Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4421/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4421/2024, promossa con ricorso depositato il 24/10/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 22/05/1971
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Danila Salina
e
2) Parte_2
Nata a Ratchaburi (Thailandia) il 28/11/1973
cittadina: Thailandese Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], di fatto domiciliata in Roma, Via Isabelle
D'Este13 con l'Avv. Danila Salina
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bangkok (Thailandia) il 06/05/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SA (Anno 2005 atto n.
15 parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 29/07/2021 omologato con decreto n.
433/2021 del 27/10/2021 depositato il 27/10/2021.
con i seguenti figli:
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, nato a [...] il [...], minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/10/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- la casa coniugale sita in SA (VA), Via Cavour 56, concessa in locazione con contratto intestato al OR , continuerà ad essere assegnata, con tutti Parte_1 gli arredi ivi esistenti, al OR , ove vi vivrà insieme ai figli Parte_1 Per_1
e ; ER
2- ad entrambi i genitori competerà l'affidamento condiviso del figlio minore ER
, con collocamento prevalente presso il padre in SA (VA), Via Cavour 56;
[...]
3- la madre potrà vedere e tenere il figlio minore con sé ogni volta che Parte_2 lo vorrà compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Indicativamente, al solo fine organizzativo la madre potrà vedere e tenere il figlio nei fine settimana. Inoltre, i genitori avranno la facoltà di tenere con sé il figlio e di trascorrere con lo stesso quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive tra la fine e la ripresa della scuola, avendo cura di concordate tra loro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze o parte delle stesse con ciascuno dei medesimi. Il criterio dell'alternanza regolerà anche i periodi in cui i genitori trascorreranno con il figlio le festività scolastiche e gli eventuali ponti, le loro feste di compleanno ed in particolare le vacanze di Natale (24 e 25 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre e 01 gennaio) nonché l'epifania, la Pasqua e Pasquetta, che saranno divise in tempi uguali e ad anni alterni fra i genitori, salve diverse intese fra gli stessi da concordarsi di volta in volta;
4 – la madre , tenuto conto delle proprie risorse economiche e dei tempi Parte_2 di permanenza con i figli, verserà a favore del OR entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e l'importo Per_1 ER di € 200,00 mensili, che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat – costo vita, sul conto corrente del padre che percepirà integralmente l'assegno unico. Entrambi i coniugi sosterranno in ragione della quota del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si rederanno necessarie per i figli, secondo le vigenti linee guida, che entrambi dichiarano di conoscere compiutamente e di approvare.
5- la ORa si obbliga a trasferire anagraficamente la propria Parte_2 residenza presso la sua attuale dimora sita in Roma, Via Isabella D'Este 13, entro un mese dal deposito del presente ricorso;
6- salvo quanto previsto nel presente ricorso, i ricorrenti si danno vicendevolmente atto di aver definito ogni altra ed ulteriore questione personale ed economica tra gli stessi e che essendo economicamente autosufficienti nulla si verseranno per il reciproco mantenimento, rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile e/o alimentare dell'uno/a nei confronti dell'altro/a e viceversa, null'altro avendo reciprocamente a pretendere;
7- i ricorrenti si danno reciproco assenso alla richiesta ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. pagina2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/05/2005 in
Bangkok (Thailandia), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
SA (anno 2005, atto n. 15, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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