Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 2612
CASS
Sentenza 4 febbraio 2010

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Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado di nazionalità italiana, contenuto nell'art. 19, secondo comma, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 1, comma 22, della legge n. 94 del 2009, non è escluso dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'interessato, non essendo prevista dalla legge tale condizione ostativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di pace che, sul presupposto dell'inoperatività del divieto per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'opponente, aveva mancato di verificare il prospettato stato di convivenza dello stesso con la sorella di nazionalità italiana).

In tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, non opera come condizione di legittimità dell'espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all'art. 13, quarto comma o all'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguenza che un'esecuzione coattiva disposta prima dello spirare del termine per il rilascio del nulla osta o in presenza di un diniego vizia l'accompagnamento coattivo alla frontiera o l'intimazione di cui al citato art. 14, comma 5-bis, del T.U. sull'immigrazione ed espone l'atto coattivo al diniego di convalida, rendendo l'inottemperanza all'intimazione non sanzionabile dal giudice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 2612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2612
    Data del deposito : 4 febbraio 2010

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