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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa NA SI Presidente Rel.
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22887/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati DIEGO Parte_1 P.IVA_1 CONTE (CF. – PEC e ALESSANDRO C.F._1 Email_1 FOTI (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SAN PAOLO, 7 20121 C.F._2 MILANO, presso lo studio De ER IA FR LA
QUERELANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO ed elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO
QUERELATA
PUBBLICO MINISTERO
PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparsa di risposta e da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 8 CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA Controparte_2
[...]
In Via Istruttoria
- Ordinare al dott. , residente in [...] di esibire documentazione Parte_2 relativa al ricovero in ospedale verificatosi nel luglio 2019 e della successiva convalescenza;
- Procedere all'escussione testimoniale del dott. secondo quanto all'ordinanza del Parte_2 9/05/2023;
Nel Merito:
Accertare e dichiarare l'inesistenza dell'avviso di ricevimento n. 6890983766-3/atto giudiziario n. 78690983776-4 asseritamente relativo all'AA (doc. 9) e (ii) nel duplicato dell'avviso di ricevimento della CAD spedita con raccomandata n. 628759492427 (doc. 10) mai esibiti dall' CP_1 CP_3 nonostante le ordinanze del 17/01/2023 e del 24/10/2023;
- In ogni caso accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione contenuta (i) nella copia dell'avviso di ricevimento n. 6890983766-3/atto giudiziario n. 78690983776-4 asseritamente relativo all'AA (doc. 9) e (ii) nel duplicato dell'avviso di ricevimento della CAD spedita con raccomandata n. 628759492427 (doc. 10); Con vittoria di spese e onorari di causa
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI - DIR. PROV. MI 2 Controparte_1
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'azione, così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c. in correlazione alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- Dichiarare l'inammissibilità per la mancata evocatio in ius del Pubblico Ministero e delle
[...]
Controparte_4
Nel merito
- Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(1) Controparte_5
o dopo aver proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (procedimento n.r.g. 3022/2021) (2) avverso l'avviso di presa in carico n. 06877202100001710000 e contro l'avviso di accertamento T9D032I03329/2019 (3) emessi nei suoi confronti da (docc. 1,8), eccependo la regolarità della Controparte_6 notifica dell'avviso di accertamento,
o dopo aver chiesto col medesimo ricorso la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento, concessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con decreto del 14.12.2021 (doc. 4), confermata dalla successiva ordinanza del 29.03.2022 (cfr. doc. 13)4,
o rilevando che l' , con la documentazione impugnata, sosteneva di aver Controparte_6 dimostrato di avere notificato l'avviso di accertamento T9D032I03329/2019; che a un primo tentativo di recapito della comunicazione dell'avviso di accertamento, ne sarebbe seguito un secondo e che, in entrambi i casi, l'agente postale, vista l'assenza di soggetti abilitati a ricevere le comunicazioni per conto della società avrebbe immesso i suddetti avvisi nella casella postale intestata alla società,
o ritendendo che i predetti avvisi di ricevimento attestassero circostanze false, considerato che nell'anno di riferimento (2019) la società non era intestataria né aveva il possesso o la disponibilità di alcuna cassetta postale presso lo stabile di via Maniago 6 a Milano e che dunque
“era letteralmente impossibile quanto attestato dall'agente postale” (cfr. p. 3, atto di citazione),
ha interposto querela di falso in via principale avanti il Tribunale avverso l'avviso di ricevimento n. 6890983766-3 (doc. 9) e il duplicato dell'avviso di ricevimento della CAD spedita con raccomandata n. 628759492427 (doc.10) relativi alla notificazione il 24.10.2019 dell'avviso di accertamento n. T9D032103329/2019, deducendo la falsità di quanto attestato dall'agente postale nei documenti impugnati, cioè di aver immesso gli avvisi nella cassetta delle lettere di Parte_1 all'indirizzo di via Maniago 6 a Milano, sebbene la società querelante non fosse intestataria di alcuna cassetta postale nell'edificio di cui all'indirizzo indicato essendo lì domiciliata presso lo studio del commercialista avente questa società la sua sede in Milano via Maniago n.
6. In citazione CP_7 ha spiegato altresì che ogni sua corrispondenza veniva ritirata dal dott titolare della Parte_2 e al riguardo questi aveva reso dichiarazione di essere stato assente nel 2019 a causa di CP_7 una malattia.
L si è costituita tardivamente con comparsa di costituzione del 16.01.2023 per Controparte_6 l'udienza di prima trattazione del giorno successivo, 17 gennaio 2023 (5), chiedendo il rigetto della domanda avanzata da Parte_1
La Convenuta
o dopo aver ribadito che la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta correttamente, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 60, D.P.R. 600/ 1973 e 140 c.p.c. (6),
pagina 3 di 8 ha dedotto: (i) la nullità, sotto il profilo della vocatio in ius, dell'atto di citazione, per non avere l'Attrice chiamato in giudizio il pubblico ministero, parte necessaria del procedimento per querela di falso e (ii) l'inammissibilità della querela, che essendo stata esperita al fine di Controparte_4 contestare la veridicità degli avvisi di avvenuto deposito ne deduceva inammissibilmente la falsità ideologica (cfr. p. 6, comparsa di risposta); (iii) l'infondatezza dell'azione, considerando, da una parte, che l'operatore postale aveva adempiuto alle prescrizioni normative in tema di notifica di avvisi al domicilio del contribuente, dall'altra che la società non era stata in grado di fornire riscontri fattuali idonei a provare le circostanze affermate neutralizzando il particolare regime di fede privilegiata di cui godono gli atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Alla prima udienza di trattazione del 17 gennaio 2023, dopo una breve discussione, il GI ha assegnato i termini per il deposito delle memorie intermedie, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando le parti alla successiva udienza, con invito alla parte querelata a depositare, in quella sede, gli originali dei due avvisi di deposito.
A seguito dell'istanza di prova orale avanzata dalla querelante nella seconda memoria istruttoria, all'udienza del 9 maggio 2023 il GI ha ammesso la testimonianza richiesta dall'attrice, rinviando le parti all'udienza del 24.10.2023 per assumere le prove ammesse.
All'udienza del 24 ottobre 2023, dopo l'escussione del teste, sig.ra dipendente della Testimone_1 società immobiliare proprietaria della palazzina di via Maniago, il GI ha rinviato la causa al 13.12.2023, per consentire all'avvocatura dello Stato di produrre in originale i documenti oggetto di querela (docc. 9 e 10, querelante).
Nell'udienza del 13 dicembre 2023 l'Avvocatura dello Stato ha riferito di non aver ricevuto dall' gli originali dei documenti querelati, nonostante i ripetuti solleciti. Infine Controparte_6 nell'udienza dell'8 aprile 2025, la società querelante ha precisato le proprie conclusioni come da fogli prodotti nel PCT e il Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
La società attinta nell'anno 2019 da un avviso di accertamento dell' Parte_1 [...]
per errata applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni eseguite nell'anno di imposta CP_6 2014 ha proposto querela denunciando di falso:
➢ l'avviso di ricevimento n. 6890983766-3 della raccomandata n. 78690983776-4 con cui è stato notificato l'Avviso di Accertamento T9D032I03329/2019 (doc. 9 attore) e
➢ l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) spedita con raccomandata n. 628759492427, di cui è stato prodotto il duplicato(doc. 10 attore).
La Società deduce, in particolare, la falsità dell'attestazione compiuta dall'agente postale, il quale avrebbe dichiarato il fatto non corrispondente al vero di aver immesso gli avvisi di deposito nella cassetta postale della società , ad essa attribuita, intestata (cfr. p. 3, atto di citazione). Parte_1
Preliminarmente va dato atto che il PM è stato avvisato della proposizione della querela e ha vistato tutti gli atti.
In generale va ricordato come la querela di falso è lo strumento previsto dall'ordinamento per contestare la veridicità delle dichiarazioni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in pagina 4 di 8 sua presenza o da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. artt. 2700 ss., c.c.). L'attore in querela di falso, soprattutto quando il giudizio di falso ha ad oggetto un atto pubblico, ha l'onere di fornire una prova complessivamente idonea a dimostrare la falsità dell'atto.
La querela proposta nei confronti degli avvisi relativi alla notifica di atti del procedimento impositivo tributario, quale è l'avviso di accertamento, è ammissibile in quanto la relata di notifica è qualificabile come atto pubblico;
si tratta, nel caso in esame di avvisi compilati dall'agente postale in esecuzione dell'attività di notifica eseguita nell'interesse dell'Ente impositore, rivestendo tali documenti efficacia probatoria privilegiata quanto a ciò che l'agente postale/notificatore ha attestato essere avvenuto in sua presenza e di quanto da lui compiuto nell'espletamento del suo compito (cfr. ex multis, Cass. n. Cass. 13798/2022).
I documenti non sono stati prodotti in originale da , nonostante ciò, trattandosi per Controparte_6 altro di denuncia di falso ideologico, la querela può essere decisa nel merito. Ogni altra rilevanza sulla validità della notifica connessa alla omessa produzione degli originali spetta al giudice del merito tributario dove si discute della fondatezza della pretesa tributaria e sono prodotti gli atti amministrativi.
Si verte in tema di notificazione di avviso di accertamento n. T 9 D032103329/2019, effettuata a mezzo posta;
l'avviso di accertamento è atto amministrativo impositivo, non atto giudiziario, sicché la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art 26 DPR 602/1973 e art 60 DPR 600/1973 a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento regolata dal D.M.
9.4.2001 e non dalla L 890/1982, riservata agli atti giudiziari.
La società attrice, come detto, contesta il falso ideologico avuto riguardo alla veridicità della dichiarazione dell'agente postale di aver immesso il plico nella cassetta di corrispondenza intestata alla società cassetta della corrispondenza collocata nello stabile di via Maniago 6 Controparte_8 Milano il giorno 14.10.2019 (doc. 9) e il giorno 15.10.2019 (doc. 10) e in assoluto della dichiarazione di aver immesso gli avvisi in cassetta della corrispondenza collocata nello stabile di via Maniago n. 6 Milano.
In citazione si è dedotto (pag 3 citazione) che “nel 2019 l'attrice non era intestataria né aveva qualsivoglia titolo la disponibilità di alcuna cassetta delle lettere presso l'indirizzo della sede di quel tempo di Milano, via Maniago 6, per il che, appare evidente che nulla poteva essere stato consegnato alla stessa con le modalità indicate negli avvisi postali”.
A sostegno della denuncia di falso la difesa in citazione ha allegato che “nel 2019 l'attrice non disponeva di propri locali nello stabile di Milano, via Maniago n. 6 ma era domiciliata presso lo studio di commercialista (avente sede proprio in Milano, via Maniago n.
6 -doc.15 e ogni CP_7 corrispondenza a essa inviata veniva ritirata dal dott. , titolare della Parte_2 CP_7
Dunque, il falso ideologico consisterebbe, secondo le allegazioni attoree nell'attestazione dell'agente postale di aver immesso il 14.10.2019 l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78690983776-4 e il 15.10.2019 l'avviso di ricevimento raccomandata CAD spedita con raccomandata n. 628759492427 nella cassetta della corrispondenza di nello stabile di via Maniago 6 Milano;
Controparte_8 questa attestazione sarebbe falsa perché (i) la società non aveva in uso nello stabile alcuna cassetta di corrispondenza non essendo proprietaria o locataria di un immobile in quel condominio e nello stabile non esisteva una cassetta della posta con sopra il nome di;
(ii) nella cassetta di Parte_1 corrispondenza con il nome della società ovvero la società presso cui all'epoca CP_7 aveva eletto il suo domicilio, non sono stati depositati in quei giorni né l'avviso Controparte_8 di deposito inviato con raccomandata n. AG 78690983776-4, né la comunicazione di avvenuto deposito inviata mediante lettera raccomandata n.628759492427.
La querela di falso non può essere accolta.
pagina 5 di 8 I due atti, avvisi del procedimento di notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento, fanno fede pubblica nei limiti di ciò che l'agente postale ha dichiarato di aver compiuto nell'ambito di quello che è il procedimento di recapito della corrispondenza.
La querela di falso avente ad oggetto la denuncia di falso quanto alla dichiarazione di “immesso avviso cassetta corr.dello stabile in indirizzo” 7 fondata sulla considerazione che la destinataria CP_8 non aveva all'epoca, ottobre 2019, nello stabile di via Maniago 6 Milano in uso una sua
[...] cassetta della posta contraddistinta dal suo nome è infondata avendo ad oggetto dichiarazioni mai rese dall'agente postale il quale in entrambi gli atti (docc. 9,10, querelante) si è limitato ad attestare la mancata consegna del plico per assenza del destinatario e di aver depositato l'avviso nella “cassetta corrisp(ondenza) dello stabile in indirizzo” non avendo, di contro, mai dichiarato (come invece afferma la querelante nel proprio atto di citazione, cfr. p.3) di aver depositato gli avvisi nella cassetta postale contraddistinta dal nominativo di Parte_1
Così che in nessun caso potrebbe accusarsi di falso l'affermazione dell'agente postale solo perché la cassetta della corrispondenza dello stabile dove è stata ricercata la destinataria dell'atto non conteneva riferimenti diretti, espliciti del nominativo della società.
Infatti:
-nell'avviso di ricevimento n. 6890983766-3/2019 (doc.9) si legge per temporanea assenza del destinatario e in mancanza delle persone abilitate “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, omessa ogni altra indicazione su nominativi riferibili alla cassetta della corrispondenza;
- pure nell'avviso di ricevimento C.A.D. (doc. 10) si legge “ CAD immessa nella cassetta postale” (destinatario assente) manca una specifica identificazione, descrizione della cassetta della corrispondenza, sicché può affermarsi che l'aspetto dell'esistenza della indicazione del nominativo della destinataria sulla cassetta postale o della corrispondenza condominiale non è coperto da Controparte_8 pubblica fede.
La querela di falso avente ad oggetto la ulteriore denuncia circa la dichiarazione di “immesso avviso cassetta corrisp.dello stabile in indirizzo” 8 falsa in quanto l'agente postale non avrebbe immesso alcun avviso sia il 14, sia il 15 ottobre 2019 in alcuna cassetta postale presente nello stabile di Milano via Maniago n. 6 soprattutto non lo avrebbe collocato in quella in uso e riferibile alla società CP_7
s presso cui la destinataria aveva all'epoca la sua sede legale è pure infondata
[...] Controparte_8 perché anche con riferimento a questa circostanza occorre constatare che l'agente postale non ha dichiarato alle due date del 14 e 15 ottobre 2019 di aver immesso gli avvisi nella cassetta della corrispondenza di per conto di , così che in nessun caso sotto questo aspetto CP_7 Parte_1 potrebbe accusarsi di falso l'affermazione dell'agente postale, si tratta di elemento non coperto da pubblica fede.
La querela va rigettata pure quanto alla dichiarazione di immissione degli avvisi nella cassetta della corrispondenza per mancata dimostrazione del falso.
L'attore ha inteso dimostrare questo falso (avvisi immessi in cassetta della corrispondenza riferibile alla società destinataria nello stabile dove aveva collocato la sua sede legale) con la testimonianza di dipendente della società proprietaria dello stabile dove è stata eseguita la Testimone_1 notificazione in Milano via Maniago 6 e del dott. il commercialista cui faceva capo la Parte_2
CP_7 L'istruttoria si è svolta con l'assunzione della testimone mentre la testimonianza del dott. Tes_1
ammessa è stata poi revocata con ordinanza 24.10.2023 preso atto dell'esito dell'istruttoria Pt_2 fino a quel momento compiuta, di quanto prodotto dalla difesa dell'attrice (docc 24 e 25) circa le difficoltà personali del testimone a presentarsi in Tribunale e del rifiuto di Controparte_6
alla testimonianza scritta ex art 257 bis cpc;
per altro le dichiarazioni scritte rese dal dott.
[...]
, come prova atipica, sono state prese in considerazione. Pt_2
L'istruttoria ha dimostrato che:
- l a società fino al 9.3.2020 aveva la sua sede legale in Milano via Maniago 6 , Parte_1 avendola trasferita in via Agnello 8 Milano con atto del 9.3.2020, iscritto al registro imprese l'8.4.2020 (visura storia della società, doc.12); l'attrice ha allegato che la sua sede si trovava presso la società riferibile al commercialista dott. all'indirizzo di via CP_7 Pt_2 Maniago n. 6;
- n ello stabile di via Maniago 6 Milano esistevano cassette di corrispondenza, la società CP_7 s aveva l'ufficio nello stabile (può pure ammettersi nel periodo qui rilevante (ottobre 2019)) e in
[...] uso una cassetta postale contraddistinta dal suo nominativo (si tratta di circostanze confermate dalla testimone dipendente della società Guidig srl proprietaria dello stabile, Testimone_1 testimone sentita all'udienza del 24.10.2023);
- n essun inquilino dello stabile ha mai riferito alla testimone di aver ricevuto avvisi postali indirizzati a terzi.
Si tratta di circostanze che non consentono di escludere che l'agente postale abbia effettivamente immesso in una cassetta della corrispondenza, eventualmente anche della , gli avvisi CP_7 oggetto di querela. Questa considerazione non può trovare smentita nel documento 16 di parte attrice costituito da una dichiarazione scritta attribuita al dott. datata 16 Parte_3 maggio 2022 del seguente contenuto:” Faccio seguito alla vostra richiesta di Informazioni in merito ad un eventuale ricevimento di documentazione da parte di da voi Controparte_6 menzionata;
posso garantire di non esserne a conoscenza per il semplice fatto che ero assente dal lavoro per un lungo periodo di convalescenza dopo 4 mesi di degenza in ospedale. Vi confermo inoltre che la società non era dotata di casella postale propria né di altre cui fare riferimento. Durante una breve visita allo studio per verificare eventuali urgenze o pratiche in sospeso non ho trovato alcun avviso riguardante la , se così fosse stato vi avrei trasmesso il tutto Parte_1 come al solito.”
La dichiarazione del dott. , oltre a non essere temporalmente contestualizzata e riferibile al Pt_2 mese di ottobre 2019 cui si riferiscono gli atti oggetto di querela, per un verso, dimostrerebbe solo che il dott. non è al corrente di avvisi recapitati al suo studio per (“posso Pt_2 Parte_1 garantire di non esserne al corrente”), per altro, stante la protratta assenza dal lavoro del dott.
la circostanza che non sia venuto a conoscenza di atti recapitati per la non è Pt_2 Parte_1 decisiva del fatto, che si vuole dimostrare, che recapiti di avvisi per nella cassetta Parte_1 della corrispondenza non vi siano stati;
infine, va considerata l'inattendibilità della persona da cui le dichiarazioni provengono la quale, pur avendo avuto il compito di ricevere la corrispondenza di
, è rimasta a lungo assente pur se per ragioni di salute. Parte_1
Per queste ragioni il falso non può dirsi dimostrato e la querela va rigettata, restando aperta ogni valutazione non oggetto di questo giudizio sulla validità del procedimento notificatorio con riferimento alla correttezza della procedura seguita dall'agente postale.
La domanda proposta dall'attore al fine di ottenere la declaratoria di falsità delle attestazioni di aver pagina 7 di 8 immesso avviso nella cassetta della posta contenute nell'avviso di ricevimento e nel c.a.d. impugnati di falso è priva di fondamento e deve, pertanto, essere respinta con conseguente annotazione della sentenza sui documenti impugnati prodotti in copia al doc. 9 e 10 del fascicolo di parte attrice e condanna della società attrice, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di € 20.
Spese processuali
Il rigetto della querela comporta la condanna della società querelante alla rifusione delle spese processuali a favore di di Milano, spese che si liquidano Controparte_9 in euro 3.640,00 (causa di valore indeterminabile complessità media, compensi liquidati nei minimi considerando la attività difensiva concretamente svolta dalla convenuta per le prime due fasi e la fase istruttoria e nulla per la fase decisoria perché non ha depositato conclusionali e repliche), oltre CP_1 al rimborso delle spese generali cpa e iva se di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla querela di falso in via principale proposta da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_8
rigetta la querela di falso proposta dall'attrice avente ad oggetto il fatto che Controparte_8 l'agente postale ha dichiarato “immesso avviso in corrisp dello stabile in indirizzo” nella cartolina di ricevimento n. 6890983766-3 della raccomandata n. 78690983776-4 con cui è stato notificato l'Avviso Parte di Accertamento T9D032I03329/2019 e il fatto che l'agente postale ha dichiarato “ immessa nella cassetta postale “ nell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) spedita con raccomandata n. 628759492427, disponendo, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'annotazione della sentenza a cura del cancelliere sui documenti impugnati di cui all'allegato doc. 9 e 10 di parte attrice;
3) condanna l'attrice, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di € 20;
4) condanna l'attrice al pagamento a favore di Controparte_8 Controparte_9 di Milano delle spese processuali liquidate in € 3.640,00 per compenso oltre al 15% per
[...] spese generali ed oneri di legge.
Milano, 10 luglio 2025
Il Presidente
NA SI
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 riferibile a due società di diritto francese, organizza crociere sul Po e a Venezia, con Parte_1 l'effettuazione di escursioni e la gestione dei clienti sulla nave con servizi di intrattenimento e ristorazione (cfr. visura, doc. 12) 2 Notificato in data 01.12.2021 pagina 2 di 8 3 L'avviso di accertamento, notificato in data 24.10.2019, aveva ad oggetto l'omessa dichiarazione IVA della società per 523.437,00 in relazione all'anno di imposta 2014 (cfr. doc. 8) 4 Il procedimento tributario, avente ad oggetto l'errata applicazione da parte di dell'IVA con aliquota Parte_1 agevolata è stato in seguito sospeso con ordinanza del 14.06.2022, allegata dalla querelante alla prima memoria istruttoria (doc. 17) 5 Fissata dalla Querelante nell'atto di citazione al 15 novembre 2022 e differita dal GI con decreto del 04.07.2022 6 L'agente postale, dopo essersi recato presso l'indirizzo di via Maniago, n. 6 (sede legale comunicata in Camera di Commercio, cfr. p. 2, comparsa) trovando la destinataria assente, ha lasciato nella cassetta della posta l'avviso di giacenza e depositato il plico presso l'ufficio postale. Successivamente ha spedito con raccomandata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), anche questa immessa nella cassetta della posta per assenza della destinataria. In seguito ha depositato telematicamente: (i) copia dell'avviso dii accertamento T9D032I03329/2019; (ii) copia dell'avviso di ricevimento n. 6890983766-3/atto giudiziario n.78690983776-4; (iii) il duplicato dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 628759492427. 7 Dove “corr.” Sta per corrispondenza 8 Dove “corrisp.” Sta per corrispondenza pagina 6 di 8