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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230002476230000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 29920230002476230000, anno d'imposta 2018, atto notificato in data 21/04/2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Deduce con l'unico motivo che la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione in proprio possesso che attestava la regolarità fiscale della documentazione richiesta per fruire del bonus previsto per gli interventi di recupero edilizio e del collegato efficientamento energetico tramite il Società_1 srl che ha presentato il modello 730 per l'anno d'imposta 2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e producendo documentazione.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la documentazione agli atti, giudica il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
La cartella è adeguatamente motivata poiché contiene tutti i riferimenti e richiami necessari all'individuazione della pretesa tributaria.
Va considerato che il CAF a seguito della richiesta di documenti dalla Agenzia delle Entrate, ha trasmesso una comunicazione rettificativa del modello 730/2019 con la quale disconosceva la detrazione che risulta priva del rigo PL 29 perché azzerato, è lo stesso Caf cui si è rivolto la contribuente ad avere comunicato, con la rettifica presentata a zero rigo PL 29, disconoscendo alcuna detrazione per le spese di ristrutturazione;
da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame.
Le osservazioni di parte ricorrente sono superate dalla successiva dichiarazione rettificativa presentata del modello 730/2019 con la quale disconosceva la detrazione.
Il recupero operato dall'Ufficio è del tutto legittimo.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato.
La Corte quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Trapani, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230002476230000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 29920230002476230000, anno d'imposta 2018, atto notificato in data 21/04/2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Deduce con l'unico motivo che la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione in proprio possesso che attestava la regolarità fiscale della documentazione richiesta per fruire del bonus previsto per gli interventi di recupero edilizio e del collegato efficientamento energetico tramite il Società_1 srl che ha presentato il modello 730 per l'anno d'imposta 2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e producendo documentazione.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la documentazione agli atti, giudica il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
La cartella è adeguatamente motivata poiché contiene tutti i riferimenti e richiami necessari all'individuazione della pretesa tributaria.
Va considerato che il CAF a seguito della richiesta di documenti dalla Agenzia delle Entrate, ha trasmesso una comunicazione rettificativa del modello 730/2019 con la quale disconosceva la detrazione che risulta priva del rigo PL 29 perché azzerato, è lo stesso Caf cui si è rivolto la contribuente ad avere comunicato, con la rettifica presentata a zero rigo PL 29, disconoscendo alcuna detrazione per le spese di ristrutturazione;
da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame.
Le osservazioni di parte ricorrente sono superate dalla successiva dichiarazione rettificativa presentata del modello 730/2019 con la quale disconosceva la detrazione.
Il recupero operato dall'Ufficio è del tutto legittimo.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato.
La Corte quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Trapani, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico