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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Paraguay il 31.12.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Gatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, via San Gottardo n.76, giusta procura alle liti in calce al ricorso
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Pinna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, sito in Milano, via Ugo Betti n. 161/E, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
-RESISTENTE-
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 20.11.2024 all'esito del decorso dei termini di cui all'art.190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
Nessuna comparsa conclusionale è stata depositata da parte del resistente.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazioni delle conclusioni depositati in atti.
Conclusioni per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
15.11.2024)
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri Parte_1
(cod. fisc. ) e (cod. fisc.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 29.4.2010 trascritto nel comune di AT presso l'ufficio dello stato C.F._2 civile atto n.1 P. I S./ Reg. Uff. dell'anno 2010, mandando al Cancelliere di trasmettere copia autentica
pagina 1 di 14 della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT
(MB), affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni di legge.
2) Affidare in via super esclusiva (affidamento esclusivo rafforzato) il figlio minore alla madre Per_1 sig.ra con il diritto per la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale, anche in considerazione della sospensione della potestà genitoriale del padre, ovvero a causa delle necessità sanitarie del minore
3) Disporre il collocamento del minore presso l'abitazione della madre in NA B.za (MB) via IV
Novembre n.58.
4) Disciplinare il diritto di visita del sig. prevedendo incontri tra il padre ed il Controparte_1 minore in presenza di un educatore ovvero secondo modalità giorni ed orari che l'On.le Tribunale adito vorrà stabilire, previo il parere degli assistenti sociali se ritenuto necessario.
5) Porre a carico del Sig. il contributo al mantenimento per il figlio minore CP_1 Per_1 quantificato nell'importo di € 300,00 per 12 mensilità, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario.
6) Dare atto che i genitori s'impegnano a prestare il reciproco assenso al rilascio del documento di identità e passaporto valido sia per sé stessi che per il figlio minore, con il reciproco impegno a comunicare all'altro genitore ogni dettaglio necessario in caso di viaggi sia in Italia che all'estero.
7) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfett. 15%.
Conclusioni per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.11.2024):
A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Signora Parte_1
(C.F. ) e il Signor (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 29.4.2010 trascritto nel Comune di AT presso l'ufficio dello stato C.F._2 civile atto n.1 P. I S./ Reg. Uff. dell'anno 2010, mandando al Cancelliere di trasmettere copia autentica della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (MB), affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni di Legge. B. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ai genitori, con collocamento presso la Per_1 madre.
C. Disporre a carico del Signor il versamento per il contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore, , nella misura non superiore ad Euro 200,00 (duecento/00) per n. 12 mensilità, oltre alle Per_1 spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
D. Vista la Relazione depositata dai Servizi Sociali in data 08.11.2024 e valutato il percorso svolto con gli Assistenti Sociali, disciplinare il diritto di visita padre/figlio con incontri liberi che tutelino il diritto alla bigenitorialità e il rapporto padre/figlio, secondo le disposizioni di Codesto Ecc.mo Tribunale riguardo a modalità, frequenza e orari.
E. Rigettare, per i motivi sopra esposti, tutte le domande ex adverso formulate in merito all'affidamento super-esclusivo, alla somma di mantenimento nella misura riportata nel Ricorso introduttivo della Signora alla richiesta di rilascio di documento valido per l'espatrio per Parte_1 il figlio minore.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: pagina 2 di 14 Si deposita esame tossicologico effettuati, in data 11.10.2024, dal signor presso il Controparte_1 medico del lavoro, durante la visita periodicamente disposta dalla datrice di lavoro per i dipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 19.04.2021 adiva l'intestata Parte_1
Autorità Giudiziaria al fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
a AT (MB) in data 29.04.2010, dalla cui unione è nato il figlio il giorno CP_1 Per_1
25.05.2013. La ricorrente esponeva che a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal marito, il quale era anche stato condannato in sede penale e detenuto in carcere per delitti legati al traffico di sostanze stupefacenti, era venuta meno l'affectio coniugalis e che per questo i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza pronunciata dal
Tribunale di Monza in data 14.06.2018.
Quanto ai rapporti relativi al figlio minore, deduceva che il marito Parte_1 si sarebbe da sempre disinteressato della crescita e del sostentamento del figlio, sia dal punto di vista morale che materiale, e che sarebbero gravati in via esclusiva sulla madre tutti gli oneri di accudimento del figlio, resi ancora più onerosi dalla condizione di disabilità del minore.
La ricorrente chiedeva pertanto disporsi l'affido esclusivo a sé del minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento di Per_1 da parte del padre.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.06.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale contestava la ricostruzione dei fatti così come esposta dalla controparte;
la crisi coniugale non sarebbe infatti da imputare alla condanna penale del resistente quanto piuttosto ai comportamenti della moglie, assolutamente contrari ai doveri coniugali. Contestava di non essersi mai occupato della gestione del figlio minore, dal momento che in diverse occasioni la madre si sarebbe disinteressata delle esigenze del figlio, lasciandolo da solo o rimettendolo alle esclusive cure paterne.
Relativamente alle questioni economiche, il resistente rappresentava che la condanna penale lo aveva messo in gravi difficoltà economiche, visti anche i debiti accumulati nei confronti dell'erario; affermava in ogni caso di avere reperito un'attività lavorativa una volta riacquistata la libertà personale e di non essersi mai sottratto dal corrispondere quanto necessario per il mantenimento del figlio.
All'udienza del 20.06.2023 il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, disponeva l'escussione delle parti e, all'esito, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 23.06.2024 venivano resi i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il cui dispositivo si riporta per maggiore chiarezza espositiva:
I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre e facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo i tempi (compresi i periodi di vacanza) e le modalità che saranno fissati dal Servizio Sociale del Comune di NA AN
(territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di AT (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), eventualmente anche in Spazio Neutro ed alla presenza di un educatore, al fine di assicurare
pagina 3 di 14 l'instaurazione e lo svolgimento di un rapporto sereno, stabile e continuativo tra il padre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore nel suo esclusivo interesse;
IV. Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, attualmente il Servizio Sociale presso il
Comune di Comune di NA AN (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di AT (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), con l'incarico di:
-svolgere una funzione “terza” in caso di puntuali necessità mediatore tra le parti;
- avviare un intervento educativo domiciliare presso la residenza materna e paterna secondo tempi e modalità ritenute più opportune;
-rimodulare il calendario delle frequentazioni fra il minore ed il padre;
-effettuare un costante monitoraggio della situazione personale e del benessere fisio-psichico del minore, riferendo tempestivamente a questa Autorità Giudiziaria in presenza di situazioni di grave pregiudizio per il minore;
- garantire la presa in carico di presso il servizio per le tossicodipendenze Controparte_1 territorialmente competente, che dovrà trasmettere gli esiti degli esami al Servizio Sociale del Comune di NA AN e AT;
V. Dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione in ordine Email_1 all'andamento degli interventi di cui sopra entro il giorno 6 dicembre 2023; VI. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2024 e con riferimento al mese di giugno 2023.
Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, Controparte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da pagina 4 di 14 istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VII. Nomina giudice istruttore se stessa;
VIII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 14 dicembre 2023 alle ore 10,15, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
IX. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima Parte_1 dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art.
163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6);
X. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; unitamente alla comparsa dovrà produrre la sentenza di condanna relativa al procedimento penale Controparte_1
a suo carico e il provvedimento con cui è stata disposta la cessazione della pena detentiva con ogni conseguente effetto di legge anche ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
XI. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Controparte_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
pagina 5 di 14 Le parti si costituivano nella fase istruttoria del giudizio con memorie depositate rispettivamente in data
10.11.2023 e 29.11.2023.
All'udienza del 11.01.2024 il Giudice disponeva la prosecuzione degli interventi in essere.
Alla successiva udienza del giorno 11.07.2024 la ricorrente lamentava l'assenza di risorse economiche necessarie per poter provvedere al sostentamento del figlio e il resistente provvedeva a corrisponderle, banco iudicis, l'assegno per il mese in corso.
Il Giudice, dopo aver fissato i termini alle parti per la precisazione delle conclusioni, ordinava ai
Servizi Sociali di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti precisavano quindi le conclusioni depositando note scritte nel rispetto dei termini assegnati e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.06.2018 (sent. n. 1919/2018 – pubbl. in data 10.07.2018).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Quanto all'affidamento del figlio minore (25.05.2013), è noto come il legislatore del 2006 Per_1 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass.
Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del
02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n.
4706 del 29.11.2018); l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n.
24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel pagina 6 di 14 mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ.
26587/2009 e 977/2017).
Al fine di decidere la domanda di affidamento del minore oggetto del presente giudizio, preme ricostruire la situazione di benessere di e più in generale le condizioni del nucleo familiare sulla Per_1 base delle relazioni depositate dai Servizi Sociali di NA in AN.
Dalla relazione di assistenza domiciliare depositata in data 06.12.2023 è emerso che l'intervento educativo domiciliare è stato attivato nel mese di agosto con accesso settimanale della durata di due ore presso il domicilio del minore e della madre e ulteriori incontri a casa del padre programmati in base alla disponibilità del che tuttavia è stato spesso impegnato in trasferte di lavoro in Italia e CP_1 all'estero, motivo per cui sono stati organizzati unicamente cinque incontri tra padre e figlio.
Nel corso degli incontri è emersa la positività della relazione tra la madre e il figlio e la sintonizzazione della madre sui bisogni del figlio (“Durante gli incontri l'educatore ha potuto osservare come il minore abbia un legame molto stretto con la madre;
madre e figlio comunicano attraverso un forte contatto fisico e visivo (carezze e abbracci) (…) La signora provvede personalmente ai bisogni di R. secondo le sue possibilità per ciò che riguarda gli aspetti di accudimento, di salute e inerenti la scuola.”).
Dalla relazione è emersa anche la necessità della madre di appoggiarsi a ulteriori figure di riferimento per accudire il figlio in quanto spesso rientra tardi dal lavoro;
per questo si avvale di frequente di una baby sitter e anche il suo attuale compagno rappresenta un importante punto di riferimento per il minore.
Quanto al rapporto padre/figlio dalla relazione dell'educatore è emerso che durante gli incontri padre- figlio, della durata di circa due/tre ore ciascuno, è stato prelevato dall'educatore dal domicilio Per_1 materno per poi essere accompagnato a casa del padre. In un paio di occasioni in presenza dell'educatore il padre ha portato il figlio a vedere i cavalli e a dare loro da mangiare;
altre volte il minore è rimasto a cena a casa del padre e della nonna. Gli incontri alla presenza dell'educatore sono apparsi utili per sostenere nei momenti di condivisione e incontro con il padre, facilitando la Per_1 relazione attraverso la condivisione di attività piacevoli e sostenendo una relazione positiva e genuina tra padre e figlio. Il si è mostrato affettuoso e responsabile e il figlio si è sempre trovato a CP_1 suo agio durante le visite. Il rapporto conflittuale tra i genitori non sembra incidere, in questa fase, sulla disponibilità di a vivere il passaggio tra i due genitori e a passare del tempo insieme al padre. Per_1
Nella relazione depositata in pari data i servizi sociali di NA AN hanno rilevato, quanto alla madre, che la stessa rappresenta il principale punto di riferimento per la cura e l'accudimento di Per_1
e che nutre un grande risentimento nei confronti del a causa della sua lontananza morale e CP_1 materiale (“la donna è molto impegnata nella cura del figlio , che richiede grande impegno, oltre Per_1 al mantenere un attività lavorativa che le permetta la propria autonomia e indipendenza. La signora ha espresso in modo chiaro il proprio risentimento nei confronti del sig. che origina dalla CP_1 rottura della relazione di coppia conseguente al reato commesso dall'uomo e successivamente si intensifica a seguito dell'allontanamento, anche se per ragioni lavorative, dell'uomo che, così, ha reso priva la signora del proprio sostegno nei confronti del figlio e delle questioni legate alla cura. E' oggetto di scontro e rivendicazione anche l'assenza del mantenimento che l'uomo non verserebbe regolarmente. La signora, pur comprendendo le valide ragioni che hanno portato il sig. a CP_1 compiere tali scelte lavorativa, non riesce ad spostarsi da una posizione di rivendicazione che, in parte, viene attivata dal mancato riconoscimento dell'uomo rispetto al grande impegno profuso dalla pagina 7 di 14 signora e dall'assenza di legittimazione della sofferenza della stessa. Quando la signora riesce a spostarsi dalle proprie istanze e rivendicazioni, è in grado di riconoscere il sentimento positivo che lega padre e figlio.
L'educatore ha potuto constatare l'assenza di comunicazione tra i genitori: la madre recrimina al padre l'assenza dalla vita del figlio e la mancata contribuzione ai suoi bisogni ed entrambi rievocano episodi del passato che innescano la discussione tra le parti, impossibilitate a dialogare nell'interesse del figlio.”).
Quanto al padre, è stato messo in luce come il non riesca a sintonizzarsi sui bisogni emotivi CP_1 della ricorrente e continui a recriminarle il fatto di non averlo messo a conoscenza della propria storia familiare da cui sarebbe potuto rilevarsi il rischio di una disabilità in capo al figlio (“il sig. CP_1 non riesce ad avvicinarsi dal punto di vista emotivo alla madre del minore, riconoscendone fatiche e qualità, poiché risponde in modo reattivo alle accuse che si sente rivolgere, che lo richiamano alle proprie colpe che sente di aver adeguatamente scontato, e all'incapacità della sig.ra di Parte_1 accogliere la sofferenza dell'uomo. Inoltre, rimane un tema fortemente attivante per la coppia genitorialità il tema della disabilità. Seppur senza mettere in alcun modo in discussione il proprio affetto per il figlio, il sig. esplicita la percezione soggettiva di essere stato ingannato poiché, CP_1 all'atto del concepimento e ancor prima nel progetto di genitorialità in procinto, la signora non lo avrebbe informato in modo chiaro né riguardo alla disabilità del fratello che, a Parte_1 dire dell'uomo, non poteva non essere nota dal punto di vista eziopatogenetico, né riguardo alla possibile trasmissione della malattia ai figli della donna in ragione della genetica. La donna, dal canto suo, sostiene strenuamente di non essere consapevole di tale dato, e di averlo scoperto unicamente dopo il parto e a seguito delle visite e comunicazione dei medici. Su questi aspetti i signori non riescono a trovare una ricostruzione della storia loro e del figlio che permetta di sintonizzarsi sulla sofferenza dell'altro, comprendendone le ragioni.”).
Il è stato anche richiamato in merito all'importanza di sottoporsi ai test presso il SERD come CP_1 prescritti dal Tribunale;
nondimeno ha riferito di non riuscire a effettuare i controlli nei termini indicati per motivi di lavoro né ha trasmesso il risultato dell'esame sul bulbo pilifero che ha riferito di avere effettuato, nonostante abbia dichiarato di avere reperito un contratto di lavoro che gli garantirebbe maggiore presenza (“Al sig. è stato ricordato in più occasioni la necessità di effettuare i CP_1 controlli da codesta AG richiesti in merito al consumo e utilizzo di sostanze stupefacenti. Lo stesso, per ragioni lavorative, ha riferito di non riuscire a effettuare controlli bisettimanali, come sarebbero Per_ predisposti dal e pertanto ha affermato che si sarebbe sottoposto al test del capello. In merito a tale esame, il servizio scrivente non ha avuto documentazione. Il signore ha riferito che l'esito dell'esame sarà prodotto a codesta AG tramite il proprio legale. L'uomo, ad oggi, ha ottenuto un nuovo contratto di lavoro riuscendo ad avvicinarsi al territorio di residenza del figlio e potendo garantire una migliore organizzazione in merito agli incontri e alla sua presenza.”).
I servizi sociali hanno concluso la su richiamata relazione evidenziando come non sussistano in capo al padre elementi di pregiudizio rispetto alla relazione con il figlio, come emerso anche nel corso dell'intervento di educativa domiciliare, nondimeno il padre è spesso assente – e tale lontananza ingenera sofferenza nel minore legata alla mancanza – e non ottempera regolarmente agli obblighi anche materiali rispetto al figlio stesso. Proprio per via della frequente assenza dal padre dal territorio i servizi sociali hanno rappresentato a entrambi i genitori l'opportunità che resti affidato alla Per_1
pagina 8 di 14 madre, al fine di garantire anche una presa in carico sanitaria del minore maggiormente tempestiva ed efficace (“Con entrambi i genitori, si è condiviso come il servizio scrivente non ritenga necessario che codesta AG modifichi l'attuale inquadramento giuridico in merito alla responsabilità genitoriale che, così come stabilito, permette una presa in carico del minore dal punto di vista sanitario maggiormente tempestiva ed efficace, laddove insorgessero problematiche ulteriori.”).
Nella relazione depositata il 25.06.2024 cosi come in quella successiva depositata in data 08.11.2024, i servizi sociali hanno ribadito che la tensione tra i genitori è alimentata da un lato dalla non costante presenza della figura paterna, che pone la madre in una continua condizione di tensione e di sovraccarico emotivo dovuto alla preoccupazione di non poter fare affidamento sull'altro genitore per le cure di e dall'altro lato dal fatto che il padre non ha seguito tutti i percorsi prescritti dal Per_1
SERD, non sollevando cosi la madre dai dubbi avanzati rispetto all'uso di sostanze stupefacenti.
Si legge in particolare nella relazione depositata dai servizi sociali di NA AN in data
25.06.2024 che “Il sig. ha avviato la presa in carico presso il Sert di competenza. Ha CP_1 proseguito la propria attività lavorativa, con base operativa in Valtellina. Rispetto al calendario degli incontri con il figlio , ha mantenuto l'impegno preso. Solo in occasione del compleanno del Per_1 figlio, non si è ricordato di fargli gli auguri, provvedendo poi nei giorni successivi scusandosi. Il figlio
ha mostrato tristezza, alla psicologa scrivente, rispetto a questa mancanza. Il sig. Per_1 CP_1 ritiene di fare, ad oggi, quanto possibile come genitore rispetto ai propri impegni, non riuscendo a garantire di più in termini di tempo con il figlio e di impegno, anche economico, nei confronti della madre. E' legato affettivamente al figlio, ma non riesce a garantire una presenza quotidiana stabile.”
Nella successiva relazione depositata il 08.11.2024 è emerso che il servizio sociale non è riuscito ad intervenire sulle tematiche che alimentano l'alta conflittualità genitoriale considerata la frequente assenza del territorio del assenza che impedisce l'espletamento di un percorso di CP_1 coordinazione che richiede la presenza sul territorio. Quanto a gli assistenti sociali hanno Per_1 riferito che il minore sta crescendo sereno e che gli incontri con il padre sono vissuti serenamente non sussistendo evidenti elementi di pregiudizio, motivo per cui si potrebbe ipotizzare la liberalizzazione degli incontri, circostanza che tuttavia richiederebbe una forma di collaborazione tra il padre e la madre, collaborazione che allo stato non è praticabile. Tenuto conto delle esigenze sanitarie del minore i servizi sociali hanno concluso la relazione suggerendo nell'interesse del minore l'affido esclusivo rinforzato alla madre per le medesime considerazioni già espresse nella relazione depositata in data
16.12.2023.
Alla medesima relazione sono stati allegati i risultati degli esami tossicologici disposti sulle urine del
(datati 05.11.2024) che nel periodo 28.06 – 07.07.2024 sono risultate negative per la ricerca CP_1 di oppiacei, cocaina e cannabinoidi. Il tuttavia, ha interrotto il monitoraggio tossicologico CP_1 che era stato programmato presso il – da lui indicato in quanto aveva dichiarato che Parte_2 recandosi presso quel centro sarebbe riuscito a rispettare i controlli - adducendo motivi di lavoro.
La necessità di monitorare la condizione sanitaria del è tanto più evidente in quanto il CP_1 resistente è stato condannato dalla Corte di Appello dell'Aquila in data 02.03.2015 alla pena di otto anni di reclusione e al pagamento della multa di € 40.000,00 per il delitto di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (v. produzione del resistente unitamente alla comparsa conclusionale).
Quanto ai rapporti tra e i genitori, dalla relazione della Cooperativa il Melograno che gestisce Per_1
l'intervento educativo è emerso che l'intervento educativo prosegue in modo regolare presso la madre pagina 9 di 14 mentre gli incontri con il padre sono dipesi dai rientri del dalle trasferte. Sono emerse CP_1 perduranti criticità nella relazione tra i genitori, nondimeno attesa la positività della relazione madre/figlio e l'impossibilità di sanare i contrasti genitoriali in contesto educativo, l'educatore ha suggerito la conclusione del percorso presso la madre (“L'intervento educativo domiciliare, attivato nel mese di agosto 2023, prosegue ad oggi con regolarità mantenendo un accesso settimanale della durata di due ore presso la casa del minore con la madre. Proseguono anche gli incontri quindicinali tra padre e figlio della durata di tre ore alla presenza dell'educatore, e a fine incontro il signor CP_1 riaccompagna R. a casa insieme all'educatore.
Il calendario degli incontri padre-figlio è stato concordato tenendo presenti le necessità lavorative del signor Come negli scorsi mesi, il signore lavora lontano dalla propria abitazione di AT CP_1
e torna solo un fine settimana ogni due. Gli incontri domiciliari si svolgono dunque il sabato tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. (…) Durante l'incontro tra padre e figlio alla presenza Pa dell'educatore, i conferma sereno e felice di poter passare un po' di tempo insieme al padre e alla nonna. Normalmente pranzano insieme, guardano la televisione e ascoltano musica. Qualche volta escono per andare a vedere i cavalli e altri animali alla fattoria oppure vanno a prendere il gelato al
McDonald's.
Rispetto ai mesi precedenti il minore appare più tranquillo durante il momento di saluto al papà prima di ritornare a casa e non si sono più verificati forti pianti. Ciò nonostante, R. vorrebbe rimanere ancora un po' con lui e si sente meglio se il padre è presente durante l'accompagnamento a casa dalla mamma. (…) R. vive in un ambiente consono alle sue esigenze e riceve tutte le attenzioni necessarie;
la madre provvede ai suoi bisogni primari per ciò che riguarda l'accudimento, la salute e la scuola. (…) Pa Rispetto a quanto da noi evidenziato in precedenza, durante gli incontri domiciliari a avvertito e sofferto meno la conflittualità dei genitori, entrambi sono riusciti a ritagliarsi momenti di gioia insieme al figlio.
Tuttavia, in questi ultimi mesi di intervento le tensioni tra la signora e il signor Parte_1 CP_1 sono ancora visibili;
si percepisce stanchezza per la situazione familiare, che sembra ad oggi rimanere in stallo. L'intervento educativo di per sé non può incidere su tale dimensione, che richiede uno sforzo da parte di entrambi i genitori per giungere ad un piano di maggiore collaborazione genitoriale, funzionale ai bisogni di R. e alla possibilità per quest'ultimo di accedere alla relazione con entrambi i genitori in maniera sufficientemente serena e in una graduale e futura autonomia rispetto all'intervento di sostegno educativo. L'intervento presso il domicilio materno ad oggi pare aver esaurito i suoi obiettivi;
R. potrebbe beneficiare di contesti di socializzazione, o di attività ed esperienze extra-scolastiche che possano introdurlo a contesti in cui sperimentarsi in attività e relazioni con i pari.”).
Ritiene il Tribunale che, nonostante la positività della relazione padre/figlio in contesto educativo, la non costante presenza del padre presso il territorio ove vive il figlio, al pari della assoluta inaffidabilità del padre rispetto ai controlli a lui prescritti per monitorare l'astensione dall'impiego di sostanze stupefacenti, costituiscano un ostacolo insormontabile per l'esercizio della genitorialità congiunta.
Quanto alla distanza geografica tra il padre e il figlio, se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un a una oggettiva difficoltà nella gestione del minore, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, può affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove la mancanza del pagina 10 di 14 padre si riverberi negativamente sui figli minori. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la patologia da cui è affetto non consenta alcun ritardo nell'assunzione di decisioni nell'interesse del figlio, Per_1 ritardo che invece rischia concretamente di essere causato dall'assenza del padre.
Deve essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità di
[...] all'esercizio della genitorialità, considerato che la madre è parsa in grado di Parte_1 cogliere le esigenze del figlio – aderendo a tutti i percorsi prospettati dai Servizi Sociali sia per lei che per – e ha provveduto alle sue esigenze morali e materiali in assenza del padre. Per_1
tenuto conto di quanto precede, deve essere affidato in modo esclusivo alla madre cui sarà Per_1 rimessa la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio minore, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione.
Deve essere confermato l'attuale collocamento del figlio presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
Quanto ai rapporti tra il padre e il figlio, tenuto conto della imprevedibilità dei rientri del padre sul territorio e della perdurante tensione tra i genitori nella regolamentazione delle visite, deve essere demandata ai servizi sociali di NA AN la definizione di un calendario di visite padre/figlio alla presenza di un educatore, quanto meno finché il padre non avrà dimostrato di essersi sottoposto in modo regolare al percorso presso il SERD e abbia consentito l'acquisizione dei risultati degli esami disposti sulla sua persona. I Servizi Sociali incaricati dovranno quindi proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla
Procura presso il Tribunale dei Minorenni, per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento.
IV. Quanto al mantenimento di è noto come ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e Per_1 septies c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
Principiando dalla condizione reddituale dei genitori, ha dichiarato Parte_1 di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso la ditta AT GL Toys e nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 19.681,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.419,41 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.324,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.343,00 netti mensili.
pagina 11 di 14 Sebbene all'udienza presidenziale avesse dichiarato di percepire 380,00 € a titolo di assegno unico, successivamente ha rettificato tale dato precisando che l'ammontare del beneficio è in realtà pari ad €
280,00 (cfr. doc. dep. in data 10.11.2023).
All'udienza dell'11.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di percepire, altresì, l'importo mensile pari a €
510,00 a titolo di pensione di invalidità del figlio ma di essere gravata dai costi per la baby-sitter per €
400,00 mensili.
Rispetto ai dati economici già vagliati in fase presidenziale, la ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha allegato documentazione relativa a un voucher sociale di € 334,69 percepito a titolo di attività educativa domiciliare e ha documentato una spesa per utenza elettrica bimestrale pari a 428,00
€.
in sede di costituzione in giudizio aveva dichiarato di lavorare come operaio edile Controparte_1 presso la società 4 street con contratto a tempo determinato con sede a Trento, percependo quale emolumento la somma di € 1.300,00 mensili. Aveva quindi prodotto le buste paga riferibili alla CP_2
[...
da cui si evinceva che lo stesso nel mese di marzo 2023 aveva percepito la somma di € 1.511,11, nel mese di aprile 2023 la somma di € 371,53 e nel mese di maggio 2023 la somma di € 1.224,00.
Con la memoria del 29.11.2023 il resistente ha dichiarato di dover intraprendere una nuova attività lavorativa, a far data dal dicembre 2023, con una retribuzione più alta;
tuttavia, tale circostanza nel corso del giudizio non è più stata ripresa né documentata.
Neppure è noto se il resistente abbia ottemperato al pagamento delle spese carcerarie e delle multe arretrate, in particolare di € 40.000,00 quale multa relativa al procedimento penale ed € 5.000,00 a titolo di spese carcerarie.
Dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 06.12.2023 si è appreso che il resistente vive presso l'abitazione della madre sita in AT;
non sono stati documentati, in ogni caso, oneri o abitativi o contributi alle spese domestiche.
Alla luce di quanto precede, precisamente del collocamento del figlio presso la madre in via esclusiva e della situazione economica delle parti quale emersa in corso di causa, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio nella CP_1 misura di cui in dispositivo, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
V. L'assegno unico per tenuto conto dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, deve Per_1 essere percepito in via esclusiva da Parte_1
VI. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di a che le Pt_1 Parte_1 parti siano autorizzate al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio, considerato che in caso di contrasto delle parti sarà necessario un provvedimento del Giudice Tutelare competente sul punto.
VII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM
147/2022, in ossequio al principio di soccombenza parziale rispetto alle domande proposte, devono essere poste per ½ a carico di e compensate tra le parti per la residua parte di ½. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3373/21, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 12 di 14 I. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile a AT (MB) in data 29.04.2010 (Atto n. 1, Parte I, anno 2010 degli atti del Comune di AT (MB));
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici Per_1 presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, salute e educazione;
IV. Dispone che la regolamentazione delle visite padre/figlio sia demandata ai servizi sociali di NA
AN alla presenza di un educatore, quanto meno finché il padre non avrà dimostrato di essersi sottoposto in modo regolare al percorso presso il SERD e abbia consentito l'acquisizione dei risultati degli esami disposti sulla sua persona. I Servizi Sociali incaricati dovranno quindi proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla
Procura presso il Tribunale dei Minorenni, per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento;
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00 da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive del figlio da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure pagina 13 di 14 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
CP_ VI. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall' sia percepito integralmente da
Parte_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda di a che le parti siano Parte_1 autorizzate al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
VIII. Liquida le spese di lite in € 4.4111,00 per compensi oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie
IVA e CPA come per legge e pone ½ delle spese così liquidate a carico di che dovrà Controparte_1 rifonderle a compensa tra le parti ½ delle spese di lite. Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Camilla Filauro
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Paraguay il 31.12.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Gatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, via San Gottardo n.76, giusta procura alle liti in calce al ricorso
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Pinna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, sito in Milano, via Ugo Betti n. 161/E, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
-RESISTENTE-
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 20.11.2024 all'esito del decorso dei termini di cui all'art.190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
Nessuna comparsa conclusionale è stata depositata da parte del resistente.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazioni delle conclusioni depositati in atti.
Conclusioni per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
15.11.2024)
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri Parte_1
(cod. fisc. ) e (cod. fisc.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 29.4.2010 trascritto nel comune di AT presso l'ufficio dello stato C.F._2 civile atto n.1 P. I S./ Reg. Uff. dell'anno 2010, mandando al Cancelliere di trasmettere copia autentica
pagina 1 di 14 della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT
(MB), affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni di legge.
2) Affidare in via super esclusiva (affidamento esclusivo rafforzato) il figlio minore alla madre Per_1 sig.ra con il diritto per la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale, anche in considerazione della sospensione della potestà genitoriale del padre, ovvero a causa delle necessità sanitarie del minore
3) Disporre il collocamento del minore presso l'abitazione della madre in NA B.za (MB) via IV
Novembre n.58.
4) Disciplinare il diritto di visita del sig. prevedendo incontri tra il padre ed il Controparte_1 minore in presenza di un educatore ovvero secondo modalità giorni ed orari che l'On.le Tribunale adito vorrà stabilire, previo il parere degli assistenti sociali se ritenuto necessario.
5) Porre a carico del Sig. il contributo al mantenimento per il figlio minore CP_1 Per_1 quantificato nell'importo di € 300,00 per 12 mensilità, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario.
6) Dare atto che i genitori s'impegnano a prestare il reciproco assenso al rilascio del documento di identità e passaporto valido sia per sé stessi che per il figlio minore, con il reciproco impegno a comunicare all'altro genitore ogni dettaglio necessario in caso di viaggi sia in Italia che all'estero.
7) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfett. 15%.
Conclusioni per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.11.2024):
A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Signora Parte_1
(C.F. ) e il Signor (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 29.4.2010 trascritto nel Comune di AT presso l'ufficio dello stato C.F._2 civile atto n.1 P. I S./ Reg. Uff. dell'anno 2010, mandando al Cancelliere di trasmettere copia autentica della emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (MB), affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni di Legge. B. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ai genitori, con collocamento presso la Per_1 madre.
C. Disporre a carico del Signor il versamento per il contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore, , nella misura non superiore ad Euro 200,00 (duecento/00) per n. 12 mensilità, oltre alle Per_1 spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
D. Vista la Relazione depositata dai Servizi Sociali in data 08.11.2024 e valutato il percorso svolto con gli Assistenti Sociali, disciplinare il diritto di visita padre/figlio con incontri liberi che tutelino il diritto alla bigenitorialità e il rapporto padre/figlio, secondo le disposizioni di Codesto Ecc.mo Tribunale riguardo a modalità, frequenza e orari.
E. Rigettare, per i motivi sopra esposti, tutte le domande ex adverso formulate in merito all'affidamento super-esclusivo, alla somma di mantenimento nella misura riportata nel Ricorso introduttivo della Signora alla richiesta di rilascio di documento valido per l'espatrio per Parte_1 il figlio minore.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: pagina 2 di 14 Si deposita esame tossicologico effettuati, in data 11.10.2024, dal signor presso il Controparte_1 medico del lavoro, durante la visita periodicamente disposta dalla datrice di lavoro per i dipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 19.04.2021 adiva l'intestata Parte_1
Autorità Giudiziaria al fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
a AT (MB) in data 29.04.2010, dalla cui unione è nato il figlio il giorno CP_1 Per_1
25.05.2013. La ricorrente esponeva che a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal marito, il quale era anche stato condannato in sede penale e detenuto in carcere per delitti legati al traffico di sostanze stupefacenti, era venuta meno l'affectio coniugalis e che per questo i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza pronunciata dal
Tribunale di Monza in data 14.06.2018.
Quanto ai rapporti relativi al figlio minore, deduceva che il marito Parte_1 si sarebbe da sempre disinteressato della crescita e del sostentamento del figlio, sia dal punto di vista morale che materiale, e che sarebbero gravati in via esclusiva sulla madre tutti gli oneri di accudimento del figlio, resi ancora più onerosi dalla condizione di disabilità del minore.
La ricorrente chiedeva pertanto disporsi l'affido esclusivo a sé del minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento di Per_1 da parte del padre.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.06.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale contestava la ricostruzione dei fatti così come esposta dalla controparte;
la crisi coniugale non sarebbe infatti da imputare alla condanna penale del resistente quanto piuttosto ai comportamenti della moglie, assolutamente contrari ai doveri coniugali. Contestava di non essersi mai occupato della gestione del figlio minore, dal momento che in diverse occasioni la madre si sarebbe disinteressata delle esigenze del figlio, lasciandolo da solo o rimettendolo alle esclusive cure paterne.
Relativamente alle questioni economiche, il resistente rappresentava che la condanna penale lo aveva messo in gravi difficoltà economiche, visti anche i debiti accumulati nei confronti dell'erario; affermava in ogni caso di avere reperito un'attività lavorativa una volta riacquistata la libertà personale e di non essersi mai sottratto dal corrispondere quanto necessario per il mantenimento del figlio.
All'udienza del 20.06.2023 il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, disponeva l'escussione delle parti e, all'esito, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 23.06.2024 venivano resi i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il cui dispositivo si riporta per maggiore chiarezza espositiva:
I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre e facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo i tempi (compresi i periodi di vacanza) e le modalità che saranno fissati dal Servizio Sociale del Comune di NA AN
(territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di AT (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), eventualmente anche in Spazio Neutro ed alla presenza di un educatore, al fine di assicurare
pagina 3 di 14 l'instaurazione e lo svolgimento di un rapporto sereno, stabile e continuativo tra il padre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore nel suo esclusivo interesse;
IV. Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, attualmente il Servizio Sociale presso il
Comune di Comune di NA AN (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di AT (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), con l'incarico di:
-svolgere una funzione “terza” in caso di puntuali necessità mediatore tra le parti;
- avviare un intervento educativo domiciliare presso la residenza materna e paterna secondo tempi e modalità ritenute più opportune;
-rimodulare il calendario delle frequentazioni fra il minore ed il padre;
-effettuare un costante monitoraggio della situazione personale e del benessere fisio-psichico del minore, riferendo tempestivamente a questa Autorità Giudiziaria in presenza di situazioni di grave pregiudizio per il minore;
- garantire la presa in carico di presso il servizio per le tossicodipendenze Controparte_1 territorialmente competente, che dovrà trasmettere gli esiti degli esami al Servizio Sociale del Comune di NA AN e AT;
V. Dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione in ordine Email_1 all'andamento degli interventi di cui sopra entro il giorno 6 dicembre 2023; VI. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2024 e con riferimento al mese di giugno 2023.
Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, Controparte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da pagina 4 di 14 istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VII. Nomina giudice istruttore se stessa;
VIII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 14 dicembre 2023 alle ore 10,15, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
IX. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima Parte_1 dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art.
163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6);
X. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; unitamente alla comparsa dovrà produrre la sentenza di condanna relativa al procedimento penale Controparte_1
a suo carico e il provvedimento con cui è stata disposta la cessazione della pena detentiva con ogni conseguente effetto di legge anche ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
XI. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Controparte_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
pagina 5 di 14 Le parti si costituivano nella fase istruttoria del giudizio con memorie depositate rispettivamente in data
10.11.2023 e 29.11.2023.
All'udienza del 11.01.2024 il Giudice disponeva la prosecuzione degli interventi in essere.
Alla successiva udienza del giorno 11.07.2024 la ricorrente lamentava l'assenza di risorse economiche necessarie per poter provvedere al sostentamento del figlio e il resistente provvedeva a corrisponderle, banco iudicis, l'assegno per il mese in corso.
Il Giudice, dopo aver fissato i termini alle parti per la precisazione delle conclusioni, ordinava ai
Servizi Sociali di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti precisavano quindi le conclusioni depositando note scritte nel rispetto dei termini assegnati e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.06.2018 (sent. n. 1919/2018 – pubbl. in data 10.07.2018).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Quanto all'affidamento del figlio minore (25.05.2013), è noto come il legislatore del 2006 Per_1 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass.
Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del
02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n.
4706 del 29.11.2018); l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n.
24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel pagina 6 di 14 mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ.
26587/2009 e 977/2017).
Al fine di decidere la domanda di affidamento del minore oggetto del presente giudizio, preme ricostruire la situazione di benessere di e più in generale le condizioni del nucleo familiare sulla Per_1 base delle relazioni depositate dai Servizi Sociali di NA in AN.
Dalla relazione di assistenza domiciliare depositata in data 06.12.2023 è emerso che l'intervento educativo domiciliare è stato attivato nel mese di agosto con accesso settimanale della durata di due ore presso il domicilio del minore e della madre e ulteriori incontri a casa del padre programmati in base alla disponibilità del che tuttavia è stato spesso impegnato in trasferte di lavoro in Italia e CP_1 all'estero, motivo per cui sono stati organizzati unicamente cinque incontri tra padre e figlio.
Nel corso degli incontri è emersa la positività della relazione tra la madre e il figlio e la sintonizzazione della madre sui bisogni del figlio (“Durante gli incontri l'educatore ha potuto osservare come il minore abbia un legame molto stretto con la madre;
madre e figlio comunicano attraverso un forte contatto fisico e visivo (carezze e abbracci) (…) La signora provvede personalmente ai bisogni di R. secondo le sue possibilità per ciò che riguarda gli aspetti di accudimento, di salute e inerenti la scuola.”).
Dalla relazione è emersa anche la necessità della madre di appoggiarsi a ulteriori figure di riferimento per accudire il figlio in quanto spesso rientra tardi dal lavoro;
per questo si avvale di frequente di una baby sitter e anche il suo attuale compagno rappresenta un importante punto di riferimento per il minore.
Quanto al rapporto padre/figlio dalla relazione dell'educatore è emerso che durante gli incontri padre- figlio, della durata di circa due/tre ore ciascuno, è stato prelevato dall'educatore dal domicilio Per_1 materno per poi essere accompagnato a casa del padre. In un paio di occasioni in presenza dell'educatore il padre ha portato il figlio a vedere i cavalli e a dare loro da mangiare;
altre volte il minore è rimasto a cena a casa del padre e della nonna. Gli incontri alla presenza dell'educatore sono apparsi utili per sostenere nei momenti di condivisione e incontro con il padre, facilitando la Per_1 relazione attraverso la condivisione di attività piacevoli e sostenendo una relazione positiva e genuina tra padre e figlio. Il si è mostrato affettuoso e responsabile e il figlio si è sempre trovato a CP_1 suo agio durante le visite. Il rapporto conflittuale tra i genitori non sembra incidere, in questa fase, sulla disponibilità di a vivere il passaggio tra i due genitori e a passare del tempo insieme al padre. Per_1
Nella relazione depositata in pari data i servizi sociali di NA AN hanno rilevato, quanto alla madre, che la stessa rappresenta il principale punto di riferimento per la cura e l'accudimento di Per_1
e che nutre un grande risentimento nei confronti del a causa della sua lontananza morale e CP_1 materiale (“la donna è molto impegnata nella cura del figlio , che richiede grande impegno, oltre Per_1 al mantenere un attività lavorativa che le permetta la propria autonomia e indipendenza. La signora ha espresso in modo chiaro il proprio risentimento nei confronti del sig. che origina dalla CP_1 rottura della relazione di coppia conseguente al reato commesso dall'uomo e successivamente si intensifica a seguito dell'allontanamento, anche se per ragioni lavorative, dell'uomo che, così, ha reso priva la signora del proprio sostegno nei confronti del figlio e delle questioni legate alla cura. E' oggetto di scontro e rivendicazione anche l'assenza del mantenimento che l'uomo non verserebbe regolarmente. La signora, pur comprendendo le valide ragioni che hanno portato il sig. a CP_1 compiere tali scelte lavorativa, non riesce ad spostarsi da una posizione di rivendicazione che, in parte, viene attivata dal mancato riconoscimento dell'uomo rispetto al grande impegno profuso dalla pagina 7 di 14 signora e dall'assenza di legittimazione della sofferenza della stessa. Quando la signora riesce a spostarsi dalle proprie istanze e rivendicazioni, è in grado di riconoscere il sentimento positivo che lega padre e figlio.
L'educatore ha potuto constatare l'assenza di comunicazione tra i genitori: la madre recrimina al padre l'assenza dalla vita del figlio e la mancata contribuzione ai suoi bisogni ed entrambi rievocano episodi del passato che innescano la discussione tra le parti, impossibilitate a dialogare nell'interesse del figlio.”).
Quanto al padre, è stato messo in luce come il non riesca a sintonizzarsi sui bisogni emotivi CP_1 della ricorrente e continui a recriminarle il fatto di non averlo messo a conoscenza della propria storia familiare da cui sarebbe potuto rilevarsi il rischio di una disabilità in capo al figlio (“il sig. CP_1 non riesce ad avvicinarsi dal punto di vista emotivo alla madre del minore, riconoscendone fatiche e qualità, poiché risponde in modo reattivo alle accuse che si sente rivolgere, che lo richiamano alle proprie colpe che sente di aver adeguatamente scontato, e all'incapacità della sig.ra di Parte_1 accogliere la sofferenza dell'uomo. Inoltre, rimane un tema fortemente attivante per la coppia genitorialità il tema della disabilità. Seppur senza mettere in alcun modo in discussione il proprio affetto per il figlio, il sig. esplicita la percezione soggettiva di essere stato ingannato poiché, CP_1 all'atto del concepimento e ancor prima nel progetto di genitorialità in procinto, la signora non lo avrebbe informato in modo chiaro né riguardo alla disabilità del fratello che, a Parte_1 dire dell'uomo, non poteva non essere nota dal punto di vista eziopatogenetico, né riguardo alla possibile trasmissione della malattia ai figli della donna in ragione della genetica. La donna, dal canto suo, sostiene strenuamente di non essere consapevole di tale dato, e di averlo scoperto unicamente dopo il parto e a seguito delle visite e comunicazione dei medici. Su questi aspetti i signori non riescono a trovare una ricostruzione della storia loro e del figlio che permetta di sintonizzarsi sulla sofferenza dell'altro, comprendendone le ragioni.”).
Il è stato anche richiamato in merito all'importanza di sottoporsi ai test presso il SERD come CP_1 prescritti dal Tribunale;
nondimeno ha riferito di non riuscire a effettuare i controlli nei termini indicati per motivi di lavoro né ha trasmesso il risultato dell'esame sul bulbo pilifero che ha riferito di avere effettuato, nonostante abbia dichiarato di avere reperito un contratto di lavoro che gli garantirebbe maggiore presenza (“Al sig. è stato ricordato in più occasioni la necessità di effettuare i CP_1 controlli da codesta AG richiesti in merito al consumo e utilizzo di sostanze stupefacenti. Lo stesso, per ragioni lavorative, ha riferito di non riuscire a effettuare controlli bisettimanali, come sarebbero Per_ predisposti dal e pertanto ha affermato che si sarebbe sottoposto al test del capello. In merito a tale esame, il servizio scrivente non ha avuto documentazione. Il signore ha riferito che l'esito dell'esame sarà prodotto a codesta AG tramite il proprio legale. L'uomo, ad oggi, ha ottenuto un nuovo contratto di lavoro riuscendo ad avvicinarsi al territorio di residenza del figlio e potendo garantire una migliore organizzazione in merito agli incontri e alla sua presenza.”).
I servizi sociali hanno concluso la su richiamata relazione evidenziando come non sussistano in capo al padre elementi di pregiudizio rispetto alla relazione con il figlio, come emerso anche nel corso dell'intervento di educativa domiciliare, nondimeno il padre è spesso assente – e tale lontananza ingenera sofferenza nel minore legata alla mancanza – e non ottempera regolarmente agli obblighi anche materiali rispetto al figlio stesso. Proprio per via della frequente assenza dal padre dal territorio i servizi sociali hanno rappresentato a entrambi i genitori l'opportunità che resti affidato alla Per_1
pagina 8 di 14 madre, al fine di garantire anche una presa in carico sanitaria del minore maggiormente tempestiva ed efficace (“Con entrambi i genitori, si è condiviso come il servizio scrivente non ritenga necessario che codesta AG modifichi l'attuale inquadramento giuridico in merito alla responsabilità genitoriale che, così come stabilito, permette una presa in carico del minore dal punto di vista sanitario maggiormente tempestiva ed efficace, laddove insorgessero problematiche ulteriori.”).
Nella relazione depositata il 25.06.2024 cosi come in quella successiva depositata in data 08.11.2024, i servizi sociali hanno ribadito che la tensione tra i genitori è alimentata da un lato dalla non costante presenza della figura paterna, che pone la madre in una continua condizione di tensione e di sovraccarico emotivo dovuto alla preoccupazione di non poter fare affidamento sull'altro genitore per le cure di e dall'altro lato dal fatto che il padre non ha seguito tutti i percorsi prescritti dal Per_1
SERD, non sollevando cosi la madre dai dubbi avanzati rispetto all'uso di sostanze stupefacenti.
Si legge in particolare nella relazione depositata dai servizi sociali di NA AN in data
25.06.2024 che “Il sig. ha avviato la presa in carico presso il Sert di competenza. Ha CP_1 proseguito la propria attività lavorativa, con base operativa in Valtellina. Rispetto al calendario degli incontri con il figlio , ha mantenuto l'impegno preso. Solo in occasione del compleanno del Per_1 figlio, non si è ricordato di fargli gli auguri, provvedendo poi nei giorni successivi scusandosi. Il figlio
ha mostrato tristezza, alla psicologa scrivente, rispetto a questa mancanza. Il sig. Per_1 CP_1 ritiene di fare, ad oggi, quanto possibile come genitore rispetto ai propri impegni, non riuscendo a garantire di più in termini di tempo con il figlio e di impegno, anche economico, nei confronti della madre. E' legato affettivamente al figlio, ma non riesce a garantire una presenza quotidiana stabile.”
Nella successiva relazione depositata il 08.11.2024 è emerso che il servizio sociale non è riuscito ad intervenire sulle tematiche che alimentano l'alta conflittualità genitoriale considerata la frequente assenza del territorio del assenza che impedisce l'espletamento di un percorso di CP_1 coordinazione che richiede la presenza sul territorio. Quanto a gli assistenti sociali hanno Per_1 riferito che il minore sta crescendo sereno e che gli incontri con il padre sono vissuti serenamente non sussistendo evidenti elementi di pregiudizio, motivo per cui si potrebbe ipotizzare la liberalizzazione degli incontri, circostanza che tuttavia richiederebbe una forma di collaborazione tra il padre e la madre, collaborazione che allo stato non è praticabile. Tenuto conto delle esigenze sanitarie del minore i servizi sociali hanno concluso la relazione suggerendo nell'interesse del minore l'affido esclusivo rinforzato alla madre per le medesime considerazioni già espresse nella relazione depositata in data
16.12.2023.
Alla medesima relazione sono stati allegati i risultati degli esami tossicologici disposti sulle urine del
(datati 05.11.2024) che nel periodo 28.06 – 07.07.2024 sono risultate negative per la ricerca CP_1 di oppiacei, cocaina e cannabinoidi. Il tuttavia, ha interrotto il monitoraggio tossicologico CP_1 che era stato programmato presso il – da lui indicato in quanto aveva dichiarato che Parte_2 recandosi presso quel centro sarebbe riuscito a rispettare i controlli - adducendo motivi di lavoro.
La necessità di monitorare la condizione sanitaria del è tanto più evidente in quanto il CP_1 resistente è stato condannato dalla Corte di Appello dell'Aquila in data 02.03.2015 alla pena di otto anni di reclusione e al pagamento della multa di € 40.000,00 per il delitto di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (v. produzione del resistente unitamente alla comparsa conclusionale).
Quanto ai rapporti tra e i genitori, dalla relazione della Cooperativa il Melograno che gestisce Per_1
l'intervento educativo è emerso che l'intervento educativo prosegue in modo regolare presso la madre pagina 9 di 14 mentre gli incontri con il padre sono dipesi dai rientri del dalle trasferte. Sono emerse CP_1 perduranti criticità nella relazione tra i genitori, nondimeno attesa la positività della relazione madre/figlio e l'impossibilità di sanare i contrasti genitoriali in contesto educativo, l'educatore ha suggerito la conclusione del percorso presso la madre (“L'intervento educativo domiciliare, attivato nel mese di agosto 2023, prosegue ad oggi con regolarità mantenendo un accesso settimanale della durata di due ore presso la casa del minore con la madre. Proseguono anche gli incontri quindicinali tra padre e figlio della durata di tre ore alla presenza dell'educatore, e a fine incontro il signor CP_1 riaccompagna R. a casa insieme all'educatore.
Il calendario degli incontri padre-figlio è stato concordato tenendo presenti le necessità lavorative del signor Come negli scorsi mesi, il signore lavora lontano dalla propria abitazione di AT CP_1
e torna solo un fine settimana ogni due. Gli incontri domiciliari si svolgono dunque il sabato tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. (…) Durante l'incontro tra padre e figlio alla presenza Pa dell'educatore, i conferma sereno e felice di poter passare un po' di tempo insieme al padre e alla nonna. Normalmente pranzano insieme, guardano la televisione e ascoltano musica. Qualche volta escono per andare a vedere i cavalli e altri animali alla fattoria oppure vanno a prendere il gelato al
McDonald's.
Rispetto ai mesi precedenti il minore appare più tranquillo durante il momento di saluto al papà prima di ritornare a casa e non si sono più verificati forti pianti. Ciò nonostante, R. vorrebbe rimanere ancora un po' con lui e si sente meglio se il padre è presente durante l'accompagnamento a casa dalla mamma. (…) R. vive in un ambiente consono alle sue esigenze e riceve tutte le attenzioni necessarie;
la madre provvede ai suoi bisogni primari per ciò che riguarda l'accudimento, la salute e la scuola. (…) Pa Rispetto a quanto da noi evidenziato in precedenza, durante gli incontri domiciliari a avvertito e sofferto meno la conflittualità dei genitori, entrambi sono riusciti a ritagliarsi momenti di gioia insieme al figlio.
Tuttavia, in questi ultimi mesi di intervento le tensioni tra la signora e il signor Parte_1 CP_1 sono ancora visibili;
si percepisce stanchezza per la situazione familiare, che sembra ad oggi rimanere in stallo. L'intervento educativo di per sé non può incidere su tale dimensione, che richiede uno sforzo da parte di entrambi i genitori per giungere ad un piano di maggiore collaborazione genitoriale, funzionale ai bisogni di R. e alla possibilità per quest'ultimo di accedere alla relazione con entrambi i genitori in maniera sufficientemente serena e in una graduale e futura autonomia rispetto all'intervento di sostegno educativo. L'intervento presso il domicilio materno ad oggi pare aver esaurito i suoi obiettivi;
R. potrebbe beneficiare di contesti di socializzazione, o di attività ed esperienze extra-scolastiche che possano introdurlo a contesti in cui sperimentarsi in attività e relazioni con i pari.”).
Ritiene il Tribunale che, nonostante la positività della relazione padre/figlio in contesto educativo, la non costante presenza del padre presso il territorio ove vive il figlio, al pari della assoluta inaffidabilità del padre rispetto ai controlli a lui prescritti per monitorare l'astensione dall'impiego di sostanze stupefacenti, costituiscano un ostacolo insormontabile per l'esercizio della genitorialità congiunta.
Quanto alla distanza geografica tra il padre e il figlio, se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un a una oggettiva difficoltà nella gestione del minore, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, può affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove la mancanza del pagina 10 di 14 padre si riverberi negativamente sui figli minori. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la patologia da cui è affetto non consenta alcun ritardo nell'assunzione di decisioni nell'interesse del figlio, Per_1 ritardo che invece rischia concretamente di essere causato dall'assenza del padre.
Deve essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità di
[...] all'esercizio della genitorialità, considerato che la madre è parsa in grado di Parte_1 cogliere le esigenze del figlio – aderendo a tutti i percorsi prospettati dai Servizi Sociali sia per lei che per – e ha provveduto alle sue esigenze morali e materiali in assenza del padre. Per_1
tenuto conto di quanto precede, deve essere affidato in modo esclusivo alla madre cui sarà Per_1 rimessa la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio minore, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione.
Deve essere confermato l'attuale collocamento del figlio presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
Quanto ai rapporti tra il padre e il figlio, tenuto conto della imprevedibilità dei rientri del padre sul territorio e della perdurante tensione tra i genitori nella regolamentazione delle visite, deve essere demandata ai servizi sociali di NA AN la definizione di un calendario di visite padre/figlio alla presenza di un educatore, quanto meno finché il padre non avrà dimostrato di essersi sottoposto in modo regolare al percorso presso il SERD e abbia consentito l'acquisizione dei risultati degli esami disposti sulla sua persona. I Servizi Sociali incaricati dovranno quindi proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla
Procura presso il Tribunale dei Minorenni, per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento.
IV. Quanto al mantenimento di è noto come ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e Per_1 septies c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
Principiando dalla condizione reddituale dei genitori, ha dichiarato Parte_1 di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso la ditta AT GL Toys e nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 19.681,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.419,41 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.324,00, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.343,00 netti mensili.
pagina 11 di 14 Sebbene all'udienza presidenziale avesse dichiarato di percepire 380,00 € a titolo di assegno unico, successivamente ha rettificato tale dato precisando che l'ammontare del beneficio è in realtà pari ad €
280,00 (cfr. doc. dep. in data 10.11.2023).
All'udienza dell'11.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di percepire, altresì, l'importo mensile pari a €
510,00 a titolo di pensione di invalidità del figlio ma di essere gravata dai costi per la baby-sitter per €
400,00 mensili.
Rispetto ai dati economici già vagliati in fase presidenziale, la ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha allegato documentazione relativa a un voucher sociale di € 334,69 percepito a titolo di attività educativa domiciliare e ha documentato una spesa per utenza elettrica bimestrale pari a 428,00
€.
in sede di costituzione in giudizio aveva dichiarato di lavorare come operaio edile Controparte_1 presso la società 4 street con contratto a tempo determinato con sede a Trento, percependo quale emolumento la somma di € 1.300,00 mensili. Aveva quindi prodotto le buste paga riferibili alla CP_2
[...
da cui si evinceva che lo stesso nel mese di marzo 2023 aveva percepito la somma di € 1.511,11, nel mese di aprile 2023 la somma di € 371,53 e nel mese di maggio 2023 la somma di € 1.224,00.
Con la memoria del 29.11.2023 il resistente ha dichiarato di dover intraprendere una nuova attività lavorativa, a far data dal dicembre 2023, con una retribuzione più alta;
tuttavia, tale circostanza nel corso del giudizio non è più stata ripresa né documentata.
Neppure è noto se il resistente abbia ottemperato al pagamento delle spese carcerarie e delle multe arretrate, in particolare di € 40.000,00 quale multa relativa al procedimento penale ed € 5.000,00 a titolo di spese carcerarie.
Dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 06.12.2023 si è appreso che il resistente vive presso l'abitazione della madre sita in AT;
non sono stati documentati, in ogni caso, oneri o abitativi o contributi alle spese domestiche.
Alla luce di quanto precede, precisamente del collocamento del figlio presso la madre in via esclusiva e della situazione economica delle parti quale emersa in corso di causa, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio nella CP_1 misura di cui in dispositivo, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
V. L'assegno unico per tenuto conto dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, deve Per_1 essere percepito in via esclusiva da Parte_1
VI. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di a che le Pt_1 Parte_1 parti siano autorizzate al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio, considerato che in caso di contrasto delle parti sarà necessario un provvedimento del Giudice Tutelare competente sul punto.
VII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM
147/2022, in ossequio al principio di soccombenza parziale rispetto alle domande proposte, devono essere poste per ½ a carico di e compensate tra le parti per la residua parte di ½. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3373/21, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 12 di 14 I. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile a AT (MB) in data 29.04.2010 (Atto n. 1, Parte I, anno 2010 degli atti del Comune di AT (MB));
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici Per_1 presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, salute e educazione;
IV. Dispone che la regolamentazione delle visite padre/figlio sia demandata ai servizi sociali di NA
AN alla presenza di un educatore, quanto meno finché il padre non avrà dimostrato di essersi sottoposto in modo regolare al percorso presso il SERD e abbia consentito l'acquisizione dei risultati degli esami disposti sulla sua persona. I Servizi Sociali incaricati dovranno quindi proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla
Procura presso il Tribunale dei Minorenni, per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento;
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00 da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive del figlio da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure pagina 13 di 14 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
CP_ VI. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall' sia percepito integralmente da
Parte_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda di a che le parti siano Parte_1 autorizzate al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
VIII. Liquida le spese di lite in € 4.4111,00 per compensi oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie
IVA e CPA come per legge e pone ½ delle spese così liquidate a carico di che dovrà Controparte_1 rifonderle a compensa tra le parti ½ delle spese di lite. Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Camilla Filauro
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