce causa di invalidità.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione (mancanza di valida delega)

    L'avviso è stato sottoscritto da un funzionario regolarmente delegato alla firma di atti analoghi.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione (mancanza attestazione di conformità)

    La conformità all'originale della copia notificata è attestata dal contrassegno Qr Code presente nella prima pagina.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    L'avviso presenta una motivazione idonea, riportando tutti i dati e gli elementi imposti dalla legge, e il ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni per presentare ricorso.

  • Rigettato
    Nullità per omessa o apparente attivazione del contraddittorio endoprocedimentale

    L'avviso è stato preceduto dalla notifica dell'invito n. I00839/19, pertanto non sussiste violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Nullità per violazione norme sul contraddittorio e diritto di difesa

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto generale dei motivi di ricorso.

  • Rigettato
    Nullità per mancata imputazione dei redditi ai partecipanti all'impresa familiare

    L'avviso di accertamento ha correttamente proceduto nel determinare il reddito d'impresa accertato a sottrarre le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare indicate in euro 11.752,00.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista dalla normativa applicabile più favorevole al ricorrente e non sussistono presupposti per la loro non applicabilità.

  • Rigettato
    Infondatezza e/o inesistenza della pretesa tributaria

    L'Ufficio ha correttamente ritenuto che nel conto “ricavi generi di monopolio” debbano confluire solo gli aggi ricavati dalla vendita di generi di monopolio, trattandosi di impresa in contabilità semplificata, e che il costo di acquisto delle sigarette sia indeducibile.

  • Inammissibile
    Contestazione del quantum (errori di calcolo e ripartizione redditi impresa familiare)

    I motivi relativi al quantum sono stati dichiarati inammissibili perché tardivi, formulati per la prima volta in udienza. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del reddito d'impresa e la sottrazione delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 409
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 409
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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