Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22605 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023
vertente
TRA
Parte 1 (P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Segrate (MI), Via F.lli Cervi Palazzo Canova snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassano d'Adda (MI), alla Via
Monte Grappa n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
Controparte 1 (CF: P.IVA 2 in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Pozzo d'Adda (MI), via Carducci n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Perini, con studio in Milano, via Durini n. 2, presso il quale elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06.06.2023, Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6028/2023 emesso dal Tribunale di Milano il
05.04.2023 e notificato in data 27.04.2023, con il quale le si ingiungeva di pagare, in favore della ricorrente la somma di Euro 26.290,00, oltre interessi moratori e speseParte_2 del procedimento, a titolo di corrispettivo - portato dalla fattura n. 141/001 del 01/12/2022 - per presso le caldaie dei l'esecuzione di una serie di interventi commissionati dalla Parte 1
propri clienti.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, in quanto gli interventi in questione sarebbero stati in parte coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e, pertanto, ricompresi nel prezzo di acquisto delle pompe di calore, e in parte non commissionati o non oggetto di adeguato preventivo;
deduceva, inoltre, di avere pagato all'opposta l'importo di euro 11.490,00 di cui alla fattura n. 23/001 del 3.11.2022 non dovuto, in quanto avente ad oggetto incarichi sempre ricompresi nella citata garanzia o non oggetto di specifica commessa.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore di e, in via riconvenzionale, di CP_1
condannare l'opposta alla ripetizione delle somme di cui alla fattura n. 23/001 per l'importo di euro
11.490,00. CP 1Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società contestando in toto quanto dedotto ed eccepito da controparte ed evidenziando, in particolare, che l'operatività della invocata garanzia era subordinata, fra l'altro, alla preventiva compilazione dei moduli di check list da parte della società installatrice (ossia l'opponente), nel caso di specie invece assente.
Soggiungeva, inoltre, che la documentazione prodotta dall'opponente avrebbe dovuto essere interpretata nel senso dell'intervenuto accordo delle parti circa l'onerosità degli interventi svolti dall'opposta sulle caldaie. Espletata la prima udienza di comparizione, il giudice, con ordinanza del 17.11.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie delle parti, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre chiarire innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la
-
prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)" (Corte di Cassazione,
Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'opposta non ha assolto adeguatamente all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di esistenza del credito. l'emissionePosto che per sedimentata giurisprudenza di legittimità "La fattura è titolo idoneo per di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (cfr. ex plurimis Cass. 12 luglio 2023 n. 19944), occorre evidenziare che i singoli incarichi per interventi su caldaie dei clienti dell'opponente costituiscono i titoli contrattuali causalmente giustificativi delle prestazioni svolte.
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, in particolare con le tabelle allegate sub doc. 15-16-17-18 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ove vengono mosse puntuali eccezioni per ogni intervento ricompreso nella fattura n. 141/001 (o perché coperto da garanzia o perché non autorizzato), l'opposta ha replicato rimandando per relationem ai report di intervento asseritamente prodotti sub doc 7, ma di fatto non presenti nel proprio fascicolo telematico.
Appare appena il caso di evidenziare che le allegazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dall'opponente appaiono pienamente ammissibili e tempestive, costituendo
[... delle specificazioni delle più generiche difese contenute nell'atto introduttivo, ove, d'altronde, Parte 1 eccepiva già che “le somme richieste da controparte e portate dalla fattura monitoriamente azionata non sono dovute in quanto si tratta di interventi pacificamente coperti da garanzia del produttore e/o non dovuti perché pacificamente superflui, non oggetto di commessa da parte dell'opponente e, comunque, non preventivati in modo puntuale e specifico..." (cfr. pag. 5 e 6 atto di citazione).
A ciò si aggiunga che senza l'esame dei report, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, non è possibile verificare se gli interventi eseguiti da rientrino o CP 1
meno nella garanzia convenzionale del produttore (v. doc. 3 dell'opposta) ai fini della richiesta del relativo corrispettivo.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'assenza di adeguata prova per quanto attiene al diritto di credito azionato in monitorio, che, allo stato, appare fondato esclusivamente sulle fatture prodotte dall'opposta, come detto non idonee a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in assenza di ulteriori elementi a sostegno. Pertanto, l'opposizione proposta da Parte 1 va accolta e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Non può trovare accoglimento, inoltre, la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, volta ad ottenere la condanna dell'opposta alla ripetizione delle somme di cui alla fattura n. 23/001 del
3.11.2022, relativa agli interventi del mese di ottobre 2022.
Non è contestato che tale fattura è stata pagata da Parte 1 e annotata nei libri contabili, con la conseguenza che, come reiterato da orientamento consolidato della Suprema Corte (v, per tutte,
Cass. 8 febbraio 2024, n. 3581), l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c..
Dunque, la fattura commerciale annotata nelle scritture contabili dell'imprenditore che l'ha ricevuta e pagata vale come prova della sussistenza del rapporto obbligatorio, in quanto l'annotazione, con il richiamo alla fattura da cui l'annotazione nasce, costituisce confessione del rapporto giuridico sottostante contro l'imprenditore che vi ha provveduto.
Invero, la registrazione contabile, essendo operazione rilevante ai fini tributari, che implica il controllo responsabile della rispondenza tra quantità, corrispettivi e natura dei beni descritti nella fattura ed i corrispondenti dati della negoziazione commerciale, possiede in sé il valore concludente di una ricognizione del fatto generatore del debito esposto nella fattura registrata e costituisce pertanto un comportamento concludente di contenuto ammissivo e confessorio come tale incompatibile con la richiesta di una successiva ripetizione di quanto pagato.
Passando alle spese del giudizio, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca e della oggettiva difficoltà dell'accertamento sulla onerosità e/o gratuità degli interventi eseguiti dall'opposta, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale,
[... definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 6028/2023 proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 con atto di citazione notificato in data 06.06.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte 1 e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 6028/2023 del Tribunale di Milano;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte 1
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 23 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale