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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 9-
04-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5914/2020 avente ad oggetto “condominio – impugnazione delibera assembleare”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Antonietta Lavecchia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Corso V. Emanuele n. 14;
- Attore -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Emilio Concilio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Via Mario Antonio Alfani n. 17; Controparte_1
- Convenuto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2020, ha convenuto Parte_1 in giudizio il di Controparte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Salerno di: i) preliminarmente sospendere
[...]
l'esecutività della delibera assembleare del 18.06.2020; ii) nel merito, previo accoglimento della domanda attorea, dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 18.06.2020; iii) condannare il convenuto al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa da attribuirsi all'avvocato antistatario, oltre oneri di legge. Esponeva: di essere proprietaria di un appartamento facente parte del CP_1 convenuto;
che provvedeva in data 30.09.2016 a rilasciare l'immobile; che in data
24.06.2020 riceveva a mezzo racc. a/r copia del verbale di riunione assembleare del condominio svoltasi in data 18.06.2020; che l'ordine del giorno della riunione era incerto;
che al termine dell'assembleare de qua il condominio decideva di accettare con riserva previo incontro il preventivo con la di Controparte_2 Per_1
; che tale assemblea condominiale era viziata;
che mancava la
[...] convocazione alla suddetta assemblea;
che mancava la preliminare verifica della corretta convocazione assembleare;
che vi fosse una irregolare formulazione dell'ordine del giorno.
Costituitosi in giudizio, il contestando in fatto ed Controparte_1 in diritto la domanda avversaria, ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare l'improcedibilità della stessa per mancata indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto della pretesa;
ii) accertare l'assoluta carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente, dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta;
iii) nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché provata;
condannare, altresì, parte ricorrente al pagamento di competenze professionali e spese sostenute per presente giudizio, oltre IVA, CNAP e spese forfettarie, con attribuzione.
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
l'improcedibilità della domanda proposta per l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nei confronti di parte attrice;
che l'assemblea contestata da parte attrice rappresenta solo uno dei diversi incontri fissati per la discussione preventiva sulla nomina di un nuovo amministratore;
che dall'assemblea del 07.06.2020 si sono susseguiti vari incontri per valutare la suddetta nomina e i preventivi di volta in volta pervenuti;
che all'assemblea del
14.06.2020, a cui la sig.ra non partecipava, i condomini fissavano un nuovo Parte_1 incontro al 18.06.2020; che mancando i tempi necessari per eseguire una convocazione formale, l'amministratore p.t., provvedeva alla consegna a mani del verbale del predetto incontro del 14.06.2020; che all'assemblea del 18.06.2020 non si aveva alcuna delibera decisiva sulla nomina dell'amministratore; che alla successiva assemblea del 10.07.2020 veniva deliberata la nomina di un nuovo amministratore;
che tale convocazione veniva notifica a parte attrice a mezzo racc. a/r in data
01.07.2020.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 05.12.2024 la causa ritenuta matura per la decisione in assenza di approfondimenti istruttori, era rinviata alla presente udienza, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione del termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, deve darsi atto del coretto esperimento del tentativo di mediazione chiuso con verbale del 31.05.2021 (cfr. verbale di mediazione negativo).
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
In parte iniziale di motivazione deve ricordarsi che in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto.
Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 4806/2005; Cass.
Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010).
Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Inoltre, è costante l'affermazione che, in tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilità può essere fatta valere dal solo condomino assente o dissenziente, la nullità di esse può legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole. (così
Cass. Civ., sent. 14 novembre 1999 n. 14037 e da ultimo in senso conf. Cass. Civ, sent. 19 marzo 2010, n. 6714).
Risulta pregiudiziale, dunque, stabilire se la delibera impugnata sia nulla o annullabile. L'art. 1137 cc al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'invalidità della delibera condominiale assunta per violazione delle norme relative alla convocazione dei condomini, in particolare per aver ricevuto, tramite raccomandata, copia del verbale di una riunione assembleare svoltasi in data 18.6.2020, senza aver ricevuto preventivamente l'avviso di convocazione della predetta assemblea. Applicando i principi sopra riportati , parte attrice deve dimostrare di aver impugnato la delibera nei termini di legge, circostanza sulla quale l'onere probatorio si ritiene assolto.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra ha ricevuto copia Parte_1 del deliberato assembleare in data 24.06.2020 e l'atto di citazione risulta essere stato notificato alla parte convenuta in data 20.07.2020. L'azione giudiziaria è stata tempestivamente proposta quindi, prima dello scadere dei trenta giorni previsti dall'art 1137 c.c. Secondo l'orientamento della Suprema Corte “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizioni di poterlo fare, con la necessità che l'avviso di convocazione previsto all'art.66 disp. att.
c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.” Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio deriva che esso debba essere non solo inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge.
Tanto premesso, in applicazione al principio della Suprema Corte, si deve ritenere che la mancata conoscenza da parte del condomino della data di adunanza entro il termine previsto dalla legge costituisce motivo di invalidità della delibera per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137 commi 2 e 3 e art 66 disp.att.c.c.
Dalla documentazione depositata emerge che il convenuto non ha CP_1 provveduto a fornire la prova che su di esso incombeva e cioè, che l'avviso di convocazione fosse stato effettivamente comunicato a tutti i condomini, tra cui la sig.ra la delibera risulta quindi essere illegittima. La circostanza dedotta Parte_1 in comparsa secondo la quale la doveva essere a conoscenza della data Parte_1 della delibera poiché in data 7 giugno 2020 in sede di delibera i condomini avevano rinviato al 14 giugno 2020 non appare convincente. Infatti dai verbali assembleari depositati dal emerge che in data 7 giugno 2020 i condomini CP_1 rinviavano alla data del 14.6.2020 per la nomina del nuovo amministratore, rinviando poi alla data del 18.6.2020 sempre per la nomina del nuovo amministratore. Alla delibera assembleare del 14 giugno 2020 la non Parte_1 partecipò quindi non poteva essere a conoscenza della data di rinvio al 18 giugno
2020 ma l'amministratore avrebbe dovuto convocarla secondo quanto previsto dall'art. 66 dip. Att. Peraltro si rileva agevolmente che la delibera impugnata aveva all'ordine del giorno argomenti completamente nuovi rispetto a quanto stabilito nella assemblea del 14 giugno 2020 dove le veniva disposto il rinvio per la nomina del nuovo amministratore.
Ne consegue che la delibera del 18 giugno 20202 è viziata in quanto annullabile. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in complessivi euro € 2. 552,00 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00) di cui al 55/2014 e successivi aggiornamenti
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda di Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera del 18.06.2020 per quanto indicato in motivazione .
2) Condanna il condominio sito in Controparte_1 CP_1 CP_1
[...
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
€ 2.552 (di cui euro € 425 per la fase di studio, euro € 425 per la fase introduttiva, euro € 851 la fase istruttoria ed euro € 851 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali nonché Iva e Cpa come per legge, oltre euro 98.00 a titolo di C.U. da liquidare in favore dell'avvocato
Antonietta Lavecchia dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 9-
04-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5914/2020 avente ad oggetto “condominio – impugnazione delibera assembleare”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Antonietta Lavecchia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Corso V. Emanuele n. 14;
- Attore -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Emilio Concilio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Via Mario Antonio Alfani n. 17; Controparte_1
- Convenuto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2020, ha convenuto Parte_1 in giudizio il di Controparte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Salerno di: i) preliminarmente sospendere
[...]
l'esecutività della delibera assembleare del 18.06.2020; ii) nel merito, previo accoglimento della domanda attorea, dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 18.06.2020; iii) condannare il convenuto al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa da attribuirsi all'avvocato antistatario, oltre oneri di legge. Esponeva: di essere proprietaria di un appartamento facente parte del CP_1 convenuto;
che provvedeva in data 30.09.2016 a rilasciare l'immobile; che in data
24.06.2020 riceveva a mezzo racc. a/r copia del verbale di riunione assembleare del condominio svoltasi in data 18.06.2020; che l'ordine del giorno della riunione era incerto;
che al termine dell'assembleare de qua il condominio decideva di accettare con riserva previo incontro il preventivo con la di Controparte_2 Per_1
; che tale assemblea condominiale era viziata;
che mancava la
[...] convocazione alla suddetta assemblea;
che mancava la preliminare verifica della corretta convocazione assembleare;
che vi fosse una irregolare formulazione dell'ordine del giorno.
Costituitosi in giudizio, il contestando in fatto ed Controparte_1 in diritto la domanda avversaria, ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare l'improcedibilità della stessa per mancata indicazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto della pretesa;
ii) accertare l'assoluta carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente, dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta;
iii) nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché provata;
condannare, altresì, parte ricorrente al pagamento di competenze professionali e spese sostenute per presente giudizio, oltre IVA, CNAP e spese forfettarie, con attribuzione.
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
l'improcedibilità della domanda proposta per l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nei confronti di parte attrice;
che l'assemblea contestata da parte attrice rappresenta solo uno dei diversi incontri fissati per la discussione preventiva sulla nomina di un nuovo amministratore;
che dall'assemblea del 07.06.2020 si sono susseguiti vari incontri per valutare la suddetta nomina e i preventivi di volta in volta pervenuti;
che all'assemblea del
14.06.2020, a cui la sig.ra non partecipava, i condomini fissavano un nuovo Parte_1 incontro al 18.06.2020; che mancando i tempi necessari per eseguire una convocazione formale, l'amministratore p.t., provvedeva alla consegna a mani del verbale del predetto incontro del 14.06.2020; che all'assemblea del 18.06.2020 non si aveva alcuna delibera decisiva sulla nomina dell'amministratore; che alla successiva assemblea del 10.07.2020 veniva deliberata la nomina di un nuovo amministratore;
che tale convocazione veniva notifica a parte attrice a mezzo racc. a/r in data
01.07.2020.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 05.12.2024 la causa ritenuta matura per la decisione in assenza di approfondimenti istruttori, era rinviata alla presente udienza, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione del termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, deve darsi atto del coretto esperimento del tentativo di mediazione chiuso con verbale del 31.05.2021 (cfr. verbale di mediazione negativo).
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
In parte iniziale di motivazione deve ricordarsi che in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto.
Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 4806/2005; Cass.
Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010).
Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Inoltre, è costante l'affermazione che, in tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilità può essere fatta valere dal solo condomino assente o dissenziente, la nullità di esse può legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole. (così
Cass. Civ., sent. 14 novembre 1999 n. 14037 e da ultimo in senso conf. Cass. Civ, sent. 19 marzo 2010, n. 6714).
Risulta pregiudiziale, dunque, stabilire se la delibera impugnata sia nulla o annullabile. L'art. 1137 cc al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto fosse dichiarata l'invalidità della delibera condominiale assunta per violazione delle norme relative alla convocazione dei condomini, in particolare per aver ricevuto, tramite raccomandata, copia del verbale di una riunione assembleare svoltasi in data 18.6.2020, senza aver ricevuto preventivamente l'avviso di convocazione della predetta assemblea. Applicando i principi sopra riportati , parte attrice deve dimostrare di aver impugnato la delibera nei termini di legge, circostanza sulla quale l'onere probatorio si ritiene assolto.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra ha ricevuto copia Parte_1 del deliberato assembleare in data 24.06.2020 e l'atto di citazione risulta essere stato notificato alla parte convenuta in data 20.07.2020. L'azione giudiziaria è stata tempestivamente proposta quindi, prima dello scadere dei trenta giorni previsti dall'art 1137 c.c. Secondo l'orientamento della Suprema Corte “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizioni di poterlo fare, con la necessità che l'avviso di convocazione previsto all'art.66 disp. att.
c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.” Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio deriva che esso debba essere non solo inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge.
Tanto premesso, in applicazione al principio della Suprema Corte, si deve ritenere che la mancata conoscenza da parte del condomino della data di adunanza entro il termine previsto dalla legge costituisce motivo di invalidità della delibera per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137 commi 2 e 3 e art 66 disp.att.c.c.
Dalla documentazione depositata emerge che il convenuto non ha CP_1 provveduto a fornire la prova che su di esso incombeva e cioè, che l'avviso di convocazione fosse stato effettivamente comunicato a tutti i condomini, tra cui la sig.ra la delibera risulta quindi essere illegittima. La circostanza dedotta Parte_1 in comparsa secondo la quale la doveva essere a conoscenza della data Parte_1 della delibera poiché in data 7 giugno 2020 in sede di delibera i condomini avevano rinviato al 14 giugno 2020 non appare convincente. Infatti dai verbali assembleari depositati dal emerge che in data 7 giugno 2020 i condomini CP_1 rinviavano alla data del 14.6.2020 per la nomina del nuovo amministratore, rinviando poi alla data del 18.6.2020 sempre per la nomina del nuovo amministratore. Alla delibera assembleare del 14 giugno 2020 la non Parte_1 partecipò quindi non poteva essere a conoscenza della data di rinvio al 18 giugno
2020 ma l'amministratore avrebbe dovuto convocarla secondo quanto previsto dall'art. 66 dip. Att. Peraltro si rileva agevolmente che la delibera impugnata aveva all'ordine del giorno argomenti completamente nuovi rispetto a quanto stabilito nella assemblea del 14 giugno 2020 dove le veniva disposto il rinvio per la nomina del nuovo amministratore.
Ne consegue che la delibera del 18 giugno 20202 è viziata in quanto annullabile. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in complessivi euro € 2. 552,00 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00) di cui al 55/2014 e successivi aggiornamenti
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda di Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera del 18.06.2020 per quanto indicato in motivazione .
2) Condanna il condominio sito in Controparte_1 CP_1 CP_1
[...
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
€ 2.552 (di cui euro € 425 per la fase di studio, euro € 425 per la fase introduttiva, euro € 851 la fase istruttoria ed euro € 851 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali nonché Iva e Cpa come per legge, oltre euro 98.00 a titolo di C.U. da liquidare in favore dell'avvocato
Antonietta Lavecchia dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara