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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Roberta De
Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18440 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di rivendicazione e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annamaria Abbruzzese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via M. Cervantes n. 55/5, giusta procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Petrolino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via G. Porzio n. 4 , giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 29.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 30.6.2021, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1
che:
- l'attrice aveva acquistato nel 2002 la proprietà dell'unità immobiliare sita al quarto ed ultimo piano del vico S. Giorgio a
Forcella, n. 4 di Napoli, unitamente alla proprietà del sovrastante sottotetto dell'edificio, condiviso con il proprietario dell'appartamento frontista, Persona_1
- in origine e fino ai lavori condominiali del 1998, la porzione di sottotetto sovrastante l'unità immobiliare poi acquistata dall'attrice era nettamente distinta dalla porzione sovrastante l'unità immobiliare frontista, separate da un piccolo vano condominiale e con due distinte porte d'accesso;
- a seguito dei lavori condominiali di rifacimento del tetto, fu creata un'unica porta di accesso all'intero sottotetto, ma le rispettive porzioni continuarono ad essere utilizzate distintamente dalla odierna attrice e dal sig. Per_1
- nel 2007 la proprietà dell'appartamento frontista fu acquistata dalla convenuta la quale a partire dal 2008 Controparte_1
iniziò ad utilizzare in modo esclusivo il sottotetto, rimuovendo le suppellettili poste nella porzione sovrastante la proprietà dell'attrice e dichiarandosi unica titolare dell'intero sottotetto;
- inoltre, la funzione del sottotetto in esame era unicamente quella di fungere da copertura e camera d'aria per i piani sottostanti, mentre l'odierna convenuta lo aveva destinato ad abitazione, con ciò superando i limiti di carico massimo tollerabile e generando pericolo di crollo e cedimento del solaio, così come accertato dalla relazione tecnica depositata nel procedimento per A.T.P. proposto dalla stessa attrice nell'ottobre 2020 ed iscritto al R.G. 11088/2020 del Tribunale di Napoli.
L'attrice rassegnava pertanto le conclusioni che seguono: “accertare in favore della sig.ra la proprietà esclusiva del volume del Parte_1
sottotetto già riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli
2 Sezione PEN, al foglio 1 p.lla 581 sub. 68 cat C/2 piano V ed oggi fuso col subalterno dell'appartamento del 4° piano e di due subalterni del sottotetto, volume soprastante l'abitazione di essa sita Parte_1
al quarto piano del vico S. Giorgio a Forcella in Napoli, oggi vicoletto
S.Giorgio ai Mannesi 8, riportata nel catasto fabbricati del Comune di
Napoli Sezione PEN, al foglio 1 p.lla 581 sub. 105, condannando la sig.ra alla restituzione dello stesso e al risarcimento Controparte_1
dei danni, così causati, per avere privato l'attrice del possesso del bene dalla fine dell'anno 2009 fino alla riconsegna;
In subordine - e salvo gravame - accertare, in favore del detto appartamento della sig.ra
, l'esistenza della giusta servitù, che consenta l'esercizio diretto Pt_1
della funzione del detto volume superiore oggetto di revindica, di semplice camera d'aria tra la copertura a tetto della costruzione e
l'immobile dell'attrice, così da assicurare a quest'ultimo stabilità di temperatura interna, in particolare per l'assolvimento d'estate del compito di evitare il surriscaldamento dell'abitazione, attraverso le bocche di aerazione ivi situate, con ogni utilità e conseguenza di legge inibendo alla convenuta qualunque effettivo uso domestico, in specie con il deposito di suppellettili di peso rilevante o ancor più con
l'allocazione di un vero e proprio arredamento, considerate in particolare le caratteristiche del calpestio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda in quanto la proprietà del sottotetto così come rivendicata dall'attrice risultava non provata, essendo fondata unicamente sulla generica clausola di stile (“la vendita comprende ogni diritto accessorio, accessione, pertinenza, servitù) presente nell'atto di acquisto dell'attrice.
Esponeva, al contrario, la convenuta di essere l'unica titolare del sottotetto, per averne espressamente acquistato la proprietà dal precedente titolare, come risulta dall'atto notarile di Persona_1 acquisto del 2007 (“la vendita avviene unitamente all'annesso sottotetto…”), il quale a sua volta ne aveva espressamente acquistato la proprietà nel 1998, come emerge dal relativo rogito notarile e comunque eccependo di averne usucapito la proprietà per possesso
3 decennale avutosi in forza di valido atto di acquisto, ai sensi dell'art. 1159 c.c.
Chiedeva altresì il rigetto della domanda subordinata di accertamento del diritto di servitù, non essendo in alcun modo provato né l'effettivo vantaggio di “funzione di camera d'aria” che l'unità immobiliare dell'attrice otterrebbe dal sottotetto, né il modo in cui detta servitù sarebbe stata acquistata.
Spiegava infine, per l'eventualità dell'accoglimento della domanda di rivendica attorea, chiamata in causa in garanzia del proprio dante causa, sig. Per_1
2. Instaurato il contradditorio, rigettata la richiesta di chiamata in causa ed ammesse e assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Nel corso dell'udienza del
29.4.2025, previa discussione orale, veniva quindi trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza del termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. Le domande dell'attrice sono infondate e vanno rigettate.
4. In ordine alla domanda principale, essa va qualificata come domanda di rivendicazione, in quanto l'attrice assume di essere proprietaria del bene immobile in contestazione - la porzione di sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare - per averlo acquistato con atto notarile del
2002 e chiede, per l'effetto, l'accertamento di detto diritto e la condanna della convenuta: a restituirne il godimento, perduto a partire dal 2009;
a rimettere in pristino il bene, riespandendo la piena proprietà dell'attrice; nonché al risarcimento dei danni.
La domanda di rivendicazione va rigettata per difetto di prova, non avendo parte attrice fornito adeguato riscontro, in ossequio alla ripartizione di cui all'art. 2697 c.c., dell'esistenza uno dei fatti costitutivi della pretesa, ossia il diritto di proprietà sul bene.
È noto, infatti, che il diritto di proprietà, per la sua caratteristica assolutezza, ossia per la sua capacità di essere opposto erga omnes a qualsiasi terzo, esige una prova particolarmente rigorosa: all'attore non
è infatti sufficiente dimostrare di aver acquistato la proprietà da un precedente dante causa, ma deve risalire ad un acquisto a titolo
4 originario, in quanto deve al contempo escludere la titolarità in capo a qualsiasi altro terzo.
In questo senso la giurisprudenza è costante: “con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 20/02/2024 n. 4537).
Una simile prova non risulta fornita nel caso di specie.
La pretesa attorea pare fondarsi, in primo luogo, sull'atto di acquisto a titolo derivativo dell'attrice, ossia il rogito per notar Persona_2
del 12.9.2002 rep. 6285 racc. 2164, avente ad oggetto la compravendita della proprietà sull'unità immobiliare sita al quarto piano dell'edificio
(identificata al catasto fabbricati del Comune di Napoli con fg. 1, part. 581, sub. 105), in cui è riportato, all'art. 2, che “la vendita … comprende ogni diritto accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva…” (cfr., pag. 2 all. 1 citazione).
Trattasi di mera clausola di stile, tipica delle compravendite notarili, che sarebbe in ogni caso inidonea a dimostrare l'acquisto a titolo derivativo del sottotetto in contestazione, il quale per affermazione della stessa attrice costituiva catastalmente un'autonoma unità immobiliare, identificata in catasto al foglio 1, particella 581, sub 68
(cfr., pag. 8 della relazione di C.T.U. nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. avente n. 11088/2020 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli, allegata alla citazione).
Ha assunto l'attrice, a sostegno dell'intervenuto acquisto del sottotetto, che lo stesso era stato assegnato, in sede di divisione (atto notar Per_3
del 6/7/1933) a e da questa trasferito, per successione Persona_4
mortis causa ed atto di divisione tra gli eredi di (Atto Persona_4
8/11/68 per notar , ad Persona_5 Persona_6
5 Da quest'ultima era poi stato trasferito ai coniugi Controparte_2
(Atto del 17/5/79 per notar , da costoro ad e Per_7 CP_3 [...]
(Atto del 24/9/81 per notar e, infine, da Per_8 Per_7 CP_3
e dagli eredi a lei. Per_8
Effettivamente con l'atto di divisione del 1933 fu attribuita a Per_4
fra le altre cose, l'esclusiva proprietà de: “l'appartamento al
[...] terzo piano di vani cinque con tutti i suppenni e terrazzi di copertura” dell'immobile sito in Napoli al vico Canalone a Forcella n. 8, già civico
23, strada che ha poi assunto la denominazione di vico San Giorgio a
Forcella ed in seguito di vico San Giorgio ai Mannesi. Vi fu, perciò,
l'attribuzione della proprietà esclusiva, in favore di detta condividente, anche dei locali suppenni, ovvero del sottotetto, ma senza previsione espressa di un rapporto di pertinenzialità fra il sottotetto e la sottostante unità immobiliare.
Nel successivo atto di divisione per notaio (prodotto in copia Per_5
non completa da parte attrice, mancando alcune pagine dell'atto), peraltro, l'immobile caduto nella successione ereditaria di Per_4
ed attribuito nella divisione ad fu descritto come
[...] Persona_6 segue:“appartamento al vico S. Giorgio a Forcella n. 8, al quarto piano, numero interno ventuno, composto di quattro vani ed accessori” costituito dalla somma di due preesistenti unità immobiliari indicate in catasto alla sez. PEN, foglio 1, p.lla 581, sub. 57 di vani 2 ed alla sez.
PEN, foglio 1, p.lla 581, sub. 58 di vani 2.
La divisione del 1968, quindi, non menziona in alcun modo i locali suppenni e, comunque, vi è una discrasia nella descrizione dell'unità immobiliare fra l'atto di divisione del 1933 e quello del 1968:
- quanto al piano in cui è ubicato l'appartamento, giacché nel primo atto l'immobile è indicato essere sito al terzo piano dello stabile e nel secondo al quarto piano (probabilmente perché nel conteggio dei piani operato nell'atto di divisione del 1933 lo stabile era descritto come di tre piani, cui andava aggiunto un altro piano, definito “piano matto”);
- quanto, soprattutto, al numero di vani di cui si compone, giacché
l'immobile di cinque vani attribuito alla condividente Persona_4 con l'atto del 1933 è di consistenza catastale maggiore del locale di
6 quattro vani, derivante dalla fusione di due unità immobiliari di minori dimensioni, successivamente caduto nel suo asse ereditario ed attribuito con l'atto del 1968 in proprietà esclusiva ad Persona_6
Non vi sono, perciò, elementi sufficienti per poter identificare con certezza il bene attribuito con il primo atto a (cui andava Persona_4
aggiunta la proprietà esclusiva di tutti i sottotetti e dei terrazzi di copertura, non solo di quelli sovrastanti la sua unità immobiliare) con quello caduto nella sua successione ereditaria e poi diviso con attribuzione in proprietà esclusiva ad Persona_6
Ad ogni modo, il secondo atto di divisione non assegnò espressamente in proprietà esclusiva ad i suppenni, ovvero il sottotetto Persona_6
sovrastante l'unità immobiliare.
Parimenti, i successivi atti di compravendita del 1979 e del 1981 trasferirono il solo appartamento di quattro vani, interno ventuno, in catasto sez. PEN, foglio 1, p.lla 581, sub. 57 e 58 sito in vico San
Giorgio a Forcella n. 8, Napoli, con relativi “accessori” ma senza mai menzionare espressamente un sottotetto e/o un locale ripostiglio al piano sottotetto, il quale sarebbe stato indicato se detto locale fosse stato trasferito unitamente all'immobile come sua pertinenza. Né tantomeno vi era una rappresentazione catastale di detto bene, sebbene le immagini planimetrche delle unità immobiliari usualmente riproducano anche l'immagine delle entità pertinenziali.
La medesima consistenza immobiliare di quattro vani catastali oltre accessori, indicata in catasto alla sez. PEN, foglio 1, p.lla 581, sub. 105, nascente dalla fusione dei preesistenti subalterni 57 e 58, è stata infine trasferita in favore dell'attrice con il menzionato atto di acquisto del
2002.
Dai titoli prodotti non si evince perciò alcun acquisto a titolo derivativo del sottotetto da parte dell'attrice.
Ha assunto parte attrice che avrebbe acquistato la proprietà del sottotetto in quanto pertinenza dell'immobile da lei acquistato, sebbene lo stesso non fosse menzionato negli atti di acquisto.
L'assunto è infondato sotto plurimi profili.
7 Com'è noto i due requisiti necessari per la costituzione del vincolo pertinenziale sono l'elemento oggettivo - consistente nella materiale destinazione del bene accessorio in una relazione di complementarità con quello principale - e quello soggettivo - consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione del bene al servizio o all'ornamento del bene principale - (cfr. Cass. civ., sent. n. 9563 del 09.05.2005; in termini
Cass. civ., sent. n. 9911 del 28.04.2006).
Per aversi costituzione di un vincolo pertinenziale non occorre necessariamente una previsione negoziale giacché, se il proprietario della cosa principale ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria, la creazione del vincolo può aversi anche con un atto non negoziale, purché “risulti nella sua attualità ed effettività e possa essere fatta risalire ad un comportamento oggettivamente valutabile che destini l'una cosa al servizio o all'ornamento dell'altra, postulando peraltro il vincolo anche la esclusività della funzione accessoria dell'un bene rispetto all'altro” (cfr. Cass. civ., sent. n. 14559 del
30.07.2004).
Va inoltre rimarcato che, ai sensi dell'art. 818 c.c. “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”, “le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici” e “la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale”.
In forza di tali norme, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso in cui il proprietario abbia disposto del bene principale, lo stesso abbia disposto anche della pertinenza e che, per ritenere che l'atto avente ad oggetto la cosa principale non abbia esteso i propri effetti al bene pertinenziale, occorre che ciò sia “espressamente enunciato nell'atto avente ad oggetto la cosa principale ovvero risulti da chiari ed univoci elementi contenuti nello stesso atto” (cfr Cass. civ., sent. n.
4656 del 26.05.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 6230 del
15.05.2000).
8 Una volta disposto dell'atto riguardante il bene principale perciò il proprietario del bene principale, ove non abbia diversamente disposto, perde la possibilità di disporre separatamente del bene pertinenziale, il quale non potrà formare oggetto di distinti rapporti giuridici (cfr. Cass. civ., sent. n. 18651 del 05.08.2013).
Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale, peraltro, cessa nel caso in cui venga oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, disponga separatamente della pertinenza (cfr. Cass. civ., sent. n. 10147 del 26.05.2004; in senso conforme Cass. civ., ord. n.
20911 del 21.07.2021).
Infine, “proprio in quanto la destinazione in modo durevole di una cosa
- pure immobile - a servizio od ornamento di un'altra non necessita di alcuna forma solenne, anche la volontà di esclusione o cessazione di un rapporto pertinenziale tra due cose può essere desunta da qualsiasi elemento a tal fine ritenuto idoneo, con accertamento di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato” (cfr. Cass. civ., sent. n. 6656 del 29.04.2003, la quale chiarisce che la cessazione del vincolo può aversi purché posta in essere da colui il quale abbia la disposizione di entrambi i beni, principale ed accessorio).
Fatte queste premesse concettuali, va rimarcato che in tanto la vendita del bene principale comporta, in mancanza di espressa previsione contraria, anche la vendita del bene pertinenziale, in quanto unica sia la proprietà sia del bene principale, che di quello pertinenziale.
Tale prova, come detto, nel caso in esame è mancata, in quanto non è certo che l'immobile acquistato da (la quale ha ceduto con Persona_6 atto di compravendita del 1979 la proprietà dell'appartamento al quarto piano attualmente dell'attrice e con successivo atto del 1998 la proprietà dei sottotetti al dante causa della convenuta) corrisponda con quello acquistato da con l'atto di divisione del 1933 e, Persona_4
soprattutto, perché non vi è prova che nell'asse ereditario di quest'ultima rientrasse anche la proprietà dei sottotetti.
9 Manca, inoltre, sia una espressa previsione pattizia dell'unico inziale proprietario di destinare i sottotetti a pertinenza dell'unità immobiliare sottostante, sia la prova, da un punto di vista funzionale, del fatto che il sottotetto posto in proiezione sullo stesso costituisca bene pertinenziale del sottostante appartamento al quarto piano di proprietà dell'attrice.
Il sottotetto, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, costituisce pertinenza dell'alloggio sottostante nel solo caso in cui assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani del suddetto alloggio, ponendosi con essi in un rapporto di dipendenza e protezione, così da non poterne esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza di non poter essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede (così Cass. civ., ord. n. 6114 del 24.02.2022).
A tal fine, il locale sottotetto non deve avere dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, assolvendo, invece, “alla esclusiva funzione di isolare e proteggere
l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria” (cfr. Cass. civ., ord. n. 9383 del
21.05.2020 la quale, in motivazione, richiama Cass. civ., ord. n. 17249 del 12.08.2011).
Nella fattispecie, come è emerso dalle prove testimoniali raccolte, al locale sottotetto sovrastante l'immobile attualmente dell'attrice si accedeva non già internamente dall'unità immobiliare sottostante, bensì dalla cassa scale condominiale e lo stesso, coperto da tetto a falde, sebbene non abbia dimensioni tali da essere abitabile, comunque poteva essere utilizzato autonomamente come vano deposito e di accesso ad un terrazzo (cfr. deposizione del testimone “Al di Testimone_1 sopra del quarto piano c'erano dei locali sottotetto che si raggiungevano dalle scale condominiali. Si arrivava al quinto piano e, sulla sinistra, c'era un varco aperto e privo di porta che conduceva ad un locale chiuso, da tale locale si raggiungeva poi un terrazzino.
Ricordo che le mie sorelle ed io eravamo soliti utilizzare questo terrazzino per prendere il sole, pranzare o altro (…) Sia il locale
10 suppenno che il terrazzino, in proiezione, sovrastavano l'unità immobiliare del quarto piano dove abitavo io”).
Difettava, quindi, una non equivoca funzione del sottotetto a servizio della sottostante unità immobiliare, essendovi possibilità di godimento autonoma e separata dello stesso.
Dirimente, infine - pur accedendosi alla tesi di parte attrice secondo cui il sottotetto costituiva pertinenza dell'immobile di e che Persona_4 lo stesso sia stato acquistato da con l'atto di divisione del Persona_6
1968 e successivamente da lei ceduto con gli atti di compravendita del bene principale, pervenendo, per successivi atti tra vivi, all'attrice - è il fatto che sia difettata la prova di un suo acquisto a titolo originario.
Gli atti noratili prodotti, infatti, non giungono fino a un atto di acquisto a titolo originario, essendosi partiti da un atto di divisione del 1933 il quale non costituisce il primo acquisto della proprietà del cespite. È perciò mancata la probatio diabolica integrata da una serie continua di cquisiti fino all'atto di acquisto a titolo originario del cespite.
L'attrice avrebbe quindi avuto l'onere di provare di avere acquistato la proprietà del sottotetto per usucapione, unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, per possesso uti dominus ventennale o, quantomeno, decennale ex art. 1159 c.c. avutosi in forza di un titolo che sia idoneo a trsferire la proprietà, con conseguente acquisto a titolo originario della proprietà del . Parte_2
Le prove testimoniali assunte nel corso del processo, invece, non hanno dimostrato un siffatto acquisto a titolo originario del locale sottotetto in favore dell'attrice.
Sia la precedente portiera dello stabile , sia il Controparte_4
testimone occupante dell'immobile attualmente Testimone_1
di proprietà dell'attrice dagli anni '60 e fino all'anno 1981-1982, escussi all'udienza del 18.4.2023, hanno infatti affermato che il sottotetto veniva per lo più utilizzato da tutti i condomini, che lo attraversavano per raggiungere un terrazzo - a sua volta utilizzato per prendere il sole, pranzare o altro - aggiungendo che l'accesso al sottotetto era libero, né ostacolato da una porta chiusa.
11 Il testimone ha riferito che tale stato dei luoghi perdurò Testimone_1
quantomeno fino agli inizi degli anni '80, ovvero finché visse nel palazzo.
La testimone ha confermato l'uso del sottotetto da parte di tutti CP_4
i condomini, quantomeno finché non fu interdetto con una porta chiusa a chiave per custodirvi documenti condominiali, senza peraltro aver saputo indicare l'epoca di tale chiusura, aggiungendo che l'uso da parte di tutti i condomini si ebbe fino al 1991, ovvero fino all'acquisto del dante causa della convenuta, sig. Per_1
Fino al 1991, quindi, vi è prova di un godimento avvenuto al più uti condòminus dei danti causa dell'attrice.
Il precedente amministratore condominiale del palazzo , CP_5 escusso all'udienza del 12.4.2024, ha sì riferito che i precedenti proprietari delle unità dell'ultimo piano fruivano delle rispettive porzioni di sottotetto utilizzandole come deposito, ma ha peraltro aggiunto: “c'era un'unica porta in legno la quale consentiva l'accesso al sottotetto nella sua complessiva estensione e, per quel che io sappia, entrambi i proprietari avevano le chiavi di apertura della porta. La signora mi consegnò una copia delle chiavi di apertura di detta Pt_1
porta ed io utilizzai un mobiletto aperto ubicato nel sottotetto per riporvi il carteggio condominiale”.
Il testimone ha, perciò, narrato di un uso promiscuo del sottotetto sia da parte dei proprietari delle due unità abitative site al quarto piano della scala B, i quali fruivano di un accesso unitario allo stesso, che da parte dell'amministratore stesso come locale condominiale. Trattasi, anche in tal caso, di una situazione di fatto inidonea a fondare un possesso uti dominus dell'attrice sui locali sottotetto sovrastanti la sua proprietà.
Va, inoltre, evidenziato che l'amministratore del condominio ha affermato di aver constatato la chiusura del sottotetto con una porta chiusa a chiave a partire dal 2004, anno in cui assunse la carica gestoria
- sicché solo a partire da tale anno vi è la prova di un uso limitato e non esteso a tutti i condomini del sottotetto - e che l'attrice ha affermato di aver perso il godimento del bene a partire dalla fine dell'anno 2008,
12 quando la convenuta ha eseguito lavori di ristrutturazione e modificato le porte d'accesso al sottotetto.
Ne consegue che, pur volendo ritenere che a partire dall'epoca in cui vi
è prova dell'avvenuta chiusura con una porta del sottotetto si sia potuto avere un accesso uti dominus dell'attrice sul locale sottotetto sovrastante la sua unità immobiliare, tale possesso esclusivo si è protratto per un arco temporale inidoneo a consentire l'usucapione, anche abbreviata, del cespite.
In conclusione, è difettata la prova di un possesso pacifico e ininterrotto uti dominus sia dei precedenti danti causa dell'attrice, tali da consentire a quest'ultima di beneficiare dell'istituto della accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., sia dell'attrice medesima per un tempo tale da consentirle di consolidare un acquisto a titolo originario del locale sottotetto.
In mancanza di prova di un siffatto acquisto, va rigettata sia la domanda di accertamento della proprietà e restituzione del bene, sia quella di risarcimento del danno, senza che occorra esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione mossa dalla convenuta valutando il tipo di possesso (se in buona o mala fede, esclusivo o meno) che il dante causa della convenuta ha avuto dopo l'atto di acquisto del sottotetto risalente al 1998.
5. Anche la domanda subordinata, da qualificare come azione confessoria perché tesa ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù a favore della sua unità immobiliare e gravante sul sottotetto, va rigettata per difetto di prova dell'acquisto di tale diritto reale parziale.
L'attrice afferma infatti che, quand'anche non fosse proprietaria del sottotetto, questo continuerebbe a svolgere una funzione di “camera d'aria”, ossia di isolamento per le unità immobiliari dell'ultimo piano, consentendo un ricambio d'aria che le mantiene più fresche d'estate.
Orbene non sono emerse prove in giudizio dell'acquisto di una simile servitù: in primo luogo, poiché essa consisterebbe in una servitù non apparente - dal momento che non vi sono opere visibili destinate appositamente a tale funzione di “camera d'aria”, ma sarebbe il sottotetto in sé a svolgere tale scopo – e quindi non potrebbe comunque
13 essere acquistata per usucapione in base all'art. 1061 c.c. quand'anche fosse emersa la prova che l'unità immobiliare dell'attrice abbia effettivamente beneficiato di una simile utilità provvedendo l'attrice ed i suoi danti causa, come indicato negli scritti difensivi, d'estate a tenere aperte le bocche d'areazione situate nel sottotetto e d'inverno a richiuderle.
Né vi è menzione e prova di qualsiasi altro titolo d'acquisto di una simile servitù, sia esso coattivo o volontario (art. 1031 c.c.).
Ne consegue il rigetto altresì della domanda di inibitoria alla convenuta di qualunque effettivo uso domestico del sottotetto, in specie con il deposito di suppellettili di peso rilevante o con l'allocazione di un vero e proprio arredamento, rilevandosi che detta domanda, quanto ai suoi presupposti costitutivi, è stata ancorata alla confessoria servitutis e che, non essendo stato ritenuto accertato l'acquisto di detto diritto reale da parte dell'attrice, alcun ordine di sgombero e/o di alleggerimento del solaio può essere emesso a carico della convenuta.
Né risulta essere stata proposta, in corso di causa e con autonomo ricorso, alcuna domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'eliminazione dei carichi eccessivi gravanti sul sottotetto (essendosi solo prospettata la proposizione di siffatta domanda cautelare nell'atto di “diffida” a non utilizzare il sottotetto impropriamente contenuto nella premessa dell'atto di citazione), rammentandosi, ad ogni buon conto, che, se proposta in corso di causa, l'azione cautelare avrebbe necessariamente dovuto essere fondata sul medesimo petitum e causa petendi della domanda principale azionata.
6. A nulla rilevano ai fini del giudizio in esame, infine, le doglianze di parte attrice riguardanti la variazione catastale del sottotetto da C/2
(deposito) ad A/2 (abitazione), attuata senza permessi edilizi e senza che il sottotetto possieda i requisiti per il cambio di destinazione d'uso, che dovrebbero al più trovare rimedio dinanzi alla giustizia amministrativa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di
14 studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sullo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 (calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., tenendo conto che la rendita catastale del sottotetto, quale risultante dalle visure allegate alla planimetria prodotta da parte attrice, è di € 41,94 e dovendo moltiplicare detto importo per duecento).
8. Non ricorrono i presupposti per la condanna, richiesta da parte convenuta, al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non avendo parte attrice agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Il Giudice
dott.ssa Roberta De Luca
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
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