Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1231
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, dal giudice dott. Andrea Manlio Borrelli. Le parti in causa erano un'attrice, che richiedeva il risarcimento danni per l'esclusione da una gara d'appalto, e un convenuto, accusato di responsabilità professionale per aver fornito dichiarazioni false riguardo ai requisiti di partecipazione. L'attrice sosteneva che l'esclusione fosse dovuta a colpa del convenuto, mentre quest'ultimo negava ogni responsabilità, chiedendo in subordine di essere manlevato da una terza parte, un'assicurazione.

Il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che l'interpretazione della norma da parte della Stazione Appaltante fosse controversa e che il convenuto avesse agito con diligenza, avvalendosi di consulenti legali. Ha sottolineato che le impugnazioni effettuate dall'attrice dimostravano la complessità della questione, escludendo la negligenza professionale. Inoltre, ha stabilito che, essendo stata rigettata la domanda attorea, non vi era motivo di esaminare la richiesta di garanzia. Infine, ha condannato l'attrice a rifondere le spese processuali, liquidate in € 20.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1231
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1231
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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