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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 7748/2021 R.G. promosso da:
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante Sig. NTroparte_1 P.IVA_1
con sede in Vigevano, via C. Abba n. 13, rappresentata e difesa dagli NTroparte_2
Avvocati Francesco Adavastro (c.f. ) e Paolo Re (c.f. C.F._1
), presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, già in via C.F._2
Donizetti n. 47 ora via S. Damiano n. 4 (PEC: – Email_1
– FAX: 02.76026777); Email_2
-attrice-
contro (c.f./p.IVA , con NTroparte_3 P.IVA_2
sede in Milano, via Lusardi 10, in persona del legale rappresentante Arch.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo De Martino (c.f. Per_1
) presso il quale è elettivamente domiciliata in Pavia, via Volta n. C.F._3
25 (FAX: 0382/1722078 – PEC: ; Email_3
-convenuto-
con atto di citazione notificato il giorno 3.2.2021,
e contro
ON
(c.f. ), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del
[...] P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ivan CP_5
Bullo (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._4
Corso Genova n. 14 (PEC: - FAX: 02.58307990); Email_4
-terza chiamata da NTroparte_3
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale;
conclusioni dell'attrice:
< riconoscere e dichiarare che l'esclusione di dalla gara indetta dal Ministero NTroparte_1
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari per l'affidamento dell'appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), D.Lgs. n°. 163/2006 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Cagliari è intervenuta per fatto e colpa di parte convenuta e, per l'effetto, condannare lo (P.I.: , in persona del legale NTroparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via A. Lusardi n. 10, ex art. 1218 ovvero
2 anche ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per un importo pari a € 590.696,83 o a quell'altra somma maggiore o minore risultata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condannare (P.I.: ), NTroparte_6 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza Vetra n. 17, al versamento in favore di parte attrice delle somme liquidate in accoglimento delle domande svolte nei confronti dello NTroparte_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio>>
conclusioni della convenuta:
<
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande attrici, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti.
In subordine:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, dichiarare la società ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e manlevare la
[...]
società da ogni conseguenza pregiudizievole alla NTroparte_3
medesima derivante dalla soccombenza e, pertanto, condannare la medesima CP_4
[...
a rifondere alla società tutte le somme, che essa NTroparte_3
fosse condannata a pagare in dipendenza della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa>>
conclusioni della terza chiamata:
<
[- in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sul rapporto di garanzia in ragione della clausola compromissoria convenuta nel contratto assicurativo;
]
- in via principale, nel merito della domanda di manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo per le ragioni esposte in atti;
3 - in via subordinata, nel merito della domanda di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi l'operatività del contratto assicurativo, limitare l'esposizione di AIG al massimale ed alle altre condizioni ivi dedotte, esclusa in ogni caso la franchigia applicabile;
- in via principale, nel merito della pretesa attorea, respingere le domande proposte da perché infondate nell'an e nel quantum; CP_1
- in via subordinata, nel merito della pretesa attorea, ridurre il risarcimento del danno per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha dedotto che: NTroparte_1
- nel partecipare a gara indetta nel settembre 2015 dal
[...]
, NTroparte_7 per l'affidamento dell'appalto integrato ex art. 53 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 163/2006 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di nove fabbricati destinati alla riallocazione del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, aveva indicato, per la redazione del progetto esecutivo, il costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti con mandatario
[...]
società di ingegneria;
NTroparte_3
- questa s.r.l. aveva reso le dichiarazioni prescritte dalla lex specialis di gara;
- l'Avviso di Procedura Aperta aveva, all'art. 13 lett. b), stabilito come necessario, in capo ai progettisti indicati dalle imprese concorrenti, il requisito consistente nell'avere espletato, nell'ultimo decennio, servizi di progettazione analoghi;
4 - all'esito della gara, l'appalto era stato aggiudicato alla concorrente ma Parte_1
l'aggiudicazione era stata successivamente annullata con sentenza n. 9/2017 del TAR di
Cagliari;
- era stata esclusa anche la seconda classificata, NTroparte_8
per ragione inerente al requisito di regolarità contributiva AS
[...]
(come ritenuto anche dalla sentenza TAR n. 627/2018, confermata dal Consiglio di Stato in sede cautelare);
- la Stazione Appaltante, individuata come “potenziale aggiudicatario CP_1 dell'appalto”, con nota 25.1.2018 aveva richiesto al costituendo NTroparte_9 di Professionisti designato dall'impresa alla progettazione esecutiva (
[...] [...]
e Arch. “di NTroparte_3 NTroparte_10 CP_11 comprovare, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese sui servizi di progettazione eseguiti nell'ultimo decennio ai sensi dell'art. 252 e segg. del DPR 207/2010”;
- i Professionisti avevano evaso la richiesta inoltrando documentazione (relativa alla procedura indetta dal Ministero dei Beni Culturali per il restauro di Palazzo Citterio in
Milano), ma la Stazione Appaltante, con nota del 22.3.2018, aveva chiesto a
[...] di trasmettere “il Provvedimento di approvazione NTroparte_3 della progettazione definitiva opere edili, rilasciata dal
Committente pubblico” nella procedura concernente il restauro di Palazzo Citterio in Milano;
- aveva reso chiarimenti con PEC del 29.3.2018, precisando NTroparte_3
che le prestazioni di progettazione erano state rese da un raggruppamento di professionisti incaricati dalla capogruppo dell'ATI Dott. Parte_2
- all'esito di tale interlocuzione, era stata esclusa, con provvedimento in data CP_1
12.7.2018, perché “Il servizio di progettazione relativo ai lavori da eseguirsi presso il Palazzo Citterio a Milano, banditi dal
MIBACT - Direzione regionale Lombardia, per il quale lo
5 NT era partecipante in con NTroparte_3
l' (e altri) e progettista, non può Parte_3 essere validamente ammesso quale requisito a comprova per
NT l'appalto in oggetto, in considerazione del fatto che l' stesso non è risultato aggiudicatario, seppur ammesso alla valutazione dalla commissione di gara competente”;
- aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR di Cagliari, che aveva CP_1
respinto il ricorso con sentenza 882 del 19.10.2018;
- avverso tale sentenza aveva proposto appello avanti il Consiglio di Stato, con CP_1
esito sfavorevole;
- con sentenza n. 41/2020 il TAR Sardegna di Cagliari aveva respinto anche l'impugnazione di del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto alla quarta in CP_1
graduatoria, Operazione s.r.l.;
- infine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escusso (ex art. 75 co. 6 d.lgs.
163/2006) la cauzione provvisoria (di € 74.551,00).
Affermato di essere stata esclusa dall'aggiudicazione a causa della carenza del possesso in capo a del “requisito di progettazione prescritto dalla NTroparte_3 disciplina di gara” (per non essere risultato aggiudicatario dell'appalto relativo a Palazzo
Citterio), l'attrice ritiene di avere subito danno emergente e lucro cessante ascrivibili a colpa del convenuto, che aveva negligentemente dichiarato, sia a , sia alla Stazione CP_1
Appaltante, di possedere “requisiti tecnici in realtà inesistenti”.
La società convenuta, costituitasi con comparsa di NTroparte_3
risposta depositata il 4.11.2021, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando la responsabilità attribuitale, e chiedendo, in subordine, di essere garantita da
[...]
, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità ON
professionale (Polizza n. BLUE070385).
Ha osservato che nel 2015, all'esito delle verifiche preliminari, la stazione appaltante aveva concesso all'attrice di partecipare alla gara, ma successivamente il Provveditorato alle OO.PP. aveva fatto propria più rigorosa interpretazione dell'art. 263 co. 2 D.P.R.
207/2010. Tale interpretazione era tuttavia controversa, come confermato dal fatto che
6 aveva successivamente ritenuto di opporsi ripetutamente alla decisione della CP_1
proponendo impugnazione del provvedimento di esclusione davanti al Parte_4
TAR di Cagliari, appello innanzi al Consiglio di Stato avverso alla decisione sfavorevole del giudice di primo grado e impugnazione dell'aggiudicazione dell'appalto alla quarta classificata.
Sulla base di quanto sopra la convenuta ha sostenuto doversi escludere che allo
[...]
possa essere rimproverato un inadempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1218 CP_3
c.c.
La terza chiamata (da NTroparte_3 ON
, costituitasi con comparsa depositata il 5.5.2022, ha eccepito il difetto
[...] di giurisdizione del giudice adito, richiamando la clausola compromissoria di cui all'art.
5.6. del contratto assicurativo (Polizza n. BLUE070385), salvo poi dichiarare, nella prima pagina della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 vecchio testo c.p.c., che “per spirito di lealtà processuale, … non intende coltivare ulteriormente l'eccezione di difetto di Con giurisdizione formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta”. Inoltre ha sostenuto l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata, atteso che l'inadempimento della convenuta dedotto dall'attrice non inerisce all'attività progettuale in senso stretto e quindi, esulando dall'attività professionale strettamente intesa, non rientra nella copertura assicurativa. In ogni caso, con riguardo al merito della pretesa attorea, ha osservato che l'operatore economico non aveva adempiuto l'onere, derivante dal principio di CP_1
autoresponsabilità, di vagliare con diligenza professionale il contenuto delle dichiarazioni rese alla Stazione Appaltante, con conseguenze rilevanti ex art. 1227 c.c.
*
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dello
[...]
deve essere respinta. NTroparte_3
7 Come osservato dalla convenuta, deve ritenersi che l'interpretazione dell'art. 263 del DPR.
207/2010 fatta propria dalla Stazione Appaltante e, successivamente, da TAR Sardegna e
Consiglio di Stato, fosse, quantomeno all'epoca (2018), effettivamente controversa.
L'art. 263 del DPR 5.10.2010 n. 207, applicabile ratione temporis (benché abrogato dal d.lgs. 18.4.2016 n. 50 - art. 217 co. 1 lett. u) - a sua volta abrogato dal d.lgs. 31.3.2023 n.
36 - art. 226 co. 1) aveva il seguente contenuto:
<<
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al
8 cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice.>>
L'addebito di erronea interpretazione della norma surriferita, mosso da agli CP_1
architetti dello Studio convenuto, non pare a questo giudice integrare negligente adempimento della prestazione oggetto del contratto d'opera inter partes.
Deve in proposito osservarsi che:
- certamente , in vista della partecipazione alla economicamente importante gara di CP_1
cui trattasi, si avvalse anche di consulenti legali, che infatti tosto impugnarono, e ripetutamente, i provvedimenti (di esclusione, di incameramento della cauzione, di aggiudicazione alla quarta in graduatoria) assunti dalla Stazione Appaltante, sostenendo
9 reiteratamente l'infondatezza dell'interpretazione data alla citata norma dall'Ente appaltante e dai Giudici Amministrativi;
- la decisione del TAR Sardegna di cui al doc. 10 attr., con cui è stata respinta, nell'ottobre
2018, l'impugnazione del provvedimento di esclusione di dalla procedura per CP_1
l'affidamento dell'appalto di cui trattasi fa riferimento, a conforto della propria decisione, a giurisprudenza di poco precedente, sul piano temporale (2016 e 2017), i fatti di causa;
- tale giurisprudenza (di cui non è stata allegata la pubblicazione su riviste di settore) deve ritenersi giustificatamente non nota agli architetti di NTroparte_3
- la sentenza di rigetto dell'appello proposto avverso la predetta decisione del TAR, pronunciata dal Consiglio di Stato il 28.10.2019 (doc. 11 attr.), ha affermato la sussistenza
(come già in sede cautelare) di giusti motivi per adottare statuizione di compensazione delle spese processuali, attesa "la parziale novità e complessità delle questioni trattate".
Sulla base di quanto sopra, osservato che le reiterate impugnazioni proposte da CP_1 evidenziano che l'attrice e i suoi professionisti legali erano essi stessi persuasi dell'opinabilità dell'interpretazione della Stazione Appaltante e dei G.A., deve escludersi di poter ravvisare nella condotta di negligenza professionale. NTroparte_3
**
Per le considerazioni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da deve essere respinta. NTroparte_1
Atteso il rigetto della domanda attorea, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di NTroparte_3 [...]
. ON
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
10 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attrice deve essere condannata a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento proposta da nei confronti di NTroparte_1 NTroparte_3
condanna
a rifondere a e ad NTroparte_1 NTroparte_3 [...]
le spese processuali, liquidate in € 20.000,00 per ON
compensi (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).
Milano, 11.2.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 7748/2021 R.G. promosso da:
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante Sig. NTroparte_1 P.IVA_1
con sede in Vigevano, via C. Abba n. 13, rappresentata e difesa dagli NTroparte_2
Avvocati Francesco Adavastro (c.f. ) e Paolo Re (c.f. C.F._1
), presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, già in via C.F._2
Donizetti n. 47 ora via S. Damiano n. 4 (PEC: – Email_1
– FAX: 02.76026777); Email_2
-attrice-
contro (c.f./p.IVA , con NTroparte_3 P.IVA_2
sede in Milano, via Lusardi 10, in persona del legale rappresentante Arch.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo De Martino (c.f. Per_1
) presso il quale è elettivamente domiciliata in Pavia, via Volta n. C.F._3
25 (FAX: 0382/1722078 – PEC: ; Email_3
-convenuto-
con atto di citazione notificato il giorno 3.2.2021,
e contro
ON
(c.f. ), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del
[...] P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ivan CP_5
Bullo (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._4
Corso Genova n. 14 (PEC: - FAX: 02.58307990); Email_4
-terza chiamata da NTroparte_3
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale;
conclusioni dell'attrice:
< riconoscere e dichiarare che l'esclusione di dalla gara indetta dal Ministero NTroparte_1
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari per l'affidamento dell'appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), D.Lgs. n°. 163/2006 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Cagliari è intervenuta per fatto e colpa di parte convenuta e, per l'effetto, condannare lo (P.I.: , in persona del legale NTroparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via A. Lusardi n. 10, ex art. 1218 ovvero
2 anche ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per un importo pari a € 590.696,83 o a quell'altra somma maggiore o minore risultata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condannare (P.I.: ), NTroparte_6 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza Vetra n. 17, al versamento in favore di parte attrice delle somme liquidate in accoglimento delle domande svolte nei confronti dello NTroparte_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio>>
conclusioni della convenuta:
<
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande attrici, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti.
In subordine:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, dichiarare la società ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e manlevare la
[...]
società da ogni conseguenza pregiudizievole alla NTroparte_3
medesima derivante dalla soccombenza e, pertanto, condannare la medesima CP_4
[...
a rifondere alla società tutte le somme, che essa NTroparte_3
fosse condannata a pagare in dipendenza della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa>>
conclusioni della terza chiamata:
<
[- in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sul rapporto di garanzia in ragione della clausola compromissoria convenuta nel contratto assicurativo;
]
- in via principale, nel merito della domanda di manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo per le ragioni esposte in atti;
3 - in via subordinata, nel merito della domanda di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi l'operatività del contratto assicurativo, limitare l'esposizione di AIG al massimale ed alle altre condizioni ivi dedotte, esclusa in ogni caso la franchigia applicabile;
- in via principale, nel merito della pretesa attorea, respingere le domande proposte da perché infondate nell'an e nel quantum; CP_1
- in via subordinata, nel merito della pretesa attorea, ridurre il risarcimento del danno per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha dedotto che: NTroparte_1
- nel partecipare a gara indetta nel settembre 2015 dal
[...]
, NTroparte_7 per l'affidamento dell'appalto integrato ex art. 53 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 163/2006 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di nove fabbricati destinati alla riallocazione del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, aveva indicato, per la redazione del progetto esecutivo, il costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti con mandatario
[...]
società di ingegneria;
NTroparte_3
- questa s.r.l. aveva reso le dichiarazioni prescritte dalla lex specialis di gara;
- l'Avviso di Procedura Aperta aveva, all'art. 13 lett. b), stabilito come necessario, in capo ai progettisti indicati dalle imprese concorrenti, il requisito consistente nell'avere espletato, nell'ultimo decennio, servizi di progettazione analoghi;
4 - all'esito della gara, l'appalto era stato aggiudicato alla concorrente ma Parte_1
l'aggiudicazione era stata successivamente annullata con sentenza n. 9/2017 del TAR di
Cagliari;
- era stata esclusa anche la seconda classificata, NTroparte_8
per ragione inerente al requisito di regolarità contributiva AS
[...]
(come ritenuto anche dalla sentenza TAR n. 627/2018, confermata dal Consiglio di Stato in sede cautelare);
- la Stazione Appaltante, individuata come “potenziale aggiudicatario CP_1 dell'appalto”, con nota 25.1.2018 aveva richiesto al costituendo NTroparte_9 di Professionisti designato dall'impresa alla progettazione esecutiva (
[...] [...]
e Arch. “di NTroparte_3 NTroparte_10 CP_11 comprovare, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese sui servizi di progettazione eseguiti nell'ultimo decennio ai sensi dell'art. 252 e segg. del DPR 207/2010”;
- i Professionisti avevano evaso la richiesta inoltrando documentazione (relativa alla procedura indetta dal Ministero dei Beni Culturali per il restauro di Palazzo Citterio in
Milano), ma la Stazione Appaltante, con nota del 22.3.2018, aveva chiesto a
[...] di trasmettere “il Provvedimento di approvazione NTroparte_3 della progettazione definitiva opere edili, rilasciata dal
Committente pubblico” nella procedura concernente il restauro di Palazzo Citterio in Milano;
- aveva reso chiarimenti con PEC del 29.3.2018, precisando NTroparte_3
che le prestazioni di progettazione erano state rese da un raggruppamento di professionisti incaricati dalla capogruppo dell'ATI Dott. Parte_2
- all'esito di tale interlocuzione, era stata esclusa, con provvedimento in data CP_1
12.7.2018, perché “Il servizio di progettazione relativo ai lavori da eseguirsi presso il Palazzo Citterio a Milano, banditi dal
MIBACT - Direzione regionale Lombardia, per il quale lo
5 NT era partecipante in con NTroparte_3
l' (e altri) e progettista, non può Parte_3 essere validamente ammesso quale requisito a comprova per
NT l'appalto in oggetto, in considerazione del fatto che l' stesso non è risultato aggiudicatario, seppur ammesso alla valutazione dalla commissione di gara competente”;
- aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR di Cagliari, che aveva CP_1
respinto il ricorso con sentenza 882 del 19.10.2018;
- avverso tale sentenza aveva proposto appello avanti il Consiglio di Stato, con CP_1
esito sfavorevole;
- con sentenza n. 41/2020 il TAR Sardegna di Cagliari aveva respinto anche l'impugnazione di del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto alla quarta in CP_1
graduatoria, Operazione s.r.l.;
- infine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escusso (ex art. 75 co. 6 d.lgs.
163/2006) la cauzione provvisoria (di € 74.551,00).
Affermato di essere stata esclusa dall'aggiudicazione a causa della carenza del possesso in capo a del “requisito di progettazione prescritto dalla NTroparte_3 disciplina di gara” (per non essere risultato aggiudicatario dell'appalto relativo a Palazzo
Citterio), l'attrice ritiene di avere subito danno emergente e lucro cessante ascrivibili a colpa del convenuto, che aveva negligentemente dichiarato, sia a , sia alla Stazione CP_1
Appaltante, di possedere “requisiti tecnici in realtà inesistenti”.
La società convenuta, costituitasi con comparsa di NTroparte_3
risposta depositata il 4.11.2021, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando la responsabilità attribuitale, e chiedendo, in subordine, di essere garantita da
[...]
, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità ON
professionale (Polizza n. BLUE070385).
Ha osservato che nel 2015, all'esito delle verifiche preliminari, la stazione appaltante aveva concesso all'attrice di partecipare alla gara, ma successivamente il Provveditorato alle OO.PP. aveva fatto propria più rigorosa interpretazione dell'art. 263 co. 2 D.P.R.
207/2010. Tale interpretazione era tuttavia controversa, come confermato dal fatto che
6 aveva successivamente ritenuto di opporsi ripetutamente alla decisione della CP_1
proponendo impugnazione del provvedimento di esclusione davanti al Parte_4
TAR di Cagliari, appello innanzi al Consiglio di Stato avverso alla decisione sfavorevole del giudice di primo grado e impugnazione dell'aggiudicazione dell'appalto alla quarta classificata.
Sulla base di quanto sopra la convenuta ha sostenuto doversi escludere che allo
[...]
possa essere rimproverato un inadempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1218 CP_3
c.c.
La terza chiamata (da NTroparte_3 ON
, costituitasi con comparsa depositata il 5.5.2022, ha eccepito il difetto
[...] di giurisdizione del giudice adito, richiamando la clausola compromissoria di cui all'art.
5.6. del contratto assicurativo (Polizza n. BLUE070385), salvo poi dichiarare, nella prima pagina della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 vecchio testo c.p.c., che “per spirito di lealtà processuale, … non intende coltivare ulteriormente l'eccezione di difetto di Con giurisdizione formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta”. Inoltre ha sostenuto l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata, atteso che l'inadempimento della convenuta dedotto dall'attrice non inerisce all'attività progettuale in senso stretto e quindi, esulando dall'attività professionale strettamente intesa, non rientra nella copertura assicurativa. In ogni caso, con riguardo al merito della pretesa attorea, ha osservato che l'operatore economico non aveva adempiuto l'onere, derivante dal principio di CP_1
autoresponsabilità, di vagliare con diligenza professionale il contenuto delle dichiarazioni rese alla Stazione Appaltante, con conseguenze rilevanti ex art. 1227 c.c.
*
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dello
[...]
deve essere respinta. NTroparte_3
7 Come osservato dalla convenuta, deve ritenersi che l'interpretazione dell'art. 263 del DPR.
207/2010 fatta propria dalla Stazione Appaltante e, successivamente, da TAR Sardegna e
Consiglio di Stato, fosse, quantomeno all'epoca (2018), effettivamente controversa.
L'art. 263 del DPR 5.10.2010 n. 207, applicabile ratione temporis (benché abrogato dal d.lgs. 18.4.2016 n. 50 - art. 217 co. 1 lett. u) - a sua volta abrogato dal d.lgs. 31.3.2023 n.
36 - art. 226 co. 1) aveva il seguente contenuto:
<<
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al
8 cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice.>>
L'addebito di erronea interpretazione della norma surriferita, mosso da agli CP_1
architetti dello Studio convenuto, non pare a questo giudice integrare negligente adempimento della prestazione oggetto del contratto d'opera inter partes.
Deve in proposito osservarsi che:
- certamente , in vista della partecipazione alla economicamente importante gara di CP_1
cui trattasi, si avvalse anche di consulenti legali, che infatti tosto impugnarono, e ripetutamente, i provvedimenti (di esclusione, di incameramento della cauzione, di aggiudicazione alla quarta in graduatoria) assunti dalla Stazione Appaltante, sostenendo
9 reiteratamente l'infondatezza dell'interpretazione data alla citata norma dall'Ente appaltante e dai Giudici Amministrativi;
- la decisione del TAR Sardegna di cui al doc. 10 attr., con cui è stata respinta, nell'ottobre
2018, l'impugnazione del provvedimento di esclusione di dalla procedura per CP_1
l'affidamento dell'appalto di cui trattasi fa riferimento, a conforto della propria decisione, a giurisprudenza di poco precedente, sul piano temporale (2016 e 2017), i fatti di causa;
- tale giurisprudenza (di cui non è stata allegata la pubblicazione su riviste di settore) deve ritenersi giustificatamente non nota agli architetti di NTroparte_3
- la sentenza di rigetto dell'appello proposto avverso la predetta decisione del TAR, pronunciata dal Consiglio di Stato il 28.10.2019 (doc. 11 attr.), ha affermato la sussistenza
(come già in sede cautelare) di giusti motivi per adottare statuizione di compensazione delle spese processuali, attesa "la parziale novità e complessità delle questioni trattate".
Sulla base di quanto sopra, osservato che le reiterate impugnazioni proposte da CP_1 evidenziano che l'attrice e i suoi professionisti legali erano essi stessi persuasi dell'opinabilità dell'interpretazione della Stazione Appaltante e dei G.A., deve escludersi di poter ravvisare nella condotta di negligenza professionale. NTroparte_3
**
Per le considerazioni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da deve essere respinta. NTroparte_1
Atteso il rigetto della domanda attorea, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di NTroparte_3 [...]
. ON
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
10 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attrice deve essere condannata a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento proposta da nei confronti di NTroparte_1 NTroparte_3
condanna
a rifondere a e ad NTroparte_1 NTroparte_3 [...]
le spese processuali, liquidate in € 20.000,00 per ON
compensi (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).
Milano, 11.2.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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