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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 394 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Svizzera N. 14 Cpl. Ambra Palace, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, N 178, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Urzì Brancati, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Messina, Via Svizzera N. 14 Cpl. Ambra Palace;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 30/01/2024, Parte_2
, premesso che in data 13.06.2015 aveva contrato matrimonio a Messina con
[...] P_
(atto iscritto al n. 78 Parte I); che dal matrimonio erano nati i figli in data
[...] Per_1 26.02.2013, e nato il 01/.06.2021; che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della Per_2 convivenza era divenuta intollerabile;
che, in particolare, il si dimostrava incostante e P_ superficiale nel rapporto di coppia, dipendendo totalmente – anche economicamente, essendo riuscito solo a lavorare saltuariamente– dalla moglie;
che, inoltre, il non aveva mai inteso P_ prendere la patente di guida, costringendo la farsi carico di ogni attività relativa Parte_1 alla gestione della casa e dei figli;
che la i era impegnata a trovare lavoro al marito Parte_1 presso la Società San Vincenzo de Paoli, alle dipendenze della quale la stessa lavorava con la qualifica di OSS, tuttavia il dopo qualche anno decideva di licenziarsi volontariamente adducendo P_ di non essere in grado di prestare attività lavorativa con costanza;
che la pur avendo Parte_1 provato a recuperare il rapporto coniugale, decideva di porre fine al matrimonio;
che il marito accusava l'odierna ricorrente di aver determinato la fine del matrimonio, anche usando toni aggressivi;
che nel mese di agosto 2023, il si allontanava volontariamente dalla casa P_ coniugale;
che la on sapeva dove fosse domiciliato il , il quale, peraltro, Parte_1 P_ aveva interrotto i rapporti con i figli minori, nei confronti dei quali non apportava alcun contributo morale né economico;
che la ercepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00, Parte_1 possedeva un'autovettura Fiat Punto 2006 e non possedeva alcun bene immobile, era titolare di un conto corrente in cui veniva canalizzato lo stipendio, percepiva inoltre l'assegno unico per i due figli minori dell'importo complessivo di € 470,00, nonché un importo pari ad € 350,00 circa mensili, depositati su un libretto postale intestato al minore a titolo di indennità di frequenza per la Per_1 patologia da cui il minore è affetto, somma questa che era utilizzata per le terapie di cui il minore necessitava;
che, di contro, la ricorrente si faceva carico in via esclusiva della corresponsione del canone di locazione dell'abitazione in cui viveva con i figli pari d € 500,00, comprensivi di oneri condominiali, al pagamento delle utenze domestiche e al mantenimento dei minori in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, dovendo talora ricorrere all'aiuto dei propri genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e collocamento presso la stessa, atteso il disinteresse del P_
e l'incapacità di occuparsi da solo dei figli, con particolare riguardo al minore abbisognevole Per_1 di particolare assistenza in ragione della sua patologia;
formulava, inoltre, domanda di assegnazione della casa familiare, che era condotta in locazione, e chiedeva che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di € 400,00 complessivo per entrambi i minori, oltre alle spese straordinarie per gli stessi nella misura del 50%, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
chiedeva inoltre che il P_ comunicasse il proprio indirizzo di residenza nonché ogni variazione dello stesso. Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
16.02.2024.
All'udienza del 08.07.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, considerato che il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica, prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare ed il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, manteneva la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a tenere con sé i figli previo accordo tra i genitori in ordine al giorno ed all'orario, ponendo a carico del padre il versamento di un assegno di euro 300,00 (150,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie
(tenuto conto dell'apparente precarietà del suo attuale impiego); riservava di disporre in ordine all'affidamento della prole all'esito delle indagini sociali e psicologiche disposte in quella sede a carico dei servizi sociali e del consultorio familiare, assegnando termine di 60 giorni per il deposito delle relazioni e rinviando la causa all'udienza del 18.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, dato atto che non era ancora stata depositata la relazione del consultorio familiare, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27.01.2025, dando termine per il deposito di detta relazione entro il 30.12.2024. L'udienza veniva differita d'ufficio al 03.02.2025.
A tale udienza, preso atto che il consultorio aveva provveduto all'invio della relazione, il Giudice relatore, fatte precisare le conclusioni, riservava quindi di riferire al collegio per la decisione.
*** * ***
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., posto che i coniugi vivono ormai separati e che la ricorrente ha ribadito l'impossibilità di una riconciliazione con il marito.
Riguardo all'affidamento dei figli minori e la normativa di riferimento è Per_1 Per_2 contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I,
18.06.2008, n. 16593).
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, tuttavia, sono emersi elementi che inducono questo decidente a derogare al regime dell'affidamento condiviso dei figli.
Infatti, da un lato, è emerso un riscontro altamente positivo in ordine alle capacità genitoriali della avendo il Consultorio Familiare Villa Lina, con relazione del 22.11.2024, Parte_3 rilevato che “”per quanto riguarda la Sig.ra si sono evidenziate apprezzabili competenze Parte_1 genitoriali sia in termini di legami affettivo, di empatizzazione con i bisogni dei minori, di accudimento e protezione.”.
Ciò risulta confermato dalle indagini dei Servizi Sociali del Comune di Messina, che, con relazione pervenuta presso questo Ufficio Giudiziario in data 22.11.2024, hanno attestato che “La sig.ra ha un ottimo rapporto con i propri figli, si prende cura di loro e si occupa, supportata dai Parte_1 propri genitori, di tutti gli aspetti della vita dei minori, educativo, scolastico e sanitario. Viene supportata dai propri genitori che si occupano dei nipoti ogni qual volta la sig.ra è impegnata coni turni di lavoro, anche se la stessa riferisce che il datore di lavoro, comprendendo la situazione di monogenitorialità di fatto in cui si trova la signora, la favorisce nella scelta dei turni. […] dimostra di essere attenta ai bisogni dei propri figli, si prende cura dei minori con affetto e senso di responsabilità”.
Al contrario, il Consultorio Familiare ha evidenziato che “in riferimento alle competenze genitoriali del al Sig. si sono evidenziate criticità nella capacità di empatizzare con i bisogni dei minori, P_ nell'esercizio del ruolo normativo e nella tutela della bigenitorialità con significativo atteggiamento delegante.
In conclusione di quanto espresso si ritiene che si rende necessario che il Sig. effettui un percorso di P_ sostegno alla genitorialità, finalizzato all'implementazione delle competenze genitoriali.”
Inoltre, Servizi Sociali hanno accertato che “Riguardo la condizione lavorativa, al momento lavora presso un lido della città con un contratto che terminerà il 31 ottobre p.v., dice di avere delle proposte di lavoro ma al momento non sa essere più specifico. Per ciò che concerne l'abitazione, nel corso di questi mesi si è appoggiato presso il locale dove lavora, dopo non sa dire dove abiterà. Rispetto alla frequentazione dei due figli, li ha visti qualche volta quest'estate quando la madre li accompagnava al locale. Nell'ultimo periodo la sig.ra ha chiesto che li vedesse nella loro casa ma lui afferma di non potersi allontanare dal lavoro.”; Parte_1 valutando, dunque, che “Il sig non risulta che in passato sia stato un riferimento per i suoi figli, né P_
è di supporto oggi nella loro gestione e nelle azioni di cura ed educative e non appare in grado di pensare ed elaborare progetti futuri con i propri figli. Cosi come non ha mostrato volontà a costruire un piano genitoriale con l'altra genitrice. Pur volendo comprendere le oggettive difficoltà (lavoro, casa, automobile) tuttavia
l'impressione che si ha è che non mostri interesse a impegnarsi per assumersi pienamente le sue responsabilità genitoriali. Tutto ciò considerato si ritiene condivisibile la richiesta avanzata dalla sig.ra di affido Parte_1 esclusivo.”.
Orbene, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio ai minori, possa giustificare la scelta del Giudice di disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore (cfr. ex multis Tribunale , Torino , sez. VII , 20/01/2023 , n. 205; Tribunale , Palermo , sez. I , 22/02/2023 ,
n. 858; Tribunale , Bari , sez. I , 05/10/2021 , n. 3486; Tribunale , Vicenza , sez. II , 11/11/2019 , n.
2328).
E invero, dalle relazioni dei servizi, oltre al disinteresse e all'atteggiamento delegante del nei confronti dei bisogni familiari, è altresì emersa una incapacità nella gestione dei figli, P_ laddove, ad esempio, la in sede di colloqui con i Servizi, ha riferito che “anche quando Parte_1 il sig. viveva con loro non si è mai occupato in maniera funzionale dei figli. […] quando in passato P_ capitava che il padre uscisse con o portava in locali per nulla adeguati alla sua età.”. Per_1
Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, i minori e vanno affidati in Per_1 Per_2 regime di affidamento esclusivo alla madre . Parte_1 Quanto ai tempi di permanenza, premesso che non sono note le condizioni abitative del
(e segnatamente, non è in alcun modo emerso, neanche all'esito degli accertamenti P_ espletati dai Servizi territoriali se il resistente – il quale parrebbe avere trascorso un periodo pernottando presso un lido ove svolgeva attività lavorativa - abbia la disponibilità di un alloggio consono ad accogliere la prole), tenuto conto della situazione precedentemente esposta (vale a dire della incapacità, dichiarata dallo stesso in sede di colloquio con gli operatori dei Servizi P_ sociali, di badare alla prole), della tenera età del minore e della patologia di cui soffre il Per_2 figlio si ritiene opportuno che il padre incontri i figli e presso la loro Per_1 Per_1 Per_2 abitazione per due volte a settimana, previo accordo dei genitori relativamente a giorni e orari, avuto riguardo agli impegni di carattere lavorativo di ciascuno dei due, nonché, a settimane alterne, nel giorno di domenica per due ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con esclusione di pernottamenti, salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti.
Quanto al mantenimento dei minori e costituisce principio consolidato in Per_1 Per_2 giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363).
Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nel caso in esame, sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, che non gode di una posizione lavorativa stabile, anche in ragione della richiesta della i cui alla memoria Parte_1 del 12.11.2024, viste le esigenze della prole, appare congruo l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, come già stabilito con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che va pertanto confermata.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, che, nel caso di specie, si tratta di un immobile condotto in locazione, abitato da insieme ai figli, essa deve essere assegnata Parte_1 alla ricorrente.
Le parti sono, inoltre, onerate a comunicare il proprio indirizzo di residenza e ogni eventuale cambio di residenza al fine di favorire nel modo migliore la gestione della prole.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 394/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.11.1986, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Controparte_1
MESSINA in data 13.06.2015, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 78, parte 1, anno 2015;
2. affida i minori e in modo esclusivo a , con Per_1 Per_2 Parte_1 attribuzione a del diritto di incontrare i figli presso la loro Controparte_1 abitazione per due volte a settimana, previo accordo dei genitori relativamente a giorni e orari, avuto riguardo agli impegni di carattere lavorativo di ciascuno dei due, nonché, a settimane alterne, nel giorno di domenica per due ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con esclusione di pernottamenti, salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti;
3. pone a carico di a favore di l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 corrispondere un assegno mensile complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. onera entrambe le parti di dare comunicazione dell'attuale indirizzo di residenza e di ogni eventuale futuro cambio di residenza;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 394 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Svizzera N. 14 Cpl. Ambra Palace, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, N 178, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Urzì Brancati, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Messina, Via Svizzera N. 14 Cpl. Ambra Palace;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 30/01/2024, Parte_2
, premesso che in data 13.06.2015 aveva contrato matrimonio a Messina con
[...] P_
(atto iscritto al n. 78 Parte I); che dal matrimonio erano nati i figli in data
[...] Per_1 26.02.2013, e nato il 01/.06.2021; che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della Per_2 convivenza era divenuta intollerabile;
che, in particolare, il si dimostrava incostante e P_ superficiale nel rapporto di coppia, dipendendo totalmente – anche economicamente, essendo riuscito solo a lavorare saltuariamente– dalla moglie;
che, inoltre, il non aveva mai inteso P_ prendere la patente di guida, costringendo la farsi carico di ogni attività relativa Parte_1 alla gestione della casa e dei figli;
che la i era impegnata a trovare lavoro al marito Parte_1 presso la Società San Vincenzo de Paoli, alle dipendenze della quale la stessa lavorava con la qualifica di OSS, tuttavia il dopo qualche anno decideva di licenziarsi volontariamente adducendo P_ di non essere in grado di prestare attività lavorativa con costanza;
che la pur avendo Parte_1 provato a recuperare il rapporto coniugale, decideva di porre fine al matrimonio;
che il marito accusava l'odierna ricorrente di aver determinato la fine del matrimonio, anche usando toni aggressivi;
che nel mese di agosto 2023, il si allontanava volontariamente dalla casa P_ coniugale;
che la on sapeva dove fosse domiciliato il , il quale, peraltro, Parte_1 P_ aveva interrotto i rapporti con i figli minori, nei confronti dei quali non apportava alcun contributo morale né economico;
che la ercepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00, Parte_1 possedeva un'autovettura Fiat Punto 2006 e non possedeva alcun bene immobile, era titolare di un conto corrente in cui veniva canalizzato lo stipendio, percepiva inoltre l'assegno unico per i due figli minori dell'importo complessivo di € 470,00, nonché un importo pari ad € 350,00 circa mensili, depositati su un libretto postale intestato al minore a titolo di indennità di frequenza per la Per_1 patologia da cui il minore è affetto, somma questa che era utilizzata per le terapie di cui il minore necessitava;
che, di contro, la ricorrente si faceva carico in via esclusiva della corresponsione del canone di locazione dell'abitazione in cui viveva con i figli pari d € 500,00, comprensivi di oneri condominiali, al pagamento delle utenze domestiche e al mantenimento dei minori in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, dovendo talora ricorrere all'aiuto dei propri genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e collocamento presso la stessa, atteso il disinteresse del P_
e l'incapacità di occuparsi da solo dei figli, con particolare riguardo al minore abbisognevole Per_1 di particolare assistenza in ragione della sua patologia;
formulava, inoltre, domanda di assegnazione della casa familiare, che era condotta in locazione, e chiedeva che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di € 400,00 complessivo per entrambi i minori, oltre alle spese straordinarie per gli stessi nella misura del 50%, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
chiedeva inoltre che il P_ comunicasse il proprio indirizzo di residenza nonché ogni variazione dello stesso. Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
16.02.2024.
All'udienza del 08.07.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, considerato che il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica, prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare ed il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, manteneva la collocazione dei figli presso la madre, autorizzando il padre a tenere con sé i figli previo accordo tra i genitori in ordine al giorno ed all'orario, ponendo a carico del padre il versamento di un assegno di euro 300,00 (150,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie
(tenuto conto dell'apparente precarietà del suo attuale impiego); riservava di disporre in ordine all'affidamento della prole all'esito delle indagini sociali e psicologiche disposte in quella sede a carico dei servizi sociali e del consultorio familiare, assegnando termine di 60 giorni per il deposito delle relazioni e rinviando la causa all'udienza del 18.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, dato atto che non era ancora stata depositata la relazione del consultorio familiare, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27.01.2025, dando termine per il deposito di detta relazione entro il 30.12.2024. L'udienza veniva differita d'ufficio al 03.02.2025.
A tale udienza, preso atto che il consultorio aveva provveduto all'invio della relazione, il Giudice relatore, fatte precisare le conclusioni, riservava quindi di riferire al collegio per la decisione.
*** * ***
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., posto che i coniugi vivono ormai separati e che la ricorrente ha ribadito l'impossibilità di una riconciliazione con il marito.
Riguardo all'affidamento dei figli minori e la normativa di riferimento è Per_1 Per_2 contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I,
18.06.2008, n. 16593).
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, tuttavia, sono emersi elementi che inducono questo decidente a derogare al regime dell'affidamento condiviso dei figli.
Infatti, da un lato, è emerso un riscontro altamente positivo in ordine alle capacità genitoriali della avendo il Consultorio Familiare Villa Lina, con relazione del 22.11.2024, Parte_3 rilevato che “”per quanto riguarda la Sig.ra si sono evidenziate apprezzabili competenze Parte_1 genitoriali sia in termini di legami affettivo, di empatizzazione con i bisogni dei minori, di accudimento e protezione.”.
Ciò risulta confermato dalle indagini dei Servizi Sociali del Comune di Messina, che, con relazione pervenuta presso questo Ufficio Giudiziario in data 22.11.2024, hanno attestato che “La sig.ra ha un ottimo rapporto con i propri figli, si prende cura di loro e si occupa, supportata dai Parte_1 propri genitori, di tutti gli aspetti della vita dei minori, educativo, scolastico e sanitario. Viene supportata dai propri genitori che si occupano dei nipoti ogni qual volta la sig.ra è impegnata coni turni di lavoro, anche se la stessa riferisce che il datore di lavoro, comprendendo la situazione di monogenitorialità di fatto in cui si trova la signora, la favorisce nella scelta dei turni. […] dimostra di essere attenta ai bisogni dei propri figli, si prende cura dei minori con affetto e senso di responsabilità”.
Al contrario, il Consultorio Familiare ha evidenziato che “in riferimento alle competenze genitoriali del al Sig. si sono evidenziate criticità nella capacità di empatizzare con i bisogni dei minori, P_ nell'esercizio del ruolo normativo e nella tutela della bigenitorialità con significativo atteggiamento delegante.
In conclusione di quanto espresso si ritiene che si rende necessario che il Sig. effettui un percorso di P_ sostegno alla genitorialità, finalizzato all'implementazione delle competenze genitoriali.”
Inoltre, Servizi Sociali hanno accertato che “Riguardo la condizione lavorativa, al momento lavora presso un lido della città con un contratto che terminerà il 31 ottobre p.v., dice di avere delle proposte di lavoro ma al momento non sa essere più specifico. Per ciò che concerne l'abitazione, nel corso di questi mesi si è appoggiato presso il locale dove lavora, dopo non sa dire dove abiterà. Rispetto alla frequentazione dei due figli, li ha visti qualche volta quest'estate quando la madre li accompagnava al locale. Nell'ultimo periodo la sig.ra ha chiesto che li vedesse nella loro casa ma lui afferma di non potersi allontanare dal lavoro.”; Parte_1 valutando, dunque, che “Il sig non risulta che in passato sia stato un riferimento per i suoi figli, né P_
è di supporto oggi nella loro gestione e nelle azioni di cura ed educative e non appare in grado di pensare ed elaborare progetti futuri con i propri figli. Cosi come non ha mostrato volontà a costruire un piano genitoriale con l'altra genitrice. Pur volendo comprendere le oggettive difficoltà (lavoro, casa, automobile) tuttavia
l'impressione che si ha è che non mostri interesse a impegnarsi per assumersi pienamente le sue responsabilità genitoriali. Tutto ciò considerato si ritiene condivisibile la richiesta avanzata dalla sig.ra di affido Parte_1 esclusivo.”.
Orbene, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio ai minori, possa giustificare la scelta del Giudice di disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore (cfr. ex multis Tribunale , Torino , sez. VII , 20/01/2023 , n. 205; Tribunale , Palermo , sez. I , 22/02/2023 ,
n. 858; Tribunale , Bari , sez. I , 05/10/2021 , n. 3486; Tribunale , Vicenza , sez. II , 11/11/2019 , n.
2328).
E invero, dalle relazioni dei servizi, oltre al disinteresse e all'atteggiamento delegante del nei confronti dei bisogni familiari, è altresì emersa una incapacità nella gestione dei figli, P_ laddove, ad esempio, la in sede di colloqui con i Servizi, ha riferito che “anche quando Parte_1 il sig. viveva con loro non si è mai occupato in maniera funzionale dei figli. […] quando in passato P_ capitava che il padre uscisse con o portava in locali per nulla adeguati alla sua età.”. Per_1
Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, i minori e vanno affidati in Per_1 Per_2 regime di affidamento esclusivo alla madre . Parte_1 Quanto ai tempi di permanenza, premesso che non sono note le condizioni abitative del
(e segnatamente, non è in alcun modo emerso, neanche all'esito degli accertamenti P_ espletati dai Servizi territoriali se il resistente – il quale parrebbe avere trascorso un periodo pernottando presso un lido ove svolgeva attività lavorativa - abbia la disponibilità di un alloggio consono ad accogliere la prole), tenuto conto della situazione precedentemente esposta (vale a dire della incapacità, dichiarata dallo stesso in sede di colloquio con gli operatori dei Servizi P_ sociali, di badare alla prole), della tenera età del minore e della patologia di cui soffre il Per_2 figlio si ritiene opportuno che il padre incontri i figli e presso la loro Per_1 Per_1 Per_2 abitazione per due volte a settimana, previo accordo dei genitori relativamente a giorni e orari, avuto riguardo agli impegni di carattere lavorativo di ciascuno dei due, nonché, a settimane alterne, nel giorno di domenica per due ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con esclusione di pernottamenti, salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti.
Quanto al mantenimento dei minori e costituisce principio consolidato in Per_1 Per_2 giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363).
Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nel caso in esame, sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, che non gode di una posizione lavorativa stabile, anche in ragione della richiesta della i cui alla memoria Parte_1 del 12.11.2024, viste le esigenze della prole, appare congruo l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, come già stabilito con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che va pertanto confermata.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, che, nel caso di specie, si tratta di un immobile condotto in locazione, abitato da insieme ai figli, essa deve essere assegnata Parte_1 alla ricorrente.
Le parti sono, inoltre, onerate a comunicare il proprio indirizzo di residenza e ogni eventuale cambio di residenza al fine di favorire nel modo migliore la gestione della prole.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 394/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.11.1986, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Controparte_1
MESSINA in data 13.06.2015, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 78, parte 1, anno 2015;
2. affida i minori e in modo esclusivo a , con Per_1 Per_2 Parte_1 attribuzione a del diritto di incontrare i figli presso la loro Controparte_1 abitazione per due volte a settimana, previo accordo dei genitori relativamente a giorni e orari, avuto riguardo agli impegni di carattere lavorativo di ciascuno dei due, nonché, a settimane alterne, nel giorno di domenica per due ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con esclusione di pernottamenti, salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti;
3. pone a carico di a favore di l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 corrispondere un assegno mensile complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. onera entrambe le parti di dare comunicazione dell'attuale indirizzo di residenza e di ogni eventuale futuro cambio di residenza;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.